Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 27 aprile 2006
Costituzione del Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi dell'America centrale e in quelli dell'America meridionale.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed, in particolare, l'art. 12, secondo il quale la concessione di aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «disposizioni in materia di commercio estero», ed in particolare l'art. 25, a norma del quale dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, di cui al medesimo art. 25, e' attribuita alla Simest S.p.a.;
Visti l'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 143/1998 e l'art. 7 della legge n. 56/2005 che introducono modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione della Simest S.p.a. a societa' ed imprese all'estero;
Visto l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che autorizza il Ministero delle attivita' produttive a costituire, ai sensi e per le finalita' di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle PMI nella Repubblica federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di venture capital nei paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;
Vista la delibera n. 99 del 13 novembre 2003 con cui il CIPE ha destinato lo stanziamento di settanta milioni di euro, di cui all'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al sostegno degli investimenti delle imprese italiane in Russia e in Ucraina;
Visto il decreto del vice Ministro delle attivita' produttive n. 424 del 13 novembre 2003 con cui e' stato costituito, ai sensi dell'art. 46 della legge n. 273/2002 summenzionata, un fondo rotativo di 70 milioni di euro per il finanziamento di operazioni di venture capital nella Federazione russa e in Ucraina;
Vista la delibera della V Commissione CIPE del 26 febbraio 2004 con cui l'utilizzo del predetto stanziamento e' stato esteso alla Moldova e ai Paesi caucasici;
Visto il decreto del vice Ministro delle attivita' produttive n. 449 del 24 marzo 2004 con cui il fondo citato e' stato esteso alla Moldova Armenia, Azerbaijan e Georgia;
Vista la delibera del CIPE del 22 marzo 2006 che ha destinato - a valere sullo stanziamento di 70 milioni di euro finalizzato dal CIPE al sostegno degli investimenti delle imprese italiane in Russia e in Ucraina con la citata delibera n. 99 del 13 novembre 2003 - una quota di 10 milioni di euro al finanziamento di operazioni di «venture capital» nei Paesi dell'America centrale e in quelli dell'America meridionale;
Considerato, infine, che:
ai sensi della legge n. 100/1990 la Simest S.p.a. puo' acquisire fino al 25% del capitale sociale delle societa' partecipate, fatte salve le deroghe ai limiti ordinari di importo e di durata previste per l'attivita' della Simest S.p.a. dalla delibera del CIPE del 9 giugno 1999, n. 87 e dall'art. 1, commi 6 e 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
occorre emanare disposizioni per il coordinamento fra la suddetta legge e la delibera del CIPE del 22 marzo 2006 sopra indicata, al fine di contenere la partecipazione pubblica entro il limite del 49% del capitale o del fondo sociale di ciascuna impresa partecipata all'estero;
Visti i propri decreti n. 397 del 3 giugno 2003 e n. 404 del 26 agosto 2003 con i quali e' stato istituito il Comitato di indirizzo e di rendicontazione nonche' definiti i suoi compiti e la sua composizione;
Visto l'art. 1, comma 12, della legge n. 80 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui i benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attivita' di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonche' di una parte sostanziale delle attivita' produttive;
Vista la Convenzione novativa stipulata il 31 marzo 2004 tra il Ministero delle attivita' produttive e la Simest S.p.a. concernente le modalita' di gestione dei Fondi rotativi di venture capital approvata e resa esecutiva dal decreto vice Ministro n. 454 del 22 aprile 2004, con cui e stata approvata e resa esecutiva;
Vista la circolare 13 febbraio 2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina l'attivita' del Governo durante il periodo di scioglimento delle Camere;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intendono:
stanziamento: importo complessivo pari a dieci milioni di euro gestiti dalla Simest S.p.a. con le modalita' e per le finalita' stabilite dal presente decreto e dalla Convenzione novativa;
societa' destinatarie e investimento: imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in societa' costituite o da costituire nei Paesi dell'America centrale e in quelli dell'America meridionale ad esclusione sia dei territori e possedimenti d'oltremare di Paesi facenti parte dell'UE (PTOM) sia dei Dipartimenti francesi d'oltremare (DOM);
intervento: acquisizione da parte della Simest S.p.a., a valere sul fondo rotativo di cui al successivo art. 2, in nome e per conto del Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione, di quote di capitale dell'investimento;
intervento Simest S.p.a.: acquisizione, da parte di Simest S.p.a. in nome e per conto proprio, in conformita' a quanto previsto dalla legge n. 100/1990 e successive modificazioni, di quote di capitale dell'investimento;
Comitato: il Comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con il decreto di cui in premessa;
Ministero: il Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;
soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, cui e' stata attribuita la gestione degli interventi agevolati finanziati con le disponibilita' dei fondi presso di essa trasferiti, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
 
Art. 2.
Fondo rotativo
La somma di dieci milioni di euro, di cui alla delibera del CIPE richiamata in premessa, costituisce il fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi dell'America centrale e in quelli dell'America meridionale ad esclusione sia dei territori e possedimenti d'oltremare di Paesi facenti parte dell'UE (PTOM) sia dei Dipartimenti francesi d'oltremare (DOM);
Tale somma viene trasferita dalle dotazioni attuali del Fondo Russia e Ucraina richiamato in premessa ed e' a disposizione del soggetto gestore, affinche' la impieghi per gli interventi.
 
Art. 3.
Finalita' e campo di applicazione
L'intervento realizzato con il fondo rotativo di cui all'art. 2 e' aggiuntivo rispetto all'intervento Simest S.p.a.
L'intervento sommato a quello della Simest S.p.a. non puo' essere superiore alla quota dell'investimento complessivo che fa capo ai soci italiani; l'intervento non puo' determinare l'acquisizione di quote di capitale in misura superiore al doppio di quelle di Simest S.p.a.
L'intervento sommato a quello della Simest S.p.a. deve rappresentare comunque una quota di minoranza.
 
Art. 4.
Entro trenta giorni dalla data della delibera del consiglio di amministrazione della Simest S.p.a. sull'intervento di sua competenza, ovvero, se questa e' stata gia' adottata, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di intervento, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato, che le esaminera' alla prima riunione utile.
 
Art. 5.
Controlli
Il Comitato puo' sottoporre a controllo le operazioni oggetto di intervento mediante ispezioni in loco da parte della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione.
Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il Comitato trasmette al Ministero ed alla Simest il programma dei controlli che intende effettuare e l'esito degli stessi per le relative valutazioni di competenza.
L'onere derivante dall'esercizio dei controlli, di cui al presente articolo, e' a carico del fondo rotativo.
 
Art. 6.
Modalita' di acquisizione e di cessione delle partecipazioni
Il prezzo di cessione delle partecipazioni relative all'intervento, entro otto anni dall'acquisizione, e' determinato con gli stessi criteri generali relativi alle cessioni delle partecipazioni effettuate ai sensi della legge n. 100/1990.
Alle societa' destinatarie dell'intervento non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto.
Il Comitato, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, puo' adottare strumenti contrattuali di contenuto simile a quello che caratterizza l'intervento Simest S.p.a., tenendo conto del carattere essenzialmente promozionale del fondo rotativo. Qualora sulle azioni o sulle quote il Comitato deliberi la costituzione di diritti di usufrutto o di diritti analoghi, il rendimento convenuto non puo' essere inferiore al tasso di riferimento.
 
Art. 7.
Ulteriori competenze del soggetto gestore
Il soggetto gestore cura la massima diffusione dei contenuti del presente decreto e delle direttive del Comitato, anche con mezzi mediatici ed effettua, in nome e per conto del Ministero, tutte le operazioni necessarie per realizzare quanto previsto al precedente art. 6.
Predispone anche il rendiconto annuale del fondo rotativo, di cui tiene la contabilita'.
 
Art. 8.
Convenzione Ministero - Simest S.p.a.
I rapporti relativi alla gestione del fondo di cui al presente provvedimento fra il Ministero ed il soggetto gestore sono regolati ai sensi della convenzione novativa stipulata il 31 marzo 2004 tra il Ministero delle attivita' produttive e la Simest S.p.a. - approvata e resa esecutiva dal decreto vice Ministro n. 454 del 22 aprile 2004.
Tale convenzione, concernente le modalita' di gestione dei fondi Rotativi di Venture capital, sara' debitamente estesa alla gestione del fondo di cui al presente decreto.
I corrispettivi riconosciuti al soggetto gestore, nonche' le spese legali, di promozione e gli oneri derivanti da imposte e tributi di ogni genere sono a carico del fondo.
 
Art. 9.
Decorrenza
Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 27 aprile 2006
Il Ministro: Scajola
 
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