Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2006, n. 179
Recepimento dell'accordo sindacale integrativo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia;
Atteso che, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia devono essere individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 19 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, con il quale e' stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Vista l'ipotesi di accordo per il personale della carriera prefettizia, integrativa del biennio economico 2004-2005, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 7 marzo 2006 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera prefettizia SI.N.PRE.F. (Sindacato nazionale dei funzionari prefettizi), CISL - FPS e SNADIP - CISAL;
Visto l'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la predetta ipotesi di accordo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative al biennio economico 2004-2005 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo degli articoli 26, 27 e 29 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia
di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266), e' il seguente:
«Art. 26 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
capo disciplina il procedimento per la definizione degli
aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia oggetto di
negoziazione.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli
articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.
29, comma 5.
3. La disciplina emanata con il decreto di cui al
comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e
biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine
di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva
efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto
successivo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul
pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei
Ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in
materie diverse da quelle indicate nell'art. 28 e non
disciplinate per il personale della carriera prefettizia da
particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale
si provvede, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato
ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.».
«Art. 27 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento
negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica
composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la
presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, o dai
sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una
delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
del personale della carriera prefettizia individuate con
decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i
criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
stabiliti per il pubblico impiego.».
«Art. 29 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura
negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica
almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
all'art. 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i
soggetti di cui all'art. 27 e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica,
sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della
rappresentativita' sindacale ai sensi dell'art. 27, che le
organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa
rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato
associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe
sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di
cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo
schema di decreto del Presidente della Repubblica da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del
Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia
definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.
6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le
materie specificamente ivi indicate, possono essere
conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico
che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano
esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del
predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra
una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari
degli uffici centrali e periferici individuati
dall'Amministrazione dell'interno entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione
sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti
strutture periferiche delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In
caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta
impregiudicato il potere di autonoma determinazione
dell'amministrazione.».
- Il decreto del Ministro per la funzione pubblica del
19 maggio 2004, reca: «Individuazione della delegazione
sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la
definizione dell'accordo relativo al biennio economico
2004-2005, riguardante il personale della carriera
prefettizia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 novembre 2005, n. 293, reca: «Recepimento dell'accordo
sindacale per il personale della carriera prefettizia,
relativo al biennio economico 2004-2005, ai sensi dell'art.
26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.».
- Il testo del comma 177 dell'art. 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2006), e' il seguente:
«177. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 1, comma 89,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti
economici e per l'incentivazione della produttivita' al
rimanente personale statale in regime di diritto pubblico
riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica
destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 26 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, si vedano le note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 293
del 2005, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2. Incremento del fondo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293
1. A decorrere dal 31 dicembre 2005, con effetto dal 1° gennaio 2006, la quota parte delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinata al personale della carriera prefettizia, quantificata in euro 758.000 lordo/dipendente, confluisce nel fondo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate nella misura di due terzi ad incentivare ulteriormente la mobilita' di sede, disposta per le esigenze dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. In sede di accordi decentrati a livello centrale, saranno fissati i criteri, le modalita' di determinazione dell'incentivo, nonche' le forme di pubblicita' delle procedure di mobilita'. La restante parte delle risorse disponibili sara' utilizzata anche per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293.
3. Le somme eventualmente non utilizzate rimangono nella disponibilita' del fondo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293.



Note all'art. 2:
- Per il testo del comma 177 dell'art. 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, si vedano le note alle premesse.
- Il testo degli articoli 5 e 6, comma 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293,
e' il seguente:
«Art. 5 (Fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato). - 1. Il fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 20
del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001,
n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni
previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, continua ad essere
definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato
dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) Euro 60,22 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio
2004 al 31 dicembre 2004 per tredici mensilita';
b) Euro 167,58 lordi mensili pro capite dal
1° gennaio 2005 al 30 aprile 2005 per quattro mensilita';
c) Euro 177,22 lordi mensili pro capite dal 1° maggio
2005 al 31 dicembre 2005 per nove mensilita'.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente
non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono
riassegnate all'anno successivo.».
«8. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento
degli incarichi individuati dal decreto del Ministro
dell'interno in data 14 maggio 2003, compete comunque un
unico trattamento economico accessorio. Nei casi di
temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico,
nei casi di sostituzione a norma dell'art. 10 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non
inferiori a tre mesi, nonche' in quelli di conferimento
temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale
superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli
stessi, la misura del trattamento accessorio e' definita in
sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito
delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.».
- Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, e il seguente:
«Art. 28 (Materie di negoziazione). - 1. Formano
oggetto del procedimento negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, secondo parametri appositamente definiti in
tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati,
rapportati alla figura apicale;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilita';
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali;
h) l'individuazione di misure idonee a favorire la
mobilita' di sede, aggiuntive rispetto a quelle previste
per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte
dell'Amministrazione dell'interno.
2. L'ipotesi di accordo puo' prevedere, in caso di
vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi
retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso
di inflazione programmato, secondo le regole generali
stabilite per il pubblico impiego.».



 
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 1.050.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 399



Nota all'art. 3:
- Per il comma 177 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, si vedano le note alle premesse.



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone