Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2006 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 3 aprile 2006, n. 135
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2006), convertito, senza modificazioni, dalla legge 1° giugno 2006, n. 201

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.

1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata e per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno, entro il limite di spesa di 8.844.000 euro, puo' autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 30 settembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Per il predetto personale le disposizioni di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono trovare applicazione solo se alla scadenza del periodo di trattenimento l'assunzione sia espressamente autorizzata e fatte salve le assunzioni programmate per i volontari in ferma breve e annuale delle Forze armate, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8.844.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:

- Si riportano i commi nono e decimo dell'art. 47 della
legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
supplemento ordinario:
«Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio
1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora
ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni
disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere
trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente
ausiliario trattenuto.
Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto
personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia
riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena
pecuniaria, puo' essere ammesso nel ruolo degli agenti di
polizia, previa frequenza di un corso della durata di sei
mesi, durante il quale e' sottoposto a selezione
attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che
richiedono particolare qualificazione. Durante la frequenza
del predetto corso il personale conserva la qualifica di
agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica
sicurezza. Le modalita' di svolgimento del corso sono
stabilite con il regolamento di cui all'art. 6-bis, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335. Si applicano le disposizioni di cui all'art.
6-ter del medesimo decreto n. 335 del 1982.».
- La legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina
dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega
al Governo per il conseguente coordinamento con la
normativa di settore), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2004, n. 204.
- Si riporta il comma 27 dell'art. 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario:
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro
dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.».



 
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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