Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 marzo 2006
Erogazione di un contributo ai lavoratori nelle ipotesi di processi di mobilita' territoriale finalizzati, sia al mantenimento dell'occupazione presso il medesimo datore di lavoro che alla creazione di nuova occupazione presso altre imprese.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce il Fondo per l'occupazione;
Visto l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di indennita' di mobilita';
Visto l'art. 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, recante la proroga per l'anno 2005 dell'iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro;
Visti gli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, che stabilisce la possibilita' di prorogare sino a ventiquattro mesi la CIGS per crisi aziendale derivante dalla cessazione di attivita';
Visto 1'art. 1-bis, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e mobilita' per i dipendenti dei vettori aerei;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per le concessioni o le proroghe, in deroga alla normativa vigente, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita';
Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che regola il comando o distacco di uno o piu' lavoratori presso altra impresa ai fini del mantenimento dell'occupazione;
Visto l'art. 13, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante disposizioni atte ad agevolare i lavoratori in caso di mobilita' territoriale finalizzata al mantenimento dell'occupazione presso l'impresa di appartenenza o al conseguimento dell'occupazione presso altre imprese;
Considerato che l'art. 13, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, demanda al Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'emanazione di un decreto al fine di definire le modalita' attuative;
Considerato necessario il controllo a livello nazionale delle erogazioni degli incentivi e conseguentemente il monitoraggio costante dei flussi di spesa entro il tetto dei 10 milioni di euro;
Ritenuto di adottare come parametro per l'individuazione del contributo di cui al presente decreto il massimale mensile lordo piu' alto previsto nella circolare I.N.P.S. del 14 febbraio 2005, n. 26, relativamente al trattamento CIGS dei dipendenti dell'industria per l'anno 2005, che e' pari al trattamento di mobilita' nel primo anno di erogazione;
Decreta:
Art. 1.
1. Nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro, ai lavoratori rientranti nelle tipologie di cui all'art. 3 che accettino una sede di lavoro distante piu' di cento chilometri dal luogo di residenza e' erogato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo le modalita' e i limiti di cui agli articoli 5 e 6, un contributo nelle ipotesi di processi di mobilita' territoriale finalizzati sia al mantenimento dell'occupazione presso il medesimo datore di lavoro che alla creazione di nuova occupazione presso altre imprese.
 
Art. 2.
1. Il contributo e' concesso:
a) nel caso di assunzione dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 da parte di datori di lavoro terzi;
b) nel caso di mantenimento dell'occupazione dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3, presso lo stesso datore di lavoro;
c) nel caso di distacco o comando dall'impresa di appartenenza ad altra per una durata temporanea.
2. In ogni caso deve trattarsi di mantenimento o di nuova occupazione presso datore di lavoro privato, accettati nelle forme prescritte, con effetto dal 17 marzo 2005.
 
Art. 3.
1. Possibili soggetti beneficiari del contributo sono:
a) i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' e destinatari della relativa indennita', ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' ai sensi dell'art. 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, relativo all'iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di 15 dipendnti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro;
c) i lavoratori destinatari dell'indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
d) i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della normativa indicata nelle premesse;
e) i lavoratori per i quali, al fine di evitare riduzioni di personale, con accordo sindacale, e' stato regolato il comando o il distacco dall'impresa di appartenenza ad altra per una durata temporanea.
 
Art. 4.
1. L'importo della mensilita' dell'indennita' di mobilita' viene determinata in euro 985,10 quale massimale mensile lordo per l'anno 2005 relativamente al trattamento di cassa integrazione guadagni ed al trattamento di mobilita' nel primo anno di erogazione. La misura del contributo e' pari ad una mensilita' dell'indennita' di mobilita', ovvero a 985,10 euro, nelle ipotesi di:
a) assunzione di lavoratori in mobilita' o in cassa integrazione guadagni straordinaria con contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi;
b) distacco o comando presso imprese terze di durata superiore a dodici mesi;
c) trasferimento per un periodo superiore a dodici mesi dei dipendente gia' posto in cassa integrazione guadagni straordinaria presso altra sede di lavoro della medesima impresa.
2. La misura del contributo e' pari a tre mensilita' dell'indennita' di mobilita', ovvero 2.955,30, nelle ipotesi di:
a) assunzione di lavoratori in mobilita' o in cassa integrazione guadagni straordinaria con contratto a tempo determinato di durata superiore a diciotto mesi o con contratto a tempo indeterminato;
b) distacco o comando di durata superiore a diciotto mesi;
c) trasferimento per un periodo superiore a diciotto mesi o in via definitiva del dipendente gia' posto in cassa integrazione guadagni straordinaria presso altra sede di lavoro della medesima impresa.
 
Art. 5.
1. Ai fini della richiesta del contributo, i lavoratori interessati devono inoltrare la domanda in via telematica o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione regionale del lavoro del luogo di ultima residenza. Nel caso in cui la nuova sede di lavoro si trovi in una regione diversa da quella di residenza, l'istanza deve essere inoltrata alla Direzione regionale del lavoro nella cui competenza territoriale ricade la nuova sede di lavoro.
 
Art. 6.
1. Ai fini dell'accoglimento della domanda viene predisposta apposita graduatoria degli aventi diritto sulla base del criterio cronologico della data e dell'ora di presentazione, elaborata attraverso un sistema informatico, definito dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica, cui e' demandata la gestione automatizzata dell'intero processo. Tale sistema consente a tutte le Direzioni regionali dei lavoro di adottare provvedimenti di concessione dei contributi nel limite di spesa di 10 milioni di euro ed alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione di monitorare costantemente l'andamento complessivo della spesa.
 
Art. 7.
1. Prima dell'erogazione del contributo, la competente Direzione regionale del lavoro dispone controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati.
 
Art. 8.
1. Le competenti sedi provinciali dell'I.N.P.S. provvedono all'erogazione agli aventi diritto del contributo sulla base delle comunicazioni delle Direzioni regionali del lavoro.
 
Art. 9.
1. L'I.N.P.S. rendiconta trimestralmente la spesa al Ministero del lavoro - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2006
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 344
 
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