Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Biferno».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda inoltrata dalla regione Molise con nota n. 15004 del 12 luglio 2005, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Biferno»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Campobasso il 23 febbraio 2006, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 18 maggio 2006, presente il funzionario della regione Molise, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA «BIFERNO»

Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Biferno» e' riservata ai vini «Biferno» rosso, «Biferno» rosato, «Biferno» bianco, «Biferno» rosso riserva e «Biferno» rosso superiore, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
I vini «Biferno» rosso, «Biferno» rosato, «Biferno» rosso riserva e «Biferno» rosso superiore, debbono essere ottenuti uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Montepulciano: 70% - 80%;
Aglianico: 15% - 20%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Molise e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Il vino «Biferno» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Trebbiano Toscano dal 60% al 70%.
Per la restante parte concorrono i vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Molise e presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 40%, con una presenza di Malvasia bianca non superiore al 10%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve comprende, in provincia di Campobasso, il territorio atto alla coltura della vite per la produzione dei vini di cui all'art. 1 dei comuni di: Acquaviva Collecroce, Campobasso, Campodipietra, Campomarino, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Collotorto, Ferrazzano, Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Limonano, Lucito, Lupara, Macchia Val fortore, Mirabello Sannitico, Mafalda, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio dei Frentani, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Rotello, Santa Croce di Magliano, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Caldo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Tavenna, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo, unicamente i vigneti collinari i cui terreni siano di orientamento adatto e di altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. per i tipi «Biferno» rosso, «Biferno» rosso riserva, «Biferno» rosso superiore, «Biferno» rosato, e di 600 metri s.l.m. per il «Biferno» bianco.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a 12 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i vini «Biferno» rosso, «Biferno» rosso riserva, «Biferno» rosato e «Biferno» bianco ed a 11 tonnellate per il vino Biferno rosso superiore.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata, purche' la produzione totale per ettaro non superi del 20% il limite medesimo. La regione Molise con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
La resa massima dell'uva in vino, per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 70% di vino a denominazione di origine.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso, per il tipo rosso riserva, l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto di talune situazioni locali e' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire, su apposita domanda degli interessati, che dette operazioni siano effettuate anche nella intera provincia di Campobasso.
Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare alle tipologie «Biferno» rosso e «Biferno» rosato un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% vol, alla tipologia «Biferno» rosso riserva del 12,50% vol, alla tipologia «Biferno» rosso superiore dell'11,50% vol e alla tipologia «Biferno» bianco del 10% vol.
Art. 6.
I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
«Biferno» rosso:
colore: rubino piu' o meno intenso, con riflessi granati se invecchiato; odore: gradevole, caratteristico, con profumo etereo se invecchiato; sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
«Biferno» rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso; odore: fruttato, delicato; sapore: asciutto, fresco, armonico, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
«Biferno» bianco:
colore: paglierino, piu' o meno intenso, con riflessi verdognoli; odore: gradevole, delicato, leggermente aromatico; sapore: asciutto, armonico, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
«Biferno» rosso superiore:
colore: rubino piu' o meno intenso con riflessi granati se invecchiato; odore: gradevole, intenso caratteristico, con profumo etereo se invecchiato; sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 23 g/l;
«Biferno» rosso riserva:
colore: rubino piu' o meno intenso con riflessi granati; odore: gradevole, intenso, pieno, caratteristico, con profumo etereo; sapore: robusto, asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», «extra», «vecchio» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Il vino «Biferno» rosso recante la menzione «riserva» deve subire un periodo di invecchiamento di almeno tre anni a far data dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.
Per il vino recante la menzione «riserva» o la specificazione «superiore», e' obbligatoria, per la immissione al consumo, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
I vini «Biferno» rosso riserva e «Biferno» rosso superiore possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale compresi tra 0,75 e 3,00 litri con tappo raso bocca.
 
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