Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 maggio 2006
Riconoscimento, al sig. Fernandez Medina Gerardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Fernandez Medina Gerardo, nato il 26 maggio 1975 a Valladolid (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingeniero Tecnico Agricola» conseguito in Spagna, come attestato dal «Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos Agricolas de Castilla - Duero» di Valladolid (Spagna) cui il richiedente e' iscritto dal 2005, ai fini dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali - sezione B e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del «Titulo Universitario Oficial de Ingeniero Tecnico Agricola» conseguito presso la «Universidad de Valladolid» in data 9 ottobre 2003;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 24 gennaio 2006;
Sentito il rappresentante del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali nella nota in atti datata 3 febbraio 2006;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore agronomo e dottore forestale» - sezione B e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Fernandez Medina Gerardo, nato il 26 maggio 1975 a Valladolid (Spagna), cittadino spagnolo, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali - sezione B e l'esercizio in Italia della omonima professione.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie:
a) estimo;
b) matematica finanziaria.
Roma, 3 maggio 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
Detta prova si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana che evidenzi la competenza teorica, metodologica ed esperenziale della candidata circa le materie di cui all'art. 3.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sezione B.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali circa le materie di cui all'art. 3.
Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor.
Detto tirocinio si svolgera' presso un dottore agronomo e forestale, scelto dall'istante tra i professionisti che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.
 
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