Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 6 aprile 2006, n. 174
Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513: Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati» ed in particolare il punto r) dell'articolo 8 che concerne l'ambito della delega concessa al Governo per adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, nonche' per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» ed in particolare l'articolo 30 che reca disposizioni per l'adeguamento delle borse merci;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 9 marzo 2002, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante l'ufficiale inizio sperimentale delle contrattazioni attraverso strumenti informatici o per via telematica delle merci e delle derrate, nella Borsa merci telematica italiana;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g) e l), della legge 7 marzo 2003, n. 38» ed in particolare dell'articolo 14, comma 11, che dispone che con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
Considerato che, completato il periodo di sperimentazione, occorre provvedere, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, cosi' come modificato dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ad emanare il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse merci italiane;
Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 febbraio 2006 e ritenuto opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 242 del 28 marzo 2006;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
a) «Borsa merci telematica italiana»: il mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, realizzato attraverso la piattaforma telematica, accessibile da postazioni remote, che viene predisposta dalla societa' di gestione;
b) «Piattaforma telematica»: un'unica infrastruttura telematica a livello nazionale con piu' sistemi di contrattazione per la negoziazione di merci e di derrate;
c) «Societa' di gestione»: il soggetto che predispone, organizza e gestisce la piattaforma telematica;
d) «Deputazione nazionale»: l'organismo che ha funzioni di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa merci telematica italiana;
e) «Camere di commercio»: le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, titolari della facolta' di istituire borse di commercio ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272;
f) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riconosciuta persona giuridica di diritto pubblico con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709 e successive modificazioni;
g) «Soggetti abilitati all'intermediazione»: i raccoglitori e gestori di ordini all'interno della Borsa merci telematica italiana;
h) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e Direzione generale in Italia o in altro Paese membro dell'Unione europea;
i) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
l) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
m) «Societa' di intermediazione mobiliare (SIM)»: l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e Direzione generale in Italia;
n) «Testo unico bancario (T.U. bancario)»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
o) «mercati»: i mercati telematici disciplinati dai regolamenti speciali di prodotto approvati dalla deputazione nazionale su proposta della societa' di gestione;
p) «Regolamento»: il presente provvedimento;
q) «Regolamenti speciali di prodotto»: disciplinari che indicano le condizioni di negoziazione telematica, le caratteristiche merceologiche del prodotto, le condizioni di pagamento e di consegna/ritiro e qualsiasi altro evento o fatto successivo alla conclusione del contratto che possa incidere sull'esecuzione del medesimo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7
dell'11 gennaio 1994, reca: «Riordinamento delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1998, reca:
«Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione,
l'archiviazione e la trasmissione di documenti con
strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 15 aprile 1999, reca: «Regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche
temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del
10 novembre 1997, n. 513».
- Il testo del punto r) dell'art. 8, della legge del
5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2001), e'
il seguente:
«r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e
successive modificazioni, al fine di adeguare le borse
merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove
tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli
interventi finanziari previsti dal decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la
trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori.».
- Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001, e' il
seguente:
«Art. 30 (Adeguamento delle borse merci). - 1. Le
contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla
legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni,
sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per
via telematica.
2. Al fine di rendere uniformi le modalita' di
gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni
telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di
dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformita' a
quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000, idonee a
consentire l'accesso alle contrattazioni, anche da
postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.
3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'Allegato I
del Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli
Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del
14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal
regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del
Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal
diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme
classificazione merceologica, con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1.
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 3, i risultati in termini di prezzi di riferimento e
di quantita' delle merci e delle derrate negoziate in via
telematica sono oggetto di comunicazione, da parte delle
societa' di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci,
nonche' di pubblicazione nel bollettino ufficiale dei
prezzi, edito dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272,
cessano di avere applicazione nei confronti delle
contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli,
agroindustriali, ittici e tipici.».
- Il testo delle lettere d), e), f), g) e l) del
comma 2, dell'art. 1, della legge del 7 marzo 2003, n. 38
(Disposizioni in materia di agricoltura - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 14 marzo
2003), e' il seguente:
«2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con
la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti
principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto
compatibili, alle finalita' e ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della
legge 5 marzo 2001, n. 57: (omissis);
d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei
settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura,
anche attraverso la revisione dei requisiti previsti
dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come
modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n.
1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;
e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni
e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e
vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento
del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate
alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di
favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e
della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato
di tutela della salute umana e degli interessi dei
consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di
cui all'art. 9 del regolamento n. 178/2002/CE del
28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) coordinare e armonizzare la normativa statale
tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei
criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e della continuita' della corrispondenza tra misura degli
importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare
principi fondamentali per la normativa regionale per la
parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e
delle imposte, nonche' di una disciplina tributaria che
agevoli la costituzione di adeguate unita' produttive,
favorendone l'accorpamento e disincentivando il
frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle
unita' aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma
cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle
aziende dei produttori agricoli, con priorita' per i
giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano
utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando le notizie
iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti
contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
(omissis)
l) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una
disciplina tributaria e previdenziale adeguata. (omissis)».
- Il testo del comma 11 dell'art. 14 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia
di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g) e l) della
legge 7 marzo 2003, n. 38 - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 94 del 22 aprile 2004), e'
il seguente:
«11. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato
I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli
Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del
14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal
regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del
Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal
diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme
classificazione merceologica, con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge del
23 agosto 1988, n. 400, recante (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il
seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- La legge 20 marzo 1913, n. 272, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 14 aprile
1913, reca: «Approvazione dell'ordinamento delle Borse di
commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse
sui contratti di Borsa».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
30 giugno 1954, n. 709, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 193 del 24 agosto 1954, reca:
«Riconoscimento della personalita' giuridica di diritto
pubblico alla Unione italiana delle Camere di commercio,
industria e agricoltura, con sede in Roma».
- Il testo dell'art. 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre
1993), e' il seguente:
«Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7, dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47.».



 
Art. 2.
F i n a l i t a'
1. Il presente regolamento:
a) disciplina il funzionamento della Borsa merci telematica italiana, individuando le modalita' di accesso, i soggetti abilitati all'intermediazione, le tipologie di contrattazioni telematiche e la regolamentazione dei mercati;
b) stabilisce le modalita' di vigilanza e di supporto della Borsa merci telematica italiana tramite appositi organi.
 
Art. 3.
Accesso alla Borsa merci telematica italiana
1. L'accesso alla Borsa merci telematica e' riservato esclusivamente ai soggetti abilitati all'intermediazione di cui al successivo articolo 4 per le negoziazioni tra gli operatori accreditati, secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 10.
 
Art. 4.
Soggetti abilitati all'intermediazione
1. I soggetti abilitati all'intermediazione sono:
a) agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio del settore agricolo, agroalimentare ed ittico;
b) societa' di capitali costituite da: agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio del settore agricolo, agroalimentare ed ittico, organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli imprenditori di cui agli articoli 2135 e 2195 c.c., gli imprenditori della pesca, le organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le societa' cooperative e i loro consorzi delle filiere agricola, agroalimentare ed ittica;
c) imprese di investimento (S.I.M. e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento.
2. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera a), devono:
a) possedere regolare iscrizione nei ruoli formati dalle Camere di commercio;
b) essere capaci di obbligarsi;
c) non essere stati dichiarati falliti, salvo l'eventuale riabilitazione;
d) non essere stati condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprieta', ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;
e) non essere stati esclusi dalle Borse merci;
f) non essere inclusi negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari, attestato da visura nazionale dei medesimi;
g) nel caso di agenti d'affari in mediazione, possedere la maggiore eta', godere dei diritti civili e politici e non esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata;
h) non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
l) versare un deposito cauzionale infruttifero stabilito dalla Deputazione nazionale su proposta della societa' di gestione.
3. I Soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera b), devono:
a) possedere i requisiti di cui al Titolo II, Capo I, articolo 19, comma 1, punti c), e), f) e h) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) adottare la forma di societa' di capitale;
c) versare un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita dalla deputazione nazionale su proposta della societa' di gestione;
d) nel caso di societa' per azioni, possedere i requisiti di cui al Titolo II, Capo I, articolo 19, comma 1, punto g) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera c), devono possedere i requisiti di cui al Titolo II, Capo I, articolo 19 e di cui al Titolo II, Capo I, articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. I Soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), dovranno essere iscritti in un apposito elenco, tenuto dalla deputazione nazionale, e potranno indicare negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione nell'elenco.
6. I soggetti abilitati all'intermediazione devono:
a) rispettare i criteri generali previsti dal Titolo II, Capo II, articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) attenersi alle disposizioni del presente regolamento, dei regolamenti speciali di prodotto e alle disposizioni della Deputazione nazionale e della societa' di gestione;
c) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nel rispetto della deontologia professionale e per l'integrita' dei mercati;
d) versare i corrispettivi determinati dalla societa' di gestione per i servizi della Borsa merci telematica italiana da essa erogati.



Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 2135 e 2195 del codice
civile, e' il seguente:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
«Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). -
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro
delle imprese (2188) gli imprenditori che esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione
di beni o di servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei
beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o
per aria;
4) un'attivita' bancaria (1834) o assicurativa;
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle
attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non
risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in
questo articolo e alle imprese che le esercitano.».
- Il testo degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo
del 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei
mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38.», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 137 del
15 giugno 2005, e' il seguente:
«Art. 2 (Organizzazioni di produttori). - 1. Le
organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la
commercializzazione della produzione dei produttori
aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare
di:
a) assicurare la programmazione della produzione e
l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di
vista quantitativo che qualitativo;
b) concentrare l'offerta e commercializzare
direttamente la produzione degli associati;
c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i
prezzi alla produzione;
e) promuovere pratiche colturali e tecniche di
produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli
animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle
produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la
qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire
la biodiversita', nonche' favorire processi di
rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli
obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;
f) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei
rapporti economici con gli associati nella determinazione
dei prezzi di vendita dei prodotti;
g) realizzare iniziative relative alla logistica;
h) adottare tecnologie innovative;
i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche
attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.
2. Per la realizzazione di programmi finalizzati
all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le
organizzazioni di produttori costituiscono fondi di
esercizio alimentati da contributi degli aderenti,
calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti
effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni
di finanziamenti pubblici, in conformita' a quanto disposto
in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse
allo scopo finalizzate a legislazione vigente.».
«Art. 5 (Forme associate delle organizzazioni di
produttori). - 1. Le organizzazioni dei produttori
riconosciute possono costituire una organizzazione comune,
nelle forme societarie di cui all'art. 3, comma 1, per il
perseguimento dei seguenti scopi:
a) concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti
agricoli sottoscrivendo i contratti quadro al fine di
commercializzare la produzione delle organizzazioni dei
produttori;
b) gestire le crisi di mercato;
c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione
di programmi;
d) coordinare le attivita' delle organizzazioni di
produttori;
e) promuovere e realizzare servizi per il
miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto
e progetti di interesse comune per le organizzazioni
associate allo scopo di rendere piu' funzionale l'attivita'
delle stesse;
f) svolgere azioni di supporto alle attivita'
commerciali dei soci, anche mediante la creazione di
societa' di servizi.
2. Le Unioni nazionali delle organizzazioni dei
produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, qualora perseguano gli scopi
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono costituirsi
nelle forme societarie di cui all'art. 3, comma 1.
3. Spettano al Ministero delle politiche agricole e
forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza
e sostegno delle forme associate di organizzazioni di
produttori, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, possono essere definiti i requisiti minimi
differenziati delle forme associate di organizzazioni di
produttori ai fini del loro riconoscimento.».
- Per il testo dell'art. 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, si vedano le note all'art. 1.
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 327 del
31 dicembre 1956, reca: «Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per
la pubblica moralita».
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 138 del 5 giugno
1965, reca: «Disposizioni contro la mafia».
- Il testo degli articoli 19, 21, 27, 28 e 29 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52 - pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998),
e' il seguente:
«Art. 19 (Autorizzazione). - 1. La CONSOB, sentita la
Banca d'Italia, autorizza l'esercizio dei servizi di
investimento da parte delle SIM quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni;
b) la denominazione sociale comprenda le parole
«societa' di intermediazione mobiliare»;
c) la sede legale e la direzione generale della
societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo
e allo statuto, un programma concernente l'attivita'
iniziale nonche' una relazione sulla struttura
organizzativa;
f) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti
di professionalita', indipendenza ed onorabilita' indicati
nell'art. 13;
g) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti
di onorabilita' stabiliti dall'art. 14;
h) la struttura del gruppo di cui e' parte la
societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite
almeno le informazione richieste ai sensi dell'art. 15,
comma 5.
2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
la sana e prudente gestione.
3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la
procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla
stessa quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto
lo svolgimento dei servizi autorizzati.
4. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio dei servizi
d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia,
nonche' l'esercizio dei servizi indicati nell'art. 18,
comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico
bancario.».
«Art. 21 (Criteri generali). - 1. Nella prestazione dei
servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati
devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrita'
dei mercati. I soggetti abilitati classificano, sulla base
di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla
CONSOB, che a tale fine puo' avvalersi della collaborazione
delle associazioni maggiormente rappresentative dei
soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio
1998, n. 281, il grado di rischiosita' dei prodotti
finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e
rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni
consigliate agli investitori, o effettuate per conto di
essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla
base della sua esperienza in materia di investimenti in
prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei
suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al
rischio, salve le diverse disposizioni espressamente
impartite dall'investitore medesimo in forma scritta,
ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso
di strumenti telematici, purche' siano adottate procedure
che assicurino l'accertamento della provenienza e la
conservazione della documentazione dell'ordine;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e
operare in modo che essi siano sempre adeguatamente
informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il
rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di
conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti
trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di
controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente
svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e
prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti
dei clienti sui beni affidati.
2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di
investimento, le banche e le societa' di gestione del
risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome
proprio e per conto del cliente.».
Art. 27 (Imprese di investimento comunitarie). - 1. Per
l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le
imprese di investimento comunitarie possono stabilire
succursali nel territorio della Repubblica. Il primo
insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca
d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorita' competente
dello Stato di origine; la succursale inizia l'attivita'
decorsi due mesi dalla comunicazione.
2. Le imprese di investimento comunitarie possono
esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel
territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a
condizione che la Banca d'Italia e la CONSOB siano state
informate dall'autorita' competente dello Stato d'origine.
3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con
regolamento le condizioni e le procedure che le imprese di
investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel
territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo
riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la
libera prestazione di servizi.
4. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con
regolamento l'autorizzazione all'esercizio di attivita' non
ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da
parte delle imprese di investimento comunitarie nel
territorio della Repubblica.».
«Art. 28 (Imprese di investimento extracomunitarie). -
1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di
imprese di investimento extracomunitarie e' autorizzato
dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione
e' subordinata:
a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di
requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'art. 19,
comma 1, lettere d), e) e f);
b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento
nello Stato d'origine dei servizi di investimento e dei
servizi accessori che le imprese di investimento
extracomunitarie intendono prestare in Italia;
c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni
in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza
equivalenti a quelli vigenti in Italia per le SIM;
d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca
d'Italia, la CONSOB e le competenti autorita' dello Stato
d'origine;
e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di
reciprocita', nei limiti consentiti dagli accordi
internazionali.
2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza le
imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i
servizi di investimento e i servizi accessori senza
stabilimento di succursali, sempreche' ricorrano le
condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d), ed e),
e venga presentato un programma concernente l'attivita' che
si intende svolgere nel territorio della Repubblica.
3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare,
in via generale, i servizi che le imprese di investimento
extracomunitarie non possono prestare nel territorio della
Repubblica senza stabilimento di succursali.».
«Art. 29 (Banche). - 1. Alla prestazione all'estero di
servizi di investimento e di servizi accessori da parte di
banche italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi
servizi da parte di banche estere si applicano le
disposizioni del titolo II, capo II, del testo unico
bancario.».



 
Art. 5.
Tipologie di contrattazioni telematiche e autorizzazioni
1. Nella Borsa merci telematica italiana e' consentita la negoziazione attraverso tre tipologie di contratti:
a) contratti a pronta consegna;
b) contratti a consegna differita nel tempo;
c) contratti a termine.
2. Sono autorizzati a generare e a negoziare i contratti a pronta consegna e i contratti a consegna differita nel tempo i soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Sono autorizzati a negoziare i contratti a termine i soggetti abilitati all'intermediazione, di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c), secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere e), f) e g) e comma 2, lettere f), g), h) e i) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.



Nota all'art. 5:
- Il testo delle lettere e), f) e g) del comma 1 e
delle lettere f), g), h) ed i) del comma 2 dell'art. 1 del
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' il
seguente:
«1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
e) (Omissis) «societa' di intermediazione mobiliare»
(SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi di
investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di
investimento, avente sede legale e direzione generale in un
medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;
g) «impresa di investimento extracomunitaria»:
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato
extracomunitario;
(Omissis)».
«2. Per «strumenti finanziari» si intendono: (Omissis);
f) i contratti «futures» su strumenti finanziari, su
tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi
indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
g) i contratti di scambio a pronti e a termine
(swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonche'
su indici azionari (equity swaps), anche quando
l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
h) i contratti a termine collegati a strumenti
finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai
relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga
attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
i) i contratti di opzione per acquistare o vendere
gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i
relativi indici, nonche' i contratti di opzione su valute,
su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche
quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti.
(Omissis)».



 
Art. 6.
Regolamentazione dei mercati
1. I mercati sono disciplinati dai regolamenti speciali di prodotto, adottati dalla Deputazione nazionale su proposta della societa' di gestione sentiti gli operatori della filiera riuniti in appositi comitati.
 
Art. 7.
Deputazione nazionale
1. La Deputazione nazionale, e' nominata dal Ministro delle politiche agricole e forestali ed e' composta da sette componenti:
a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, uno dei quali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive;
c) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
d) tre rappresentanti designati dall'Unioncamere, in rappresentanza delle Camere di commercio, socie della societa' di gestione.
2. I componenti della deputazione nazionale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. La sede e la segreteria sono istituite presso Unioncamere.
4. La Deputazione nazionale esercita funzioni di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa merci telematica italiana, svolgendo collegialmente i seguenti compiti:
a) vigila sulla societa' di gestione e sul funzionamento generale della Borsa merci telematica italiana e dei mercati adottandone il regolamento generale di cui alla lettera i) del comma 4 del successivo articolo 8;
b) omogeneizza le modalita' di negoziazione e di realizzazione di forme di sicurezza e di garanzia delle transazioni sul territorio nazionale;
c) formula lo schema e i criteri generali di redazione dei regolamenti speciali di prodotto comunicandoli alla societa' di gestione;
d) adotta i regolamenti speciali di prodotto su proposta della societa' di gestione;
e) stabilisce i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti abilitati all'intermediazione che abbiano violato il regolamento, i regolamenti speciali di prodotto, le disposizioni e/o la deontologia professionale;
f) iscrive in un apposito elenco, del quale ne cura la tenuta, i soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b) e stabilisce l'ammontare del deposito cauzionale infruttifero su proposta della societa' di gestione;
g) adotta con proprio regolamento le sue modalita' di funzionamento.
5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Deputazione nazionale si provvede tramite gli ordinari stanziamenti del bilancio dell'Unioncamere.
 
Art. 8.
Societa' di gestione
1. La societa' di gestione, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, esclusivamente da organismi di diritto pubblico comprese le Unioni regionali delle Camere di commercio e i consorzi e le societa' consortili costituite dai suddetti organismi, svolge funzioni di interesse generale. La partecipazione maggioritaria alla societa' di gestione e' riservata alle Camere di commercio, ed il capitale minimo, interamente versato, deve essere di ammontare non inferiore ad un milione di euro.
2. La societa' di gestione acquisisce la forma giuridica di societa' consortile per azioni e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' autorizzata ad assumere la denominazione di «Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. (BMTI S.c.p.A.)».
3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della societa' di gestione devono possedere i requisiti di onorabilita' di cui al Titolo I, Capo II, articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. La societa' di gestione svolge funzioni di interesse generale garantendo l'unicita' di funzionamento della piattaforma telematica e esercitando i seguenti compiti:
a) predispone e amministra la piattaforma telematica, assicurandone uniformita' di accesso e di gestione;
b) propone alla Deputazione nazionale i regolamenti speciali di prodotto predisposti secondo lo schema e i criteri generali formulati dalla Deputazione nazionale stessa;
c) adotta le prescrizioni date dalle linee direttrici in materia di sicurezza informatica, riconosciute idonee a livello nazionale e comunitario per i servizi della pubblica amministrazione, e provvede alla rilevazione e alla diffusione delle informazioni secondo criteri di correttezza e trasparenza;
d) verifica, anche con il supporto delle Camere di commercio, il possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 4, comma 2 per i soggetti abilitati all'intermediazione;
e) fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione i servizi relativi all'accesso, alla negoziazione e alla rilevazione delle informazioni presenti sulla piattaforma telematica;
f) determina i corrispettivi a essa dovuta dai soggetti abilitati all'intermediazione;
g) propone alla Deputazione nazionale l'ammontare dei depositi cauzionali infruttiferi che devono versare i soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
h) fornisce alle Camere di commercio i servizi in materia ai prezzi, alla formazione, alla promozione e al supporto organizzativo e tecnico;
i) propone alla Deputazione nazionale un regolamento generale recante le modalita' organizzative e di funzionamento per l'attuazione del presente regolamento, dotandosi di un assetto organizzativo idoneo all'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti e delle direttive impartite dalla Deputazione nazionale.



Note all'art. 8:
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge
29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura -
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994), e' il seguente:
«2. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di
commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed
infrastrutture di interesse economico generale a livello
locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la
partecipazione, secondo le norme del codice civile, con
altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche
associativi, ad enti, a consorzi e a societa'. Possono
inoltre costituire aziende speciali operanti secondo le
norme del diritto privato.».
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e' il seguente:
«Art. 13 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
indipendenza degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso SIM, societa' di gestione del risparmio,
SICAV devono possedere i requisiti di professionalita',
onorabilita' e indipendenza stabiliti dal Ministro
dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di
amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal
consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o
dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata
dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.
3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di
indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si
applicano i commi 2 e 3.
4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nei commi 2 e 3.».



 
Art. 9.
Camere di commercio
1. Le Camere di commercio, con il coordinamento di Unioncamere, attendono ai seguenti compiti:
a) assumono la qualita' di socio della societa' di gestione e costituiscono con partecipazione maggioritaria la societa' di gestione stessa;
b) supportano eventualmente l'attivita' di verifica dei requisiti di cui al precedente articolo 4 svolta dalla societa' di gestione;
c) assicurano sul territorio nazionale il supporto per consentire ai soggetti abilitati all'intermediazione l'accesso ai servizi della Borsa merci telematica italiana;
d) pubblicano, attraverso i propri bollettini ufficiali dei prezzi, gli esiti delle negoziazioni avvenute nella Borsa merci telematica italiana in termini di prezzi di riferimento e di quantita' delle merci e delle derrate negoziate in via telematica;
e) promuovono, anche attraverso le organizzazioni imprenditoriali e le categorie professionali, una specifica attivita' di comunicazione in favore della Borsa merci telematica italiana. Disposizioni transitorie
 
Art. 10.
Periodo transitorio
1. Allo scopo di promuovere l'utilizzo della piattaforma telematica, l'accesso alla Borsa merci telematica italiana, per un periodo transitorio di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' consentito anche agli operatori accreditati.
2. Ai fini dell'accreditamento da parte della Societa' di gestione alla Borsa merci telematica italiana, gli operatori devono:
a) appartenere alle categorie dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
b) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere b), c), d) ed e);
c) essere iscritti nel registro imprese della Camera di commercio prevista per ciascuna delle seguenti categorie professionali operanti nel settore dei prodotti agricoli, agroindustriali, zootecnici, ittici e tipici: commercianti, utilizzatori compresa la grande distribuzione, trasformatori, cooperative agricole, altri organismi associativi detentori della merce, produttori agricoli e operatori della pesca;
d) non essere inclusi negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari, attestato da visura nazionale dei medesimi.
3. Durante il periodo transitorio i soggetti abilitati all'intermediazione, di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b), non sono tenuti al versamento del deposito cauzionale infruttifero. Disposizioni finali
 
Art. 11.
Riserva nell'uso della denominazione
1. L'uso della denominazione di «Borsa merci telematica», «Mercato telematico di merci» od altra consimile e' riservata alla societa' di gestione. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, articolo 1 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068.



Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 1 del Regio Decreto 4 agosto 1913,
n. 1068 (Regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo
1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di
commercio - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 1913), e' il seguente:
«Art. 1. - La denominazione di «Borsa di commercio», di
«Borsa di valori», di «Mercato di valori» od altra
consimile e' esclusivamente riservata alle Borse istituite
a norma dell'art. 1 della legge. Fuori di tal caso, ed
ancorche' risulti espressamente escluso ogni carattere
ufficiale, e' vietato usare le denominazioni anzidette o
consimili, e formare listini di prezzi.
E' permessa tuttavia anche a privati la pubblicazione
del listino di borsa.
Il Presidente della Deputazione di borsa vigila per
l'osservanza del divieto anzidetto, da' i provvedimenti
opportuni e puo' richiedere l'assistenza dell'autorita'
politica.
La trasgressione del divieto del Presidente della
Deputazione di borsa e' punito a norma dell'art. 434 del
codice penale.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si
applicano alle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti
dallo Stato, effettuate in forme organizzate e con
rilevazione e pubblicazione dei relativi prezzi da
operatori finanziari, nei casi e secondo modalita' che
saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
Il decreto del Ministro del tesoro assicurera' che le
negoziazioni di cui al precedente comma dei titoli emessi o
garantiti dallo Stato siano consentite ad un numero di
soggetti sufficientemente ampio per garantire un effettiva
concorrenza.».



 
Art. 12.
Controversie
1. Per tutte le controversie relative al pagamento delle tariffe e dei canoni per la fruizione dei servizi della Borsa merci telematica e' competente il Foro di Roma.
 
Art. 13.
Spese di funzionamento
1. Le spese di funzionamento derivanti dall'applicazione del presente regolamento non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 aprile 2006

Il Ministro: Alemanno

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 49
 
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