Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 20 aprile 2006
Istituzione dell'Universita' telematica non statale «Pegaso».

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 con il quale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;
Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree e 25 novembre 2005 con il quale e' stata definita la classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale sono state apportate modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il piano di azione della commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001 Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani»;
Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a esprimere nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilita' virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;
Vista la decisione n. 2318/2003/CE del 5 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning);
Preso atto che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica;
Considerato che il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»
Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle universita' statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto interministeriale del 15 aprile 2005 con il quale sono state approvate modifiche al predetto decreto 17 aprile 2003;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003 con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;
Vista la successiva nota di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottata in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1643 con la quale sono stati individuati i contenuti della programmazione universitaria e le indicazioni operative anche con riferimento alla istituzione di nuove universita' non statali ivi comprese quelle di cui al predetto decreto interministeriale 17 aprile 2003;
Vista l'istanza presentata in data 30 maggio 2005 per la costituzione di una universita' telematica denominata «Pegaso»;
Preso atto che la predetta istanza e' stata integrata da successive documentazioni trasmesse in data 1° febbraio 2006 e in data 28 febbraio 2006;
Visti i pareri resi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 1° dicembre 2005 e del 6 aprile 2006;
Visti i pareri resi dal Comitato per la valutazione del sistema universitario comunicati con nota prot. 745 del 3 ottobre 2005 e con nota prot. 133 del 1° marzo 2006;
Rilevato che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto Ateneo telematico rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali, i criteri ed i parametri definiti dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, adottato ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dalla data del presente decreto e' istituita l'Universita' telematica «Pegaso».
2. L'Universita' e' autorizzata ad istituire ed attivare i seguenti corsi di laurea e laurea magistrale afferenti alle sottoindicate facolta':
facolta' di giurisprudenza:
giurisprudenza (classe LMG/01);
facolta' di scienze umanistiche:
scienze dell'educazione e della formazione (classe 18).
3. I corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al comma 2, per i fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale 17 aprile 2003, sono accreditati per il rilascio dei rispettivi titoli accademici al termine dei corsi stessi.
 
Art. 2.
1. Sono approvati lo statuto ed il regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' telematica di cui all'art. 1, allegati al presente decreto.
 
Art. 3.
1. Al termine del terzo e quinto anno, di attivita' dell'Universita' telematica di cui all'art. 1, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvedera' ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interno dell'Universita' stessa.
2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2006
Il Ministro: Moratti
 
Allegato
Universita' telematica "Pegaso"
STATUTO
Articolo 1

1. E' istituita l'Universita' Telematica "PEGASO" di seguito denominata Universita' UNIPEGASO, con sede centrale in Napoli.

2. L'Universita' UNIPEGASO nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quella istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella societa', di sviluppare la loro personalita' e il rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali.

3. Per il perseguimento di tali obiettivi, l'Universita' UniPegaso, ai sensi dall'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del Decreto Ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

4. L'Universita' appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'articolo 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed e' dotata di personalita' giuridica.

5. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull' ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.
Articolo 2

1. L'Universita' e' promossa e sostenuta dalla societa' "Universita' Telematica Pegaso S.p.A.", con sede in Napoli, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

2. Allo sviluppo dell'Universita' potranno altresi' concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

3. Al mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti, nonche' tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Universita' sviluppa la ricerca e svolge attivita' didattiche sperimentali nonche' attivita' a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.

5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.

6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.

7. L'Universita' puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attivita' di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attivita' didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

L'Universita' puo' definire convenzioni dirette a regolare le modalita' di partecipazione alle attivita' di societa' e/o di altri organismi. La partecipazione di cui sopra e' deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
Articolo 3

1. Sono organi centrali dell'Universita':
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato esecutivo;
d) il Rettore;
e) il Senato Accademico;
f) il Nucleo di Valutazione Interno;
g) il Collegio dei Revisori dei conti.

2. Gli Organi dell'Universita' esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente Statuto 2

2. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:
a) i Consigli di Facolta';
b) i Consigli di Corso di studio;
c) i Dipartimenti.
Articolo 4

1. Il Consiglio di Amministrazione e' cosi' composto:
a) il Presidente della societa' Universita' Telematica "PEGASO" S.p.A. o suo delegato;

b) quattro rappresentanti designati dalla Universita' telematica "Pegaso" S.p.A., di cui almeno uno scelto tra i professori di ruolo dell'Universita';
c) il Rettore;
d) il prorettore vicario;
e) un professore per ogni facolta' eletto da docenti in servizio presso le stesse, non componente del Senato Accademico;
f) un rappresentante del Governo designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Scientifica;
g) un rappresentante dei ricercatori eletto dagli stessi;
h) un rappresentante degli studenti in corso all' atto della nomina, (eletto tra gli iscritti alla laurea di primo livello, alla laurea magistrale e ai dottorati di ricerca); lo stesso resta in carica non oltre il conseguimento del corso di studi cui e' iscritto; in tal caso subentra il primo dei non eletti fino al rinnovo delle rappresentanze elettive dei docenti e ricercatori. L'elettorato attivo e' riservato a tutti gli studenti iscritti in corso e fuori corso;
i) un rappresentante del personale non docente;
j) il direttore generale con voto consultivo e con funzioni di segretario.

2. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Universita' il cui importo minimo e' determinato con delibera del Consiglio stesso.

3. La mancata designazione di una o piu' rappresentanze non inficia la validita' di costituzione del Consiglio.

4. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra le componenti di cui alle lettere a), b), c) d) e) del comma 1, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Universita' ed il vice Presidente.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Articolo 5

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dalle leggi sull'istruzione superiori in vigore, oltre a quelle previste dal presente Statuto.

Esso svolge attivita' di programmazione e di indirizzo generale dell'Universita' e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale, in particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali;
b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Universita' e provvedere alla approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Universita';
c) deliberare sui fondi da destinare alle Facolta' ed ai Dipartimenti per il funzionamento, previo parere vincolante del Senato accademico;
d) deliberare sui fondi da destinare al Senato accademico per finanziare i progetti di ricerca presentati dai docenti;
e) deliberare, su proposta vincolante del senato accademico, l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio ivi compresi i dottorati di ricerca;
f) nominare il Rettore tra i docenti di prima fascia;
g) provvedere, con maggioranza dei due terzi, dei propri componenti in carica, sentito il Senato accademico, in ordine alle modifiche del presente Statuto;
h) deliberare il regolamento generale di ateneo e le relative modifiche su proposta del comitato esecutivo se nominato, sentito il senato accademico e da approvare secondo le norme vigenti;
i) deliberare su proposta vincolante del Senato Accademico il Regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche da approvare secondo le norme vigenti;
j) deliberare, su proposta vincolante del Senato Accademico, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca, secondo le norme vigenti;
k) delibera, su proposta vincolante del Senato accademico, il regolamento del personale docente;
l) deliberare sulle assunzioni del personale non docente e adottare i provvedimenti per la cessazione del rapporto di lavoro, con esclusione delle risoluzioni dovute a dimissioni o al raggiungimento del limite di eta';
m) deliberare, sentito il Comitato esecutivo se nominato, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita' da approvare secondo le norme vigenti, nonche' quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;
n) deliberare l'attivazione di' eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente sentito il Senato accademico;
o) deliberare il regolamento studenti su proposta del Senato accademico;
p) deliberare, su proposta del Senato accademico, il regolamento unificato per le elezioni delle rappresentanze negli Organi;
q) deliberare sui criteri per la determinazione delle tasse di iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri;
r) determinare, sentito il Consiglio di Facolta', sulle modalita' di ammissione degli studenti ai corsi di studio;
s) deliberare sui criteri per il conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca sentito il Senato accademico;
t) deliberare eventuali ulteriori regolamenti necessari al funzionamento dell'Universita' sentito il Senato Accademico ed il Comitato esecutivo se nominato;
u) nominare, su proposta del Senato accademico, i membri del Nucleo di valutazione interno e approvare il relativo regolamento di funzionamento;
v) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi;
w) affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi.

3. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti nominati, mediante lettera raccomandata spedita ai componenti del consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione puo' essere effettuata mediante telegramma spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

4. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. I componenti il consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri, rimangono in carica per il periodo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora venga a mancare la meta' o piu' dei consiglieri in carica, l'intero Consiglio si considera decaduto.
Articolo 6

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio ed e' rieleggibile.

2. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Universita';
b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e della Giunta ove costituita;
c) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio fatte salve le competenze degli altri Organi in materia scientifica e didattica;
d) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per ratifica nella prima riunione successiva;
e) provvede, su delega espressa del consiglio, all'adozione degli atti necessari per l'esecuzione delle delibere;
f) esercita ogni altra competenza attribuitagli dallo Statuto.
Articolo 7

1. Il Consiglio di Amministrazione puo' costituire un Comitato esecutivo, quale sua emanazione operativa, composta:
- dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- dal Rettore;
- da tre consiglieri delegati, di cui almeno uno scelto tra i professori, nominati a maggioranza tra i membri del Consiglio stesso;
- dal Direttore amministrativo, con voto consultivo.

Possono essere invitati a partecipare al Comitato esecutivo Presidi di Facolta', Presidenti di Corsi di Laurea o Direttori di Dipartimento allorche' vengano trattate materie di loro specifica competenza. La funzione di segretario del comitato stesso e' esercitata dal direttore amministrativo.

2. Il Consiglio di amministrazione, con la stessa delibera di istituzione del Comitato esecutivo individua analiticamente le funzioni operative delegate al Comitato stesso. In nessun caso possono essere delegate le funzioni di programmazione e controllo.

3. Il comitato esecutivo e' convocato dal presidente con preavviso di almeno tre giorni. Il comitato esecutivo puo' deliberare validamente ove siano presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. Il comitato esecutivo informa periodicamente il consiglio di amministrazione circa le proprie deliberazioni.
Articolo 8

1. Il Rettore e' nominato ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto tra i docenti di prima fascia dell'Ateneo.

2. Il Rettore dura in carica un triennio e puo' essere riconfermato.

3. Il Rettore:
a) riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita';
b) convoca e presiede il Senato accademico, assicurando l'esecuzione delle relative delibere;
c) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;
d) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica;
f) esercita l'autorita' disciplinare nei confronti del personale docente, ricercatore e degli studenti;
g) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;
h) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

4. Il Rettore puo' designare, con proprio decreto, tra i professori ordinari dell'Universita' un pro-Rettore vicario chiamato a sostituirlo in caso di impedimento, assenza o delega.

5. Il Rettore puo' nominare con proprio decreto delegati, scelti tra il personale docente e i ricercatori, cui demandare specifiche funzioni relative alle attivita' dell'Ateneo.

6. Provvede alla nomina dei professori di ruolo, dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca ai sensi delle norme vigenti.
Articolo 9

1. Il Senato Accademico e' composto dal Rettore, che lo convoca e lo presiede, dal pro-Rettore vicario e dai Presidi delle Facolta' istituite.

2. L'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico e' comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Universita' che puo' essere invitato dal Rettore, senza diritto di voto, alle riunioni del Senato.

3. Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario.

In particolare il Senato Accademico:
a) elabora ed approva il programma delle attivita' didattiche ed il piano di sviluppo dei Corsi di studio, di perfezionamento, specializzazione, formazione ed ogni altra tipologia di iniziativa didattica dell'Ateneo;
b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita';
c) delibera le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;
d) stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e gli incentivi per il personale docente;
e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;
f) approva il regolamento per i fondi di ricerca;
g) stabilisce la tipologia delle modalita' didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, l'organizzazione e le modalita' delle verifiche del profitto degli studenti;
h) ripartisce tra le facolta' i fondi deliberati dal Consiglio di amministrazione;
i) approva i progetti di ricerca proposti dai docenti e ripartisce i relativi fondi di ricerca all'uopo destinati dal Consiglio di Amministrazione.

4. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa con voto consultivo il Direttore Generale il quale esercita le funzioni di Segretario del Senato stesso.

5. Il Senato Accademico puo' deliberare validamente ove siano presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parita' prevale il voto del Rettore.
Articolo 10

1. L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione Interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

2. L'Universita' assicura al Nucleo di Valutazione Interno l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.
Articolo 11

1. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Universita' e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

2. Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti sono determinate nel Regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la gestione dell'Universita' adottato dal Consiglio di Amministrazione.

3. La carica di Revisore dei conti e' incompatibile, oltre a quelle previste dalla norma, con qualsiasi incarico interno all'Universita'.

4. I membri del Collegio dei Revisori partecipano, senza diritto di voto, a tutte le sedute del Consiglio di amministrazione quando deve assumere provvedimenti che comportino entrate o spese a carico del bilancio dell'Universita'.
Articolo 12

1. Le Facolta' hanno autonomia scientifica e didattica, nell'ambito del presente Statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attivita' didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Sono organi della Facolta':
a) il Preside;
b) il Consiglio di Facolta'.

3. Il Preside rappresenta la Facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta'.

In particolare il Preside:
a) convoca e presiede il Consiglio di Facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno;
b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento in materia didattica;
c) cura l'ordinato svolgimento delle attivita' della Facolta';
d) e' membro di diritto del Senato Accademico;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

4. Il Preside viene eletto dal Consiglio di facolta' tra i professori prima fascia in regime di impegno a tempo pieno ed e' nominato dal Rettore. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile.

5. La seduta per l'elezione del Preside e' presieduta dal Decano della Facolta'. Le modalita' di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
Articolo 13

1. Il Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del Consiglio di Facolta', secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari.

Il regolamento generale di Ateneo potra' prevedere la partecipazione al Consiglio di Facolta' anche dei professori a contratto.

Le modalita' di funzionamento di ciascun Consiglio di Facolta' sono stabilite dal regolamento di Facolta', deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Sono compiti del Consiglio di Facolta':
a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della Facolta', ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
b) la programmazione e l'organizzazione delle attivita' didattiche in conformita' alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
c) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura a posti di ruolo degli insegnamenti attivati;
d) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;
e) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.
Articolo 14

1. Nel rispetto delle finalita' indicate all'art. 1 l'Universita' puo' rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, al termine dei corsi di studio a distanza previsti nel Regolamento didattico di Ateneo.

2. L'Universita' puo' istituire i corsi previsti dall'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonche' ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Universita'.

3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, l'Universita' puo' attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i conseguenti titoli e i Master universitari di primo e di secondo livello.
Articolo 15

Compito primario dell'Ateneo e' favorire lo sviluppo della ricerca. A tal fine prevede la costituzione di specifici Dipartimenti. Ai dipartimenti afferiscono i docenti strutturati dell'Ateneo, i ricercatori, i contrattisti, gli assegnisti, i dottorandi e i docenti a contratto.

Il dipartimento elegge nel suo seno un direttore preferibilmente tra i docenti di prima fascia.

1. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

2. L'Universita' collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con Universita' e Istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi; a tale fine puo' promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.
Articolo 16

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 14 comma 1 del presente Statuto, sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 12 del Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004.

2. Il Regolamento didattico di Ateneo e' deliberato, su proposta del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Universita'.
Articolo 17

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonche' da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.

3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Universita' statali.

4. In conseguenza dell'assunzione in servizio di ruolo per il proprio personale docente e ricercatore l'Ateneo provvedera' a sottoscrivere polizza fidejussoria bancaria a garanzia dello stipendio, dei versamenti contributivi, assicurativi e di ogni altro onere connesso da sostenere fino al conseguimento dell'eta' massima pensionabile e cio' anche in caso di chiusura o sospensioni delle attivita' dell'Universita'.

5. I professori trasferiti dalle Universita' statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianita' maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Universita' statali e non statali.

6. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Universita', o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.

7. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

8. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalita' di corresponsione. Il compenso e' commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.
Articolo 18

1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attivita' di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

2. L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni docente e ricercatore dell' Universita'.

3. L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti e i finanziamenti necessari allo svolgimento della ricerca.
Articolo 19

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a mesi 36, le funzioni del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Facolta' e del Senato Accademico sono svolte da un Comitato tecnico organizzatore costituito dal Presidente della "Universita' telematica "Pegaso" S.p.A." e da un massimo di sei componenti designati dal Consiglio di Amministrazione della societa' stessa, di cui almeno quattro rivestenti la qualifica di professori universitari. A questi ultimi, costituiti in comitato ristretto, e' riservata l'assegnazione di incarichi di docenza e quant'altro inerisce il personale docente.

2. Il Comitato tecnico organizzatore assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Universita' e per la nomina degli organi ordinari.

3. Il Comitato di cui al comma 1 cessera', progressivamente, dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli organi ordinari previsti dal presente Statuto.
Articolo 20

Il Direttore Generale dell'Universita' e' assunto su proposta del Rettore con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore Generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.
Articolo 21

Qualora l'Universita' Telematica debba per qualsiasi motivo cessare le sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attivita' patrimoniale sara' devoluta dal Consiglio di Amministrazione alla l'Universita' Telematica "PEGASO" S.p.A.
Articolo 22

1. Il Presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, ai sensi del Decreto ministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003.

2. Il presente Statuto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
U N I V E R S I T A' T E L E M A T I C A

" P E G A S O "
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
TITOLO I - OFFERTA FORMATIVA DELL'ATENEO

L'offerta formativa dell'Universita' Pegaso fa riferimento all'art. 3 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 recante "Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Universita' statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici".

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
a. per corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Specializzazione, come individuati nell'art. 3 del Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270;
b. per titoli di studio, la Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master, come individuati nell'art. 3 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
c. per Decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, e recanti la definizione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attivita' formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attivita' formativa e per ambito disciplinare;
d. per classe di appartenenza dei Corsi di studio, l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, individuati dai Decreti ministeriali;
e. per Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, i Regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonche' all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia, come specificato dall'art. 8;
f. per Ordinamento Didattico di un Corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di studio, come specificato dall'art. 11 del D.M. 270/04;
g. per settore scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 23 giugno 1997, e successive modifiche;
h. per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
i. per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative previste dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di studio;
j. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilita' che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di studio e' finalizzato;
k. per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista dalle Universita' al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita' di studio individuale e di auto apprendimento;
l. per curriculum, l'insieme delle attivita' formative universitarie ed extra universitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.
Art. 1 Autonomia didattica e regolamento didattico di Ateneo

1. Il presente regolamento didattico di Ateneo definisce e disciplina:
a. gli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
b. le attivita' ed i servizi didattici integrativi, di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente;
c. i principi generali che le Strutture didattiche dell'Ateneo devono includere nei rispettivi regolamenti didattici;
d. i criteri per il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso Universita' straniere ed il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.
Art. 2 Strutture didattiche

1. Le Facolta' sono le strutture didattiche primarie dell'Ateneo. Ad esse afferiscono i corsi di studio istituiti presso l'Ateneo.

2. Ciascuna Facolta' predispone il proprio regolamento interno.

3. L'elenco delle Facolta' istituite e' allegato al presente regolamento.

4. I Dipartimenti sono le strutture nelle quali si svolge la ricerca, vi aderiscono le discipline afferenti essi coadiuvano i corsi di studio nell'organizzazione dell'attivita' didattica.
Art. 3 Corsi e titoli di studio

1. L'Universita' "Pegaso" utilizza le tecnologie informatiche e telematiche e adotta un'architettura di sistema in grado di gestire e rendere accessibili all'utente i corsi di studio a distanza, al termine dei quali sono rilasciati i titoli accademici.

2. L'Universita' rilascia i seguenti titoli di studio: Laurea (L), Laurea Magistrale (LM), diploma di specializzazione (DS), dottorato di ricerca (DR), Master universitario (MU) di 1° e di 2° livello. I predetti titoli sono conseguiti al termine dei rispettivi corsi di studio e di dottorato.

3. L'Ateneo puo' attivare, ai sensi delle leggi vigenti, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'aggiornamento ed al completamento della formazione universitaria.

4. I corsi di studio, di cui al comma precedente, possono essere attivati anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 341/90.

5. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalita' previste dalle leggi e dai decreti in vigore.

6. L'Ateneo, sulla base di apposite convenzioni, puo' rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altri atenei italiani ed esteri. Nel caso di convenzioni con atenei esteri la durata dei corsi di studio puo' essere variamente determinata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del D.M. n. 270/04 e delle eventuali disposizioni normative previste dall'Unione Europea.

7. Il Senato Accademico esamina annualmente le proposte di attivazione di nuovi corsi di studio da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Senato Accademico ha il compito di adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo procedendo, previo parere del Nucleo di Valutazione, alla revisione triennale, dell'elenco dei corsi di studio attivati dall'Ateneo anche attraverso la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti.

9. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio disciplina:

a. la denominazione;
b. la relativa classe di appartenenza;
c. gli obiettivi formativi;
d. il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula;
e. i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa;
f. la caratteristica della prova finale.

Gli ordinamenti didattici relativi ai corsi di studio attivati sono allegati al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante.

10. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio dovra' consentire la massima flessibilita' di fruizione dei corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale.

11. Per i fini di cui al Decreto Ministeriale 17 Aprile 2003, l'organizzazione didattica dei corsi di studio valorizza al massimo le potenzialita' delle tecnologie informatiche ed in particolare la multimedialita', l'interattivita' dei materiali didattici, l'interattivita' umana, l'adattivita', Iinteroperabilita' dei sottosistemi.

12. I corsi di studio prevedono un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico e il monitoraggio continuo del livello di apprendimento attraverso il tracciamento del percorso e attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione.
Art. 4 Strutture didattiche telematiche

1. La definizione dei criteri e dei requisiti e' fondamentale e necessaria per l'attivazione delle strutture didattiche telematiche al fine di soddisfare le esigenze formative degli utenti per consentire il raggiungimento dell'obiettivo e del risultato finale, ovvero l'acquisizione e la certificazione delle competenze e del credito formativo, unitamente al conseguimento del titolo di studio nei tempi previsti dai corsi di studio.

2. La piattaforma tecnologica offre a studenti, tutor, docenti, amministratori, la massima flessibilita' e completezza nella gestione di ogni singola attivita' necessaria all'erogazione di Corsi di Studio a distanza, dal momento della creazione del corso e dell'immagazzinamento dei contenuti didattici, a quello dell'effettiva erogazione del corso, a quello del monitoraggio dell'attivita' degli studenti, a quello delle procedure amministrative di iscrizione e richiesta di documenti. Il sistema non offre solo una serie di contenuti didattici organizzati (Learning Content System e Learning Object), ma anche una serie di servizi volti ad assicurare interattivita' e partecipazione ai processi di insegnamento ed apprendimento.

3. Il sistema permette un elevatissimo grado di flessibilita' e personalizzazione dei vari corsi di studi, a tutti i livelli di utenza (studente, docente, tutor), e si pone come obiettivo la creazione di un ambiente di apprendimento collaborativo e "sociale" grazie ai tool di comunicazione e al sistema di gestione di gruppi di studenti implementato.

4. Le attivita' formative e i connessi supporti didattici, la loro fruibilita' e le caratteristiche tecnologiche della piattaforma vengono di seguito sintetizzate:

a. Content Aggregation System

E' il sistema di metadatazione, aggregazione e packaging dei corsi che verranno erogati. Basato su specifiche standard internazionali SCORM 1.2 e progettato con interfacce grafiche che ne permettano l'utilizzo ad utenze non altamente informatizzate, il sistema permette di catalogare e metadatare, gestire, aggregare e ordinare secondo percorsi stabiliti dai comitati didattici i singoli Learning Object, di qualsiasi tipo e formato essi siano (testo, immagini, documenti MS Office o Adobe PDF, animazioni, audio, video, etc.). Oltre a permettere la creazione di "unita' didattiche" composte da piu' Learning Objects, e quindi di interi corsi composti da piu' unita' didattiche, l'utilizzo di linguaggi descrittivi (XML) e di vocabolari condivisi (SCORM) permette il riutilizzo di unita' didattiche, ma anche di singoli Learning Objects a un livello di granularita' minima, sia all'interno della stessa piattaforma (riutilizzabilita) sia su piattaforme terze progettate secondo gli standard internazionali (interoperabilita).

b. Learning Content Management System

E' il modulo destinato all'erogazione dei corsi secondo le regole (data model) impostate su singole lezioni e singoli corsi nella fase di packaging e authoring, e che permette la gestione e il controllo dell'attivita' didattico-formativa sui singoli studenti, sui percorsi di studio, sui calendari didattici, da parte di docenti e tutor.

Questo modulo offre allo studente la possibilita' di calibrare il proprio percorso di studi che da una parte offre flessibilita' e possibilita' di personalizzazione continua a seconda delle scelte del singolo studente, e dall'altra dimostra capacita' di adattivita' rispetto a quelli che sono i reali tempi, modi, stili di fruizione del materiale erogato da parte del singolo studente.

Tutor e Docenti, grazie al tracciamento delle attivita' del singolo studente e delle classi di studenti che saranno organizzate potranno seguirne e aggiornarne i percorsi didattici, intervenendo su tempi di accesso alla piattaforma e ai singoli materiali, gestendo valutazione e auto-valutazione in itinere dei progressi effettuati, e avendo a disposizione report di analisi della reale partecipazione alle attivita' di gruppo programmate.

c. Web Publishing System

Questo modulo si occupa di "tradurre" gli input provenienti dal LCMS per renderli fruibili attraverso il web. Grande attenzione e' stata prestata a tematiche di usabilita' ed accessibilita': il codice generato e' validato secondo gli standard W3C, mentre contenuto e rappresentazione dello stesso sono gestiti separatamente attraverso fogli di stile ottimizzati a seconda dei media di fruizione (personal computer, webTv, mobile phone, formati stampabili).

I contenuti multimediali piu' avanzati sono pubblicati in versioni diverse, in modo da raggiungere il piu' ampio bacino d'utenza. L'accessibilita' alla piattaforma per categorie di utenza svantaggiate e' assicurata grazie all'implementazione delle specifiche W3C (WCAG, linee guida WAI) sull'erogazione di servizi web per i disabili, e in conformita' alle linee guida e alle raccomandazioni tracciate dalla Unione Europea e dalle disposizioni nazionali.

d. Strumenti di comunicazione

Per la creazione di un contesto sociale in rete, e per stimolare gli studenti a modalita' di apprendimento e studio di tipo collaborativo, grande attenzione e' stata prestata ai sistemi di comunicazione offerti. L'organizzazione di Chat anche audio e video e forum permette sia uno scambio libero studente/studente in ambienti dedicati, che la creazione di stanze tematiche, gestibili da tutor e docenti, con sistemi di moderazione, e tools automatici per l'analisi quantitativa delle interazioni del singolo studente nei vari ambienti. A tutor e docenti viene anche data la possibilita' di annotare valutazioni sulla qualita', e quindi non solo di tipo "quantitativo", delle interazioni del singolo studente e delle classi di studenti. Ulteriori strumenti messi a disposizione sono un sistema di Weblog personale, una Mailbox personale e un sistema di web instant messaging tra gli utenti online.

e. Aula Virtuale

L'aula virtuale si realizza attraverso sistemi di video-comunicazione sia in collegamenti con videoconferenza sia in videochat. L'aula virtuale consente la condivisione di applicazioni, lavagna condivisa, interazione didattica con TutorlDocente , somministrazione di test, valutazione in itinere dei processi di apprendimento. Con l'attivazione dell'Agenda online, Tutor e Docenti possono pianificare incontri di supporto, seminari integrativi, sessioni di verifica sincrone, tutte le attivita' online vengono registrate sul web in modo da renderle disponibili a tutti gli studenti e di arricchire il patrimonio di Learning Objects disponibile.

f. Modalita' di tutoraggio

Attraverso i sistemi di comunicazione implementati, l'ambiente "Aula Virtuale" e l'amministrazione dell'Agenda Online, il Tutor / Docente ha la possibilita' di seguire gli studenti indicando periodicamente i contenuti da approfondire per seguire le scadenze indicate ad inizio corso, di proporre e valutare elaborati / test / prove online, sia sincrone che asincrone, di svolgere sessioni di lezioni online / seminari online programmate nell'agenda.

Oltre a seguire il singolo studente nel suo percorso didattico, a Tutor e Docenti viene data la possibilita' di creare e gestire gruppi di studenti, per permettere un lavoro su "classi". Il sistema gestisce la "classe" dotandola di un proprio calendario-agenda online che ne scandisca appuntamenti e compiti singoli, di un'area di lavoro e scambio file per la gestione di progetti di gruppo, di stanze di chat, forum e videochat dedicate alle singole classi.

g. Attivita' amministrative online

Questo modulo permette allo studente di immatricolarsi ed iscriversi completamente online, effettuando anche il pagamento delle tasse d'iscrizione, in maniera assolutamente sicura grazie all'adozione di protocolli di sicurezza per le transazioni online e alla "cifratura" dei dati personali. Il sistema permette di immagazzinare, scaricare e stampare documenti riguardanti la carriera accademica del singolo studente, effettuare richieste alla segreteria, iscriversi ad un esame, registrare, valutare ed approvare variazioni personalizzate ai Piani degli studi.

h. Soluzioni tecnologiche

La piattaforma e' organizzata su una rete di server destinati ognuno ad uno specifico servizio, secondo un'architettura che privilegia la ridondanza dei server per prevenire ogni possibile blocco del sistema. Servizi diversi come lo stage del materiale didattico (Learning Object Repository), l'erogazione web delle informazioni, l'erogazione di video su richiesta, la gestione delle transazioni economiche e dei dati sensibili sono gestite su macchine differenti. Un sistema di gestione della banda completamente scalabile garantisce inoltre tempi di risposta immediati, annullando rischi di blocco su operazioni sensibili, e adattandosi alla contemporaneita' di un numero elevatissimo di richieste ai server.
Art. 5 Classi di studio

1. I corsi di studio di primo e secondo livello aventi gli stessi obiettivi formativi, afferiscono alle classi di cui all'art. 4 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 270/04.

2. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine dei corsi di studio appartenenti alla medesima Classe hanno lo stesso valore legale. Essi sono individuati dalla rispettiva denominazione oltre che dall'indicazione numerica della Classe di appartenenza.

3. Le Facolta' interessate contribuiscono a definire gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Universita'.

4. Attraverso apposite convenzioni possono essere attivati corsi di studio interateneo che saranno disciplinati nel regolamento Didattico di Ateneo.
Art. 6 Corsi di Laurea

1. Il corso di Laurea, eventualmente articolato in piu' di un curricula ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonche' l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

2. Per l'iscrizione al corso di Laurea e' richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. La durata normale del corso di Laurea e' di tre anni, per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti.

3. I Regolamenti didattici di ciascun Corso di Laurea definiscono gli specifici requisiti di ammissione e le conoscenze minime richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalita' di verifica, anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

4. Nei casi in cui la verifica della preparazione iniziale non e' adeguata la struttura didattica indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, nelle forme previste dal Regolamento didattico del corso di studio.

5. Obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
Art. 7 Corso di Laurea Magistrale

1. Il corso di Laurea Magistrale, eventualmente articolato in piu' di un curriculum ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici.

2. Per l'iscrizione al corso di Laurea Magistrale e' richiesta la Laurea, ovvero il possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. La durata normale dei corsi di Laurea Magistrale e' di ulteriori due anni dopo la Laurea. Per il conseguimento della Laurea Magistrale lo studente deve aver conseguito 120 crediti. I regolamenti didattici dei corsi di Laurea Magistrale stabiliscono i limiti entro cui e' possibile l'integrazione dei curricula con i relativi crediti mancati.

3. In deroga al comma 2 e nei casi previsti dalla legge, e' consentita l'ammissione ad un Corso di Laurea Magistrale con il possesso del Diploma di Scuola secondaria superiore, esclusivamente per Corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano per essi titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale prevista dagli ordinamenti didattici.

4. I Regolamenti didattici dei corsi di studio di Laurea Magistrale fissano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di Laurea Magistrale e definiscono, ove necessario, le modalita' di verifica del possesso della preparazione iniziale.

5. Qualora lo studente abbia acquisito il titolo di Laurea nell'Universita', con riferimento ad un "curriculum" pienamente riconosciuto ai fini dell'iscrizione al corso di Laurea Magistrale non e' richiesta alcuna verifica dei contenuti formativi fatte salve le prescrizioni di requisiti minimi previsti dal relativo regolamento didattico.

6. La verifica e' dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di laurea in altri "curricula" dello stesso corso di laurea o in altri corsi di laurea dell'Universita' o in altre Universita' con le quali non siano in atto specifiche convenzioni.

7. Se la verifica non e' positiva, la struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di Laurea Magistrale ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
Art. 8 Corsi di specializzazione

1. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e puo' essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea fatte gia' proprie dall'ordinamento giuridico italiano.

2. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Altri requisiti specifici di ammissione, nonche', gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio gia' conseguito ritenuti necessari per l'ammissione, sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai Regolamenti didattici.

3. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti compreso tra 300 e 360, comprensivi di quelli gia' acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al corso, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.
Art. 9 Corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione.

2. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di una delle Lauree Magistrali o di analogo titolo accademico anche conseguito all'estero ai sensi delle leggi vigenti. L'accesso ai corsi di dottorato di ricerca e' consentito anche ai possessori di diplomi di Laurea conseguiti in base alle normative vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.

3. L'istituzione da parte dell'Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, l'approvazione dei relativi ordinamenti didattici e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinati dall'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal Decreto Ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999. Sulla base di tale normativa, l'attivazione di un corso di dottorato di ricerca avviene su approvazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico sentito uno o piu' Dipartimenti.

4. La denominazione dei corsi di dottorato di ricerca, il loro ordinamento didattico comprensivo dell'eventuale articolazione in curricula e le norme che ne regolano l'attivita' didattica sono determinate dal relativo regolamento didattico elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Senato Accademico.
Art. 10 Corsi di Master di 1° e 2° livello

1. L'Universita' puo' attivare corsi di studio, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitario di 1° e di 2° livello.

2. L'offerta didattica dei corsi di Master universitario deve essere finalizzata a rispondere a domande formative specifiche. A tale scopo l'impostazione degli ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilita' e adeguamento periodico nonche' al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

3. L'Ateneo puo' istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari) di primo e di secondo livello.

4. I corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

5. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea Magistrale. La durata minima dei corsi di Master universitario e' di norma 1 anno.
Art. 11 Attivita' didattiche integrative

1. Le Strutture didattiche dell'Universita', anche in collaborazione con enti esterni, possono assicurare i seguenti servizi didattici integrativi:
a. corsi di orientamento all'inserimento nella professione per Laureati;
b. corsi di formazione per docenti di scuola superiore sui temi relativi all'orientamento organizzati sulla base di convenzioni con gli uffici scolastici regionali del MIUR;
c. attivita' didattiche e formative propedeutiche, intensive di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso;
d. attivita' didattiche e formative di supporto e di recupero, finalizzate a consentire attivita' formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica;
e. attivita' di incremento e integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attivita' formativa, etc.).

2. Le Strutture didattiche possono, altresi', istituire ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della Legge n. 341/90:
a. corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
b. corsi di preparazione agli esami di stato e concorsi pubblici;
c. corsi di formazione professionale per Laureati e/o dottorandi;
d. corsi di formazione permanente, ricorrente e per lavoratori;
e. corsi di aggiornamento professionale;
f. corsi di perfezionamento;
g. corsi di aggiornamento del personale tecnico e amministrativo.

3. La partecipazione degli studenti alle attivita' di cui sopra puo' essere certificata.

Per queste attivita' l'Universita' puo' stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati allo svolgimento delle attivita' stesse.
TITOLO II - REGOLAMENTI DIDATTICI
Art. 12 Regolamento e ordinamento didattico del corso di studio

1. In base all'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004 n. 270 i regolamenti didattici di un corso di studio specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e, nel rispetto dei decreti ministeriali, disciplinano:
a. l'organizzazione degli insegnamenti in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi;
b. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e delle eventuali articolazioni in moduli di tali insegnamenti, nonche' delle altre attivita' formative contemplate dai decreti ministeriali;
c. la modalita' di verifica del livello di conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano;
d. l'articolazione del corso di studio in curricula, l'eventuale possibilita' da parte dello studente della formulazione di un piano di studio corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalita' di presentazione;
e. l'assegnazione di crediti formativi universitari alle diverse attivita' formative suddivise per anno di corso, secondo quanto previsto dall'art. 28, in relazione anche alla possibilita' di trasferimento di essi nell'ambito dell'Unione Europea;
f. le procedure per il riconoscimento di eventuali crediti acquisiti dallo studente in mobilita' in altri percorsi formativi dello stesso Ateneo o di altri Atenei;
g. le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa;
h. l'eventuale numero minimo di esami da superare per l'iscrizione ad anni successivi al primo differenziandoli a seconda della qualifica di studente a tempo pieno e studente non a tempo pieno;
i. i limiti della possibilita' dell'iscrizione degli studenti nella qualita' di fuori corso;
j. i requisiti di ammissione al corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attivita' formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del presente regolamento;
k. le procedure per l'attribuzione degli argomenti per le dissertazioni di tesi, lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio e relativo supplemento al diploma.

2. Il regolamento didattico di ciascun corso di studio e' approvato dal Senato Accademico, previa delibera del Consiglio di Facolta' a cui il corso di studio afferisce, su proposta del Consiglio di corso di studio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D.M. n. 270/04. L'entrata in vigore dell'ordinamento didattico e' stabilita con decreto rettorale.

3. Le denominazioni, gli obiettivi formativi, la relativa classe di appartenenza ed il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula sono assunte nel rispettivo ordinamento didattico di un corso di studio, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

4. L'ordinamento didattico stabilisce anche quali crediti acquisiti dallo studente saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio attivati presso l'Ateneo nonche', sulla base di specifiche convenzioni, presso altri atenei.
Art. 13 Master universitari

1. Il Consiglio del corso di studio del Master redige un proprio regolamento didattico. Il regolamento viene approvato dal Consiglio di Facolta' al quale il corso di studio del Master afferisce ed e' deliberato dal Senato Accademico.

2. Il regolamento didattico del Master disciplina:
a. le modalita' di iscrizione e le modalita' di riconoscimento dei titoli per l'ammissione;
b. l'ordinamento didattico del corso;
c. la valutazione dei debiti formativi da colmare per gli studenti in possesso di un titolo di studio non affine al percorso formativo delineato nell'ordinamento didattico;
d. le modalita' di svolgimento degli esami finali e del conseguimento del titolo di studio.

3. L'ordinamento didattico del corso del Master disciplina l'organizzazione del percorso formativo.
Art. 14 Dottorato di ricerca

1. Gli ordinamenti dei corsi di studio di dottorato sono emanati dal Rettore in conformita' alle norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di dottorati di ricerca.
Art. 15 Oggetto della ricerca

1. Per ciascun Dipartimento attivato, ogni docente puo' richiedere, attraverso le strutture dipartimentali, l'attivazione di assegni di ricerca e l'avvio di attivita' di ricerca, le quali debbono essere strettamente connesse e coerenti con la propria classe ovvero raggruppamento di classi affini.

2. L'attivazione della ricerca e' condizionata alla disponibilita' di risorse finanziarie, umane e strumentali occorrenti per raggiungere gli obiettivi e i risultati della ricerca stessa. Per l'avvio delle attivita' e' necessaria la presentazione di un piano operativo e di un piano economico di dettaglio fruendo di apposita modulistica predisposta dall'Ateneo.

3. L'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e il ricorso a network a distanza per la loro realizzazione sono prioritarie rispetto a quelle nazionali e con modalita' in presenza.
Art. 16 Assegni di ricerca

1. L'Universita' Telematica "Pegaso" puo' conferire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca ai sensi del comma 6 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e del decreto del MURST del 11 febbraio 1998 ai quali si fa riferimento per quanto non esplicitamente prescritto al presente Regolamento. Gli assegni sono finalizzati a consentire la collaborazione di giovani qualificati a preordinate attivita' di ricerca gia' finanziate, derivanti anche da convenzioni con soggetti terzi, presso le strutture dell'Universita'. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'.

2. L'istituzione degli assegni di cui al presente Regolamento puo' essere finanziata a totale carico di fondi diversi da quelli del bilancio dell'Universita' Telematica, anche derivanti da contratti con enti pubblici o privati, nonche' a carico dei singoli programmi di ricerca. Nell'ambito del presente Regolamento ogni anno il Senato Accademico, successivamente alla approvazione di progetti, stabilisce le modalita' e i criteri per la istituzione degli assegni di ricerca.

3. L'assegno di ricerca ha una durata minima annuale e puo' essere conferito per multipli di un anno con affidamento diretto dell'incarico. L'importo degli assegni e' stabilito dal Consiglio di amministrazione. Possono essere titolari di assegni dottori di ricerca o Laureati da almeno due anni (diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento o Laurea Magistrale secondo il nuovo ordinamento) in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca. Possono essere titolari di assegni di ricerca anche Laureati stranieri il cui diploma di Laurea sia dichiarato equipollente ai soli fini della selezione da parte del Senato Accademico.

4. I compiti dei titolari degli assegni di cui al presente Regolamento sono definiti dal contratto per progetto stipulato tra il titolare dell'assegno e il Coordinatore, secondo le modalita' vigenti. L'assegnista e' tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni esibendone copia all'Amministrazione. L'Universita' Telematica Pegaso provvede alla copertura assicurativa per responsabilita' civile.

5. Ai sensi dell'articolo 51 comma 6 della legge 449/97 non e' ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. I compiti dei titolari degli assegni, determinati dal contratto individuale, sono svolti sotto la direzione del coordinatore della classe ovvero del progetto, il quale verifichera' l'attivita' svolta.

6. Il Senato Accademico puo' affidare responsabilita' di moduli didattici ai titolari di assegno di ricerca che siano gia' in possesso del titolo di ricerca o abbiano svolto attivita' documentata di supporto alla didattica nel corso di almeno tre anni accademici, nell'ambito della loro attivita', nei settori scientifico - disciplinari propri del progetto di ricerca o affini, con l'assenso degli interessati e dei relativi responsabili dei programmi di ricerca e nel rispetto delle norme vigenti.

7. Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto e' tenuto a darne comunicazione al Coordinatore con almeno 30 giorni di preavviso: in tal caso l'assegnista verra' regolarmente liquidato fino al momento della cessazione; in caso contrario sara' trattenuta dall'Amministrazione la quota relativa al mancato preavviso.

8. Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni del codice civile da parte del titolare dell'assegno, segnalato dal Coordinatore ovvero dal responsabile della ricerca.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
Art. 17 Attivita' didattiche

1. Le attivita' didattiche iniziano di norma il 1° ottobre e possono articolarsi in cicli didattici.

2. Le strutture didattiche definiscono l'articolazione temporale dei cicli didattici e la distribuzione dei corsi, prevedendo l'effettuazione delle prove di valutazione iniziale.

3. Le strutture didattiche stabiliscono l'orario delle lezioni prima dell'inizio di ciascun ciclo didattico.

4. I docenti depositano presso le segreterie di presidenza delle Facolta', entro il termine stabilito dal Senato accademico, i programmi dei corsi di studio relativi all'anno accademico successivo.

5. Nell'ambito della programmazione didattica annuale, i consigli delle strutture didattiche competenti coordinano i programmi dei singoli insegnamenti, accertando che ciascuno di essi corrisponda agli obiettivi formativi del relativo corso di studio.
Art. 18 La certificazione del materiale didattico

1. Ai sensi e per gli effetti della lettera c) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative, la Commissione Didattica di Ateneo, composta da docenti universitari e presieduta dal Rettore, provvede con cadenza trimestrale, alla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del materiale didattico e degli strumenti posti in essere per garantire l'apprendimento a distanza, anche autonomo, dello studente, ovunque esso sia.

2. Le modalita' per la certificazione del materiale didattico sono individuate attraverso apposito regolamento approvato dal Senato Accademico su proposta della Commissione Didattica di Ateneo.
Art. 19 Doveri dei docenti

1. Il carico didattico dei docenti, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e tutorato, viene attribuito annualmente dai consigli delle strutture didattiche competenti nel rispetto della normativa vigente.

2. I docenti sono tenuti a svolgere le attivita' didattiche secondo la programmazione e le modalita' deliberate del Consiglio di Laurea; modalita' diverse di prestazione delle attivita' sono ammissibili e programmabili dai consigli delle strutture didattiche in relazione alle esigenze derivanti dalle articolazioni in cicli didattici.

3. Soltanto in tali ipotesi, il docente puo' essere sostituito da un altro docente o da un ricercatore con provvedimento del Preside.

4. I docenti devono assicurare il ricevimento degli studenti con le modalita' stabilite dai regolamenti delle strutture didattiche.

5. Ciascun docente e ciascun ricercatore provvede alla compilazione del Registro delle lezioni, annotandovi, secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti di Facolta', gli argomenti svolti nel corso degli insegnamenti di varia tipologia che gli sono stati assegnati. Il Registro dovra' essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Preside e dovra' essere consegnato allo stesso entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico.

6. Il Preside vigila sull'osservanza dei doveri da parte dei docenti ed e' tenuto a segnalare al Rettore le inadempienze riscontrate.
Art. 20 Doveri dei tutor

1. Per ogni disciplina e' prevista la figura del tutor che si occupa di sostenere l'allievo nella fase di apprendimento in rete.

2. Il tutor ha compiti di moderatore nei dibattiti, di coordinatore delle attivita' di gruppo ed e' punto di riferimento per ogni singolo corsista. Il tutor di rete deve assolvere a quattro specifiche funzioni:
- funzione pedagogica: deve assumere il ruolo di facilitatore didattico, mantenendo focalizzata l'attenzione sui punti nodali dei contenuti del corso;
- funzione sociale: deve favorire lo sviluppo dell'apprendimento collaborativo;
- funzione gestionale: deve occuparsi dell'organizzazione e del coordinamento del corso;
- funzione tecnica: deve porre attenzione alle difficolta' che i partecipanti incontrano nell'accostarsi alle nuove tecnologie.

La funzione stessa di tutor richiede necessariamente una professionalita' con attitudini multiformi: capacita' didattiche, competenza metodologica e abilita' tecnica.
Art. 21 Tipologie ed articolazione degli insegnamenti

1. Gli ordinamenti didattici di qualsiasi corso di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici anche di diversa strutturazione, con attribuzione dei relativi crediti formativi.

2. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di piu' docenti e/o ricercatori, secondo le indicazioni e le norme previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

3. Le diverse modalita' previste per l'erogazione dell'attivita' didattica in rete nell'ambito di ciascun modulo del corso di studio sono organizzate in modo che siano garantiti:
a. l'utilizzo nella connessione in rete delle piu' adeguate forme di multimedialita' in modo che, attraverso un'effettiva integrazione tra diversi media, sia favorita la migliore comprensione dei contenuti;
b. un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica e di orario specifico;
c. l'utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente organizzati, personalizzabili rispetto alle caratteristiche degli utenti e ai percorsi di erogazione;
d. il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso sia attraverso momenti di valutazione in itinere e di autovalutazione;
e. forme di assistenza e tutoraggio da progettare attraverso criteri di interattivita' che concili adeguato supporto degli studenti ed efficiente utilizzo delle risorse di tutoraggio.

4. E' consentita da parte delle Facolta' la mutuazione di insegnamenti, attivati presso corsi di studio di altre Facolta', previo accertamento della loro funzionalita' rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.

5. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di ruolo, da ricercatori e da professori a contratto.

6. I compiti didattici dei professori di cui al comma 5, sono stabiliti nel rispetto delle norme sullo stato giuridico dei docenti sulla base della programmazione delle attivita' didattiche dei docenti stessi stabilita dalle competenti strutture didattiche. I predetti compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico, comprendono oltre alle attivita' didattiche istituzionali anche le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.

7. Per gli insegnamenti delle discipline non coperti da posto di ruolo, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, delibera sul conferimento di contratti di insegnamento. I contratti stessi possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento.

8. Ai sensi del D.M. 21 Maggio 1998, n. 242, possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Universita', liberi docenti o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica e/o tecnica. I contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti e/o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

9. Nel contratto vengono determinati gli obblighi didattici, il compenso e le sue modalita' di corresponsione. Il compenso andra' commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.
Art. 22 Programmazione e coordinamento della didattica

1. Le Facolta', nel perseguire i propri fini istituzionali, programmano e coordinano le attivita' didattiche e dei supporti didattici multimediali fruibili a distanza al fine di:
a. garantire allo studente la qualita' della didattica, una formazione culturale aggiornata e una preparazione professionale consona alle esigenze poste dalla societa' e dal mondo del lavoro;
b. favorire il conseguimento dei titoli di studio nei tempi previsti dagli ordinamenti, dalla Carta dei Servizi e dal contratto sottoscritto dagli studenti all'atto dell'iscrizione;
c. assicurare la sostenibilita', da parte dello studente, del carico complessivo dell'attivita' programmata per ciascun periodo didattico e dei relativi ritmi di lavoro;
d. rimuovere le particolari difficolta' incontrate dagli studenti nella prima fase degli studi universitari;
e. favorire lo sviluppo cognitivo, facendo ricorso prevalentemente a modalita' di apprendimento aperto e autonomo idonee alla formazione professionale, anche continua e permanente, degli utenti, nella fattispecie degli utenti/lavoratori e di utenti diversamente abili.

2. Al fine di sostenere in forme opportune gli studenti fuori corso e gli studenti particolarmente bisognosi di attivita' integrative a quelle erogate a distanza, i Consigli di Facolta' organizzano attivita' didattiche a loro riservate, per gli effetti previsti dall'art. 14, commi 1-3, della Legge 2 dicembre 1991 n. 390, attraverso corsi intensivi o integrativi. Tali corsi intensivi sono tenuti da docenti, da ricercatori o da tutor d'ambito disciplinare.
Art. 23 Modalita' erogative e Calendario delle lezioni

1. Il calendario delle lezioni viene proposto dalle Facolta', seguendo le caratteristiche di cui al precedente art. 22 di questo Regolamento. La pubblicazione del calendario ed eventuali modifiche successive avvengono attraverso il sito Internet e/o tramite comunicazione telematica (via e- mail, sms, altre tipologie).

2. L'erogazione delle lezioni dei singoli corsi si realizzera' attraverso la classe virtuale su rete Internet la cui programmazione viene determinata sulla base di prenotazioni online da parte dell'utenza medesima, previa abilitazione all'accesso da parte del docente interessato all'insegnamento.
Art. 24 Calendario delle valutazioni di profitto

1. Entro un mese dall'inizio delle lezioni, il calendario delle valutazioni del profitto dell'intero anno e' reso pubblico dalle Facolta' sul sito Internet e, in un anno accademico, sono previste almeno tre sessioni d'esame in presenza.

2. Ciascun docente e tutor d'ambito disciplinare puo' calendarizzare prove di verifica intermedie con modalita' sincrona e asincrona e con cadenza coerente alla data programmata per la valutazione finale che avverra' in presenza.

3. Il calendario delle prove per il conseguimento del titolo accademico o di altra eventuale prova finale e' stabilito dalla Facolta'.
Art. 25 Crediti formativi universitari

1. I crediti formativi sono una misura dell'impegno complessivo richiesto allo studente per il raggiungimento degli obiettivi previsti, comprensivo dell'attivita' didattica assistita e dell'impegno personale, nell'ambito delle attivita' formative previste dal corso di studi.

2. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa, vengono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal regolamento del corso di studio.

3. I regolamenti dei corsi di studio stabiliscono il numero dei crediti che lo studente deve conseguire in un certo periodo didattico per la prosecuzione degli studi e possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti per valutarne la non obsolescenza.

4. Lo studente a tempo pieno che non abbia conseguito almeno 30 crediti al primo anno del corso di Laurea, 70 al secondo e 120 al terzo si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente. Lo studente, che non abbia conseguito almeno 30 crediti al primo anno e 70 al secondo anno della Laurea Magistrale, si iscrive come ripetente all'anno corrispondente.

5. Il consiglio della competente struttura didattica verifica l'adeguatezza dei crediti precedentemente conseguiti ai fini dell'ammissione al corso di Laurea Magistrale.

6. Il consiglio didattico di ciascun corso di studio valuta la non obsolescenza dei crediti acquisiti dallo studente sospeso che intende riprendere gli studi ed indica a quale anno di corso deve iscriversi.

7. Nel caso di trasferimenti o passaggi di corso di Laurea, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro corso di studio di altra Universita', anche estera, la Facolta' valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'ordinamento e indica a quale anno di corso lo studente deve iscriversi. In ogni caso lo studente trasferito da altra sede deve conseguire presso l'Universita' "Pegaso" almeno 30 crediti su 180 ovvero 45 crediti su 300.

8. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Universita', italiane o estere, puo' essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

9. I regolamenti di Facolta' prevedono i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente in attivita' formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Universita' abbia concorso, sulla base e nel rispetto dei protocolli di intesa tra l'Ateneo e gli organismi interessati.

10. Ai fini del conseguimento dei titoli di diverso livello possono essere riconosciuti in termini di crediti periodi di attivita' e/o esperienze lavorative, debitamente certificati o accertati, maturati al di fuori dei percorsi formativi istituzionali; il riconoscimento compete comunque alla Facolta' di afferenza del corso di studio.
Art. 26 Ulteriori attivita' formative

1. L'attivita' didattica dei corsi di studio puo' essere articolata oltre che nei corsi di insegnamenti ufficiali, in corsi di sostegno, in seminari, in esercitazioni e in altre tipologie di insegnamento ritenute idonee ed adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati nei regolamenti didattici l'assegnazione di crediti formativi e il tipo di verifica del profitto che consente il conseguimento dei relativi crediti.

2. I regolamenti didattici disciplinano le forme di stages e tirocini con assegnazione di specifici crediti.
Art. 27 Esami e verifiche del profitto

1. La valutazione degli studenti tramite verifiche di profitto e' svolta presso le sedi dell'Universita', da parte di professori universitari e ricercatori.

2. Le verifiche di tipo formativo in itinere (test multiple choice, vero/falso, sequenza di domande con diversa difficolta', simulazioni, mappe concettuali, elaborati, progetti di gruppo, etc.) devono essere funzionali per l'autovalutazione dello studente. L'esame finale di profitto deve valorizzare il lavoro svolto in rete tenendo conto dei risultati delle prove intermedie, della qualita' della partecipazione alle attivita' online e dei risultati della prova finale in presenza.

3. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i regolamenti didattici di corso di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento dell'esame e l'acquisizione dei crediti. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, etc.) che si risolveranno, conformemente a quanto stabilito nei regolamenti di corso di studio, in un riconoscimento di idoneita' riportato nel libretto personale dello studente.

4. La composizione delle commissioni degli esami di profitto (orali o scritti), di quelle per le verifiche (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, seminari, etc.), di quelle per le prove in itinere, e' definita in base ai seguenti principi:
a. la commissione deve essere composta da almeno due docenti e presieduta dal titolare dell'insegnamento o in caso di suo impedimento da altro docente designato dal Preside o dall'organo previsto dal regolamento; per i corsi integrati la commissione e' composta da tutti i titolari degli insegnamenti costituenti il corso ed e' presieduta dal docente designato dal Preside o dall'organo previsto dal regolamento;
b. la commissione e' responsabile dell'accertamento della preparazione del candidato.

5. Le certificazioni relative ad attivita' senza prova di verifica possono essere affidate ad un tutor.

6. Gli esami di profitto finali sono pubblici.

7. Ciascun insegnamento dovra' prevedere prove di verifica in itinere che si svolgeranno secondo le modalita' stabilite dai regolamenti dei corsi di studio. Gli esiti delle prove in itinere non costituiscono elemento di valutazione finale per la commissione giudicatrice.

8. I regolamenti di corso di studio possono prevedere che la valutazione finale riguardi congiuntamente piu' insegnamenti.

9. Per ciascun insegnamento sono assicurate sessioni di esame in numero adeguato alle esigenze degli studenti iscritti, ed in ogni caso in numero non inferiore a tre per ogni anno accademico.

10. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto, devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento senza soluzione di continuita'. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Preside, il quale dovra' provvedere affinche' ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potra' essere anticipata.

11. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potra' sostenere senza alcuna limitazione, tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticita' previste negli ordinamenti didattici degli studi.

12. La verifica e la certificazione degli esiti formativi, riguardanti le prove in itinere, deve essere realizzata mediante il sistema di tracciamento automatico delle attivita' formative e consiste nella registrazione delle attivita' di monitoraggio didattico e tecnico (quantita' e qualita' delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, etc.). I relativi dati saranno resi disponibili allo studente per le attivita' di d'autovalutazione.
Art. 28 Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio e' conferito a seguito di esame specifico per ogni livello di corso di studio. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano:

a. le modalita' dell'esame;
b. le modalita' della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno dei corsi di studio, dei tempi e delle modalita' di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attivita' formative precedenti e sulla prova finale, nonche' di ogni altro elemento rilevante quale la partecipazione ad attivita' culturali e di orientamento.

2. La Laurea viene rilasciata con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di Laurea.

3. Gli esami finali sono pubblici.

4. Per accedere all'esame finale, lo studente deve avere acquisito il numero di crediti previsto dal regolamento didattico dei corsi di studio, nel numero definito nello stesso. Lo studente, inoltre, deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari e presentare domanda al Rettore, nei termini indicati dalle disposizioni in materia.

5. Per il conseguimento della Laurea i regolamenti didattici possono prevedere, accanto o in sostituzione di esami consistenti nella discussione di un elaborato scritto, una prova espositiva, finalizzata a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso. Negli stessi regolamenti vengono stabilite le modalita' della prova abilitativa di conoscenza della lingua straniera.

6. Per il conseguimento della Laurea Magistrale e del dottorato di ricerca i rispettivi regolamenti prevedono l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

7. Entro scadenze periodiche fissate dai regolamenti didattici di Facolta', gli studenti, tenuti ai sensi dei commi precedenti all'elaborazione di uno scritto finale, inviano richiesta d'assegnazione dell'argomento di tale elaborato e del nominativo del relatore, allo scopo di consentire un adeguato monitoraggio nello svolgimento di tali elaborati.

8. Nel caso di corso di studio interateneo, il relativo regolamento didattico dovra' contenere anche le norme che, oltre alle attivita' didattiche curricolari, disciplinano le modalita' di conseguimento del titolo di studio nel quadro di quanto stabilito nelle apposite convenzioni sottoscritte dall'Universita' "Pegaso" congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

9. I regolamenti didattici di corso di studio determinano, inoltre, le modalita' per il deposito del titolo della tesi di Laurea convalidata dal relatore.
Art. 29 Commissioni per il conseguimento del titolo di studio

1. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside di Facolta' che ne designa il Presidente scegliendolo, di norma, tra i professori di prima fascia. Le Commissioni sono composte secondo norme stabilite nei regolamenti didattici, e comunque almeno da cinque membri tra professori di prima e di seconda fascia e ricercatori confermati della Facolta'.

2. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Facolta' diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonche' professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.

3. I Regolamenti di Facolta' stabiliscono le modalita' per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualita' di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio di Facolta' interessato della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione oggetto di esame.

4. Nei corsi di studio interfacolta' la Commissione giudicatrice della prova finale dovra' essere costituita d'intesa tra i Presidi delle Facolta' interessate, da docenti delle diverse Facolta'.

5. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimita', attribuire al candidato il massimo dei voti con lode nonche' pubblicazione della tesi. Il voto minimo per il superamento della prova e' sessantasei centodecimi.

6. Il Calendario delle prove finali deve prevedere appelli, opportunamente distribuiti nell'anno, nel numero adeguato alle esigenze degli studenti iscritti.

7. Le modalita' per il rilascio dei titoli congiunti di titoli di studio interateneo sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.
Art. 30 Osservatorio di Ateneo sulla didattica

1. E' istituito presso l'Ateneo un osservatorio permanente delle attivita' didattiche, di orientamento e tutorato

2. L'osservatorio e' coordinato dal Rettore o da un suo delegato e ne fa parte una rappresentanza di docenti designati dalle Facolta'.

3. L'osservatorio effettua verifiche e valutazioni sulla qualita' della didattica, anche mediante appositi strumenti di rilevazione, concordati con il Nucleo di valutazione. Collabora con il Nucleo di valutazione per la raccolta e l'analisi dei dati sulla didattica.

4. L'osservatorio, su richiesta del Senato Accademico, individua iniziative specifiche o comuni ai corsi di studio volte a migliorare la qualita' della didattica.
Art. 31 Commissione paritetica per la didattica

1. Ai sensi dell'art. 12 comma 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, presso ogni Facolta' e' istituita una Commissione didattica paritetica con il compito di valutare la coerenza tra i crediti assegnati alle diverse attivita' formative e gli specifici obiettivi del corso di studio.

TITOLO IV -DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI
Art. 32 Carta dei servizi

1. La Carta dei Servizi rappresenta lo strumento fondamentale che regola i rapporti con gli utenti. Essa contiene ed esplicita in modo chiaro ed inequivocabile i criteri e i requisiti richiesti dalla lettera a), comma 1, art. 4 del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative. La Carta contempla, inoltre, le indicazioni adottate nel regolamento, di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e di questo regolamento di Ateneo.

2. La Carta viene resa disponibile annualmente in rete e presso le sedi dell'Universita' prima dell'inizio delle attivita'.
Art. 33 Manifesto degli studi

1. Il manifesto degli studi dell'Ateneo e' deliberato dal Senato Accademico ed e' costituito dall'insieme coordinato dei diversi manifesti di Facolta'.

2. Il manifesto degli studi indica gli ordinamenti dei corsi di studio attivati, con i relativi insegnamenti e i correlati crediti attribuiti; le modalita' di accesso ai corsi di studio; le modalita' di erogazione e fruizione del processo formativo; le modalita' di identificazione e verifica degli esiti formativi; le modalita' di tutoraggio; le norme relative alle iscrizioni; i periodi di inizio e di svolgimento delle attivita' didattiche; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Con periodicita' annuale sono resi noti i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari in cui i docenti sono disponibili all'interazione con gli studenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento dei titolo di studio, comunicando in tempo utile ogni eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite.

Art. 34 Contratto con lo studente

1. L'iscrizione ai corsi di studi dell'Universita' Telematica "Pegaso" e' vincolata alla stipula di un apposito contratto con lo studente, ai sensi e per gli effetti della lettera b) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative. Il contratto ha per oggetto l'offerta formativa e i diritti e doveri compresi nella carta dei servizi.

2. Il contratto con lo studente regola l'adesione ai servizi erogati e contempla altresi' le modalita' di risoluzione del rapporto contrattuale nel caso lo studente lo richieda. In ogni caso, il contratto deve garantire allo studente il completamento del proprio ciclo formativo.
Art. 35 Tutela dei diritti degli studenti

1. E' istituito un Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti dell'Universita' che sara' disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Senato Accademico.

2. Gli studenti possono ricorrere all'Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti per segnalare disfunzioni e irregolarita'.

3. A tutela della qualita' dell'offerta didattica di Ateneo, e' prevista la certificazione del materiale didattico erogato e dei servizi offerti. Tale certificazione avverra' in base alle previsioni ISO 9001 con la consulenza di una commissione di docenti universitari attivata presso l'Ufficio per la tutela dei diritto degli studenti.

4. All'Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti e' affidata la garanzia della tutela dei dati personali, mediante l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.
Art. 36 Tutela della privacy

1. Secondo quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative, l'Universita' Telematica "Pegaso" garantisce la tutela dei dati personali anche ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed eventuali successive modificazioni.
Art. 37 Flessibilita' di fruizione

1. Ai sensi e per gli effetti della lettera d) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative, l'Universita' Telematica "Pegaso" consente la massima flessibilita' di fruizione dei corsi ponendo in essere le attivita' conseguenti al presente Regolamento d'Ateneo.

2. Agli studenti e' garantito, conseguentemente alla valutazione del profitto, il massimo del credito formativo indicato per ciascun anno accademico, nei regolamenti e ordinamenti didattici, nonche' la possibilita' di diluirlo anche in un periodo di tempo successivo e non limitato.
Art. 38 Studente a impegno pieno

1. Gli studenti a impegno pieno si impegnano a sostenere per ogni annualita' il numero degli esami previsto dall'ordinamento didattico di quel corso di studio con l'obbligo di assolvere a tutti gli impegni connessi al quadro istituzionale delle attivita' didattiche.

2. La qualifica di studente a impegno pieno e' mantenuta negli anni successivi dagli studenti iscritti ai corsi di studio che siano in regola con gli esami previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio e che siano in regola con le procedure di iscrizione e i relativi versamenti.

3. Le tasse universitarie sono determinate dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Senato Accademico.

4. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso di studio, non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, conserva la possibilita' di accedere nuovamente, mediante domanda, al medesimo corso di studio per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, purche' regolarizzi la propria posizione amministrativa entro i successivi otto anni accademici e il proprio curriculum sia ritenuto congruo con l'evoluzione del contenuto didattico del corso di studio interessato.

5. L'importo della tassa relativa agli anni di interruzione degli studi e' stabilito dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri proposti dal Senato Accademico tenendo conto delle ragioni dell'interruzione.

6. Lo studente puo' richiedere di frequentare insegnamenti riferiti a specifici corsi di studio presso Universita' estere, purche' tra le due Universita' siano stabiliti accordi per il riconoscimento degli insegnamenti, secondo il sistema ECTS per quel determinato corso di studio. I crediti acquisiti nelle Universita' estere sono riconosciuti per il proseguimento della carriera universitaria in Italia.

7. Nel periodo di frequenza dei corsi di studio all'estero, lo studente e' tenuto al versamento di tasse e contributi universitari, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le due Universita'.

8. Lo studente puo' rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volonta' con atto scritto.

9. Ogni anno accademico possono essere bandite borse di studio, destinate a coloro che intendano immatricolarsi ad uno dei corsi di studio dell'Ateneo. Le disponibilita' finanziarie necessarie alla attivazione delle borse possono provenire anche da fondi finalizzati di privati o enti.

9. Le borse di studio sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. L'assegnazione della borsa di studio e' determinata sulla base di una graduatoria di idonei elaborata in base alla verifica delle previste condizioni di merito nonche' economiche e patrimoniali dello studente e del suo nucleo familiare.
Art. 39 Studenti a impegno parziale

1. Per particolari e motivate esigenze personali lo studente puo' chiedere, all'atto del l'immatricolazione, di essere iscritto ad un corso di studio con la qualifica di studente a tempo parziale.

2. I regolamenti didattici di ogni corso di studio, per i fini di cui all'art. 5, comma 6, del D.M. 270/04, possono prevedere specifiche forme di verifica periodica dei crediti formativi universitari acquisiti dagli studenti.

3. Lo stato di studente non a tempo pieno dovra' essere annotato dalla Segreteria Studenti sul libretto personale dello studente.

4. La condizione di studente a tempo parziale puo' essere modificata su motivata richiesta dello studente dall'anno accademico successivo alla regolarizzazione della sua posizione rispetto alle attivita' didattiche previste per gli studenti a tempo pieno dal regolamento didattico del corso di Laurea.

5. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere, per lo studente nella condizione di cui al comma 1, delle differenze del numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati rispetto a quanto indicato per gli studenti iscritti allo stesso corso di studio con la qualifica di studente a tempo pieno (art. 5, comma 6, del D.M. 270/04).

6. Lo studente puo' conservare la qualifica di studente a tempo parziale oltre la durata legale del corso, ottemperando ai relativi obblighi, per un numero di anni accademici stabilito dal regolamento didattico del corso di studio, tenendo conto delle norme in vigore e degli eventuali decreti ministeriali che regolano la materia.
Art. 40 Modalita' di iscrizione ai corsi di studio

1. I tempi ed i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto elettronico degli Studi, nonche' negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo per consentire una tempestiva ed adeguata comunicazione a tutti gli studenti ditali informazioni.

2. Non e' consentita l'iscrizione contemporanea a piu' corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo universitario.

3. L'ammissione ai corsi di studio ad accesso limitato e' disciplinata dal Senato accademico.

4. Nei casi in cui l'immatricolazione e' subordinata al superamento di prove di valutazione, l'Universita' comunichera' tempestivamente termini, modalita' ed adempimenti determinati dal Senato accademico.

5. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso sono definiti "in corso". Per studenti "fuori corso" si intendono quelli che avendo completato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, non hanno superato i relativi esami di profitto e non hanno completato l'acquisizione dei relativi crediti formativi. Coloro che al termine di un anno accademico non hanno superato gli esami obbligatori previsti per tale anno dai rispettivi ordinamenti didattici saranno iscritti all'anno di corso di provenienza quali ripetenti. Lo studente puo' chiedere di essere iscritto "ripetente".

6. Lo studente che per otto anni accademici consecutivi non abbia sostenuto esami decade dagli studi. I crediti formativi acquisiti durante gli studi universitari sono certificati nel provvedimento di decadenza per ogni successiva considerazione.

7. Coloro che siano gia' in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea Magistrale o equivalente, e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso Universita' estere, possono iscriversi previo pagamento di contributi stabiliti dagli Organi Accademici competenti a singoli Corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio di ogni livello presenti in Ateneo, nonche' essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne dalla Segreteria studenti regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.
Art. 41 Corsi singoli

1. Chiunque sia in possesso del titolo di scuola secondaria superiore ed abbia interesse ad accedere ai servizi didattici dell'Ateneo per ragioni culturali, di aggiornamento scientifico o professionale, puo' chiedere l'iscrizione a specifici corsi singoli di insegnamento attivati nell'ambito dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale previa accettazione della Facolta'.

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, in sede di determinazione annuale delle tasse universitarie, fissa l'importo della contribuzione dovuta da coloro che si iscrivono a corsi singoli.

3. L'iscritto a corsi singoli puo' essere ammesso a fruire dei servizi destinati alla generalita' degli studenti dell'Universita'.

4. La frequenza e il superamento degli esami di corsi singoli possono essere riconosciuti e possono essere utilizzati per il conseguimento di successivi titoli di studio.

5. Gli esami sostenuti a seguito dell'iscrizione a corsi singoli possono essere oggetto di certificazione da parte dell'amministrazione.
Art. 42 Requisiti di ammissione ai corsi di studio e attivita' formative propedeutiche e integrative

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone, ove necessario, le modalita' di verifica. Per i corsi di Laurea tale verifica puo' avvenire anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza di tali pre-requisiti culturali, determinati dai regolamenti, costituisce il debito formativo dello studente.

2. L'Ateneo organizza, all'inizio dei corsi, un test conoscitivo per la verifica dei prerequisiti e della preparazione iniziale degli immatricolati.

3. Utilizzando i risultati del test di cui al precedente comma, vengono indicati agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi (da assolvere comunque entro il primo anno del corso di studi). Per l'assolvimento di tali obblighi vengono offerte apposite attivita' didattiche e di tutorato, indicando le modalita' di eventuali prove di verifica degli obblighi, prima dell'inizio dei corsi regolari del primo anno da assolvere, di norma, entro il primo semestre.

4. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo dello studente possono essere organizzate attivita' formative propedeutiche. Tali attivita' possono essere svolte, anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

5. Laddove la verifica dell'assolvimento dei debito formativo, nelle forme previste dal regolamento del corso di studio non risulti positiva, il Consiglio di Facolta' puo' stabilire specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso.

6. Per l'ammissione ai corsi di studio Il di livello, fermo restando il possesso del titolo di Laurea, i relativi regolamenti didattici devono indicare in modo quantitativamente definito i crediti necessari per l'accesso. L'assolvimento del debito formativo cosi' indicato potra' avvenire da parte dello studente o con l'iscrizione a corsi singoli, comunque attivati presso l'Ateneo o presso altre Universita' italiane riconosciuti come soggetti fornitori di credito dal Consiglio di Facolta', con il superamento dei relativi esami.

7. I regolamenti didattici dei corsi di Laurea Magistrale specificano i casi nei quali la carriera universitaria del Laureato fornisce elementi sufficienti per considerare adeguata la preparazione iniziale, indicando per gli altri casi le modalita' di verifica dei requisiti iniziali.
Art. 43 Curricula

1. Nei corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di specializzazione, lo studente puo' seguire uno dei curricula fissati nel manifesto dell'ordinamento del corso di studi cui e' iscritto; oppure, se ne e' prevista la possibilita' e secondo le modalita' ivi indicate, chiedere l'approvazione di un curriculum individuale.

2. In entrambi i casi lo studente opta per uno dei curricula possibili nell'ambito del proprio piano di studi, comunicando alla segreteria studenti tale decisione, entro i tempi fissati dal manifesto degli studi.

3. I curricula indicano, nel rispetto dei vincoli stabiliti dai decreti ministeriali e dai relativi ordinamenti dei Corsi di studio, la denominazione dei singoli corsi di insegnamento specificando:
a. Se annuali, semestrali, etc.;
b. Il numero di crediti attribuiti a ciascuno di essi;
c. La loro collocazione nei successivi periodi didattici;
d. Le eventuali propedeudicita'.

4. I curricula ed i contenuti degli insegnamenti sono deliberati dalle strutture didattiche entro il 30 aprile e resi pubblici entro il 31 maggio dell'Anno Accademico precedente a quello cui si riferiscono.

5. II termine per la presentazione del curriculum individuale, per gli anni accademici successivi al primo, e' fissato al 31 luglio.

6. Le strutture didattiche approvano i curricula individuali entro 60 giorni dal termine fissato per la presentazione.

7. Sono ammesse deroghe ai termini suddetti per gli studenti in mobilita'.
Art. 44 Piani di studio ufficiali e piani di studio individuali

1. La presentazione da parte degli studenti dei piani di studio ha luogo nei periodi stabiliti dalle competenti strutture didattiche sulla base di criteri disciplinati dai rispettivi regolamenti.

2. L'approvazione dei piani di studio e' automatica e viene ottenuta per via telematica qualora non si discostino dai piani di studio ufficiali o ottemperino integralmente ai criteri e ai vincoli stabiliti per i piani di studio individuali. Negli altri casi e' subordinata all'esame da parte dei Consigli di Facolta' sentiti i Consigli didattici dei corsi di studio.

3. Nell'ambito dell'offerta didattica dell'Ateneo, lo studente puo' proporre varianti al piano di studio gia' approvato presentandone uno nuovo negli anni successivi.

4. I regolamenti di Facolta' possono stabilire speciali modalita' per la revisione, fuori dai termini previsti dei piani di studio di studenti prossimi alla Laurea che, in relazione a quest'ultima abbiano la necessita' di sostituire entro un limite stabilito dal regolamento stesso, esami indicati in precedenza.

5. I regolamenti di Facolta' stabiliscono l'anno di iscrizione a partire dal quale e' richiesta o ammessa la presentazione da parte degli studenti dei loro piani di studio. La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e gli esami di profitto effettivamente superati e' condizione per l'ammissione all'esame finale di Laurea o di diploma.

6. Lo studente non puo' includere nel proprio piano di studio individuale ne' sostenere presso un altro corso di studio esami relativi ad insegnamenti che siano attivati presso il corso di studio al quale e' iscritto.
Art. 45 Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica

1. L'offerta didattica dell'Ateneo e' resa pubblica, secondo forme e strumenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.

2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attivita' didattiche organizzate dalle Facolta', come gli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai Presidi mediante via telematica e/o mediante altre forme e strumenti che essi riterranno di volta in volta opportuni.
Art. 46 Orientamento e tutorato

1. L'Ateneo organizza, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore e con enti pubblici e privati, attivita' di orientamento rivolte: agli studenti di scuola secondaria superiore per una scelta guidata degli studi; agli studenti universitari in corso di studi per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti; a coloro che hanno gia' conseguito titoli di studio universitari per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

2. Le attivita' di orientamento e tutorato previste dalle leggi e dai regolamenti sono coordinate dall'apposito servizio di Ateneo.

3. Le attivita' di tutoraggio si svolgono mediante:

a. sistema di tracciamento automatico delle attivita' formative;
b. registrazione delle attivita' di monitoraggio didattico e tecnico (quantita' e qualita' delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, etc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attivita' di valutazione e di autovalutazione.

4. II tutoraggio esercitato da esperti dei contenuti si svolge in forma interattiva come guida/consulenza, coordinamento dell'andamento complessivo della classe, coordinamento del gruppo di studenti, etc. Tali attivita' utilizzano i diversi strumenti di interazione disponibili (sistema di FAQ; forum; incontri virtuali; seminari live di approfondimento). Il tutor fara' ricorso a test online periodici sincroni e asincroni; interrogazioni virtuali sia asincrone sia sincrone con modalita' interattiva attraverso un sistema di aula virtuale, etc.
Art. 47 Trasferimenti degli studenti ad altro corso di studio nell'ambito dell'Ateneo

1. Lo studente con motivata domanda inoltrata al Rettore puo' chiedere in qualunque anno di corso, il trasferimento ad altro corso di studio attivato presso l'Ateneo. Il trasferimento e' autorizzato dal Rettore, previo parere del Consiglio di Facolta' del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi contenente l'indicazione del riconoscimento della carriera pregressa.

2. Nei casi di passaggio a corso di studio che non preveda prove di ammissione e/o non comportino riconoscimenti di carriera, l'ammissione al primo anno e' effettuata senza necessita' di delibera della Struttura didattica. I casi di passaggio a corsi di studio che prevedano prove di ammissione elo numero programmato sono disciplinati dai relativi regolamenti di Facolta'.

3. I Consigli di Facolta' deliberano sul riconoscimento, anche parziale, della carriera percorsa da studenti in altri percorsi formativi dello stesso Ateneo, che chiedano, contestualmente all'iscrizione ad un determinato corso di studio il riconoscimento di crediti formativi acquisiti. Questa puo' essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti acquisiti e considerati affini al corso di studio prescelto, nei limiti stabiliti dai regolamenti di corso di studio.
Art. 48 Trasferimenti degli studenti da altri Atenei

1. I Consigli di Facolta' deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso Universita' sia italiane sia straniere.

2. La durata del corso di studio per lo studente in mobilita' puo' essere abbreviata per effetto del riconoscimento dei crediti gia' acquisiti secondo criteri stabiliti dai regolamenti didattici. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Universita' italiane o estere puo' essere determinato da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni potranno altresi' prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curricula individuali, di attivita' formative impartite nell'Ateneo e richieste dagli ordinamenti didattici con attivita' formative impartite presso altre Universita' italiane o estere.

3. I regolamenti didattici del corso di studio possono subordinare l'accettazione di un trasferimento ad una specifica prova di ammissione.

4. Lo studente iscritto che, ottenuta la sospensione temporanea degli studi, consegua presso un'Universita' straniera un titolo di studio accademico, puo' chiedere il riconoscimento dello stesso ai sensi della convenzione di Lisbona.
Art. 49 Rinuncia agli studi

1. Lo studente puo' rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi e immatricolarsi ex novo allo stesso o ad altro corso di studi, senza alcun obbligo di pagare le tasse arretrate di cui sia eventualmente in difetto.

2. La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto in modo chiaro ed esplicito senza l'apposizione sulla medesima di condizioni, termini e clausole che ne restringano l'efficacia.
Art. 50 Decadenza dalla qualita' di studente

1. Gli studenti che non abbiano superato esami di profitto per il numero di anni consecutivi stabilito nel Regolamento didattico del corso di studio, in misura comunque non inferiore alla durata legale dello stesso, incorrono nella decadenza dalla qualita' di studente.

2. La decadenza dalla qualita' di studente comporta la cancellazione di tutti gli atti di carriera scolastica compiuti. Lo studente decaduto ha diritto comunque al rilascio di certificati attestanti gli atti di carriera scolastica compiuti e cancellati. Tali certificati devono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale e' incorso lo studente e sugli effetti da essa prodotti.

3. Lo studente decaduto puo' iscriversi ex novo a qualsiasi corso di studi senza alcun obbligo di pagamento di tasse arretrate e con la possibilita' di far rivivere la precedente carriera scolastica gia' estinta per effetto della decadenza, previa delibera del Consiglio di struttura didattica circa la validita' e la non obsolescenza dei crediti acquisiti nel precedente corso di studio.
Art. 51 Studenti fuori corso e ripetenti, sospensione degli studi

1. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo seguito le attivita' formative previste dall'ordinamento, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica relative all'intero curriculum e non abbia acquisito entro la durata normale del corso il numero di crediti necessari al conseguimento del titolo.

2. Lo studente si considera ripetente nei casi in cui non abbia ottenuto i crediti minimi previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio per l'iscrizione all'anno accademico successivo.

3. Lo studente ha Facolta' di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di servizio militare, servizio civile, maternita', ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi. Lo studente che chiede tale sospensione, si iscrive al medesimo anno di corso al quale era iscritto prima della sospensione, non paga le tasse per il periodo di sospensione degli studi e non puo' sostenere alcun tipo di prova di esame.
Art. 52 Mobilita' internazionale degli studenti

1. Gli studenti di qualsiasi corso di studio possono svolgere parte dei propri studi presso Universita' estere o Istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei elo di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli di studio congiunti.

2. La richiesta dello studente di svolgimento di parte dei propri studi all'estero e' sottoposta alla autorizzazione del Consiglio di Facolta' che delibera in merito sulla base di criteri generali precedentemente definiti ed inclusi nei propri regolamenti, oltre che sulle modalita' di riconoscimento degli studi effettuati all'estero.

3. Agli esami convalidati e' attribuita una valutazione in CFU.

4. Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non e' stata attribuita una valutazione in crediti, possono essere prese in considerazione in sede di esame finale per il conseguimento del titolo di studio.
Art. 53 Didattica internazionale

1. I titoli accademici conseguiti presso Universita' straniere possono essere riconosciuti ai sensi della convenzione di Lisbona, fatti salvi gli accordi internazionali e quelli stipulati a seguito di convenzioni interuniversitarie.

2. Nella certificazione della carriera scolastica dello studente e' fatta menzione delle attivita' formative compiute all'estero cosi' come previsto dal Supplemento al diploma.
Art. 54 Trasferimento degli studenti presso altri Atenei

1. Lo studente puo' ottenere a richiesta in qualunque anno di corso il trasferimento ad altro Ateneo, con domanda inoltrata al Rettore.
Art. 55 Certificazioni e Supplemento al diploma

1. Gli uffici delle segreterie studenti rilasciano, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, previa verifica della regolarita' del pagamento delle tasse e contributi universitari.

2. Al titolo ufficiale conseguito al termine del corso di studi viene allegato un Supplemento al diploma. Esso rappresenta la descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente. Esso e' redatto in edizione bilingue in conformita' al modello elaborato dal Consiglio d'Europa in collaborazione con l'UNESCO e secondo le indicazioni previste dal Decreto Ministeriale 30 aprile 2004.

La certificazione di supplemento di diploma risponde alla seguenti norme:
a. D.M. n. 509/99 Art. 11, comma 8 e modifiche previste dal DM 270104;
b. Decreto Ministeriale 30 aprile 2004;
c. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 art. 3.

3. Gli uffici delle segreterie studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalita' indicate nei commi precedenti, previo riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 56 Modifiche del regolamento didattico d'Ateneo

1. Le modifiche al presente regolamento didattico d'Ateneo sono deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed emanate con decreto rettorale, secondo le procedure previste dalle leggi in vigore.

2. Le modifiche di cui al comma precedente entrano in vigore alla data indicata nel decreto di cui al comma stesso.
Art. 57 Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, e lo Statuto.
Art. 58 Approvazione e modifiche al presente Regolamento

1. Il presente Regolamento e' approvato secondo le procedure previste dallo Statuto e trasmesso al Ministero per l'approvazione ai sensi dell'articolo 11, comma primo, della legge 341/1990.

2. Il Regolamento e' modificabile con la medesima procedura.

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OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

I laureati dei corsi della classe di laurea devono:

- aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo;
- aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi
- possedere capacita' di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici
- possedere in modo approfondito le capacita' interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto
- possedere in modo approfondito gli strumenti di base per l'aggiornamento delle proprie competenze.

I laureati dei corsi della classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potranno svolgere attivita' ed essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilita', nei vari campi di attivita' sociale, socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell'informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazione internazionali in cui le capacita' di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Le attivita' formative (insegnamenti, laboratori, prova finale) sono misurate in crediti che documentano l'impegno dello studente nello svolgimento dell'attivita' stessa. Ogni credito corrisponde a 25 ore di impegno complessivo.

Il sistema dei crediti e' stato introdotto sia per facilitare la mobilita' degli studenti tra i diversi atenei, anche stranieri, sia per permettere di riconoscere attivita' formative, ad esempio gli stages, che non rientrano nell'usuale schema (lezioni) + (esame finale).

L'introduzione dei crediti non ha pero' comportato la sparizione dei voti che, quindi, continuano ad essere assegnati come misura, non solo del lavoro svolto, ma anche della qualita' dell'apprendimento raggiunto. Seguendo la tradizione universitaria, i voti degli esami sono espressi in trentesimi, mentre il voto finale di laurea e' espresso in centodecesimi e lode.

Nel piano delle attivita' formative e' indicato il numero dei crediti attribuiti ad ogni singola attivita'.
DURATA DEL CORSO

La durata del Corso di Laurea Magistrale in "Giurisprudenza" e' di cinque anni segue l'ordinamento semestrale, prevede il conseguimento di 300 crediti (CFU) e si conclude con un esame di Laurea.
CARATTERISTICHE DELLA PROVA FINALE

La laurea in Giurisprudenza si consegue con il superamento della prova finale, per essere ammesso alla quale il discente deve avere conseguito nel precedente curriculum di studi un numero di crediti pari a trecento, detratti quelli attribuiti alla prova finale medesima.

La prova finale consiste nella redazione di una tesi di laurea scritta su di un argomento assegnato da un docente relatore e con il controllo di un docente correlatore, nonche' nella successiva discussione orale avanti una Commissione composta come determinato nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

Ai fini della votazione finale di laurea la segreteria Studenti calcola il voto sulla base della media dei voti riportati negli esami.(Tale media si ottiene dalla somma dei voti dei singoli esami, divisa per il numero degli stessi, ancora divisa per 3 e quindi moltiplicata per 11. In tal modo si ottiene la media rapportata a 110). Il voto calcolato dalla segreteria e' quello con cui lo studente si presenta a sostenere la prova finale ed e' calcolato arrotondando i decimali, a partire da 0.5, all'unita' superiore.

A seconda dell'esito dell'esame di laurea, tale voto puo' essere confermato, diminuito o, di solito, aumentato.

La votazione e' espressa in centodiecesimi.

Rientra nella facolta' della commissione concedere la lode, il bacio accademico, nonche' proporre al Magnifico Rettore la pubblicazione della tesi.

La certificazione dell'esame finale risulta da un apposito verbale.
CONOSCENZE E ABILITA' RICHIESTE PER L'ACCESSO (Art. 6 DM 270/2004)

Per l'iscrizione al corso di Laurea in parola e' richiesto un diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo anche conseguito all'estero, purche' riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

In conformita' con il Decreto 270/04, art. 5, comma 7, l'Universita' Telematica Pegaso, riconosce come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilita' professionali regolarmente certificate. Vengono pertanto valorizzati il lavoro, l'esperienza e la professionalita' acquisita trasformandoli in crediti utili ai fini del conseguimento della Laurea.

Una Commissione di Facolta', avra' il compito di esaminare i curricula dei candidati (corredati da certificazioni degli enti o organismi interessati) ai fini della determinazione di crediti formativi attribuibili.

L'accesso agli studenti provenienti da altri Corsi di Studio, sara' regolato dal Cdf su proposta del Cdl competente indicando l'anno d'iscrizione e i crediti gia' acquisiti e riconosciuti sulla base delle corrispondenze stabilite dell'Ordinamento Didattico.
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO

Il Corso di Laurea mira a far acquisire ai discenti le competenze di analisi delle norme giuridiche nonche' la capacita' di impostare in forma scritta e orale, con la consapevolezza dei loro risvolti tecnico giuridici, culturali, pratici e di valore, le linee di ragionamento e di argomentazione adeguate per una corretta impostazione di questioni giuridiche generali e speciali, di casi e di fattispecie.

I discenti dovranno utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I curricula del Corso assicureranno l'acquisizione di adeguate conoscenze:
a) dei settori fondamentali dell'ordinamento nelle sue principali articolazioni e interrelazioni, nonche' l'acquisizione degli strumenti tecnici e culturali adeguati alla professionalita' del giurista;
b) degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari;
c) della deontologia professionale, della logica ed argomentazione giuridica e forense, della sociologia giuridica, dell'informatica giuridica;
d) del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera.
OFFERTA
Attivita' formative di base ===================================================================== ambito disciplinare | settore |CFU ===================================================================== Costituzionalistico |IUS/08 Diritto costituzionale |24 ---------------------------------------------------------------------
|IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico | ---------------------------------------------------------------------
|IUS/11 Diritto canonico e diritto |
|ecclesiastico | --------------------------------------------------------------------- Filosofico-giuridico|IUS/20 Fisolosifia del diritto |15 --------------------------------------------------------------------- Privatistico |IUS/01 Diritto privato |27 ---------------------------------------------------------------------
|IUS/18 Diritto romano e diritti | Storico-giuridico |dell'antichita' |30 ---------------------------------------------------------------------
|IUS/19 Storia del diritto medievale e |
|moderno | ---------------------------------------------------------------------
|Totale crediti riservati alle attivita' di |
|base |96
Attivita' formative e caratterizzanti =====================================================================
ambito disciplinare | settore |CFU ===================================================================== Amministrativistico |IUS/10 Diritto amministrativo |18 --------------------------------------------------------------------- Commercialistico |IUS/04 Diritto commerciale |15 --------------------------------------------------------------------- Comparistico |IUS/02 Diritto privato comparato | 9 ---------------------------------------------------------------------
|IUS/21 Diritto pubblico comparato | --------------------------------------------------------------------- Comunitaristico |IUS/14 Diritto dell'unione europea | 9 --------------------------------------------------------------------- Economico e |IUS/12 Diritto tributario |18 --------------------------------------------------------------------- pubblistico |SECS-P/01 Economia politica | ---------------------------------------------------------------------
|SECS-P/02 Politica economica | ---------------------------------------------------------------------
|SECS-P/03 Scienza delle finanze | ---------------------------------------------------------------------
|SECS-P/07 Economia aziendale | ---------------------------------------------------------------------
|SECS-S/01 Statistica | --------------------------------------------------------------------- Internazionalistico |IUS/13 Diritto internazionale | 9 --------------------------------------------------------------------- Laburistico |IUS/07 Diritto del lavoro |12 --------------------------------------------------------------------- Penalistico |IUS/17 Diritto penale |15 --------------------------------------------------------------------- Processualcivilistico|IUS/15 Diritto processuale civile |15 --------------------------------------------------------------------- Processualpenalistico|IUS/16 Diritto processuale penale |15 ---------------------------------------------------------------------
|Totale crediti riservati alle attivita' |
|caratterizzanti |135

===================================================================== Attivita' formative in ambiti disciplinari affini o | | integratiti a quelli di base e caratterizzanti, anche con | | riguardo alle culture di contesto e alla formazione | | interdisciplinare | |CFU ===================================================================== IUS/05 Diritto dell'economia |15|69 --------------------------------------------------------------------- SECS-P/07 Economia aziendale | | --------------------------------------------------------------------- A scelta dello studente |18| --------------------------------------------------------------------- Per la prova finale |24| --------------------------------------------------------------------- Per la lingua straniera |6 | --------------------------------------------------------------------- Altre (art. 10, comma 5, lettera d) (ulteriori conoscenze | | linguistiche, abilita' e relazionali, tirocini e altro) |6 | --------------------------------------------------------------------- CFU totali per il conseguimento del titolo | |300

U N I V E R S I T A' T E L E M A T I C A " P E G A S O "
OFFERTA FORMATIVA
LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
OFFERTA FORMATIVA
FACOLTA' DI SCIENZE UMANISTICHE
Corso di Laurea in

Scienze dell'educazione e della formazione

(Classe 18)

Il corso e' |di nuova istituzione d'ateneo ---------------------------------------------------------------------
|il parere del Comitato regionale di
|Coordinamento ---------------------------------------------------------------------
|non e' necessario --------------------------------------------------------------------- Modalita' di svolgimento |in teledidattica --------------------------------------------------------------------- Indirizzo internet del corso|www.unipegaso it/educazione --------------------------------------------------------------------- di laurea |

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

Il corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione si propone di fornire una preparazione di base nelle scienze dell'educazione e in quelle discipline che, come la filosofia, la psicologia e la sociologia, da un lato concorrono a definirne l'intero quadro concettuale e, dall'altro, ne favoriscono l'applicazione all'interno delle istituzioni scolastiche e nel mondo del lavoro.

E' importante sottolineare che questo corso di studi potra' essere particolarmente interessante per tutti coloro che gia' inseriti nel mondo del lavoro avvertono l'esigenza e la necessita' di arricchire e ampliare le loro conoscenze e competenze professionali anche in virtu' di un avanzamento della carriera professionale.

Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente:

- competenze metodologico-didattiche nei settori dell'educazione e della formazione e sui processi di apprendimento-insegnamento anche di discipline specifiche;

- capacita' di progettazione e di gestione dei processi di orientamento scolastico e professionale dei processi formativi;

- conoscenze utili alla formazione attraverso attivita' creative con valenza socio-educativa;

- conoscenze e atteggiamenti scientifici in merito alla ricerca e alla sperimentazione nei settori delle Scienze dell'educazione e della formazione a livello locale, nazionale, europeo e internazionale.

Lo studente, inoltre, viene messo in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale almeno una lingua dell'Unione Europea.

Possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione, anche con strumenti e metodi informatici e telematici

Il corso di Laurea prevede un primo anno a carattere istituzionale, comune a tutti, e un successivo biennio con ampie possibilita' di scelta da parte dello studente a seconda dell'interesse per la ricerca teorica in campo pedagogico oppure per gli aspetti piu' direttamente applicativi in campo scolastico.
DURATA DEL CORSO

La durata del Corso di Laurea in "Scienze dell'Educazione e della Formazione" e' di tre anni per un totale di 180 crediti formativi.
CARATTERISTICHE DELLA PROVA FINALE

La Laurea in "Scienze dell'Educazione e della Formazione" si consegue dopo aver superato una prova finale (dissertazione scritta, redazione di una tesi, rapporto su un'attivita' di stage, etc.) elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore.
CONOSCENZE E ABILITA' RICHIESTE PER L'ACCESSO (Art. 6 DM 270/2004)

Per l'iscrizione al corso di Laurea in "Scienze dell'educazione e della formazione" e' richiesto un diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo anche conseguito all'estero purche' riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Sono, inoltre, richieste conoscenze in quattro distinti domini generali: pedagogia, filosofia, psicologia e sociologia, oltre al possesso di abilita' verbali, logiche e analitiche.

In conformita' con il Decreto 270/04, art. 5, comma 7, l'Universita' Telematica Pegaso, riconosce come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilita' professionali regolarmente certificate. Vengono pertanto valorizzati il lavoro, l'esperienza e la professionalita' acquisita trasformandoli in crediti utili ai fini del conseguimento della Laurea.

Una Commissione di Facolta', avra' il compito di esaminare i curricula dei candidati (corredati da certificazioni degli enti o organismi interessati) ai fini della determinazione di crediti formativi attribuibili.
AMBITI OCCUPAZIONALI PREVISTI PER I LAUREATI

Gli sbocchi professionali dei laureati in "Scienze dell'educazione e della formazione" sono da individuare nelle attivita' formative legate a percorsi innovativi come quelli della formazione continua (life long learning), della progettazione didattica, delle attivita' formative in azienda e dell'educazione in ambito extrascolastico.

Alla fine del corso di studi triennale i laureati potranno trovare sbocchi occupazionali nei settori del pubblico impiego, nel sistema di impresa e nel terzo settore con le seguenti figure professionali:

a) educatore professionale, educatore di comunita', animatore socio-educativo, operatore nei servizi culturali e nelle strutture
 
educative e in altre attivita' territoriali anche di terzo settore;

b) formatore, progettista di formazione, istruttore o tutor nelle imprese, nei servizi e nelle pubbliche amministrazioni, esperto nella promozione e nella gestione delle risorse umane, esperto nel monitoraggio e nella valutazione dei processi e dei prodotti formativi.
LAUREE SPECIALISTICHE ALLE QUALI SARA' POSSIBILE L'ISCRIZIONE (SENZA DEBITI FORMATIVI)

87/S - Lauree spec. In scienze pedagogiche

OFFERTA

=====================================================================
| | Settori scientifico Attivita' formative di base |Totale CFU| disciplinari ===================================================================== Discipline | |L-FIL-LET/11 : LETTERATURA linguistico-letterarie | 4 |ITALIANA CONTEMPORANEA --------------------------------------------------------------------- Discipline pedagogiche e | |M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE psicologiche | 36 |E SOCIALE ---------------------------------------------------------------------
| |M-PED/03 : DIDATTICA E
| |PEDAGOGIA SPECIALE ---------------------------------------------------------------------
| |M-PED/04 : PEDAGOGIA
| |SPERIMENTALE ---------------------------------------------------------------------
| |M-PSI/01 : PSICOLOGIA
| |GENERALE ---------------------------------------------------------------------
| |M-PSI/04 : PSICOLOGIA DELLO
| |SVILUPPO E PSICOLOGIA
| |DELL'EDUCAZIONE ---------------------------------------------------------------------
| |M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE ---------------------------------------------------------------------
| |M-PSI/06 : PSICOLOGIA DEL
| |LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI ---------------------------------------------------------------------
| |SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE --------------------------------------------------------------------- Discipline storiche e | | geografiche | 8 |M-GGR/01 : GEOGRAFIA ---------------------------------------------------------------------
| |M-STO/04 : STORIA
| |CONTEMPORANEA --------------------------------------------------------------------- Totale Attivita' formative | | di base | 48 |

=====================================================================
| | Settori scientifico
Attivita' caratterizzanti |Totale CFU| disciplinari ===================================================================== Discipline | | emo-etnoantropologiche, | | politiche e sociologiche | 4 |L-ART/08 : ETNOMUSICOLOGICA ---------------------------------------------------------------------
| |M-FIL/05 : FILOSOFIA E TEORIA Discipline filosofiche | 8 |DEI LINGUAGGI ---------------------------------------------------------------------
| |M-FIL/06 : STORIA DELLA
| |FILOSOFIA --------------------------------------------------------------------- Discipline | | igienico-sanitarie, della | | salute mentale e | | dell'integrazione dei | |M-PED/03 : DIDATTICA E disabili | 12 |PEDAGOGIA SPECIALE ---------------------------------------------------------------------
| |MED/42 : IGIENE GENERALE E
| |APPLICATA --------------------------------------------------------------------- Discipline pedagogiche e | |M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE metodologico-didattiche | 28 |E SOCIALE ---------------------------------------------------------------------
| |M-PED/02 : STORIA DELLA
| |PEDAGOGIA ---------------------------------------------------------------------
| |M-PED/03 : DIDATTICA E
| |PEDAGOGIA SPECIALE ---------------------------------------------------------------------
| |M-PED/04 : PEDAGOGIA
| |SPERIMENTALE --------------------------------------------------------------------- Discipline scientifiche | 12 |BIO/07 : ECOLOGIA ---------------------------------------------------------------------
| |INF/01 : INFORMATICA --------------------------------------------------------------------- Totale Attivita' | | caratterizzanti | 64 |

=====================================================================
Attivita' affini o | | Settori scientifico
integrative |Totale CFU| disciplinari ===================================================================== Discipline giuridiche, | | sociali ed economiche | 12 |IUS/=1 : DIRITTO PRIVATO ---------------------------------------------------------------------
| |SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE
| |AZIENDALE ---------------------------------------------------------------------
| |SECS-S/05 : STATISTICA
| |SOCIALE --------------------------------------------------------------------- Discipline storiche e | |L-ART/06 : CINEMA, artistiche | 8 |FOTOGRAFICA E TELEVISIONE ---------------------------------------------------------------------
| |L-ART/07 : MUSICOLOGIA E
| |STORIA DELLA MUSICA --------------------------------------------------------------------- Totale Attivita' affini o | | integrative | 20 |

=====================================================================
Altre attivita' formative |CFU| Tipologie ===================================================================== A scelta dello studente |12 | ---------------------------------------------------------------------
| 4 |Lingua straniera --------------------------------------------------------------------- Altre (art. 10, commi 1, lettera| |Ulteriori conoscenze f) | |linguistiche ---------------------------------------------------------------------
| |Abilita' informatiche e
| 6 |relazionali ---------------------------------------------------------------------
| 8 |Tirocini ---------------------------------------------------------------------
| 8 |Altro ---------------------------------------------------------------------
| |Totale altre (art. 10, comma 1,
|22 |lettera f) --------------------------------------------------------------------- Totale Alre attivita' formative |48 | --------------------------------------------------------------------- TOTALE CREDITI |180|
 
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