Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 12 maggio 2006, n. 4
Misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

All'A.G.E.A ROMA:
- Area Coordinamento
- Area Organismo Pagatore
Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana -
(CONFAGRICOLTURA)
Alla Confederazione Nazionale
Coltivatori Diretti (COLDIRETTI)
Alla Confederazione Italiana
Agricoltori - C.I.A.
Alla Confederazione Produttori
Agricoli - COPAGRI
Alla FAGRI - ROMA
All'UNIONZUCCHERO
Societa' SFIR
Gruppo SADAM Zuccherifici
CO.PRO.B./ITALIA ZUCCHERI
Allo Zuccherificio del Molise
A.N.B. Associazione Nazionale
Bieticoltori
C.N.B. Consorzio Nazionale
Bieticoltori
A.B.I. Associazione Bieticoltori
Italiani
A.B.M. Associazione Bieticoltori
Marsicani
CONS.MA.CA. Consorzio Marchigiano
Coop. Agricole

Allo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni comunitarie contenute nell'art. 9 del regolamento(CE) n. 493/2006 della Commissione del 27 marzo 2006, l'Amministrazione ritiene utile precisare quanto segue:
1. Le imprese saccarifere che hanno stipulato contratti di coltivazione con i coltivatori di barbabietole da zucchero, seminate anteriormente al 1° gennaio 2006, trasmettono, entro il 25 maggio 2006, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - POLAGR VIII, la seguente documentazione:
a) l'elenco dei contratti di coltivazione stipulati con i coltivatori per le barbabietole seminate anteriormente al 1° gennaio 2006, per ciascuno degli stabilimenti ove verranno trasformate tali bietole;
b) l'elenco dei contratti di coltivazione stipulati con i coltivatori per le barbabietole seminate a partire dal 1° gennaio 2006, relativi ai soli stabilimenti di cui al punto a).
Gli elenchi sopraindicati devono indicare, per ciascun produttore, le quantita' contratte, le superfici interessate e le rispettive particelle catastali.
Gli elenchi devono essere trasmessi su carta e su supporto magnetico.
2. Le imprese interessate alla lavorazione delle barbabietole da zucchero seminate anteriormente al 1° gennaio 2006, sono tenute ad istituire apposita contabilita' tenuta in un unico registro vidimato da autorita' riconosciute.
3. Le imprese interessate alla lavorazione delle barbabietole da zucchero seminate anteriormente al 1° gennaio 2006, sono tenute a comunicare al Ministero delle politiche agricole e forestali la data di inizio delle relative lavorazioni, con almeno quindici giorni di anticipo.
Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, la presente circolare non e' soggetta al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ne' alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Roma, 12 maggio 2006
Il direttore generale delle politiche agricole Catania
 
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