Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2006 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005
I programma delle opere strategiche. Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici (articolo 80, comma 21, legge 27 dicembre 2002, n. 289). Modifica delibera n. 102/2004. (Deliberazione n. 157/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica» e che, all'art. 3, individua le competenze degli Enti locali in materia;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; adempimento che questo Comitato stesso ha assolto con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art. 80, comma 21, che prevede, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - di un «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, e che dispone la sottoposizione di detto piano a questo Comitato che, sentita la Conferenza Unificata, ripartisce le risorse, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 23/1996;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in particolare l'art. 3, comma 91, che destina al «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici» un importo non inferiore al 10% delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004;
Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 102 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186/2005), con la quale questo Comitato, ai sensi del combinato dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e dell'art. 3, comma 91, della legge n. 350/2003 ha approvato il primo programma stralcio di messa in sicurezza degli edifici scolastici, che riguarda 738 edifici scolastici ed ha un costo complessivo di 193.883.695,00 euro;
Considerato che la Conferenza Unificata, nella seduta del 13 ottobre 2005, ha raggiunto l'intesa istituzionale prevista dalla delibera n. 102/2004 per definire le procedure di attuazione della delibera medesima, richiamandosi al disposto dell'art. 8, comma 6, della legge 6 giugno 2003, n. 131, e qualificando il piano straordinario in questione quale piano di opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale, nonche' adottando un documento recante disposizioni piu' particolareggiate per dare esecuzione all'intesa;
Considerato che nell'occasione la Conferenza unificata ha raccomandato di procedere ad una modifica della delibera stessa in modo da stabilire che anche le economie di gara, cosi' come gia' previsto per quelle maturate nelle fasi successive di realizzazione degli interventi inclusi nel Programma, rimangano nella disponibilita' degli Enti beneficiari sino al completamento dei lavori e che gli importi residui vengano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, a cura di questo Comitato, ad analoghi interventi relativi alle medesime regioni;
Ritenuto che la suddetta modifica sia conforme alla disciplina contenuta nell'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002, che - in merito agli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche - prevede che le somme non utilizzate dagli Enti attuatori vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato alla fine della fase realizzativa delle opere, per la successiva riassegnazione ad interventi dello stesso genere;
Considerato che l'intesa summenzionata ha introdotto penetranti poteri di controllo e coordinamento sull'uso delle risorse statali, assegnate al Programma in questione in base alla legge n. 289/2002, da parte sia del Ministero di settore che delle Regioni interessate, individuate quali responsabili dell'attuazione del Programma;
Rilevato che, a seguito della segnalazione di alcune imprecisioni o inesattezze nella redazione dell'allegato alla citata delibera da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e degli Enti interessati, si rende necessario apportare alcune modifiche all'elenco degli interventi di cui al suddetto programma;
Delibera:
1. Modifiche al testo della delibera n. 102/2004.
1.1. Il punto 3 della delibera 20 dicembre 2004, n. 102, e' sostituito come segue:
«Il soggetto abilitato ad accendere i mutui o a effettuare le altre operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 166/2002, e' il soggetto titolare dell'intervento, cioe' l'Ente (Provincia o Comune) competente alla realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento.
Ai fini indicati si riporta nelle tabelle di cui al citato allegato anche la quota massima di limite di impegno attribuita per ciascun intervento con la specificazione dell'anno di riferimento. Detta quota e' da intendere quale misura massima del finanziamento dell'intervento considerato a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003.
Le economie conseguenti all'esito della gara di aggiudicazione dei lavori, le economie realizzate in sede di accensione dei mutui o di effettuazione delle operazioni finanziarie richiamate dal suddetto art. 13 e le economie maturate nelle fasi successive di realizzazione degli interventi inclusi nel Piano restano finalizzate alla realizzazione dell'intervento sino al completamento del medesimo. Gli importi residui non utilizzati dovranno essere versati all'entrata del bilancio dello Stato e saranno destinati, a cura di questo Comitato, ad altri interventi rispondenti alle finalita' di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, da inserire nei successivi programmi stralcio e relativi alle medesime Regioni. In caso di coesistenza di piu' fonti di finanziamento le suddette economie saranno imputate a ciascuna fonte in misura proporzionale al concorso al finanziamento dell'opera».
1.2. Il punto 4 della delibera n. 102/2004 e' sostituito dal seguente:
«L'istituto finanziatore provvedera' ad erogare all'Ente beneficiario, entro la quota di limite di impegno assegnata, l'importo di spettanza su richiesta dell'Ente stesso, corredata dalla comunicazione della Regione territorialmente competente prevista, per le diverse fasi, nell'intesa citata nelle premesse.
L'istituto finanziatore comunica le intervenute erogazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e alla Regione ai fini dell'espletamento delle attivita' di monitoraggio di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002».
1.3. Il punto 6 della citata delibera e' integrato con il seguente periodo:
«Gli importi derivanti dai predetti definanziamenti, al pari delle economie non utilizzate di cui al precedente punto 3 come sopra sostituito, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e saranno destinati ad interventi da inserire nei successivi programmi stralcio afferenti le stesse Regioni».
1.4. In considerazione dei ritardi registrati nell'attuazione del programma stralcio in questione, la prima relazione sullo stato di attuazione sara' sottoposta a questo Comitato entro il 30 giugno 2006. Resta confermata la periodicita' semestrale delle successive relazioni.
2. Modifiche all'allegato alla delibera n. 102/2004.
2.1. Regione Abruzzo.
Per l'intervento n. 83 il soggetto aggiudicatore e' il Comune di L'Aquila, del quale Coppitto - in cui e' localizzato l'intervento medesimo - e' una frazione.
2.2. Regione Calabria.
La dizione di alcuni Comuni beneficiari e' rettificata come appresso:

----> Vedere tabelle a pag. 31 <----

2.3. Regione Emilia-Romagna.
L'intervento n. 25 interessante il Comune di Argenta (Ferrara) e relativo al «Liceo Scientifico via Matteotti» e' sostituito con l'intervento, di pari importo, concernente la «Scuola Media Aleotti via XVIII Aprile».
Sono poi apportate rettifiche alla denominazione di alcuni edifici scolastici secondo il prospetto che segue:

----> Vedere tabelle a pag. 31 <----

2.4. Regione Lombardia:
L'elenco degli interventi concernenti la predetta Regione, di cui all'allegato alla delibera n. 102/2004, e' sostituito con il seguente:

----> Vedere tabelle a pag. 32 <----

2.5. Regione Marche:
La denominazione di alcuni Comuni beneficiari e' rettificata come appresso:

----> Vedere tabelle a pag. 32 <----

Sono inoltre apportate rettifiche alla denominazione di alcuni edifici scolastici secondo il prospetto che segue:

----> Vedere tabelle a pag. 32 <----

Roma, 2 dicembre 2005
Il presidente delegato
Tremonti
Il segretario del CIPE
Molgora Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 102
 
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