Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 27 marzo 2006
Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attivita' produttive e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relative modalita' di pagamento, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47, comma 2;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di recepimento della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto, ed in particolare gli articoli 7 e 21;
Ritenuto di dover determinare le tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attivita' produttive e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
Il presente decreto si applica alle attivita' effettuate dal Ministero delle attivita' produttive e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzate all'autorizzazione degli organismi, alla vigilanza sugli stessi e all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436.
 
Art. 2.
Tariffe
1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico degli organismi ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato 1 del presente decreto.
2. Gli organismi gia' autorizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, all'entrata in vigore del presente decreto debbono versare la somma dovuta di cui all'allegato 1, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli organismi pubblici.
 
Art. 3.
Modalita' di pagamento
1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita' richieste ai sensi dell'art. 1 si effettua presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, ovvero tramite versamento sul conto corrente postale ad essa intestato.
2. Nella causale del versamento occorre specificare:
il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
le amministrazioni che effettuano la prestazione;
l'imputazione della somma per il 50% al capo 18° capitolo d'entrata 3600 del Ministero delle attivita' produttive;
l'imputazione della somma per il restante 50% al capo 15° capitolo d'entrata 3570 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. L'ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive di concerto con il competente servizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iniziano le attivita' di cui al presente decreto subordinatamente all'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione della attestazione di versamento, all'atto della richiesta.
 
Art. 4.
Utilizzo dei proventi
1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sugli appositi capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attivita' di autorizzazione degli organismi e di vigilanza sugli stessi, nonche' per l'effettuazione dei controlli sul mercato dei prodotti soggetti alla marcatura CE, nonche' al fondo di retribuzione di posizione e di risultato per l'erogazione dei compensi dovuti al personale dirigenziale e al fondo unico di amministrazione per quelli dovuti al restante personale.
 
Art. 5.
Trattamento economico di missione
1. Al personale del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti preposto alle attivita' di cui all'art. 1 spetta il trattamento economico di missione previsto dalla normativa vigente.
 
Art. 6.
Modalita' di acquisizione dei prodotti sul mercato
1. L'acquisizione dei prodotti o campioni nell'ambito dell'attivita' di cui al presente decreto avviene a titolo gratuito ai sensi dell'art. 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
 
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 27 marzo 2006

Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 62
 
Allegato 1
IMPORTI
Importo dovuto per il riconoscimento dell'organismo | da versare contestualmente alla presentazione della | domanda.... |euro 7.854,30 ---------------------------------------------------------------------
Importo dovuto da versare annualmente per la verifica| periodica (vigilanza) per i quattro anni successivi | all'anno di riconoscimento, salvo adeguamento delle | tariffe.... |euro 1.106,00
 
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