Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 11 aprile 2006
Procedure per il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale e a nuovi terminali di rigassificazione, e ai loro potenziamenti e per il riconoscimento dell'allocazione prioritaria della nuova capacita' di trasporto realizzata in Italia, in relazione a nuove infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: il decreto legislativo n. 164/00);
Visto l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, che all'art. 22 stabilisce che nuove, importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito richiamati come: «interconnettori»), impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, nonche' dell'art. 25, paragrafi 2, 3 e 4 a determinate condizioni, specificate nella stessa direttiva;
Viste le note interpretative relative alla direttiva 2003/55/CE emanate dalla Commissione europea in data 6 giugno 2003;
Visto l'art. 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/04), che stabilisce che le imprese che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi;
Visto che lo stesso art. 1, comma 17, stabilisce che:
a) l'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'ottanta per cento della nuova capacita', dal Ministero delle attivita' produttive (di seguito: il Ministero), previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), nonche', in caso di realizzazione di nuovi interconnettori, previa consultazione delle autorita' competenti dello Stato membro interessato;
b) con decreto del Ministro delle attivita' produttive sono definiti i principi e le modalita' per il rilascio delle esenzioni di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia;
Visto l'art. 1, comma 18, della legge n. 239/04, che stabilisce che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'membri dell'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacita' di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, all'allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacita' realizzata in Italia di una quota delle capacita' di trasporto pari ad almeno l'ottanta per cento delle nuove capacita' di importazione realizzate all'estero, per un periodo di almeno venti anni, in base alle modalita' di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorita', e che tale diritto e' accordato dal Ministero, previo parere dell'Autorita', che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente;
Vista la comunicazione in data 16 marzo 2005 della Commissione europea relativa alle modalita' di notifica delle esenzioni rilasciate ai sensi dell'art. 22 della direttiva 2003/55/CE;
Visto il Regolamento n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
Ritenuto opportuno, emanare un unico decreto ministeriale in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 17 e 18, dell'art. 1 della legge n. 239/2004, per quanto riguarda le procedure per il rilascio dell'esenzione o il riconoscimento del diritto di allocazione prioritaria, relativamente alla realizzazione di interconnettori, di gasdotti di interconnessione con Stati non appartenenti all'membri dell'Unione europea e di terminali di rigassificazione, o di loro potenziamenti, rinviando a un successivo provvedimento:
a) la disciplina relativa ai casi di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e del potenziamento degli stoccaggi esistenti;
b) i principi e le modalita' per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti, conseguente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/04, e al riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria nel conferimento di capacita' di trasporto ai sensi dell'art. 1, comma 18, della stessa legge;
c) i criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/04, in base ai quali l'Autorita' definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacita' relative alle infrastrutture di cui al comma 17 e le conseguenti modalita' per l'accesso alla rete nazionale di trasporto, nonche' le procedure per l'assegnazione della residua quota delle nuove capacita' di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui al comma 18.
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i principi e le modalita', ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/04 e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia, per il rilascio di un'esenzione, per la capacita' di nuova realizzazione, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi alle infrastrutture, alle imprese che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di un nuovo interconnettore tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana o nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, o in significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale.
2. Il presente decreto stabilisce altresi' i principi e le modalita' per accordare ai soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione internazionale con Stati non membri dell'Unione europea o in significativi potenziamenti delle capacita' degli stessi gasdotti esistenti, ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale, il diritto, nei corrispondenti punti di ingresso alla rete nazionale dei gasdotti, all'allocazione prioritaria, nel conferimento della corrispondente nuova capacita' realizzata in Italia, di una quota delle capacita' di trasporto pari ad almeno l'ottanta per cento delle nuove capacita' di importazione realizzate all'estero, per un periodo di almeno venti anni, ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 239/04.
 
Art. 2. Modalita' di presentazione della domanda per il rilascio dell'esenzione o per il riconoscimento del diritto all'allocazione
prioritaria.
1. La domanda di esenzione e' presentata:
a) nel caso dei terminali di rigassificazione, dal soggetto che realizza l'infrastruttura;
b) nel caso di un interconnettore, dal soggetto che realizza il gasdotto o, in via subordinata, dagli importatori che dimostrino di finanziare direttamente o indirettamente il gasdotto mediante la sottoscrizione di contratti di trasporto a lungo termine.
2. La domanda per il riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria, nel caso di gasdotti di interconnessione con Stati non membri dell'Unione europea, e' di norma presentata dagli importatori che dimostrino di finanziare il gasdotto direttamente o indirettamente mediante la sottoscrizione di contratti di trasporto a lungo termine.
3. La domanda e' inviata in bollo al Ministero, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, corredata della seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di cui una copia in lingua inglese:
a) indicazione della quota della nuova capacita' e del periodo per i quali e' richiesta l'esenzione o il diritto all'allocazione prioritaria. La quota puo' essere modulabile nel tempo, fermo restando quanto stabilito all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/04;
b) descrizione del progetto dell'infrastruttura;
c) indicazione, nei casi di cui al comma 1, dei soggetti, se diversi dal soggetto richiedente l'esenzione, che sottoscrivendo contratti di trasporto o rigassificazione di lungo periodo, contribuiscono al finanziamento della nuova infrastruttura;
d) indicazione dello stato degli accordi commerciali e dei criteri economici per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto o di rigassificazione relativamente alla quota per la quale si chiede l'esenzione o il diritto di allocazione prioritaria;
e) piano economico e finanziario per la realizzazione del progetto, evidenziando gli eventuali rischi di investimento e le modalita' previste per sostenere i costi necessari, indicando le eventuali agevolazioni o contributi ottenuti, richiesti o che si intende richiedere, e con la valutazione della redditivita' dell'investimento tramite analisi di sensibilita';
f) capacita' tecnica e finanziaria dei soggetti richiedenti l'esenzione o il diritto di allocazione prioritaria e di quelli preposti alla realizzazione e all'esercizio dell'infrastruttura;
g) modalita' previste per l'approvvigionamento del gas, con indicazione delle nuove fonti o direttrici di approvvigionamento;
h) indicazione degli accordi sottoscritti o in corso di negoziazione con i Governi interessati o con i gestori delle infrastrutture all'estero esistenti o previste necessarie per consentire l'approvvigionamento di gas naturale dal luogo di produzione;
i) nei casi di cui al comma 1, l'impegno ad avviare i lavori nei tempi previsti e a comunicare al Ministero e all'impresa maggiore di trasporto eventuali motivati ritardi, anche a seguito di ricorsi in sede amministrativa, entro trenta giorni dalla data in cui il soggetto richiedente ne sia venuto a conoscenza, nonche' l'impegno, dopo la data di avvio dei lavori, a realizzare la nuova infrastruttura nel rispetto dei tempi previsti e secondo le condizioni indicate nella descrizione del progetto di cui alla lettera b), salvo eventuali varianti o proroghe motivate e preventivamente autorizzate;
j) nei casi di cui al comma 2, una dichiarazione, rilasciata dal soggetto che realizzera' l'infrastruttura di interconnessione, relativa all'impegno ad avviare i lavori nei tempi previsti e a comunicare al Ministero e all'impresa maggiore di trasporto eventuali motivati ritardi entro trenta giorni dalla data in cui il soggetto che realizza l'opera ne sia venuto a conoscenza, nonche' all'impegno a realizzare la nuova infrastruttura nel rispetto dei tempi previsti e secondo le condizioni indicate nel progetto preliminare di cui alla lettera b), salvo eventuali varianti;
k) relazione attestante il rispetto delle seguenti condizioni:
(i) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;
(ii) il livello di rischio connesso all'investimento deve essere tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una esenzione;
(iii) l'infrastruttura deve essere di proprieta' e gestita da una persona fisica o giuridica separata, quanto meno sotto il profilo della forma giuridica, dai gestori di sistemi nei qualicui sistemi l'interconnettore o il terminale di rigassificazione sara' realizzato;
(iv) gli oneri devono essere a carico degli utenti delle infrastrutture oggetto di esenzione o dei soggetti che usufruiscono del diritto all'allocazione prioritaria;
(v) l'esenzione o il riconoscimento del diritto di allocazione prioritaria non deve pregiudicare la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura e' collegata;
l) copia delle autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione dell'infrastruttura o del suo potenziamento, ad eccezione del caso in cui per tali infrastrutture siano sottoscritti accordi interministeriali o governativi con gli Stati interessati in relazione alla loro realizzazione e a supporto della richiesta di esenzione.
4. Nel caso la domanda sia presentata da un soggetto importatore, la documentazione di cui alle lettere da b) a l), per la parte di pertinenza del soggetto che realizza l'infrastruttura, e' predisposta da parte di quest'ultimo ed inserita in un plico sigillato, unitamente ad una dichiarazione del legale rappresentante che ne attesta la veridicita', ai fini della consegna al Ministero da parte del soggetto importatore all'atto della domanda.
5. Copia della domanda e della documentazione e' inviata contestualmente all'Autorita'.
6. Nei casi in cui la documentazione richiesta sia gia' in possesso dell'Amministrazione, il richiedente puo' fare riferimento ad essa, fatta salva la presentazione dei relativi aggiornamenti o integrazioni e in ogni caso la presentazione della documentazione integrale in lingua inglese.
 
Art. 3.
Descrizione del progetto dell'infrastruttura
La descrizione del progetto di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) deve comprendere:
a) localizzazione dell'infrastruttura, anche in relazione al mercato italiano ed europeo del gas naturale e alle altre infrastrutture esistenti o previste;
b) descrizione delle ulteriori infrastrutture all'estero esistenti o previste necessarie per consentire l'approvvigionamento di gas naturale dal luogo di produzione;
c) descrizione delle opere connesse sul territorio a giurisdizione italiana, a monte del punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti;
d) descrizione dell'infrastruttura e relative prestazioni;
e) tempi di realizzazione e fasi di attuazione del progetto;
f) indicazione della capacita' marginale realizzabile, anche in fasi successive, con stima dei relativi costi e tempi di realizzazione, specificando gli eventuali vincoli tecnici ed economici per la sua realizzazione, anche relativi alle infrastrutture in territorio estero di cui alla lettera b).
 
Art. 4.
Capacita' tecniche e finanziarie
1. Per quanto riguarda la capacita' tecnica, i soggetti richiedenti l'esenzione o il riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria e, se diversi da questi, i soggetti che realizzano l'infrastruttura o il suo potenziamento, devono fornire copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo e relativo certificato camerale, se avente sede in Italia, o statuto e atto costitutivo in traduzione giurata, e specifica dei legali rappresentanti e relative deleghe, nel caso di societa' aventi sede all'estero.
2. Dall'oggetto sociale della societa' deve risultare il rispetto di quanto stabilito all'art. 21 del decreto legislativo n. 164/00. Inoltre deve essere fornita la struttura organizzativa, l'elenco delle competenze disponibili anche in termini di risorse umane, nonche' l'elenco delle attivita' svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di societa' di piu' recente costituzione, potranno essere forniti elementi relativi alla struttura societaria delle societa' controllanti o del gruppo societario d'appartenenza.
3. Nei casi in cui i richiedenti intendano, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 164/00 e delle disposizioni di cui agli articoli 9, 13, 15 e 22 della direttiva 2003/55/CE, costituire una apposita societa' separata per la gestione dell'infrastruttura oggetto di esenzione, possono darne indicazionere tale soggetto nella richiesta dell'esenzione, specificando modalita' e tempi per la sua costituzione. La validita' dell'esenzione e' in tale caso subordinata alla costituzione della suddetta societa' entro un termine stabilito dal Ministero all'atto del rilascio dell'esenzione stessa, che dovra' comunque avvenire prima del rilascio dell'esenzione stessa.
4. Per quanto riguarda le capacita' finanziarie, deve essere presentata dai soggetti di cui al comma 1 idonea documentazione, tra cui copia dei bilanci degli ultimi tre anni, dalla quale risulti l'effettiva capacita' del richiedente di condurre l'iniziativa. In caso contrario dovranno essere fornite opportune analoghe garanzie a mezzo di impegni formali assunti da altre societa' controllanti o collegate con la societa' richiedente o mediante dichiarazioni di affidabilita' da parte di una primaria banca in relazione all'impegno finanziario del progetto.
 
Art. 5. Modalita' e termini di rilascio dell'esenzione o di riconoscimento
del diritto all'allocazione prioritaria
1. Il Ministero, valutata preliminarmente la completezza della domanda e la sussistenza dei requisiti richie-sti, provvede entro trenta giorni a richiedere il parere in merito alla quota e alla durata dell'esenzione, o del diritto all'allocazione prioritaria richiesti, all'Autorita', che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende espresso positivamente. I termini di cui sopra possono essere sospesi nel caso risulti necessario richiedere ulteriori elementi integrativi.
2. La valutazione dell'entita' della quota da esentare o della quota relativa al diritto di allocazione prioritaria, nonche' del relativo periodo, e' effettuata tenendo conto della relazione di cui all'art. 2, comma 3, lettera k), nonche' del piano economico e finanziario dell'investimento, della redditivita' prevista dell'investimento stesso, e delle relative analisi di sensibilita'.
3. Nel caso di richiesta di esenzione, entro trenta giorni dall'acquisizione del parere dell'Autorita', il Ministero, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della direttiva 2003/55/CE, notifica alla Commissione europea la eventuale decisione di concedere l'esenzione richiesta, allegando la relativa documentazione, in base a quanto specificato nella comunicazione in data 16 marzo 2005 della Direzione generale energia e trasporti della Commissione europea. In assenza di una richiesta da parte della Commissione europea di modificare o ritirare la decisione di concessione dell'esenzione entro due mesi dal ricevimento della notifica, estendibili a tre mesi nel caso di richiesta di informazioni supplementari, l'esenzione si intende definitivamente concessa.
4. Nel caso di interconnettori i tempi di conclusione per l'istruttoria della richiesta di esenzione sono sospesi fino all'acquisizione dell'accordo con l'altro Stato membro interessato o con l'Autorita' di regolazione dello stesso Stato.
5. Nel caso di infrastrutture di interconnessione con Stati non membri dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, i tempi per la conclusione dell'istruttoria della richiesta di riconoscimento del diritto all'allocazione prioritario sono sospesi fino all'acquisizione dell'accordo con gli altri Stati interessati, fatti salvi gli impegni sottoscritti sulla base di provvedimenti adottati dagli Stati interessati alla data di pubblicazione del presente decreto.
6. Nel caso di richiesta di diritto di allocazione prioritaria, entro trenta giorni dall'acquisizione del parere dell'Autorita', il Ministero comunica la propria decisione in merito alla concessione del diritto di allocazione prioritaria.
7. Ai fini della sicurezza del sistema del gas naturale e dell'art. 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificato dalla legge n. 239/04, all'atto della concessione dell'esenzione determinata in base ai criteri di cui al comma 2, il Ministero puo' richiedere, all'atto della concessione dell'esenzione determinata in base ai criteri di cui all'art. 5, comma 2, al soggetto che realizza l'infrastruttura l'impegno a procedere entro un termine stabilito dal Ministero stesso alla realizzazione della capacita' marginale di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), da destinare a terzi secondo modalita' stabilite dall'Autorita'.
 
Art. 6.
Inadempienze e revoche
1. La concessione di una esenzione o il riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria possono essere revocati in caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati, e nel caso in cui l'infrastruttura cui si riferisce l'esenzione o il diritto di allocazione prioritaria venga realizzata con caratteristiche tecniche o in tempi sostanzialmente diversi da quanto dichiarato.
2. La revoca costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di cinque anni, di nuove esenzioni o di diritti di allocazione prioritaria agli stessi soggetti o e a societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, nonche' costituisce motivo di decadenza dai diritti di accesso alla rete di trasporto del gas naturale acquisiti in relazione ad essi.
3. Nel caso la capacita' oggetto di esenzione non sia pienamente e costantemente utilizzata per cause dipendenti dalla volonta' dei soggetti che, sottoscrivendo contratti di lungo termine, hanno contribuito direttamente o indirettamente al finanziamento della nuova infrastruttura, i soggetti che gestiscono l'infrastruttura oggetto di esenzione riattribuiscono a terzi la capacita' loro assegnata e non utilizzata, anche per periodi pluriennali entro il termine di scadenza dell'esenzione ottenuta, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 3, lettera k), dandone preventiva comunicazione al Ministero e all'Autorita'.
4. Nel caso la capacita' oggetto di diritto di allocazione prioritaria, non sia pienamente e costantemente utilizzata per cause dipendenti dalla volonta' dei soggetti ai quali e' stato concesso il diritto all'allocazione prioritaria, la capacita' loro assegnata puo' essere attribuita a terzi, anche per periodi pluriennali, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' che tengano conto sia del periodo, sia della quota di mancato utilizzo.
5. Nell'applicazione dei commi 3 e 4 si tiene conto del periodo di avviamento dell'esercizio dell'infrastruttura e sono fatte salve le flessibilita' previste nei relativi contratti di approvvigionamento, purche' la capacita' non utilizzata sia resa disponibile a terzi, in accordo alle disposizioni del Regolamento n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005.
6. Ai fini della verifica di quanto previsto ai commi 3 e, 4 e 5 l'impresa maggiore di trasporto trasmette al Ministero e all'Autorita', entro il mese di febbraio di ogni anno, i dati relativi ai volumi di gas effettivamente immessi nei punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti in relazione alle esenzioni o ai diritti di allocazione prioritaria accordati.
7. Nel caso in cui non venga rispettato l'impegno di cui all'art. 5, comma 7, il Ministero puo' revocare l'esenzione concessa fino a una quota pari alla capacita' marginale non realizzata.
8. I soggetti che realizzano una infrastruttura per la quale e' stata concessa una esenzione o un diritto di allocazione prioritaria, sono tenuti a comunicare semestralmente al Ministero e all'Autorita' lo stato di avanzamento del progetto dell'infrastruttura interessata, nonche' ogni scostamento significativo dei suoi parametri economici e finanziari.
 
Art. 7. Variazioni dei soggetti titolari dell'esenzione o del diritto
all'allocazione prioritaria
1. Qualora nel corso della realizzazione delle infrastrutture o delle attivita' oggetto dell'esenzione o del diritto di allocazione prioritaria si verifichino variazioni, anche parziali, relative ai soggetti preposti alla realizzazione delle nuove infrastrutture o all'importazione del gas naturale, titolari dell'esenzione o del diritto all'allocazione prioritaria, o relative alle condizioni che hanno dato diritto all'esenzione o all'allocazione prioritaria, deve essere presentata al Ministero apposita domanda di conferma relativamente all'esenzione o al diritto di allocazione prioritaria concessi.
2. Il Ministero si esprime sulla domanda di conferma secondo le modalita' di cui all'art. 5.
 
Art. 8.
Cessioni di capacita'
1. I soggetti importatori che utilizzano le capacita' oggetto di esenzione o di diritto di allocazione prioritaria possono cedere o scambiare tali capacita' con altri soggetti a seguito di autorizzazione rilasciata dal Ministero, e purche' tale cessione o scambio sia rispondente ai criteri di cui all'art. 2, comma 3, lettera k).
2. Non sono soggette all'autorizzazione di cui al comma 1 le cessioni di capacita' spot di tipo non sistematico finalizzate all'utilizzo ottimale dell'infrastruttura oggetto di esenzione o di diritto di allocazione prioritaria. Di esse e' data comunicazione al Ministero e all'Autorita' entro una settimana dalla sottoscrizione dell'accordo di cessione, indicando i dati relativi al soggetto subentrante e alle capacita' cedute.
 
Art. 9.
Potenziamento delle infrastrutture esistenti
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nel caso di significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 239/04.
Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet del Ministero, entra in vigore a decorrere dalla data di prima pubblicazione.
Roma, 11 aprile 2006
Il Ministro: Scajola
 
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