Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 aprile 2006
Modifica degli allegati al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
Visto il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, recante attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;
Vista la procedura di infrazione 2004/4171 ex art. 226 del Trattato CE: norme minime per la protezione delle galline ovaiole;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli allegati B, C e D al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 sono sostituiti dagli allegati I, II e III al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 20 aprile 2006
Il Ministro della salute
(ad interim)
Berlusconi
 
ALLEGATO I
«Allegato B
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a)

Disposizioni applicabili ai sistemi alternativi.
1. Gli impianti di allevamento di cui al presente allegato, nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, devono:
a) essere attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano di:
1) mangiatoie lineari che offrano almeno 10 cm di lunghezza per gallina ovaiola o di mangiatoie circolari che offrano almeno 4 cm di lunghezza per gallina ovaiola;
2) abbeveratoi continui che offrano 2,5 cm di lunghezza per gallina ovaiola o abbeveratoi circolari che offrano 1 cm di lunghezza per gallina ovaiola. Inoltre, in caso di utilizzazione di abbeveratoi a tettarella o a coppetta, deve essere prevista almeno una tettarella o una coppetta ogni 10 galline ovaiole e, nel caso di abbeveratoi a raccordo, ciascuna gallina ovaiola deve poter raggiungere almeno due tettarelle o due coppette;
3) almeno un nido per 7 galline ovaiole. Se sono utilizzati nidi di gruppo, deve essere presente una superficie di almeno 1 metro quadrato per un massimo di 120 galline ovaiole;
4) posatoi appropriati, privi di bordi aguzzi e che offrano almeno 15 cm di spazio per gallina ovaiola. I posatoi non devono sovrastare le zone coperte di lettiera, la distanza orizzontale fra posatoi non deve essere inferiore a 30 cm e quella fra i posatoi e le pareti non inferiore a 20 cm;
5) una superficie di lettiera di almeno 250 cm quadrati per gallina ovaiola; la lettiera deve occupare almeno un terzo della superficie al suolo;
b) essere dotati di pavimento che sostenga adeguatamente ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa;
c) avere un coefficiente di densita' non superiore a 9 galline ovaiole per metro quadrato di zona utilizzabile. Tuttavia fino al 31 dicembre 2011, quando la zona utilizzabile corrisponde alla superficie al suolo disponibile, gli allevamenti che gia' applicavano il sistema di cui al presente allegato alla data del 3 agosto 1999, possono avere un coefficiente di densita' di 12 volatili per metro quadrato di superficie disponibile.
2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1:
a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli:
1) il numero massimo di livelli sovrapposti deve essere pari a 4;
2) l'altezza libera minima fra i vari livelli deve essere di 45 cm;
3) le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere ripartiti in modo da permettere a tutte le galline ovaiole un accesso uniforme;
4) i livelli devono essere installati in modo da impedire alle deiezioni di cadere sui livelli inferiori;
b) se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto:
1) le diverse aperture del passaggio devono dare direttamente accesso allo spazio all'aperto, avere un'altezza minima di 35 cm, una larghezza di 40 cm ed essere distribuite su tutta la lunghezza dell'edificio; per ogni 1000 galline ovaiole deve essere comunque disponibile un'apertura totale di 2 m;
2) gli spazi all'aperto devono:
a) avere una superficie adeguata alla densita' di galline ovaiole allevate e alla natura del suolo al fine di prevenire qualsiasi contaminazione;
b) essere provvisti di riparo dalle intemperie e dai predatori e di abbeveratoi appropriati.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i requisiti minimi di cui al presente allegato devono essere applicati a tutti i sistemi alternativi.».
 
ALLEGATO II
«Allegato C
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b)

Disposizioni applicabili all'allevamento in gabbie non modificate.
1. Tutte le gabbie di cui al presente allegato devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:
a) consentire a ogni gallina ovaiola di disporre di almeno 550 centimetri quadrati di superficie della gabbia, misurata su un piano orizzontale e utilizzabile senza limitazioni; dal calcolo devono essere esclusi eventuali bordi deflettori antispreco;
b) avere una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di galline ovaiole nella gabbia;
c) disporre, in mancanza di tettarelle o coppette, di un abbeveratoio continuo della medesima lunghezza della mangiatoia indicata alla lettera b). Nel caso di abbeveratoi a raccordo, da ciascuna gabbia devono essere raggiungibili almeno due tettarelle o coppette;
d) avere un'altezza minima non inferiore a 40 cm per il 65 per cento della superficie e non inferiore, in ogni punto, a 35 cm;
e) essere dotate di pavimento che sostenga adeguatamente ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa. La pendenza del pavimento non deve superare il 14 per cento ovvero 8 gradi; pendenze superiori sono consentite solo per i pavimenti diversi da quelli provvisti di rete metallica rettangolare;
f) essere provviste di dispositivi per accorciare le unghie;
g) per i gruppi di galline ovaiole accasati prima dell'entrata in vigore del presente decreto si continuano ad applicare le precedenti disposizioni fino ad esaurimento dei relativi cicli di produzione.».
 
ALLEGATO III

«Allegato D
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c)

Disposizioni applicabili all'allevamento in gabbie modificate.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le gabbie di cui al presente allegato devono:
a) consentire alle galline ovaiole di disporre:
1) di almeno 750 centimetri quadrati di superficie della gabbia per ogni gallina ovaiola, di cui 600 centimetri quadrati di superficie utilizzabile, fermo restando che l'altezza della gabbia, diversa dall'altezza al di sopra della superficie utilizzabile, non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e che la superficie totale di ogni gabbia non puo' essere inferiore a 2000 centimetri quadrati;
2) di un nido, la cui area non entra a far parte della superficie utilizzabile;
3) di una lettiera che consenta di becchettare e razzolare;
4) di posatoi appropriati che offrano almeno 15 cm di spazio per gallina ovaiola;
b) avere una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 12 cm moltiplicata per il numero di galline ovaiole in gabbia;
c) disporre di un sistema di abbeveraggio appropriato tenuto conto, in particolare, della dimensione del gruppo; nel caso di abbeveratoi a raccordo, ciascuna gallina ovaiola deve poter raggiungere almeno due tettarelle o coppette;
d) essere separate, quando disposte in fila, da passaggi aventi una larghezza minima di 90 cm per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione delle galline ovaiole, e tra il pavimento dell'edificio e le gabbie delle file inferiori deve esservi uno spazio di almeno 35 cm;
e) essere provviste di dispositivi per accorciare le unghie.».
 
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