Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
CIRCOLARE 10 aprile 2006, n. 84
Interventi in materia di comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali.

La presente circolare, che sostituisce la precedente n. 18 del 4 febbraio 2004 disciplina gli interventi dello Stato a favore dei comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali e delle edizioni nazionali, in base a quanto previsto dalla legge n. 420/1997, d'ora in avanti citata con il solo riferimento «legge», e successive modifiche ed integrazioni. La stessa viene emanata ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai sensi della normativa richiamata, gli interventi concernono l'istituzione e il finanziamento di:
a) comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali;
b) edizioni nazionali.
Art. 1.
Istanze
Le domande di istituzione di comitati nazionali o di edizioni nazionali e l'ammissione ai relativi contributi, recanti marca da bollo in caso di istanze presentate da soggetti privati, devono essere indirizzate alla Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, presso il Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, via M. Mercati, 4 - 00197 Roma, nei termini previsti dal successivo art. 5.
 
Art. 2.
Comitati nazionali
I richiedenti devono inviare, in copia unica, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 1, una dettagliata relazione tecnica firmata in originale, contenente i seguenti elementi:
obiettivi e programma delle celebrazioni o della manifestazione culturale, con la specifica descrizione delle singole iniziative previste e l'indicazione di modalita', tempi e fasi di realizzazione del programma stesso;
risorse finanziare necessarie, distinte per parti funzionali e fasi di attuazione;
bilancio preventivo delle entrate e delle spese redatto in forma analitica;
elenco delle istituzioni, degli enti e degli studiosi coinvolti nel programma culturale corredato delle relative adesioni;
recente e adeguata documentazione bibliografica sul personaggio o sul tema proposto;
proposte di designazione degli organi del comitato nazionale (presidente e segretario-tesoriere).
Ai fini dell'eventuale istituzione dei comitati nazionali, saranno tenuti in considerazione gli eventi di cui ricorra il primo o i successivi centenari, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale. Le domande devono essere presentate l'anno precedente rispetto alla data della ricorrenza e l'inizio delle celebrazioni o manifestazioni che si intendono realizzare. Le celebrazioni o le manifestazioni culturali dovranno concludersi entro tre anni dalla istituzione del comitato nazionale. E' ammessa la proroga fino ad un massimo di due anni nei casi di eccezionale interesse e complessita' organizzativa.
Non sono pertanto ammissibili:
istanze pervenute oltre il termine indicato nel successivo art. 5;
progetti relativi a celebrazioni o manifestazioni da realizzarsi nello stesso anno di presentazione dell'istanza;
progetti generici e/o che non indicano con chiarezza i programmi da realizzare ed i relativi bilanci preventivi;
iniziative di interesse non nazionale.
Entro il 31 gennaio i comitati nazionali ammessi a contributo dovranno inviare al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali la relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese effettuate.
Per ogni comitato nazionale sara' nominato un revisore dei conti designato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali. Gli eventuali compensi e rimborsi spese graveranno sui fondi assegnati ai comitati stessi.
 
Art. 3.
Edizioni nazionali - Costituzione
Ai fini della costituzione delle edizioni nazionali i richiedenti devono inviare, in copia unica, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 1, una dettagliata relazione, firmata in originale, contenente i seguenti elementi:
piano generale dell'edizione nazionale con l'indicazione dell'articolazione interna dell'edizione e del numero complessivo di volumi previsto;
motivazione scientifica della proposta in relazione allo stato degli studi e delle realizzazioni editoriali esistenti;
risorse finanziare complessive necessarie;
elenco delle istituzioni e degli studiosi coinvolti, corredato delle relative adesioni;
durata della edizione nazionale.
 
Art. 4.
Edizioni nazionali - Contributi
Sono ammesse al contributo previsto dall'art. 3, comma 6 della legge le edizioni nazionali attualmente operanti.
Le istanze di contributo, firmate in originale dal richiedente, devono essere corredate di:
programma annuale dei lavori che la commissione intende svolgere con il contributo richiesto;
relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente;
bilancio preventivo delle spese redatto in forma analitica;
conto consuntivo relativo all'anno precedente, redatto in forma analitica e dettagliata;
elenco dei volumi pubblicati nell'anno precedente;
elenco dei volumi in corso di stampa;
indicazione del numero di codice fiscale e del numero del conto corrente postale o bancario, entrambi completi dei codici ABI e CAB, sul quale versare l'eventuale contributo in favore delle commissioni gia' operanti.
 
Art. 5.
Termini
Al fine di consentire alla Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali di elaborare i piani di ripartizione delle risorse finanziarie, le richieste redatte ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della presente circolare devono essere spedite entro e non oltre il 31 marzo, a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro postale) o con corriere autorizzato o consegnate a mano e recanti la dicitura «Domanda per contributo a edizioni nazionali e comitati nazionali». Ai sensi del decreto ministeriale n. 495/1994 recante il regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990, il procedimento si intende concluso entro il 30 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda; qualora entro tale data non venga effettuata comunicazione di concessione la domanda e' da ritenersi non accolta.
 
Art. 6.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento e' il dirigente del Servizio III della Direzione generale per i beni librai e gli istituti culturali.
Roma, 10 aprile 2006
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
Buttiglione
 
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