Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 16 maggio 2006
Modifica del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare l'art. 23 che prevede disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato, daapporre sui recipienti di capacita' non superiore a litri 5 in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.);
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita;
Vista la motivata istanza pervenuta da parte degli operatori operanti nel settore vitivinicolo, intesa ad elevare il limite massimo dello scarto tra la quantita' di fascette ritirate e quantita' di confezioni realizzate, previsto nella misura dello 0,5 per cento dall'art. 7, comma 4, del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2006;
Ritenuto opportuno, in accoglimento della predetta istanza, fissare un nuovo limite massimo dello scarto in questione che tenga conto delle effettive esigenze degli operatori e che sia tale da assicurare il controllo delle partite confezionate dei vini DOCG;
Decreta:
Articolo unico
1. L'art. 7, comma 4, del decreto 8 febbraio 2006, e' sostituito dal seguente testo:
«4. Per ciascuna partita di vino D.O.C.G. certificata di cui all'art. 6, comma 2, lett. a), e' ammesso uno scarto massimo dell'1 per cento tra quantita' di fascette ritirate e quantita' di confezioni realizzate.».
2. All'art. 7, comma 5, del decreto 8 febbraio 2006, il limite «dello 0,5 per cento» e' sostituito dal limite «dell'1 per cento».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 maggio 2006
Il Ministro: Alemanno
 
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