Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2006, n. 185
Regolamento recante modalita' e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di modalita' e criteri per l'individuazione, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, dell'alunno come soggetto portatore di handicap;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visti, in particolare, gli articoli 3, 12 e 13 della suddetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;
Visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 16 giugno 2005 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi da entrambe le commissioni nelle rispettive sedute del 9 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' e i criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, a norma di quanto previsto dall'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Il testo dell'art. 35, comma 7, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 2002, n. 305, S.O.), e' il seguente:
«Art. 35 (Misure di razionalizzazione in materia di
organizzazione scolastica). (Omissis).
7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti
portatori di handicap si intendono destinatari delle
attivita' di sostegno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano
una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga
al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap
particolarmente gravi, di cui all'art. 40 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando
comunque le garanzie per gli alunni in situazione di
handicap di cui al predetto art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto
portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie
locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalita'
e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della
salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
(Omissis)».
- Il testo degli articoli 3, 12 e 13 della legge
5 febbraio 1002, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), e' il seguente:
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'.
Le situazioni riconosciute di gravita' determinano
priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
«Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione). -
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito
l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di
apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle
disabilita' connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano
educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle unita' sanitarie
locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato
secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche,
psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in
rilievo sia le difficolta' di apprendimento conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilita' di recupero,
sia le capacita' possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle
unita' sanitarie locali, della scuola e delle famiglie,
verifiche per controllare gli effetti dei diversi
interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali
dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalita' indicate
con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale e' aggiornato a
conclusione della scuola materna, della scuola elementare e
della scuola media e durante il corso di istruzione
secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo
scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri
di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro e
della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza,
che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni
di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle
attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro
di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza
delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo
possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
la guida di personale esperto.».
«Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
universita' si realizza, fermo restando quanto previsto
dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n.
517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi
scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali,
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attivita' sul
territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo
gli enti locali, gli organi scolastici e le unita'
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri
per gli affari sociali e della sanita', sono fissati gli
indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali
accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione,
attuazione e verifica congiunta di progetti educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati,
nonche' a forme di integrazione tra attivita' scolastiche e
attivita' integrative extrascolastiche. Negli accordi sono
altresi' previsti i requisiti che devono essere posseduti
dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione
alle attivita' di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle universita' di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonche' di
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la
dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'universita' di
interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla
peculiarita' del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle universita', per facilitare la
frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da
realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti locali
e le unita' sanitarie locali possono altresi' prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli
asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine
di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e
l'integrazione, nonche' l'assegnazione di personale docente
specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,
l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita' di
sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di
secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico
del personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge in modo da assicurare un rapporto
almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di
istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6,
lettera h).
- Il testo dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 giugno 2003, n. 132), e' il seguente:
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado
sono garantite attivita' didattiche di sostegno, con
priorita' per le iniziative sperimentali di cui al comma 1,
lettera e), realizzate con docenti di sostegno
specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla
base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente
piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarita' delle sezioni e delle classi in cui operano,
partecipano alla programmazione educativa e didattica e
alla elaborazione e verifica delle attivita' di competenza
dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei
collegi dei docenti.
6-bis. Agli studenti handicappati iscritti
all'universita' sono garantiti sussidi tecnici e didattici
specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di
cui alla lettera b) del comma 1, nonche' il supporto di
appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle
universita' nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
destinate alla copertura degli oneri di cui al presente
comma, nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'art. 16.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
24 febbraio 1994 reca: «Atto di indirizzo e coordinamento
relativo ai compiti delle unita' sanitarie locali in
materia di alunni portatori di handicap.».
- Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 reca:
«Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2001/2002.».
- La legge 8 novembre 2000, n. 328 reca: «Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n.
202), e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentati di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 35, comma 7 delle legge
27 dicembre 2002, n. 289 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Modalita' e criteri
1. Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potesta' parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' nonche' la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravita' della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilita' dell'accertamento effettuato.
3. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unita' multidisciplinare, prevista dall'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, anche secondo i criteri di classificazione di disabilita' e salute previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanita'. Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilita' ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potesta' parentale o la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.



Note all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 12 e 13 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 3, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, e' il
seguente:
«2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unita'
multidisciplinare composta: dal medico specialista nella
patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria
infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli
operatori sociali in servizio presso la unita' sanitaria
locale o in regime di convenzione con la medesima. La
diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi
clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si
acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e
l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica
preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono
attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:
a) i dati anagrafici del soggetto;
b) i dati relativi alle caratteristiche del nucleo
familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo
di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).».



 
Art. 3.
Attivazione delle forme di integrazione e di sostegno
1. Alle attivita' di cui ai commi 1 e 3 del precedente articolo 2 fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da definire entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
2. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno.
3. Gli Enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie, nel quadro delle finalita' della legislazione nazionale e regionale vigente in materia adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza per garantire il rispetto dei tempi previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al funzionamento delle classi, ai sensi del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Gli accordi sono finalizzati anche all'organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi realizzati ed alla influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 12 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 si vedano le note alle premesse.
- La legge 20 agosto 2001, n. 333 reca: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001,
n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002.».
- Il testo dell'art. 5, comma 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, e' il
seguente:
«2. Il P.E.I. e' redatto, ai sensi del comma 5 del
predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari
individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante
curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con
la partecipazione dell'insegnante operatore
psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli
esercenti la potesta' parentale dell'alunno.».
- Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 reca:
«Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2001/2002.».
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, e' il
seguente:
«Art. 6 (Verifiche). - 1. Con frequenza,
preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione
dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza
trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo,
entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6
dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, verificano gli
effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza
esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in
situazione di handicap.
2. Le verifiche di cui al comma precedente sono
finalizzate a che ogni intervento destinato all'alunno in
situazione di handicap sia correlato alle effettive
potenzialita' che l'alunno stesso dimostri di possedere nei
vari livelli di apprendimento e di prestazioni
educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute
mentale.
3. Qualora vengano rilevate ulteriori difficolta'
(momento di crisi specifica o situazioni impreviste
relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di
relazione o relativo all'appuntamento del suddetto alunno,
congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al
comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie,
al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. Gli
esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I.».



 
Art. 4. Situazione di handicap di particolare gravita' ed autorizzazione al
funzionamento dei posti di sostegno in deroga
1. L'autorizzazione all'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' disposta dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale sulla base della certificazione attestante la particolare gravita' di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto.



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 35, comma 7, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli accertamenti da effettuarsi successivamente alla sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 23 febbraio 2006

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta

Il Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca
Moratti

Il Ministro della salute
Storace

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 36
 
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