Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2006 (vai al sommario)
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
PROVVEDIMENTO 25 maggio 2006
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visti in particolare gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni su questi identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi;
Considerato che, ai sensi del medesimo art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante), ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
Visto il provvedimento generale del Garante del 30 giugno 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005);
Viste le restanti disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Ritenuto di individuare i tipi di dati e le operazioni eseguibili in relazione ai trattamenti che questo Ufficio italiano dei cambi (in seguito Ufficio) deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge;
Ritenuto di individuare analiticamente nelle tabelle allegate le operazioni effettuate da questo Ufficio che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, con particolare riguardo alle operazioni di comunicazione a terzi, nonche' di trasferimento di dati giudiziari all'estero ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Ritenuto, altresi', di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Ufficio deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
Considerato che, per quanto concerne i trattamenti di cui sopra, e' stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previsti dall'art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalita' perseguite;
Visto il parere espresso in data 10 maggio 2006 dal Garante sul presente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
Adotta

il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e le schede allegate che ne costituiscono parte integrante.
Art. 1.
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte di questo Ufficio nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
 
Art. 2.
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le schede, che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 5, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel decreto legislativo (articoli 67, 68, 71 e 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
 
Art. 3.
Pertinenza, completezza e indispensabilita'

I dati sensibili e giudiziari individuati nel presente regolamento sono trattati previa verifica della loro esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
Le operazioni di comunicazione e di trasferimento di dati all'estero individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle finalita' di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
 
Art. 4.
Indice dei trattamenti

Al fine di una maggiore semplificazione, i trattamenti e le operazioni eseguibili, descritti nell'indice, sono individuati analiticamente nelle schede allegate:
n. scheda - Denominazione del trattamento:
1. Amministrazione e personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato o da impiegare a vario titolo presso l'Ufficio. Benefici economici ed abilitazioni.
2. Gestione del contenzioso - Attivita' relative alla consulenza giuridica, al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'ente.
3. Gestione di albi ed elenchi.
4. Applicazione della normativa che disciplina la materia dell'antiriciclaggio e del contrasto finanziario al terrorismo internazionale.
5. Procedimenti sanzionatori, per illeciti amministrativi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 148/1988 e dall'art. 145 del decreto legislativo n. 385/1993.
 
Art. 5.
Riferimenti normativi

Le disposizioni di legge citate nella parte descrittiva si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.
Roma, 25 maggio 2006
Il presidente: Draghi
 
----> Vedere Schede da pag. 72 a pag. 78 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone