Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 maggio 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Plengey Diana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Plengey Diana, nata il 17 ottobre 1977 a Sumy (Ucraina - ex URSS), cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di ingegnere chimico tecnologo con specializzazione in «Tecnologia di trattamento delle materie plastiche e degli elastomeri» conseguito in Russia e rilasciato dalla Accademia statale dell'industria leggera di Mosca (Federazione russa) in data 18 giugno 1999, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale ed esercizio in Italia della omonima professione;
Preso atto che il titolo cosi' conseguito conferisce in Russia il diritto ad esercitare le attivita' professionali di competenza della qualifica di cui e' in possesso la sig.ra Plengey, come confermato nella dichiarazione di valore dell'ambasciata d'Italia a Mosca datata 18 agosto 2005;
Considerato inoltre la richiedente possiede esperienza professionale maturata nella Federazione russa dal 1998 al 2001, come documentato in atti;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 28 febbraio 2006 e dell'11 aprile 2006;
Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale degli ingegneri espresso nelle sedute di cui sopra;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato rilasciata dalla questura di Bolzano in data 10 febbraio 2005;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Plengey Diana, nata il 17 ottobre 1977 a Sumy (Ucraina - ex URSS), cittadina russa, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio della omonima professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale sulle seguenti materie: 1) costruzioni di macchine, 2) impianti elettrici.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 29 maggio 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.
 
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