Gazzetta n. 127 del 3 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 16 maggio 2006
Modalita' di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Lazio danneggiate dalla crisi di mercato del latte ovino nel 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;
Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1-bis e 1-ter, della medesima legge che prevede interventi economici e agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole che nel 2004 hanno subito una riduzione del reddito medio aziendale del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, concernente, tra l'altro, interventi urgenti in agricoltura;
Vista la delibera di giunta della regione Lazio, n. 180 del 31 marzo 2006, che dichiara, la grave crisi di mercato del latte ovino;
Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, a favore delle imprese agricole della regione Lazio che per gli effetti della crisi di mercato del latte ovino hanno subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'attuazione dell'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, le produzioni colpite dalla crisi di mercato e le aree d'intervento sono quelle individuate dalla regione Lazio con delibera di giunta n. 180 del 31 marzo 2006.
2. La stessa regione verifica i requisiti previsti dall'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, secondo le procedure e modalita' stabilite dall'AGEA ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.
3. Le domande di intervento, da parte delle imprese agricole interessate, devono essere presentate agli uffici territorialmente competenti indicati dalla Regione medesima, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 2.
1. Alla istruttoria delle richieste di intervento ed alla erogazione degli aiuti si provvede secondo le modalita' e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 maggio 2006
Il Ministro: Alemanno
 
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