Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 15 maggio 2006
Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori.

IL CAPO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Visto l'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada»), come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante nuove disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori, ed in specie i commi 1 e 4 i quali demandano ad apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina delle procedure, delle modalita' e della documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione dei ciclomotori;
Visto l'art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153, ed in specie il comma 2 il quale demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione delle modalita' di comunicazione agli Uffici motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri dell'avvenuta distruzione, da parte del titolare della targa per ciclomotore assegnatagli;
Visto l'art. 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 2006, ed in specie il comma 1 il quale dispone che siano disciplinate con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri le modalita' di affidamento, ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori;
Visto l'art. 252 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 2006, ed in specie i commi 1, 2 e 6 i quali prevedono che le modalita' per il rilascio del nuovo certificato di circolazione e della nuova targa, in caso di smarrimento, distruzione, sottrazione o deterioramento del certificato di circolazione dei ciclomotori o delle relative targhe, nonche' le modalita' di rilascio del tagliando di aggiornamento del certificato di circolazione dei ciclomotori, conseguente al trasferimento della residenza del relativo intestatario, siano prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 2006, il quale fa salva la possibilita', per chi si dichiara proprietario di un ciclomotore immesso in circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, di richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione secondo i criteri fissati dal citato art. 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
Ritenuto di dover provvedere alla disciplina di dettaglio cui le richiamate norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione pongono rinvio;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) UMC, gli Uffici motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri;
b) imprese di consulenza automobilistiche, i soggetti esercenti l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 2. Rilascio del certificato di circolazione del ciclomotore e della
relativa targa
1. Il certificato di circolazione e la relativa targa sono rilasciati su istanza presentata ad uno degli UMC, ovvero ad una impresa di consulenza automobilistica che abbia ottenuto l'abilitazione di cui all'art. 8. Il certificato di circolazione e la relativa targa sono rilasciate contestualmente all'istanza, previo versamento delle imposte di bollo previste dalle vigenti norme in materia, dei diritti di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 e del costo della targa.
2. Il certificato di circolazione e' rilasciato a nome di chi si dichiara proprietario del ciclomotore indicando, ove ricorrano, anche le generalita' dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specifiche annotazioni previste dall'art. 91, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In caso di locazione senza conducente, si applicano le disposizioni statuite dall'art. 84 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. La targa e' rilasciata a nome di chi si dichiara proprietario del ciclomotore ovvero, a seconda dei casi, a nome dell'usufruttuario, del locatario con facolta' di acquisto o dell'acquirente con patto di riservato dominio. In caso di locazione senza conducente, la targa e' rilasciata a nome del locatore. Se il ciclomotore e' in proprieta', anche con patto di riservato dominio, in usufrutto o in locazione con facolta' di acquisto in capo a piu' soggetti, la targa e' rilasciata, a seconda dei casi, al comproprietario, all'acquirente, all'usufruttuario o al locatario con facolta' di acquisto indicato per primo nel certificato di circolazione. Nel caso in cui l'intestatario del ciclomotore sia una persona giuridica, la targa e' rilasciata a persona fisica munita di poteri di rappresentanza.
4. Nel caso in cui l'intestatario del richiesto certificato di circolazione e della relativa targa sia un minore degli anni diciotto, l'istanza e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' rilasciate a corredo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono sottoscritte da chi ne esercita la potesta' genitoriale o la tutela.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
a) ai ciclomotori nuovi di fabbrica o comunque immessi in circolazione per la prima volta sul territorio nazionale;
b) ai ciclomotori muniti di certificato di idoneita' tecnica, in caso di trasferimento della proprieta', di costituzione di usufrutto, di locazione con facolta' di acquisto e di vendita con patto di riservato dominio in favore di soggetti non titolari di contrassegno di identificazione;
c) ai ciclomotori muniti di certificato di idoneita' tecnica, in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramenta del certificato stesso o del contrassegno di identificazione;
d) ai ciclomotori muniti di certificato di idoneita' tecnica e omologati per il trasporto di un passeggero, oltre al conducente, qualora l'intestatario intenda avvalersi della facolta' di cui all'art. 170, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
e) ai ciclomotori muniti di certificato di idoneita' tecnica, ogni qualvolta l'intestatario intenda comunque avvalersi della possibilita' del rilascio del certificato di circolazione e della relativa targa.
Resta fermo, in ogni caso, che i ciclomotori muniti di certificato di circolazione, a qualsiasi titolo rilasciato, possono circolare su strada solo se muniti della relativa targa rilasciata secondo le modalita' stabilite dal presente articolo.
6. Con circolare della Direzione generale della motorizzazione sono stabilite le documentazioni da allegare all'istanza di rilascio del certificato di circolazione e della relativa targa, nonche' le istruzioni operative per la gestione informatizzata delle procedure amministrative da parte degli UMC, anche per il tramite delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, con modalita' diversificate a seconda che si tratti di ciclomotori nuovi di fabbrica, o comunque immessi in circolazione per la prima volta sul territorio nazionale, ovvero di ciclomotori gia' circolanti con certificato di idoneita' tecnica e con contrassegno di identificazione.
 
Art. 3.
Sospensione del ciclomotore dalla circolazione
1. L'intestatario del certificato di circolazione che non intenda utilizzare il ciclomotore, presenta istanza ad uno degli UMC, ovvero' ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvede alla sospensione del ciclomotore dalla circolazione ed al conseguente aggiornamento della sezione «ciclomotori» dell'Archivio nazionale dei veicoli con le modalita' stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6. L'istanza e' presentata unitamente al certificato di circolazione ed alle attestazioni di versamento delle imposte di bollo, previste dalle vigenti norme in materia e dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986. A seguito dell'aggiornamento d'archivio, l'intestatario della targa, gia' collegata al ciclomotore sospeso, puo' chiedere, in ogni momento, che la stessa sia associata ad un altro ciclomotore, previo rilascio del relativo certificato di circolazione secondo le modalita' di cui all'art. 1.
2. L'intestatario che intenda trasferire la proprieta' del ciclomotore, anche con patto di riservato dominio, ovvero in caso di costituzione di usufrutto o di locazione con facolta' di acquisto, ne da' comunicazione ad uno degli UMC, ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvede alla sospensione del ciclomotore dalla circolazione ed al conseguente aggiornamento della sezione «ciclomotori» dell'Archivio nazionale dei veicoli con le modalita' stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6. A seguito dell'aggiornamento d'archivio, l'intestatario della targa, gia' collegata al ciclomotore sospeso, puo' chiedere, in ogni momento, che la stessa sia associata ad un altro ciclomotore, previo rilascio del relativo certificato di circolazione secondo le modalita' di cui all'art. 1.
3. Se l'intestatario del certificato di circolazione e' un minore degli anni diciotto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.
 
Art. 4.
Utilizzazione della targa
1. In caso di trasferimento della proprieta', di costituzione di usufrutto e di locazione con facolta' di acquisto del ciclomotore, il titolare che, non intendendo riutilizzare la targa assegnatagli, provvede alla sua distruzione in ottemperanza della prescrizione contenuta nell'art. 249, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ne da' comunicazione ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, ai fini dell'aggiornamento della sezione «ciclomotori» dell'Archivio nazionale dei veicoli con le modalita' stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6, utilizzando la modulistica all'uopo allegata alla circolare medesima.
2. Se il titolare della targa e' un minore degli anni diciotto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.
 
Art. 5. Smarrimento, distruzione, sottrazione e deterioramento del
certificato di circolazione
1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione, l'intestatario ne richiede il duplicato ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvedono a rilasciarlo contestualmente all'istanza. Quest'ultima e' presentata unitamente alla ricevuta della resa denuncia, ovvero alla dichiarazione' sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comprovante l'avvenuta denuncia agli organi di polizia dello smarrimento, della distruzione o della sottrazione del certificato di circolazione, nonche' all'attestazione di versamento dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986.
2. In caso di deterioramento del certificato di circolazione, l'intestatario ne richiede il duplicato ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvedono a rilasciarlo contestualmente all'istanza. Quest'ultima e' presentata unitamente al certificato di circolazione deteriorato nonche' alle attestazioni di versamento delle imposte di bollo, previste dalle vigenti norme in materia, e dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986.
3. Le modalita' operative per il rilascio del duplicato del certificato di circolazione sono stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6.
4. Se il titolare del certificato di circolazione e' un minore degli anni diciotto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.
 
Art. 6.
Smarrimento, distruzione, sottrazione e deterioramento della targa
1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario richiede il rilascio di un nuovo certificato di circolazione e di una nuova targa ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvedono contestualmente all'istanza. Quest'ultima e' presentata unitamente alla ricevuta di resa denuncia, ovvero alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art, 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comprovante l'avvenuta denuncia agli organi di polizia dello smarrimento, della distruzione o della sottrazione della targa, nonche' all'attestazione di versamento dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986 e del costo della nuova targa.
2. In caso di deterioramento della targa, l'intestatario richiede il rilascio di un nuovo certificato di circolazionee di una nuova targa ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvedono a contestualmente all'istanza. Quest'ultima e' presentata unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comprovante che l'intestatario ha provveduto alla distruzione della targa deteriorata, nonche' alle attestazioni di versamento delle imposte di bollo, previste dalle vigenti norme in materia, dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986 e del costo della nuova targa.
3. Le modalita' operative per il rilascio del nuovo certificato di circolazione e della nuova targa sono stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6.
4. Se il titolare del certificato di circolazione e' un minore degli anni diciotto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.
 
Art. 7. Aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della
residenza dell'intestatario
1. Nell'ipotesi di cui all'art. 252, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, l'intestatario richiede l'aggiornamento del certificato di circolazione ad uno degli UMC ovvero ad una delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, che provvedono, contestualmente all'istanza, al rilascio di un tagliando autoadesivo recante la nuova residenza. L'istanza e' presentata unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comprovante l'avvenuto trasferimento della residenza, nonche' alle attestazioni di versamento delle imposte di bollo, previste dalle vigenti norme in materia, e dei diritti di cui alla legge n. 870 del 1986 n. 3. Le modalita' operative sono stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6.
 
Art. 8. Abilitazione dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e
successive modificazioni e integrazioni
1. Le imprese di consulenza automobilistica che intendono svolgere le attivita' relative al rilascio dei certificati di circolazione dei ciclomotori e delle relative targhe, presentano apposita domanda all'UMC nel cui ambito territoriale hanno la propria sede.
2. L'UMC accoglie la domanda e consente il collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per l'utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte, dopo aver verificato che l'impresa di consulenza automobilistica:
a) e' abilitata alla procedura di prenotazione telematica, denominata «prenotamotorizzazione», da almeno tre mesi alla data della domanda di cui al comma 1, con un collegamento telematico privo di concentratori intermedi;
b) e' dotata di idonea stampante.
3. Con il consenso al collegamento e' assegnato, mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche, un quantitativo di certificati di circolazione, di targhe e di tagliandi sufficiente a coprire il fabbisogno mensile dell'impresa di consulenza automobilistica. Quest'ultima adotta ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi graduati in relazione alla quantita' di materiali da custodire, la conservazione e la custodia dei certificati di circolazione, delle targhe e dei tagliandi e di ogni altro materiale, assegnato per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la cui presa in carico ed il cui utilizzo sono annotati secondo le modalita' indicate con la circolare di cui all'art. 2, comma 6.
4. L'impresa di consulenza automobilistica abilitata ai sensi del comma 2 espone, all'esterno dei locali dove ha la sede, l'insegna di cui all'art. 251, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 ed e' tenuta a rimuoverla durante il periodo di sospensione del collegamento telematico di cui al comma 11.
5. Alla ricezione di ciascuna istanza relativa alle operazioni di cui al comma 1, l'impresa di consulenza automobilistica abilitata accerta l'identita' dell'istante, verifica l'idoneita', la completezza e la conformita' dell'istanza e della relativa documentazione alle vigenti disposizioni, ivi compreso l'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti, e trasmette telematicamente le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri. Le istanze non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti non sono prese in considerazione.
6. Il Centro elaborazione dati, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio, consente la stampa del documento richiesto e associa, a seconda dei casi, il certificato di circolazione ad un numero di targa che sia gia' in possesso dell'utente e che non risulti gia' associato ad un altro ciclomotore ovvero al primo numero di targa del lotto assegnato all'impresa di consulenza automobilistica abilitata.
7. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, l'impresa di consulenza automobilistica abilitata chiede al Centro elaborazione dati, utilizzando le apposite procedure informatiche, di stampare l'elenco dei documenti rilasciati dalla stessa impresa nella giornata. Il Centro elaborazione dati provvede ad inviare copia del suddetto elenco all'UMC competente per territorio.
8. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'impresa di consulenza abilitata consegna al competente UMC l'elenco dei documenti rilasciati corredato dalle istanze presentate dagli utenti e dalla relativa documentazione, ivi compresa la fotocopia del documento di identita' del richiedente e le attestazioni di pagamento delle imposte e degli importi dovuti. L'UMC controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarita' delle istanze e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle.
9. Il documento si considera regolarmente rilasciato quando l'elenco in cui esso compare, unitamente all'istanza dell'utente e alla relativa documentazione, siano stati consegnati al competente UMC nel termine di cui al comma 8 e risultino conformi alle vigenti norme di legge e regolamentari nonche' alle disposizioni ed alle istruzioni applicative impartite dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
10. In caso di accertata irregolarita', l'UMC cancella dall'archivio elettronico il documento irregolarmente rilasciato e respinge l'istanza, unitamente alla relativa documentazione, annotando sulla stessa le motivazioni del rigetto, la data e la firma leggibile e per esteso dell'incaricato che ha effettuato il controllo. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il documento irregolarmente rilasciato unitamente alla eventuale relativa targa, devono essere restituiti all'UMC, il quale provvede a distruggerli.
11. All'infruttuoso spirare del termine di cui al comma 10, l'UMC sospende l'operativita' del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati fino alla restituzione del documento irregolarmente rilasciato e della eventuale targa. Ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarita', l'UMC segnala l'accaduto alle competenti autorita' pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia per il ritiro del documento e della eventuale targa. Il collegamento telematico e' sospeso, per la prima volta, per un periodo pari a trenta giorni naturali e consecutivi e, per la seconda volta, per un periodo pari a novanta giorni naturali e consecutivi. Al verificasi, per la terza volta nell'arco di un triennio, delle condizioni di sospensione dell'operativita' del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati, l'abilitazione al collegamento stesso decade.
12. L'UMC che ha provveduto ad abilitare l'impresa di consulenza automobilistica allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, si accerta del corretto svolgimento delle attivita' stesse e dell'osservanza delle prescrizioni previste. In caso di accertate irregolarita', si applicano i periodi di sospensione del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati, di cui al comma 11, secondo i criteri e le modalita' stabilite con la circolare di cui all'art. 2, comma 6.
 
Art. 9.
Disposizioni finali
1. Con la circolare di cui all'art. 2, comma 6, sono altresi' stabilite le modalita' e le istruzioni operative per la gestione informatizzata delle procedure amministrative, da parte degli UMC e per il tramite delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'art. 8, non espressamente disciplinate dal presente decreto e funzionali alla circolazione ovvero alla cessazione della circolazione dei ciclomotori.
Roma, 15 maggio 2006
Il capo dipartimento: Fumero
 
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