Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 17 maggio 2006
Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo denominato CSQA - Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Gorgonzola, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Gorgonzola;
Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo CSQA - Certificazioni S.r.l. e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta Gorgonzola;
Visto il decreto 10 giugno 2003 con il quale la validita' dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo CSQA - Certificazioni S.r.l. e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003;
Visto il decreto 24 ottobre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 10 giugno 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 novembre 2003;
Visto il decreto 12 febbraio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003 e 24 ottobre 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 marzo 2004;
Visto il decreto 31 maggio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 1° luglio 2004;
Visto il decreto 28 settembre 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 28 ottobre 2004;
Visto il decreto 20 gennaio 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 25 febbraio 2005;
Visto il decreto 23 maggio 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 25 giugno 2005;
Visto il decreto 23 settembre 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 23 ottobre 2005;
Visto il decreto 18 gennaio 2006 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005 e 23 settembre 2005, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 20 febbraio 2006;
Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, datata 19 marzo 2002 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Gorgonzola l'organismo denominato CSQA - Certificazioni S.r.l. con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;
Considerato che l'organismo di controllo CSQA - Certificazioni S.r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta Gorgonzola allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo numero 61437 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta Gorgonzola;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:

Art. 1.
L'organismo denominato CSQA - Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Gorgonzola, registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.
 
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA - Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3.
L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Gorgonzola, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».
 
Art. 4.
L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Gorgonzola, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dal 20 giugno 2006, data di scadenza del decreto 18 gennaio 2006.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo CSQA - Certificazioni S.r.l. e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 6.
L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta Gorgonzola, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7.
L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta Gorgonzola rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni Piemonte e Lombardia.
 
Art. 8.
L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dalle regioni Piemonte e Lombardia, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2006
Il direttore generale: La Torre
 
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