Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2006 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELL' AQUILA
DECRETO RETTORALE 26 aprile 2006
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con decreto rettorale 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare gli articoli 6, 7 e 16;
Visto il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la proposta di modifica di statuto approvata dal Senato accademico nella seduta del 9 dicembre 2005 e dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2005;
Vista la nota prot. 817 del 28 febbraio 2006 del MIUR - Direzione generale per l'Universita' - Ufficio I, con la quale e' stato trasmesso il decreto del Direttore della Direzione generale per l'Universita', con cui sono stati formulati rilievi su tale proposta;
Vista la nota prot. n. 760 dell'8 marzo 2006 del MIUR - Direzione generale per l'Universita' - Ufficio II;
Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2006 con le quali sono state approvate integrazioni e correzioni in accoglimento dei rilievi del MIUR;
Decreta:
Art. 1.
Lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila viene riformulato come segue:
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
Natura e funzioni dell'Universita' degli studi dell'Aquila
1. L'Universita' degli studi dell'Aquila, di seguito denominata Universita', e' un'istituzione pubblica, sede primaria di ricerca scientifica, di istruzione superiore e formazione. Ha personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e privato. Ha carattere pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico.
2. L'Universita', secondo le norme della Costituzione e nei limiti di legge, gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, patrimoniale, amministrativa, finanziaria e contabile. L'Universita' provvede alla istituzione e organizzazione delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, garantendone il funzionamento amministrativo e gestionale.
3. Lo stemma dell'Universita' raffigura un'aquila coronata nera, in campo d'oro, ad ali aperte, poggiata su tre monti verdi dai quali discendono tre ruscelli su cui e' scritto: «Jus», «Litterae», «Scientiae». Un festone attraversa il campo con la scritta «Renovabitur ut Aquilae juventus tua».
Art. 2.
Scopi dell'Universita'
1. L'Universita' garantisce e promuove la libera attivita' di ricerca dei propri docenti, assicura la pubblicita' dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee, per lo sviluppo culturale e scientifico della comunita' nazionale e internazionale. L'Universita' riconosce come proprio compito primario la ricerca scientifica e l'istruzione superiore ritenendo fondamentale l'inscindibilita' fra attivita' di ricerca e attivita' didattica.
2. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento dei docenti ed il diritto degli studenti ad un'elevata qualita' dell'istruzione e ad una formazione adeguata all'inserimento sociale e professionale degli stessi. A tale scopo l'Universita' promuove ogni azione atta a perseguire la qualita' e l'efficienza della ricerca e della didattica, anche favorendo la cooperazione sia nazionale che internazionale.
3. L'Universita' cura l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, organizza attivita' di tutorato e attivita' destinate a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; promuove attivita' culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale, anche autogestite, stipulando convenzioni con soggetti pubblici e privati e avvalendosi della collaborazione di associazioni e cooperative studentesche e del personale tecnico-amministrativo. A tal fine l'Universita' sostiene le attivita' formative autogestite dagli studenti. Promuove e garantisce il diritto allo studio mediante molteplici forme ed iniziative per contribuire a migliorare la condizione degli studenti e a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunita'. Organizza infine attivita' di supporto all'ingresso dei propri laureati nel mondo del lavoro.
4. L'Universita' favorisce e promuove forme di collaborazione volte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti, studenti e personale tecnico ed amministrativo a livello sia nazionale che internazionale. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le forze produttive, allo scopo di diffondere, valorizzare, verificare e promuovere i risultati della ricerca scientifica.».
5. L'Universita' opera in stretto collegamento con il territorio di riferimento e favorisce e promuove lo sviluppo del territorio in cui opera mediante apposite iniziative volte alla realizzazione di progetti a carattere culturale, formativo, scientifico, tecnologico, socio-sanitario, ed anche mediante la realizzazione e la partecipazione ad appositi enti di natura sia pubblica che privata.
Art. 3.
Principi di azione dell'Universita'
1. L'Universita', nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti, orienta l'offerta didattica all'evoluzione delle culture, ai progressi tecnologici, ai mutamenti sociali e alle istanze del territorio e si adopera per accrescere le risorse da destinare a tale scopo. Le attivita' didattiche, comprese quelle tutoriali, sono finalizzate al soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione dello studente. L'Universita' attiva tutti i livelli di formazione universitaria previsti dalle normative vigenti, assicurando la piena utilizzazione delle strutture e il loro sviluppo programmato. L'organizzazione delle prestazioni didattiche e' riservata all'autonomia delle facolta'.
2. L'organizzazione e lo svolgimento dell'attivita' scientifica avvengono nel rispetto della liberta' di ricerca dei professori e ricercatori, dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, nell'ambito della programmazione scientifica di Ateneo. L'Universita' cura che i diritti di titolarita' o contitolarita' della proprieta' intellettuale e industriale e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicita' dei risultati della ricerca scientifica.
3. L'Universita' assicura, nelle forme previste dallo statuto, la partecipazione di tutte le sue componenti alla vita dell'Ateneo e riconosce forme specifiche di garanzia dei diritti. L'Universita' garantisce il rispetto dei principi di pari opportunita' nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera.
4. L'Universita' realizza i propri scopi con l'apporto del personale tecnico-amministrativo di cui valorizza le funzioni e le professionalita' anche attraverso le riforme organizzative dei processi gestionali, didattici e di ricerca. L'Universita', allo scopo di valorizzarne la professionalita', cura l'aggiornamento e la formazione del personale tecnico-amministrativo e riconosce le rappresentanze sindacali dei dipendenti, che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. A tale scopo l'Universita' promuove un sistema di relazioni sindacali stabile per il perseguimento delle finalita' dell'Ateneo nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva nazionale. L'Universita' promuove l'organizzazione di attivita' culturali, sportive e ricreative autogestite dal personale.
5. L'Universita' assicura la trasparenza dei processi decisionali, degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'organizzazione delle strutture e il funzionamento dei servizi sono fondati sui principi di imparzialita', di responsabilita', di buon andamento e di efficacia, efficienza ed economicita'.
Art. 4.
Corsi e titoli
1. L'Universita' rilascia i titoli previsti dalla legge, secondo le modalita' indicate nel regolamento didattico di Ateneo, nonche' attestati relativi alle ulteriori attivita' di aggiornamento e formazione da essa organizzate o svolte.
2. L'ordinamento degli studi e' disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo.
Art. 5.
Organizzazione dell'Universita'
1. L'organizzazione dell'Universita' si ispira ai principi di responsabilita', di sussidiarieta' e di decentramento, di buon andamento e imparzialita' e riflette la distinzione fra attivita' di indirizzo e di controllo e attivita' di gestione.
2. Sono preposti all'attivita' di indirizzo e controllo:
a) il rettore;
b) il senato accademico;
c) il consiglio di amministrazione.
3. All'attivita' di vigilanza e di controllo sulla gestione contabile e finanziaria e' preposto il Collegio dei revisori dei conti. La valutazione della attivita' dell'Universita' e' funzione del Nucleo di valutazione.
4. Sono organi consultivi e di proposta:
a) il collegio dei direttori di dipartimento;
b) la commissione didattica di Ateneo;
c) il consiglio studentesco;
d) la consulta del personale tecnico-amministrativo.
5. Sono organi di garanzia:
a) il garante degli studenti;
b) il comitato per le pari opportunita';
c) la commissione etica di Ateneo.
6. L'attivita' di gestione e' svolta dal direttore amministrativo e dai dirigenti, che rispondono dei relativi risultati, nonche' dagli altri responsabili delle strutture dell'Universita'. Le strutture amministrative dell'Universita' sono organizzate secondo il principio di responsabilita' e di sussidiarieta' in modo da assicurare l'economicita', la rispondenza al pubblico interesse, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonche' l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilita'.
7. L'Universita' si articola in:
a) facolta';
b) dipartimenti;
c) centri di ricerca;
d) centri di servizio;
e) sistema bibliotecario di Ateneo;
f) poli amministrativi.
Art. 6.
Partecipazione dell'Universita' in altri enti
1. L'Universita' persegue i propri fini anche attraverso convenzioni e forme associative, consorzi e societa', con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri per attivita' in Italia e all'estero, sempre nel rispetto del principio della pubblicita' dei risultati scientifici, dei criteri di protezione della proprieta' intellettuale e di ogni altra condizione conseguente al carattere pubblico e ai fini istituzionali dell'Universita'.
2. La partecipazione dell'Universita' a societa' o ad altre forme associative, di diritto privato e di diritto pubblico, per lo svolgimento di attivita' strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, e' deliberata, per quanto di rispettiva competenza, dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico.
3. La partecipazione dell'Universita' e' comunque subordinata ai seguenti presupposti:
a) disponibilita' di adeguate risorse finanziarie ed organizzative;
b) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalita' istituzionali, didattiche e scientifiche;
c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
d) preferibilmente previsione della partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale senza quota onerosa e comunque espressa limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
e) contenimento della quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale nei limiti predeterminati dal Consiglio di amministrazione.
4. La partecipazione dell'Universita' puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente e con oneri a carico del comodatario. La licenza a qualsiasi titolo di uso del marchio, fatto salvo in ogni caso il prestigio dell'Ateneo, e' autorizzata dal senato accademico. L'Universita' puo' inoltre partecipare, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca e ad attivita' di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale e ad ulteriori iniziative ritenute conformi agli scopi dell'Universita' in collaborazione e per conto di enti ed imprese locali, nazionali, internazionali ed estere. A tal fine puo' stipulare apposite convenzioni che possono prevedere anche l'attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico-amministrativo. Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle proprie attivita' istituzionali, e' possibile consentire, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altri enti ed istituzioni nazionali, internazionali ed estere.
5. Le forme di collaborazione previste dal presente articolo sono deliberate, nelle modalita' di partecipazione e nella misura della ripartizione dei proventi, per quanto di competenza, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico. Il direttore amministrativo cura e aggiorna l'elenco degli organismi pubblici o privati cui l'Universita' partecipa, cosi' come dei rappresentanti da questa designati.
6. L'UAQ prevede che una quota degli eventuali utili derivanti dalle attivita' indicate nel primo comma possa essere destinata alla promozione ed al sostegno di ricerche di base di particolare rilevanza, con modalita' fissate dal regolamento di Ateneo e su parere del senato accademico.
Art. 7.
La Fondazione dell'Universita'
1. L'Universita', nel rispetto della normativa vigente, istituisce la Fondazione dell'Universita' dell'Aquila avente lo scopo di porre in essere, secondo forme del diritto privato e nel rispetto delle norme vigenti, attivita' strumentali alla didattica, alla ricerca scientifica e agli scopi dell'Ateneo. L'Universita' assicura alla Fondazione l'essenziale dotazione strumentale e di risorse anche finanziarie necessarie per il funzionamento della stessa.
2. I rapporti tra la Fondazione e l'Universita' e le norme generali di funzionamento della Fondazione sono regolati dall'Universita' e recepite nell'atto costitutivo e dallo statuto della Fondazione universitaria.
Art. 8.
L'Azienda universitaria ospedaliera
1. L'Azienda universitaria ospedaliera, dotata dell'autonomia riconosciuta dalla legge, organizza e gestisce attivita' sanitaria e socio-sanitaria in stretta connessione con le attivita' didattiche e scientifiche della facolta' di medicina e chirurgia.
2. L'assetto organizzativo e gestionale dell'Azienda e' disciplinato, in conformita' con la vigente legislazione e con i principi dello statuto, da apposito regolamento.
3. Per il conseguimento delle proprie finalita' didattiche e scientifiche la facolta' di medicina e chirurgia svolge attivita' sanitaria-assistenziale secondo quanto previsto dalla vigente legislazione e in convenzione con enti pubblici e privati.
Titolo II
ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO DELL'UNIVERSITA'
Capo I
Organi di indirizzo, di governo e di controllo
Sezione I
Rettore
Art. 9.
Funzioni del rettore
1. Il rettore rappresenta l'Universita'. E' organo di governo dell'Ateneo, promuove e coordina l'attuazione delle decisioni e degli indirizzi espressi dal senato accademico e delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione. In particolare il rettore:
a) e' il rappresentante legale dell'Ateneo;
b) convoca e presiede il senato accademico e il Consiglio di amministrazione coordinandone l'attivita' e sovrintendendo all'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
c) nomina e revoca il direttore amministrativo, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione;
d) sottopone al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, sia il progetto di bilancio di previsione che il conto consuntivo;
e) controlla l'efficiente funzionamento dell'Universita' ed il rispetto dei principi di azione della stessa;
f) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale dell'Ateneo, nei limiti di legge, fatte salve le competenze attribuite in materia al direttore amministrativo;
g) stipula convenzioni, contratti, protocolli d'intesa e accordi programmatici nelle materie di propria competenza;
h) emana lo statuto e i regolamenti dell'Universita' e le relative modifiche;
i) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, sull'imparzialita' e sul buon andamento dell'azione amministrativa; ha potere di annullamento, per ragioni di legittimita', degli atti degli organi e delle strutture dell'Universita';
l) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Ateneo;
m) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dall'ordinamento generale universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo;
n) convoca annualmente una Conferenza di Ateneo per illustrare, dibattere e verificare lo stato di attuazione dei programmi e la situazione complessiva dell'Universita'
2. Puo' avocare con provvedimento motivato gli atti di competenza del direttore amministrativo e dei dirigenti, in caso di grave e ripetuta inosservanza da parte di questi delle direttive generali impartite dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. In casi di necessita' e urgenza il rettore puo' adottare sotto la propria responsabilita' provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione chiedendone la ratifica nella seduta immediatamente successiva.
3. La carica di rettore e' incompatibile con quella di preside di facolta', di direttore di dipartimento e di centro di ricerca e con la posizione di professore e tempo definito.
Art. 10.
Elezione del rettore
1. Il rettore e' eletto fra i professori di ruolo ordinari che abbiano optato per il tempo pieno. Dura in carica quattro anni accademici ed e' consecutivamente rieleggibile una sola volta. In caso di anticipata cessazione dalla carica, le funzioni del rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal prorettore vicario.
2. L'elettorato attivo spetta:
a) a tutti i professori di prima e di seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori di ruolo;
b) ai membri del consiglio studentesco, ai rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di facolta', nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione;
c) al personale tecnico-amministrativo che complessivamente esprime una quota elettorale pari al 15% dei docenti elettori.
3. Il decano dei professori ordinari dell'Ateneo indice le elezioni del rettore nel periodo compreso fra il nono e il settimo mese antecedenti la scadenza del mandato del rettore in carica e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni dalla indizione e non oltre il 15 giugno. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano indice le elezioni entro quindici giorni dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In caso di assenza o di impedimento del decano, l'elezione e' indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita', che provvede anche alla proclamazione.
4. Il rettore, nella prima votazione, e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda votazione e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti purche' partecipi alla votazione almeno il 70% degli aventi diritto. Nella terza votazione e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti purche' partecipi alla votazione almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di ulteriore parita', il candidato con maggiore anzianita' anagrafica.
5. Il rettore e' proclamato eletto dal decano dell'Universita' ed e' nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente rettore, il rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane, oltre che per la frazione di anno accademico in corso, per il quadriennio accademico successivo. Al rettore spetta una indennita' di carica determinata, su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione.
Art. 11.
Prorettore vicario e prorettori delegati
1. Il rettore nomina tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno dell'Universita' un prorettore vicario che, in caso di assenza o impedimento del rettore, adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione. Il prorettore vicario esercita inoltre le funzioni che gli sono delegate dal rettore anche con potere di firma; partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico. La carica di prorettore vicario e' incompatibile con quella di preside, di direttore di dipartimento e di centro di ricerca. Al prorettore spetta una indennita' di carica determinata, su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione.
2. Il rettore puo' nominare, tra i professori di ruolo dell'Universita', prorettori delegati, cui attribuisce compiti e ambiti di competenza, i quali possono essere delegati anche alla firma di specifici atti e che rispondono direttamente al rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza i delegati, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Universita' e possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, a specifici punti all'ordine del giorno delle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Ai prorettori delegati puo' essere assegnata una indennita' di carica determinata, su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione.
Sezione II
Senato accademico
Art. 12.
Composizione del senato accademico
1. Il senato accademico e' composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) i presidi di facolta';
c) il presidente del collegio dei direttori di dipartimento;
d) un numero di direttori di dipartimento, inferiore di un'unita' a quello dei presidi di facolta', designati per un biennio dal collegio dei direttori di dipartimento assicurando adeguata rappresentanza ai diversi settori scientifico-disciplinari; il collegio dei direttori provvede immediatamente alla sostituzione del direttore di dipartimento designato che abbia perduto tale qualita'; con l'elezione del rettore si procede comunque a nuove designazioni;
e) due professori di seconda fascia a tempo pieno rappresentanti dei professori di seconda fascia dell'Ateneo e due ricercatori confermati a tempo pieno rappresentanti di tutti i ricercatori di ruolo dell'Ateneo. Il mandato, di durata quadriennale e coincidente con quello del rettore, e' rinnovabile consecutivamente una sola volta ed e' incompatibile con la carica di membro del consiglio di amministrazione;
f) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti, secondo le modalita' dettate dal regolamento generale di Ateneo, dal personale in servizio alla data delle operazioni di voto; tale mandato, di durata quadriennale e coincidente con quello del rettore, e' rinnovabile consecutivamente una sola volta ed e' incompatibile con la carica di membro del consiglio di amministrazione e di componente delle rappresentanze sindacali unitarie;
g) il presidente del consiglio studentesco e ulteriori due rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalita' dettate dal regolamento generale di Ateneo ed il cui mandato, rinnovabile una sola volta consecutivamente, ha durata biennale; la carica di senatore accademico non e' compatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione. In ogni caso la rappresentanza studentesca non puo' essere inferiore al 15% degli altri membri del consesso.
2. Le rappresentanze di cui alle lettere e) ed f) del comma precedente partecipano a tutte le discussioni del senato e hanno diritto di voto sulle materie di cui all'art. 13 del presente statuto, ad eccezione di quelle di cui alla lettera g) del primo comma di tale articolo e di quelle che affrontino questioni relative alle persone dei docenti e comunque implicanti valutazione sull'attivita' scientifica dei singoli docenti o delle strutture.
3. Partecipano alle riunioni del senato, senza diritto di voto, il prorettore e il direttore amministrativo che svolge funzioni consultive e di segretario. Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri dello stesso.
4. Il senato accademico dura in carica quattro anni accademici coincidenti con quelli del mandato del rettore. Il regolamento generale di Ateneo fissa le norme per l'elezione dei membri di cui alle lettere e) f) e g) del primo comma del presente articolo.
Art. 13.
Funzioni del senato accademico
1. Il senato accademico e' organo di governo dell'Ateneo. Svolge funzioni normative, di indirizzo, di programmazione, coordinamento e controllo delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo. In particolare:
a) elabora e approva i piani annuali e pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, determinando le priorita' nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della didattica e della ricerca;
b) esprime parere sul bilancio di previsione del-l'Ateneo;
c) approva lo statuto ed i regolamenti di Ateneo e le relative modifiche, salvo che non sia diversamente disposto;
d) delibera sull'offerta didattica dell'Ateneo, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio sentito il consiglio studentesco, il consiglio di amministrazione ed il nucleo di valutazione;
e) sentito il consiglio di amministrazione, delibera sulla costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca, approvandone i regolamenti;
f) sentito il consiglio di amministrazione, istituisce centri, anche interuniversitari, di eccellenza, di ricerca, di servizi e ogni altra struttura operativa dell'Ateneo, esercitando un controllo annuale sulle attivita' dei medesimi;
g) assegna i docenti alle facolta' e delibera la destinazione dei posti del personale docente sulla base delle proposte deliberate dai consigli di facolta' e delle disponibilita' finanziarie accertate dal consiglio di amministrazione;
h) definisce i criteri di destinazione delle risorse in merito all'organico del personale tecnico e amministrativo;
i) delibera le afferenze di professori e ricercatori ai dipartimenti;
l) sulla base dei rapporti del nucleo di valutazione, verifica l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
m) dirime i conflitti fra le strutture dell'Universita';
n) approva le convenzioni-tipo e i contratti-tipo con enti e istituzioni esterni attinenti all'organizzazione e al funzionamento della didattica e della ricerca; approva le convenzioni ed i contratti dell'Ateneo riguardanti materie di propria competenza;
o) esprime parere sui nominativi proposti dal consiglio di amministrazione quali membri del collegio dei revisori dei conti e designa gli esperti componenti il consiglio di amministrazione di sua competenza, esprime parere sulle nomine del rettore dei rappresentanti dell'Ateneo negli enti partecipati;
p) determina gli organi e le strutture ai cui titolari o componenti puo' essere assegnata un'indennita' di carica, ivi compresi l'indennita' di carica del rettore e dei delegati dello stesso, gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione, e ne propone l'ammontare a quest'ultimo;
q) approva i piani di sviluppo edilizio dell'Ateneo e i criteri di destinazione degli spazi e delle risorse edilizie alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative;
r) adotta ogni altro atto previsto dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'Universita';
s) delibera sulla carta dei diritti degli studenti, previo parere positivo del consiglio studentesco.
2. Durante il periodo di reggenza del prorettore vicario, il senato accademico opera in regime di ordinaria amministrazione.
Sezione III
Consiglio di amministrazione
Art. 14.
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) il prorettore vicario, senza diritto di voto;
c) il direttore amministrativo, avente anche funzioni di segretario verbalizzante;
d) due professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno;
e) due professori di ruolo di seconda fascia confermati a tempo pieno;
f) due ricercatori confermati di ruolo a tempo pieno;
g) cinque rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalita' previste nel regolamento di Ateneo, di cui uno eletto tra i dottorandi e gli specializzandi; tale carica e' incompatibile con quella di membro del senato accademico e di consiglio di facolta';
h) un rappresentante del Governo designato dal M.I.U.R;
i) due esperti designati dal senato accademico;
l) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
2. Gli esperti non possono essere docenti o dipendenti o studenti dell'Universita', ne' possono avere avuto rapporti di collaborazione anche professionale con l'Universita'; devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza e godere di una esperienza di almeno un triennio di attivita' di amministrazione, direzione o controllo presso societa' ed enti del settore pubblico o privato ovvero di funzioni dirigenziali di pari durata in amministrazioni pubbliche o private. Le norme per l'elezione dei membri di cui alle lettere d), e), f), g) ed l) del comma precedente, comunque rieleggibili consecutivamente una sola volta, sono dettate dal regolamento generale di Ateneo.
3. La carica di membro del consiglio di amministrazione e' incompatibile con quella di preside di facolta', di direttore di dipartimento e, per i membri di cui alle lettere d), e), f), g), i) ed l) del primo comma, con la carica di membro del senato accademico.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni accademici ad eccezione della rappresentanza studentesca che dura in carica due anni. E' convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti dello stesso. Le procedure di convocazione e di funzionamento del consiglio di ammistrazione sono determinate dal «Regolamento di funzionamento del consiglio di amministrazione» approvato a maggioranza assoluta dei membri dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto.
Art. 15.
Funzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' organo di gestione e di controllo dell'attivita' amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. Il consiglio di amministrazione delibera:
a) il bilancio di previsione, le variazioni al medesimo e il conto consuntivo previo parere del senato accademico;
b) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentito il senato accademico;
c) il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi ed i regolamenti disciplinanti materie di competenza del consiglio;
d) gli atti di attuazione dei programmi edilizi dell'Ateneo approvati dal senato accademico; gli atti di assegnazione degli spazi e delle risorse edilizie alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative dell'Ateneo in conformita' ai criteri e alle direttive approvati dal senato accademico e alle specifiche destinazioni da questi deliberate;
e) i provvedimenti relativi all'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentito il consiglio studentesco e nel rispetto dei principi fissati dal senato accademico;
f) sulla base delle priorita' e dei criteri stabiliti dal senato accademico, l'organico di Ateneo del personale tecnico e amministrativo e la distribuzione dello stesso;
g) le modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita' di servizio, conformemente alle priorita' e ai criteri stabiliti dal senato accademico;
h) sulla copertura finanziaria delle iniziative e attivita' approvate dal senato accademico e, sulla base delle priorita' e dei criteri stabiliti dal senato accademico, sull'assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dell'Ateneo;
i) su proposta del senato accademico, l'ammontare delle indennita' di carica del rettore e dei soggetti di cui all'art. 13, comma 1, lettera p);
l) ogni altro atto rientrante nelle competenze attribuitegli dalla legge, dall'ordinamento universitario dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. In caso di anticipata cessazione del rettore e durante il periodo di reggenza del prorettore vicario, il consiglio di amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione.
Sezione IV
Collegio dei direttori di dipartimento
Art. 16.
Composizione del collegio dei direttori di dipartimento
1. Il collegio e' composto dai direttori dei dipartimenti dell'Ateneo che al proprio interno eleggono a maggioranza assoluta dei membri il presidente che dura in carica un quadriennio accademico ed e' consecutivamente rieleggibile una sola volta. In caso di mancata elezione dopo le prime tre votazioni, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di ulteriore parita', il candidato con maggiore anzianita' anagrafica. Il presidente designa fra i membri del collegio un vice presidente che, oltre a coadiuvare il presidente, lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento dello stesso. Del collegio dei direttori di dipartimento, fa parte un rappresentante dei segretari amministrativi di dipartimento designati dagli stessi con le modalita' previste per la elezione dei rappresentanti del personale in seno agli organi dell'Ateneo, con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante.
2. Il collegio dei direttori di dipartimento e' convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi o qualora lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero il rettore. Il collegio approva a maggioranza assoluta dei membri il proprio regolamento che nel rispetto dello statuto disciplina le procedure di convocazione e le norme di funzionamento dello stesso. Tale regolamento, previo parere del senato accademico, e' promulgato con decreto del rettore.
Art. 17.
Funzioni del collegio dei direttori di dipartimento
1. Il collegio dei direttori di dipartimento e' organo consultivo e di proposta dell'Ateneo in ordine alla promozione, allo sviluppo, all'organizzazione della ricerca e alla formazione post-laurea e post-dottorato. In particolare il collegio esprime parere obbligatorio:
a) sulla costituzione e la disattivazione delle strutture di ricerca;
b) sui progetti di formazione post-laurea limitatamente ai corsi di dottorato, post-dottorato ed agli assegni di ricerca;
c) sui criteri di ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;
d) sui criteri di valutazione dell'attivita' scientifica;
e) sui criteri di assegnazione delle borse post-laurea e post-dottorato e di composizione delle commissioni di valutazione dei candidati;
f) sulla determinazione dei criteri di assegnazione del personale tecnico-amministrativo.
Sezione V
Consiglio studentesco
Art. 18.
Composizione del consiglio studentesco
1. Il consiglio studentesco e' composto da 29 membri dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di amministrazione, i rappresentanti degli studenti eletti negli organi dell'Azienda per il diritto allo studio e nel comitato di gestione degli impianti sportivi, ed un numero di rappresentanti degli studenti eletti in ciascun consiglio di facolta' proporzionale al rapporto esistente fra iscritti alla rispettiva facolta' e iscritti all'Ateneo e comunque almeno uno per ogni facolta', secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.
2. Il consiglio studentesco elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, il presidente e il vicepresidente che durano in carica un biennio accademico. Il presidente rappresenta il consiglio studentesco ed esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; il vicepresidente lo sostituisce in caso di impedimento. Tali cariche possono essere rinnovate consecutivamente una sola volta.
3. Le modalita' di convocazione e di funzionamento del consiglio studentesco sono stabiliti dal «Regolamento del consiglio studentesco» approvato da quest'ultimo a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Senato accademico, nel rispetto dello statuto e del regolamento generale di Ateneo.
4. L'amministrazione garantisce le strutture di supporto necessarie allo svolgimento delle funzioni del consiglio studentesco.
Art. 19.
Funzioni del consiglio studentesco
1. Il consiglio studentesco e' organo collegiale di rappresentanza degli studenti dell'Ateneo; ha funzioni propositive ed e' organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio studentesco:
a) designa la terna di candidati fra cui il senato elegge il garante degli studenti;
b) adotta, a maggioranza assoluta dei membri e in conformita' ai regolamenti di Ateneo, il proprio regolamento interno;
c) esprime parere obbligatorio:
c1) sulle deliberazioni relative all'assegnazione di spazi e risorse edilizie alle strutture didattiche;
c2) sul regolamento didattico di Ateneo;
c3) sulle determinazioni relative ai contributi e alle tasse a carico degli studenti e sulle relative destinazioni;
c4) sugli interventi di attuazione del diritto allo studio e sugli interventi relativi al rapporto fra risorse disponibili e domanda didattica;
c5) sulle questioni comunque connesse con la qualita' e quantita' dei servizi didattici offerti dall'Ateneo;
c6) su ogni questione riguardante interventi a favore degli studenti previsti dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo, ivi compresa la determinazione dei criteri di elargizione agli studenti di borse di studio, sussidi e forme di prestito d'onore;
d) propone i criteri generali da applicare per la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero;
e) formula proposte per il riparto dei fondi previsti a bilancio per attivita' autogestite;
f) esprime pareri sulle modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita' di servizio;
g) elabora proposte sulle materie di interesse degli studenti;
h) propone modifiche di statuto;
i) nomina, scegliendo tra gli studenti dell'Ateneo, un membro in seno al nucleo di valutazione di Ateneo;
l) nomina, scegliendo tra gli studenti dell'Ateneo, le componenti studentesche per le rappresentanze dei lavoratori della sicurezza;
m) svolge ogni altra funzione ad esso assegnata dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
Sezione VI
Organi di controllo e di garanzia
Art. 20.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati con decreto del rettore, su proposta del consiglio di amministrazione e sentito il Senato accademico. I componenti del collegio restano in carica per quattro esercizi e scadono alla data di approvazione del conto consuntivo relativo al quarto esercizio della loro carica. La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e' stato ricostituito. I membri possono essere confermati solo una volta.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da:
a) un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore a consigliere, che ne assume la presidenza;
b) quattro dirigenti o funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, della Ragioneria generale dello Stato, di altra universita', di altra amministrazione pubblica, o tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, di cui due effettivi e due supplenti
3. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni accademici e possono essere rinnovati consecutivamente per una sola volta.
4. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo cui spetta il controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita'. Il collegio, in particolare:
a) esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
b) esprime il proprio parere sul bilancio di previsione preventivo e sulle variazioni di bilancio;
c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita', sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa, nonche' proposte tendenti a conseguire miglioramenti di efficienza, di efficacia e di economicita';
d) accerta la regolarita' della tenuta dei libri e delle scritture contabili;
e) effettua almeno ogni trimestre verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprieta', deposito, cauzione o custodia;
f) svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'Universita', sia collegialmente sia mediante incarichi individuali affidati dal presidente ai componenti del collegio;
g) esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa vigente.
5. I componenti del collegio, anche singolarmente, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Universita' e dei centri autonomi di spesa.
6. Il presidente del collegio, o altro componente su delega del presidente, puo' assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
7. Il collegio cura la tenuta di uno specifico libro in cui vengono annotate cronologicamente le verifiche e i controlli svolti. Di ogni riunione e di ogni attivita' di controllo, collegiale o individuale, deve redigersi verbale da trascriversi nel libro, con la sottoscrizione degli intervenuti.
8. Il collegio dei revisori e' regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle deliberazioni, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. Il revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
9. Ai componenti del Collegio e' assegnato il compenso stabilito con il decreto di nomina, su proposta del Consiglio di amministrazione, mediante la corresponsione di un'indennita' e di eventuali gettoni di presenza.
10. Non possono essere componenti del Collegio i dipendenti dell'Universita', i componenti del Consiglio di amministrazione, chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti dell'Universita' o di componenti del Consiglio di amministrazione, chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i dodici mesi precedenti la nomina, incarichi di docenza, professionali o di consulenza dall'Universita' e chi abbia liti pendenti ovvero attivita' contrattuali in corso con l'Universita'.
Art. 21.
Nucleo di valutazione di Ateneo
1. Il nucleo di valutazione di Ateneo ha il compito di svolgere la valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca, della gestione amministrativa, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il nucleo redige, ogni anno entro i termini di legge, una relazione generale sulla valutazione dell'Ateneo per le attivita' espletate nell'anno precedente e una relazione concernente le valutazioni espresse dagli studenti frequentanti le attivita' didattiche. Entrambe le relazioni sono presentate al Senato accademico e al consiglio di amministrazione che le esaminano per quanto di competenza. Il nucleo deve inoltre adempiere ad ogni compito previsto dalla legge e alle richieste ad esso espressamente rivolte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
3. Il Nucleo di valutazione dura in carica per quattro anni accademici ed e' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui uno studente ed almeno due scelti tra esperti nel campo della valutazione, nominati dal rettore su designazione del Senato accademico e del consiglio di amministrazione. Il presidente e' eletto dai componenti del nucleo stesso. Il rettore si avvale della collaborazione del nucleo per la definizione delle linee di sviluppo dell'Ateneo da sottoporre all'approvazione del senato accademico. La qualifica di membro del nucleo e' incompatibile con quella di rettore, di membro del senato accademico, del consiglio di amministrazione, di preside di facolta', di direttore di dipartimento, di presidente di consiglio didattico.
4. L'Universita' assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Ai componenti del nucleo viene corrisposta un'indennita' fissata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
Art. 22.
Garante degli studenti
1. Il garante degli studenti e' nominato con decreto rettorale previa elezione, a maggioranza assoluta, da parte del senato accademico entro una rosa di tre candidati, esterni all'Universita', designati dal consiglio studentesco e scelti tra persone di comprovata competenza ed esperienza giuridico-amministrativa, indipendenza di giudizio ed imparzialita', per un periodo di quattro anni accademici, rinnovabile immediatamente per una sola volta. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, determina l'indennita' spettante a tale organo.
2. Il garante degli studenti e' a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Il garante puo' chiedere atti o chiarimenti ad ogni ufficio o struttura dell'Ateneo e riferisce direttamente al rettore che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che si rivolgono al garante hanno diritto, a loro richiesta, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3. Il garante degli studenti puo' sottoporre al senato accademico argomenti o decisioni volte al miglioramento della qualita' di vita degli studenti.
Art. 23.
Comitato per le pari opportunita'
1. Il comitato per le pari opportunita' promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunita' e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e assicura sostegno alle persone diversamente abili. Segnala al rettore e agli organi di governo dell'Ateneo specifici ambiti di intervento. Predispone una relazione annuale sulle attivita' svolte e un progetto sugli ambiti di intervento ritenuti strategici per l'Ateneo.
2. La composizione e la durata del comitato sono fissate dal regolamento generale di Ateneo che disciplina le modalita' di scelta dei membri e di funzionamento dello stesso.
Art. 24.
Consulta del personale tecnico-amministrativo
1. La consulta del personale tecnico-amministrativo e' organo collegiale di rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. Ha funzioni consultive del rettore, del senato accademico e del consiglio di amministrazione relativamente all'organizzazione amministrativa dell'Ateneo e ad ogni questione riguardante il personale tecnico-amministrativo.
2. La consulta e' composta:
a) da quindici membri eletti dal personale tecnico-amministrativo secondo quanto stabilito nel regolamento generale di Ateneo e nel rispetto del principio di necessaria e proporzionale rappresentanza di tutte le aree di suddivisione del personale tecnico-amministrativo. I membri della consulta sono nominati con decreto rettorale. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale dipendente;
b) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti in consiglio di amministrazione e in senato accademico;
3. La consulta del personale tecnico-amministrativo esprime parere:
a) sui piani di sviluppo dell'Ateneo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
b) sulla dotazione organica del personale tecnico-amministrativo;
c) sui piani di formazione e di aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
d) sulle modifiche statutarie e sui regolamenti di Ateneo nelle parti concernenti l'organizzazione e la gestione del personale tecnico-amministrativo.
4. Gli uffici amministrativi dell'Ateneo sono tenuti a fornire alla consulta i dati da questa richiesti necessari per esprimere i pareri di cui al comma precedente.
5. Le modalita' di elezione, la durata e la disciplina generale di funzionamento della consulta sono previsti nel regolamento generale di Ateneo. Gli ulteriori aspetti di funzionamento sono disciplinati dalla consulta con proprio regolamento approvato a maggioranza assoluta dei propri membri.
6. La consulta elegge, fra i propri membri, il presidente della stessa avente il compito:
a) di convocare la consulta;
b) di redigere, con l'ausilio del segretario da lui stesso scelto all'interno della consulta, i relativi verbali e di curarne la custodia;
c) di trasmettere agli organi di Ateneo i pareri e le proposte approvati dalla consulta.
7. La consulta si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che lo richieda un terzo dei membri o che le venga richiesto un parere o una proposta.
Art. 25.
Commissione etica di Ateneo
1. La commissione etica di Ateneo vigila sul rispetto del codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo. A tal proposito al termine di ogni anno accademico la commissione presenta al Senato accademico una relazione sul rispetto del codice deontologico.
2. La commissione etica e' composta da un professore ordinario a tempo pieno, che svolge le funzioni di presidente, un professore associato a tempo pieno, un ricercatore confermato a tempo pieno, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante degli studenti, eletti secondo le modalita' e la durata previste nel regolamento generale di Ateneo.
Art. 26.
Commissione didattica di Ateneo
1. La Commissione didattica di Ateneo e' presieduta dal rettore o da un suo delegato ed e' composta dai Presidi delle facolta' dell'Ateneo, dai rappresentanti degli studenti in Senato accademico, dal Direttore amministrativo, dal responsabile del Dipartimento della didattica di Ateneo e dal responsabile del settore dell'offerta formativa di Ateneo. Ha funzione consultiva del Senato accademico per le questioni inerenti la didattica. Svolge inoltre attivita' istruttoria per le deliberazioni del Senato concernenti la didattica. Per tale scopo, e nel rispetto delle competenze del Nucleo di valutazione, essa costituisce osservatorio permanente delle attivita' didattiche con particolare riguardo alla valutazione della funzionalita', efficienza ed efficacia delle strutture didattiche, della qualita' dell'attivita' didattica e del funzionamento dell'orientamento e del tutorato.
Capo II
Organi e strutture di gestione amministrativa
Sezione I
L'articolazione amministrativa
Art. 27.
La struttura multipolare
1. L'Universita' e' organizzata secondo una struttura multicampus e multipolare comprendente i Poli del centro storico, di Coppito, di Roio, nonche' i Poli territoriali della Marsica e del comprensorio Valle Peligna-Alto Sangro. L'istituzione di nuovi Poli e' rimessa al regolamento generale di Ateneo.
2. L'amministrazione costituisce la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Universita' nel suo complesso, ed e' articolata in dipartimenti amministrativi, aree, settori, uffici e sezioni, organizzati secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.
Art. 28.
Direttore amministrativo
1. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal rettore a persona dotata di adeguata esperienza e professionalita', scelta tra i dirigenti di Universita', di amministrazioni pubbliche o private, con contratto biennale rinnovabile.
2. Il direttore amministrativo e' a capo degli uffici e dei servizi dell'Ateneo della cui efficienza e del cui buon andamento e' responsabile, ed esercita una generale attivita' di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico e amministrativo, nonche' di verifica e controllo dell'attivita' dei dirigenti. Il direttore amministrativo presenta annualmente al consiglio di amministrazione e al senato accademico una relazione sull'attivita' svolta, a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture anche decentrate.
3. Nel rispetto della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, il direttore amministrativo:
a) sottopone agli organi di governo dell'Ateneo proposte inerenti l'organizzazione dei servizi e del personale;
b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di governo;
c) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale tecnico e amministrativo.
d) cura l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo affidandone la gestione ai dirigenti;
e) partecipa agli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme dello statuto;
f) verifica e controlla l'attivita' dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
g) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale tecnico e amministrativo appartenente a tutte le aree e qualifiche funzionali, ivi compresi i dirigenti;
h) sottoscrive le convenzioni e i contratti dell'Universita' nei limiti necessari alla gestione amministrativa e non rientranti fa quelli di competenza di altri organi dell'Ateneo;
i) esercita ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo Statuto o dai regolamenti.
4. Spetta al direttore amministrativo determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, in conformita' alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, nonche' adottare gli atti di gestione del personale tecnico e amministrativo dell'Universita' e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti necessari alla gestione.
5. In caso di assenza o impedimento del direttore amministrativo un dirigente di ruolo dell'Ateneo scelto dal rettore, che ne da' comunicazione al senato accademico e al consiglio di amministrazione, svolge il ruolo di facente funzioni del direttore amministrativo.
Art. 29.
Funzioni dirigenziali
1. Nell'ambito della vigente normativa sulla dirigenza il direttore amministrativo e gli altri dirigenti attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo di mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse, di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati
Capo III
Le facolta'
Art. 30.
Ruolo della facolta'
1. La facolta' promuove, organizza e svolge le attivita' didattiche e di formazione necessarie per acquisire i titoli previsti dalla legge. La facolta' elabora e attua iniziative di orientamento agli studi universitari ed all'inserimento nel mondo professionale e del lavoro. Puo' inoltre istituire corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente. Le modalita' di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio sono previste dal regolamento didattico di Ateneo.
2. Le facolta' istituite presso l'Universita' sono indicate nel regolamento generale di Ateneo.
Art. 31.
Organi della facolta'
Sono organi della facolta':
a) il consiglio di facolta';
b) il preside e il vicepreside;
c) la giunta di facolta' (ove costituita);
d) i consigli didattici del corso di studio.
Art. 32.
Funzioni del consiglio di facolta'
1. Il consiglio di facolta' e' organo di programmazione e coordinamento. In particolare:
a) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti ed in conformita' ai regolamenti di Ateneo, il regolamento di facolta' ed il regolamento didattico di facolta';
b) programma, coordina ed organizza le attivita' didattiche dei corsi di studio della facolta' e, nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti, definisce i compiti didattici dei professori di ruolo e dei ricercatori; programma, coordina ed organizza le attivita' di tutorato e di orientamento degli studenti; nomina la commissione didattica di vigilanza nella composizione prevista dal regolamento didattico di facolta'; verifica, avvalendosi della commissione didattica di vigilanza, gli esiti della didattica e delle attivita' di orientamento e di tutorato; delibera l'ordine annuale degli studi;
c) delibera sulla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, sulle richieste di nuovi posti di ruolo, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento interessato; delibera l'attivazione di procedure concorsuali per la selezione di personale docente nonche' la chiamata dei docenti di ruolo, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento interessato; in tali casi il Consiglio di facolta' delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore;
d) cura la copertura degli insegnamenti vacanti; formula proposte per professori a contratto nel rispetto della normativa vigente;
e) per esigenze di ordine didattico puo' attribuire annualmente a docenti della facolta', su richiesta degli stessi, responsabilita' didattiche anche nell'ambito di un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza;
f) approva le relazioni triennali sull'attivita' scientifica e didattica dei docenti, sentito il consiglio di dipartimento interessato;
g) coordina annualmente le attivita' didattiche che si svolgono all'interno della facolta';
h) organizza attivita' culturali, formative, di orientamento e di tirocinio formativo rivolte agli studenti;
i) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica e sulle richieste di autorizzazione a svolgere attivita' di ricerca ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sentito il consiglio di dipartimento interessato.
l) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo pluriennali dell'Universita', sentite le strutture scientifiche di riferimento; elabora ed esamina proposte di sviluppo in settori di reciproco interesse didattico-scientifico provenienti anche da soggetti pubblici e privati, con cui puo' stipulare convenzioni e accordi, e promuove la sperimentazione e lo sviluppo di nuove metodologie formative; avanza proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;
m) adempie ad ogni altro compito previsto dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dei regolamenti dell'Universita'.
2. Il consiglio di facolta' puo' istituire una giunta di facolta', presieduta dal preside, di cui fa parte anche il vicepreside, alla quale sono affidate funzioni istruttorie ed esecutive. Composizione, durata, compiti e modalita' di funzionamento della Giunta sono disciplinati dal regolamento di facolta' nel rispetto dei principi posti dal regolamento generale di Ateneo.
Art. 33.
Composizione del consiglio di facolta'
1. Il consiglio di facolta' e' composto:
a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta';
b) dai ricercatori della facolta';
c) da una rappresentanza degli studenti della facolta', eletti per un biennio secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo, pari al 5% degli altri componenti piu' l'1 per mille degli studenti iscritti e comunque non inferiori a 2. L'elettorato attivo e passivo e' riconosciuto a tutti gli studenti regolarmente iscritti in corso e fuori corso.
2. Le deliberazioni concernenti la chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, o l'utilizzazione o destinazione di posti di ruolo o l'attivazione di procedure concorsuali, nonche' quelle concernenti le persone dei docenti, sono adottate dal consiglio di facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori e con esclusione delle rappresentanze degli studenti.
3. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alle sedute.
Art. 34.
Preside di facolta'
1. Il preside rappresenta la facolta' ed esercita poteri di coordinamento e vigilanza sulle attivita' didattiche della facolta'. Convoca e presiede il consiglio di facolta' e ne attua le deliberazioni. Cura il regolare svolgimento delle attivita' didattiche della facolta', e' membro del Senato accademico ed esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'Universita'. Ha la responsabilita' dei servizi generali didattici ed organizzativi della facolta'.
2. Il preside e' eletto, secondo le modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo, dai componenti del consiglio di facolta', tra i professori di prima fascia di ruolo in regime di tempo pieno, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in prima votazione e dei votanti nelle successive due votazioni purche' partecipino alle stesse la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di ulteriore parita', il candidato con maggiore anzianita' anagrafica. La convocazione del collegio deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di almeno quattro votazioni da tenersi in giorni diversi.
3. Il preside dura in carica quattro anni accademici ed e' consecutivamente rieleggibile una sola volta. La carica di preside e' incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di direttore di dipartimento e di centro di ricerca, di presidente di consiglio didattico, di membro del consiglio di amministrazione e con la posizione di professore a tempo definito.
4. Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno un vicepreside che, oltre a coadiuvare il preside nell'esercizio delle rispettive funzioni, lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso. La carica di vicepreside e' incompatibile con quella di rettore, di prorettore vicario e di direttore di dipartimento e di vice direttore di dipartimento, di membro del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Il preside e il vicepreside sono nominati con decreto del rettore.
Art. 35.
Consiglio didattico di corso di studio
1. Il consiglio didattico di corso di studio organizza l'attivita' di un singolo corso di studio o di piu' corsi di studio, anche di classi diverse purche' omogenee dal punto di vista scientifico-culturale, della stessa facolta'.
2. Il consiglio didattico di corso di studio e' nominato dal consiglio di facolta' secondo le modalita' previste dal regolamento didattico di Ateneo che ne disciplina anche la composizione e le modalita' di funzionamento.
Art. 36.
Servizi didattici integrativi
1. L'Universita', anche tramite le facolta', puo' istituire servizi didattici integrativi aventi ad oggetto:
a) corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione agli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
b) corsi di preparazione agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e per la preparazione dei concorsi pubblici;
c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e altri corsi post-laurea;
d) corsi di formazione permanente e ricorrente;
e) corsi di recupero dei debiti formativi;
f) altri corsi di educazione e formazione esterna, in particolare per la formazione e l'aggiornamento;
g) ogni altro corso inteso a migliorare la preparazione degli studenti.
Capo IV
I dipartimenti
Art. 37.
Natura e funzioni del dipartimento
1. Il dipartimento e' sede della ricerca scientifica. I dipartimenti promuovono, coordinano ed organizzano le attivita' di ricerca di uno o piu' settori o aree scientifico-disciplinari omogenei per finalita' o per metodo di ricerca, nel rispetto della liberta' di ricerca del singolo docente e del diritto dello stesso di accesso diretto ai relativi finanziamenti. I dipartimenti attivati nell'Universita' sono elencati nel regolamento generale di Ateneo.
2. I dipartimenti concorrono alla organizzazione delle attivita' didattiche dell'Universita' e a tal fine collaborano con le facolta', mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali; sono sede dei corsi di dottorato di ricerca delle cui attivita' e della cui organizzazione sono direttamente responsabili; sono inoltre responsabili degli altri corsi di formazione post-laurea ed extra-universitari di cui siano proponenti.
3. I dipartimenti hanno autonomia finanziaria, amministrativa e contabile nei limiti e nelle forme di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Hanno autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione. Essi inoltre:
a) esprimono parere preventivo, nei settori scientifico-disciplinari di competenza, sui bandi di concorso per posti di personale docente e sulle chiamate di professori associati e ordinari;
b) possono proporre alle facolta', per i settori scientifico-disciplinari di competenza, richieste di posti di ruolo docente, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca.
4. Al dipartimento afferiscono, su richiesta approvata dal consiglio, i professori e i ricercatori dell'Universita' appartenenti ai settori o aree di ricerca di interesse del dipartimento, nonche' il personale tecnico e amministrativo assegnato per il funzionamento dello stesso. Ad ogni professore e ricercatore e' garantita la liberta' di opzione.
5. Il dipartimento puo' svolgere attivita' di ricerca e di consulenza finanziata anche mediante contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, ed avvalersi di collaborazioni con soggetti esterni o con studenti anche mediante l'attivazione di borse di studio.
Art. 38.
Modalita' di costituzione del dipartimento
1. La costituzione, la modifica e la disattivazione dei dipartimenti sono di competenza del Senato accademico, che delibera a maggioranza assoluta dei componenti, nel rispetto dei principi generali della liberta' di ricerca e della omogeneita' del metodo e degli obiettivi scientifici delineati.
2. La costituzione di un dipartimento e' deliberata dal Senato accademico sulla base di un motivato progetto scientifico presentato da un congruo numero di docenti, sentiti il consiglio di amministrazione e il collegio dei direttori di dipartimento. Il progetto scientifico deve essere corredato da un piano economico e di funzionamento. In ogni caso, il numero di docenti necessario per la costituzione e la conservazione del dipartimento non puo' essere inferiore a venticinque, dei quali almeno quattro professori di ruolo di prima fascia. Il senato accademico delibera la disattivazione di un dipartimento qualora vengano a mancare i presupposti scientifici o numerici che ne hanno determinato la costituzione. Qualora, continuando a sussistere i presupposti e la produttivita' scientifici, la consistenza numerica del dipartimento venga ad essere inferiore al numero prescritto, il Senato puo' consentire, con verifica biennale rinnovabile, la perduranza del medesimo.
3. Con la maggioranza di due terzi dei componenti, il senato accademico puo' approvare la costituzione di dipartimenti concernenti aree scientifiche di particolare interesse per l'Ateneo anche in deroga al numero minimo di docenti previsto al comma 2, a condizione che almeno tre siano professori di ruolo di prima fascia.
4. Il senato accademico, almeno una volta ogni triennio, verifica la situazione dei dipartimenti, la produttivita' scientifica degli stessi in rapporto alle risorse assegnate, anche allo scopo di una maggiore efficienza sia economico-organizzativa che sul piano della ricerca scientifica anche ricorrendo a criteri di valutazione esterna.
Art. 39.
Organi del Dipartimento
1. Sono organi del dipartimento:
a) il consiglio di dipartimento;
b) il direttore di dipartimento ed il vice direttore di dipartimento;
c) la giunta di dipartimento
2. Il regolamento di dipartimento, nel rispetto dei principi fissati dal regolamento generale di Ateneo, disciplina la composizione, il funzionamento e le modalita' di elezione della giunta di dipartimento con funzioni istruttorie ed esecutive ed avente il compito di coadiuvare il direttore. Sono membri della giunta il direttore del dipartimento, il vicedirettore ed una rappresentanza di docenti afferenti al dipartimento e del personale tecnico-amministrativo.
3. I dipartimenti si possono articolare in sezioni, prive di autonomia finanziaria ed amministrativa, costituite, mediante deliberazione del consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di omogeneita' scientifiche o di comuni obiettivi di ricerca e qualora le articolazioni delle aree culturali e scientifiche presenti lo rendano opportuno. Il consiglio di dipartimento con la stessa maggioranza puo' deliberarne la disattivazione.
Art. 40.
Consiglio di dipartimento
1. Il consiglio di dipartimento, le cui modalita' di funzionamento sono disciplinate dal regolamento di dipartimento nel rispetto delle norme dello statuto, e' organo di programmazione e di gestione delle attivita' del dipartimento. In particolare:
a) approva i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento;
b) approva i criteri per l'utilizzo delle strutture, degli ambienti e delle risorse del dipartimento;
c) approva, su proposta del direttore, il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
d) approva a maggioranza assoluta dei membri ed in conformita' allo statuto e ai regolamenti di Ateneo, il regolamento di dipartimento;
e) esprime parere sulle chiamate dei professori di ruolo, sulla attivazione delle procedure concorsuali e sulla destinazione dei posti di professore e ricercatore;
f) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Universita';
g) coopera al buon andamento delle attivita' didattiche.
2. Fanno parte del consiglio di dipartimento:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
b) il segretario amministrativo del dipartimento o della segreteria unica di riferimento, che partecipa alle sedute anche con funzioni consultive e di verbalizzazione;
c) rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivi nel dipartimento e degli assegnisti di ricerca, eletti secondo modalita' stabilite dal regolamento di dipartimento che determina anche il numero di tali rappresentanti che comunque non puo' essere superiore ciascuna al 10% del numero totale dei professori e ricercatori presenti nel consiglio.
3. Per gli argomenti attinenti alle chiamate dei professori di ruolo, alla utilizzazione e destinazione dei posto di ruolo, all'attivazione di procedure concorsuali e comunque riguardanti professori o ricercatori, il consiglio si riunisce e delibera nella composizione corrispondente alla fascia interessata e a quelle superiori. A tali deliberazioni non partecipano le rappresentanze dei dottorandi, degli assegnisti e del personale tecnico-amministrativo.
Art. 41.
Giunta di dipartimento
1. La giunta coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni. Il consiglio puo' delegare alla giunta specifiche funzioni, secondo le modalita' e nei limiti determinati dal regolamento di dipartimento.
2. La giunta e' presieduta dal direttore ed e' composta secondo le modalita' definite dal regolamento di dipartimento. Della giunta fanno parte il vice direttore e il segretario amministrativo quest'ultimo con funzioni di verbalizzazione. Il mandato della giunta coincide con quello del direttore.
Art. 42.
Direttore di dipartimento
1. Il direttore rappresenta il dipartimento. Presiede il consiglio e la giunta; cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al consiglio di dipartimento. Vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; cura i rapporti con gli organi accademici; esercita i poteri attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Puo' nominare, tra i professori di ruolo del dipartimento, un delegato che lo rappresenta temporaneamente quando necessario.
2. Il direttore e' eletto dal consiglio di dipartimento fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, afferenti al Dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, salva, in questa seconda fase, la partecipazione al voto di almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di ulteriore parita', il candidato con maggiore anzianita' anagrafica. La convocazione del collegio deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di almeno quattro votazioni da tenersi in giorni diversi. Il direttore e' nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni accademici ed e' consecutivamente rieleggibile una sola volta. La carica di direttore di dipartimento e' incompatibile con quella di rettore, di preside di facolta', di vicepreside, di membro del consiglio di amministrazione, di presidente di consiglio di corso di studio e di pro rettore vicario.
3. Il direttore designa tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno un vicedirettore che, oltre a coadiuvare il direttore nell'esercizio delle rispettive funzioni, lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso. La carica di vice direttore e' incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di preside e di vice preside, di membro del Senato accademico e del consiglio di amministrazione, di presidente di consiglio di corso di studio e di pro rettore vicario. Il direttore e il vice direttore sono nominati con decreto del rettore.
Art. 43.
Segretario amministrativo di dipartimento
1. Il segretario amministrativo e' scelto dal direttore amministrativo, o dal dirigente delegato, fra il personale amministrativo in possesso di adeguata qualifica e professionalita'.
2. Il segretario amministrativo predispone e cura gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del dipartimento; inoltre:
a) agisce in conformita' agli indirizzi adottati nei rispettivi ambiti di competenza dagli organi del dipartimento rispondendone agli stessi;
b) collabora con il direttore del dipartimento per le attivita' volte al migliore funzionamento della struttura;
c) predispone il bilancio preventivo e consuntivo ed i relativi allegati, nonche' la situazione patrimoniale;
d) coordina le attivita' amministrativo-contabili assumendo la responsabilita' dei conseguenti atti, nei limiti di quanto allo stesso imputabile;
e) e' responsabile dei procedimenti amministrativi posti in essere dal dipartimento e risponde al direttore amministrativo o al dirigente da questi delegato della corretta applicazione dei regolamenti, delle procedure e del rispetto degli indirizzi generali relativi alla gestione amministrativa, finanziaria e contabile fissati dall'Ateneo, nonche' degli indirizzi adottati dagli organi del dipartimento.
Art. 44.
Centri di ricerca
1. Centri di ricerca possono essere costituiti, sulla base di progetti a durata pluriennale e coinvolgendo anche soggetti esterni pubblici o privati, tra piu' dipartimenti per lo svolgimento di attivita' di ricerca concernente piu' ambiti scientifici o la comune gestione di complessi apparati scientifici o di supporto. La proposta di costituzione, deliberata dai dipartimenti interessati, e' approvata dal Senato accademico sulla base della disponibilita' delle relative risorse accertate dal consiglio di amministrazione e sentito il collegio dei direttori di dipartimento.
2. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale afferente, le risorse assicurate dai dipartimenti promotori e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo. Le ulteriori norme di funzionamento dei centri di ricerca sono contenute nel regolamento approvato dagli organi del centro stesso conformemente alle normative di Ateneo e alla delibera di istituzione del centro.
Art. 45.
Sistema bibliotecario di Ateneo
Il Sistema bibliotecario di Ateneo (SBA) coordina le strutture bibliotecarie di Polo, dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica. Il SBA ha funzioni istruttorie per il controllo sull'organizzazione e sull'efficienza delle biblioteche. L'attivita' del SBA e' disciplinata da proprio regolamento
Art. 46.
Centro di servizio
1. Il centro di servizio svolge funzioni di servizio dell'attivita' dell'Ateneo secondo modalita' anche organizzative indicate nel regolamento generale di Ateneo.
2. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'istituzione e l'organizzazione del centro di Ateneo per la formazione degli insegnanti, competente a svolgere, anche in coordinamento con gli enti interessati, le prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale abilitante per l'insegnamento e alle connesse attivita' didattiche e di tutorato, secondo le previsioni di legge.
Capo V
Norme comuni
Art. 47.
Funzionamento degli organi collegiali
1. Per la validita' delle adunanze degli organi collegiali e' necessario che intervenga almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto, salvo il caso che sia diversamente disposto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza o che debbano comunque ritenersi giustificati.
2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che sia diversamente disposto; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
3. Il presidente di un organo collegiale cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia approvata con voto palese dalla maggioranza dei 3/4 dei componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il decano dell'organo, entro il termine di trenta giorni, convoca le elezioni per la designazione del nuovo presidente. Il voto di un organo collegiale contrario ad una proposta del suo presidente non comporta le dimissioni dello stesso.
4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano alle seguenti cariche: preside, direttore di dipartimento, presidente del collegio dei direttori di dipartimento, direttore di centro di ricerca, presidente del consiglio studentesco, presidente di consiglio didattico, presidente della consulta del personale tecnico-amministrativo.
5. Gli organi collegiali sono convocati dal rispettivo presidente ed ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei membri.
Art. 48.
Decadenza
1. L'assenza non giustificata del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a tre mesi, determina la decadenza dalla carica stessa. Tale disposizione si applica anche ai componenti del Senato accademico e del consiglio di amministrazione.
2. Le rappresentanze elettive che cumulino tre assenze consecutive non giustificate decadono dalla carica.
Art. 49.
Indennita' di carica
1. I titolari di piu' cariche interne all'Ateneo, per le quali sia prevista la corresponsione di indennita', sono tenuti ad optare per una sola delle predette indennita'.
2. L'assenza del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a due mesi, determina la sospensione della relativa indennita' e l'assegnazione della stessa al vicario, ove esista, fino al rientro in servizio del titolare.
Titolo III
ATTIVITA' NORMATIVA
Art. 50.
Atti normativi dell'Ateneo
1. L'Universita' nell'esercizio della propria potesta' normativa, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge adotta:
lo statuto e le modifiche allo stesso;
la carta dei diritti degli studenti e relative modifiche;
regolamenti e relative modifiche;
codice deontologico e successive modifiche.
Sono regolamenti di Ateneo:
a) il regolamento generale di Ateneo;
b) il regolamento didattico di Ateneo;
c) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
d) il regolamento delle attivita' formative autogestite dagli studenti;
e) il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
f) il regolamento del personale tecnico e amministrativo; ogni altro regolamento previsto dalla legge, dall'ordinamento universitario o dallo statuto o che disciplini materie di interesse dell'Universita'.
Art. 51.
Modifiche dello statuto
1. La proposta di modifica dello statuto spetta al rettore, al consiglio di amministrazione, al collegio dei direttori di dipartimento, alla commissione didattica di Ateneo e, riguardo alle materie di rispettiva competenza, al consiglio studentesco e alla consulta del personale tecnico-amministrativo.
2. Le modifiche dello statuto sono deliberate nello stesso testo dal senato accademico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, in due distinte sedute con intervallo di almeno quarantacinque giorni e massimo novanta giorni sentiti i dipartimenti e le facolta' se di competenza.
3. La deliberazione di modifica dello statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che non sia diversamente disposto.
Art. 52.
Contenuto dei regolamenti di Ateneo
1. Il regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Universita' e le modalita' di elezione delle rappresentanze negli organi di governo; e' deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli universitari e di tutte le attivita' formative espletate dall'Universita'. Fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche. E' deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il consiglio studentesco.
3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio; disciplina altresi' le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Universita', quanto dei singoli centri di spesa. Il regolamento e' deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico.
4. Il regolamento delle attivita' formative autogestite dagli studenti e' deliberato dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio del consiglio studentesco.
5. Il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalita' di espletamento del procedimento amministrativo e le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; e' deliberato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le rappresentanze sindacali unitarie.
6. Il regolamento del personale tecnico e amministrativo disciplina l'organizzazione del personale medesimo, ed in particolare le procedure di assegnazione delle persone alle strutture e agli uffici ad opera del direttore amministrativo. Detta i criteri sulla base dei quali l'Universita' provvede alla istituzione di corsi di formazione e all'organizzazione di incontri, conferenze e seminari per l'aggiornamento del personale tecnico e amministrativo; e' deliberato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le rappresentanze sindacali unitarie.
Art. 53.
Formazione dei regolamenti
1. L'iniziativa per la formazione e la modifica dei regolamenti di singole strutture spetta ad ogni membro dell'organo consiliare cui compete l'approvazione degli stessi.
2. I regolamenti sono deliberati dagli organi consiliari delle strutture a maggioranza assoluta dei componenti e trasmessi al senato accademico per l'approvazione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore e, salvo ragioni di urgenza, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo all'affissione all'albo dell'Universita'.
Art. 54.
Pareri - Scadenza termini
1. I pareri sui regolamenti di Ateneo richiesti a organi o strutture vanno espressi entro trenta giorni dal ricevimento del testo, trascorsi i quali si procede comunque alla deliberazione definitiva. In ogni altro caso il parere si ritiene favorevole ove non venga espresso entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 55.
Codice deontologico
1. Il codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo concerne l'espletamento dei rispettivi compiti. E' deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti sentito il parere della commissione etica di Ateneo.
Art. 56.
Raccolta degli atti normativi d'Ateneo
1. L'Universita' provvede a pubblicare e raccogliere lo statuto e i regolamenti di Ateneo.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 57.
Interpretazioni
1. Nello statuto:
a) per professori, qualora non ulteriormente specificato, si intendono i professori di prima e di seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo, confermati e non;
b) per docenti, si intendono i professori ed i ricercatori confermati e non;
c) con la parola «ricercatori» si intendono anche gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;
d) per «studenti» si intendono gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, delle scuole di specializzazione, di dottorato di ricerca e di master Universitario dell'Universita';
e) con l'espressione «personale tecnico e amministrativo» si intende tutto il personale non docente dell'Universita', ivi compresi i collaboratori esperti linguistici (Cel), di ogni area funzionale e qualifica, compresa quella dirigenziale;
f) con l'espressione «personale» si intende sia il personale docente che il personale tecnico e amministrativo.
2. Ai fini del presente statuto l'inizio dell'anno accademico e' fissato al primo ottobre di ciascun anno.
3. E' assegnato al rettore, in sede di prima applicazione dello statuto, il compito di presentare ai competenti organi di Ateneo i progetti di modifica degli organi e delle strutture esistenti necessari ai fini dell'attuazione delle nuove norme statutarie.
Art. 58.
Temporaneita' delle cariche
1. L'Universita', in ragione del principio dell'esigenza di rotazione delle cariche elettive, pone quale limite generale al rinnovo delle stesse lo svolgimento di un doppio mandato consecutivo. Lo svolgimento di due mandati consecutivi interamente espletati impedisce di poter riaccedere alla carica medesima prima che sia trascorso un ulteriore mandato pieno.
2. I mandati in corso di espletamento al momento di entrata in vigore del presente Statuto non sono considerati ai fini dell'applicazione del principio di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 59.
Rappresentanza degli studenti
1. Nella determinazione delle rappresentanze degli studenti in organi dell'Ateneo o di facolta' o di dipartimento, l'arrotondamento avviene sempre all'unita' immediatamente superiore.
Art. 60.
Norma transitoria
1. Le cariche in corso al momento di entrata in vigore del nuovo statuto terminano il rispettivo mandato secondo le norme vigenti al momento della rispettiva elezione o nomina. Le norme del presente statuto si applicano per le elezioni che si svolgono sotto il vigore dello stesso.
2. Il rettore ha il compito di avviare tutte le procedure necessarie per rendere conformi allo statuto, entro sei mesi dalla predetta data, le normative dell'Ateneo.
Art. 61.
Entrata in vigore
1. Le norme del presente statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale. Esse sono immediatamente applicabili e prevalgono su ogni altra norma dell'Ateneo fatta salva la necessita' di norme di attuazione da adottare entro il termine di cui all'articolo precedente. Trascorso tale termine le norme statutarie prevalgono su ogni altra norma dell'Ateneo.
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'Aquila, 26 aprile 2006
Il rettore: Di Orio
 
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