Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 192
Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003, ed in particolare l'articolo 1, comma 4;
Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in particolare l'articolo 3, relativo al campo di applicazione dello stesso;
Visto il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, e successive attuazioni e modificazioni, recante modalita' per applicazione del regolamento (CE) n. 338/97;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 1° marzo 2006;
Acquisito il parere della Commissione XIV della Camera dei deputati;
Considerato che le Commissioni XIII della Camera dei deputati e 1ª, 13ª e 14ª del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali:
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 73
1. All'articolo 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata che persegue le finalita' di cui all'articolo 1, ha carattere permanente e territorialmente stabile, e' aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno ed espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattivita' appartenenti, in particolare, ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.»;
b) al secondo periodo del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' le strutture che espongono un numero di esemplari o di specie giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 e tale da non compromettere dette finalita', da individuarsi con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, acquisto il parere della Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, delle legge 11 febbraio 1992, n. 150, previa richiesta della struttura interessata».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stata redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2005, n. 100.
La direttiva 1999/22/CE e' pubblicata nella GUCE n.
L. 94 del 9 aprile 1999.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
31 ottobre 2003, n. 306, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266, S.O.
«4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nei
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1».
Il regolamento (CE) n. 338/97 e' pubblicato nella GUCE
n. L. 61 del 3 marzo 1997.
Il regolamento (CE) n. 1808/2001 e' pubblicato nella
GUCE n. L. 250 del 19 settembre 2001.
La legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 ottobre 1997, n. 248, S.O.
La direttiva 92/43/CE e' pubblicata nella GUCE n.
L. 206 del 22 luglio 1992.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali».
«Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autoriomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci dall'ANCI
e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei
quattordici sindaci designati dalIANCI cinque rappresentano
le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri
membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se
tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno.».
Note all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 2 del decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 73, come modificato dal presente decreto
cosi' recita:
«Art. 2. Definizioni e ambito di applicazione.
1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico
si intende qualsiasi struttura pubblica o privata che
persegue le finalita' di cui all'art. 1, ha carattere
permanente e territorialmente stabile, e' aperta ed
amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno
ed espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche,
anche nate ed allevate in cattivita' appartenenti, in
particolare, ma non esclusivamente, alle specie animali di
cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modificazioni, nonche' al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
decreto i circhi, i negozi di animali, le strutture dedite
alla cura della fauna selvatica di cui alla legge
11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e le
strutture che detengono animali appartenenti a specie delle
classi Aves e Mammalia allevate nel territorio nazionale
per fini zootecnici ed agroalimentari. Sono, altresi',
escluse le strutture di natura scientifica che detengono
animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, nonche' le
strutture che espongono un numero di esemplari o di specie
giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle
finalita' di cui all'art. 1 e tale da non compromettere
dette finalita', da individuarsi con provvedimento del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministeri della salute e delle politiche
agricole e forestali, acquisto il parere della Commissione
scientifica di cui all'art. 4, comma 5, della legge
11 febbraio 1992, n. 150, previa richiesta della struttura
interessata.».



 
Art. 2.
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 73
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea la parola: «individuato» e' sostituita dalla seguente: «definito» e dopo le parole: «requisiti minimi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «volti a realizzare idonee misure di conservazione»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I requisiti previsti al comma 1, ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 4, non si applicano, previo parere favorevole della Commissione europea, nel caso di strutture che detengono specie animali per le quali sono previsti sistemi di registrazione e di gestione delle stesse specie che soddisfano i requisiti stabiliti al comma 1 e garantiscono la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 1.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Berlusconi, Ministro della salute (ad
interim)
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 2:
Il testo vigente dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 73, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita:
3. Requisiti del giardino zoologico.
1. Il giardino zoologico, come definito all'art. 2,
comma 1, deve ottenere la licenza di cui all'art. 4 e
possedere, a tale fine, i seguenti requisiti minimi volti a
realizzare idonee misure di conservazione:
a) partecipare a ricerche scientifiche, in Italia o
all'estero, da cui risultino vantaggi per la conservazione
delle specie;
b) partecipare a programmi di formazione nelle
tecniche di conservazione delle specie o scambiare, con
altri giardini zoologici o istituzioni operanti nel
settore, informazioni sulla conservazione, sull'allevamento
ex situ, sul ripopolamento o sulla reintroduzione delle
specie nell'ambiente naturale;
c) promuovere ed attuare programmi di educazione e di
sensibilizzazione del pubblico e del mondo della scuola in
materia di conservazione della biodiversita', fornendo
specifiche informazioni sulle specie esposte, sui loro
habitat naturali, sulle possibilita' ed i tentativi
effettuati o pianificati per il loro reinserimento in
natura, nonche' sulle problematiche di conservazione;
d) rinnovare ed arricchire il pool genetico delle
popolazioni animali custodite ex situ attraverso piani di
scambi e prestiti per riproduzione, senza ricorrere a
pratiche di modificazione genetica, fatto salvo il prelievo
di animali dallo stato libero nell'ambito di specifici
progetti nazionali ed internazionali tesi alla salvaguardia
delle specie e del loro ambiente naturale ed alla tutela
del benessere degli animali o alla realizzazione di
programmi di educazione ambientale e fatto salvo quanto
previsto in materia dalle norme vigenti;
e) ospitare, in conformita' alle linee guida di cui
all'allegato 1, gli animali in condizioni volte a garantire
il loro benessere ed a soddisfare le esigenze biologiche e
di conservazione delle singole specie, provvedendo, tra
l'altro, ad arricchire in modo appropriato l'ambiente delle
singole aree di custodia, a seconda delle peculiarita'
delle specie ospitate;
f) mantenere, in conformita' alle linee guida di cui
all'allegato 2, un elevato livello qualitativo nella
custodia e nella cura degli animali attraverso l'attuazione
di un programma articolato di trattamenti veterinari,
preventivi e curativi, e fornendo una corretta
alimentazione;
g) adottare, in conformita' alle linee guida di cui
all'allegato 3, misure idonee ad impedire la fuga degli
animali, anche per evitare eventuali minacce ecologiche per
le specie indigene e per impedire il diffondersi di specie
alloctone;
h) disporre, in conformita' alle linee guida di cui
all'allegato 3, misure atte a garantire la sicurezza e la
salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori;
i) fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in
data 8 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
15 del 18 gennaio 2002, tenere ed aggiornare un registro
degli esemplari di ogni singola specie ospitata nel
giardino zoologico. Detto registro e' tenuto a disposizione
dei soggetti preposti al controllo di cui all'art. 6 e
copia dello stesso e' inviata con cadenza annuale al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
1-bis. I requisiti previsti al comma 1, ai fini del
rilascio della licenza di cui all'art. 4, non si applicano,
previo parere favorevole della Commissione europea, nel
caso di strutture che detengono specie animali per le quali
sono previsti sistemi di registrazione e di gestione delle
stesse specie che soddisfano i requisiti stabiliti al
comma 1 e garantiscono la realizzazione delle finalita' di
cui all'art. 1.
2. Al fine di assicurare, in caso di chiusura del
giardino zoologico, il raggiungimento della finalita'
prevista all'art. 5, il rilascio della licenza di cui al
comma 1 e', altresi', subordinato alla stipula di apposita
convenzione con strutture adeguate ed idonee a mantenere
gli animali in condizioni conformi a quelle previste dal
presente decreto.».



 
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