Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 maggio 2006
Revoca della concessione n. 270/02 del 14 ottobre 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della societa' «Enterprice Service S.r.l.», in Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco Bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la convenzione di concessione n. 270/02 stipulata in data 14 ottobre 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la «Enterprice Service S.r.l.» per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Palermo, via dei Cantieri, 55/57/59;
Visto il provvedimento del 25 gennaio 2005, con il quale la questura di Palermo ha disposto la revoca della licenza di P.S. per la gestione del Bingo nella sala sita in Palermo, via dei Cantieri, 55/57/59;
Visto il provvedimento del 27 gennaio 2005, prot. n. 2005/4358/COA/BNG, con il quale e' stata disposta la sospensione immediata della convenzione di concessione n. 270/02, con conseguente chiusura della sala, ed e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, l'avvio dei procedimenti di revoca della concessione per la gestione del Bingo e di escussione della cauzione prestata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
Viste le lettere del 31 gennaio 2005 e del 12 aprile 2005, con le quali la «Enterprice Service S.r.l.» comunica, tra l'altro, di aver impugnato il provvedimento del 25 gennaio 2005 della questura di Palermo, avanti la giustizia amministrativa competente, al fine di ottenere idonea misura cautelare atto a sospenderne l'efficacia;
Vista l'ordinanza n. 456 Reg. Ord., n. 801 Reg. Ric. del 20 aprile 2005, con la quale il TAR della Sicilia ha respinto la domanda della «Enterprice Service S.r.l.» di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato emesso dalla questura di Palermo il 25 gennaio 2005;
Considerato che il provvedimento di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 88 del TULPS (licenza di P.S.), fa venir meno il presupposto essenziale per l'esercizio della concessione per la gestione del Bingo;
Considerato che i motivi indicati nel provvedimento del 25 gennaio 2005 della questura di Palermo configurano la violazione, da parte della «Enterprice Service S.r.l.», degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2, e all'art. 3, comma 5, lettera c) della convenzione di concessione n. 270/02, i quali stabiliscono rispettivamente che «entro la data di inizio della gestione del gioco e per tutta la durata della concessione, il concessionario deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e le autorizzazioni amministrative previste per l'uso cui e' destinata la sala, pena la revoca della concessione» e che il concessionario e' tenuto «all'integrale rispetto delle disposizioni del regolamento, del decreto, della presente convenzione, delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e di tutte le norme di legge e le disposizioni di ogni altra autorita' vigenti in materia, presenti o future»;
Considerato che la violazione degli obblighi convenzionali ha comportato la necessaria sospensione e revoca della concessione e, di conseguenza, un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attivita' di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dalla Enterprice Service Srl a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 6 della convenzione di concessione;
Considerato che, ai fini della quantificazione del danno occorre tener presente che la convenzione di concessione n. n. 270/2002, ai sensi dell'art. 15, ha scadenza in data 14 ottobre 2008 e che la Enterprice Service S.r.l. non esercita l'attivita' dal mese di febbraio 2005;
Considerato che il danno derivante dalla cessazione dell'attivita' e' pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di gioco nella sala in questione dal mese di febbraio 2005 al 14 ottobre 2008, e cioe' per un periodo di circa 45 mesi;
Considerato che nella sala-bingo di Palermo, via dei Cantieri 55/57/59, nell'anno 2004, sono state vendute cartelle, secondo i dati di gioco trasmessi al Centro di controllo, per un valore complessivo di Euro 8.662.403,50, che corrisponde ad un'entrata erariale complessiva (pari al 23,80%) di Euro 2.061.653,03 e media mensile di Euro 171.804,34 e, quindi, ad un danno erariale di Euro 7.731.195,12 (Euro 171.804,34 x 45 mesi), che rende escutibile l'intero importo della cauzione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
Visti gli ulteriori atti istruttori;
Decreta:
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per i motivi indicati in premessa, e' revocata, nei confronti della Enterprice Service S.r.l. la concessione per la gestione del gioco del Bingo.
2. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'escussione dell'atto di fideiussione n. 21259, di Euro 516.456,90 rilasciato in data 18 novembre 2004 dall'Istituto finanziario commerciale S.p.a. di Roma, a garanzia dell'adempimento degli obblighi convenzionali della Enterprice Service S.r.l. per la gestione del Bingo nella sala di Palermo, via dei Cantieri, 55/57/59.
Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Roma, 16 maggio 2006
p. Il direttore generale: Tagliaferri
 
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