Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 24 maggio 2006, n. 24
Istruzioni relative al trattamento fiscale e contributivo dei buoni pasto ed al versamento contributivo unificato.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Alle Amministrazioni dello Stato ed
Amministrazioni autonome dello
Stato
Alle Agenzie fiscali
Al Consiglio di Stato -
Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
Agli Uffici centrali di bilancio
presso i Ministeri vigilanti
Alle Ragionerie provinciali dello
Stato
Al Dipartimento
dell'Amministrazione generale del
personale e dei servizi del Tesoro

A) Istruzioni per la gestione della quota imponibile dei buoni pasto.
In seguito alla rideterminazione del valore del buono pasto prevista da alcuni Contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti o in corso di sottoscrizione, sono pervenuti numerosi quesiti da parte delle Amministrazioni statali che gestiscono le competenze fisse spettanti ai dipendenti della Pubblica amministrazione attraverso il Service Personale Tesoro (SPT), circa le modalita' di applicazione dell'art. 51, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in cui e' stato stabilito che le somme corrisposte a titolo di buono pasto non costituiscono reddito da lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29.
In particolare, per i dipendenti dei Ministeri, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il CCNL relativo al biennio 2004-2005 prevede l'erogazione di buoni pasto del valore di 7,00 euro cadauno.
Pertanto, ai sensi della citata normativa, la quota imponibile da assoggettare alle ritenute previdenziali e fiscali, gravata dagli oneri accessori a carico del datore di lavoro (per previdenza ed IRAP) risulta pari a 1,71 euro.
Sulla predetta quota si dovranno applicare:
a carico del dipendente - le ritenute previdenziali (Fondo Pensione, Fondo Credito) e fiscali;
a carico del datore di lavoro - il contributo relativo a fondo pensione e l'IRAP.
Inoltre, come avviene per tutte le somme accessorie, la predetta quota eccedente euro 5,29 andra' ad abbattere la maggiorazione del 18% in sede di conguaglio fiscale e contributivo (art. 2, comma 10, legge n. 335/1995).
Si precisa che in nessun caso la differenza fra il previgente importo di euro 4,65 e il nuovo valore di 7,00 euro del buono pasto puo' essere monetizzata.
Allo scopo di garantire la correttezza e la tempestivita' dell'applicazione delle disposizioni sopra richiamate, senza aggravio delle attivita' di tutti gli uffici centrali e periferici che gestiscono i buoni pasto, si forniscono le seguenti istruzioni intese alla gestione centralizzata da parte del Service Personale Tesoro (centro di Latina) ai fini del calcolo degli importi e del contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali e delle ritenute fiscali. La gestione centralizzata consente di superare le immancabili difficolta' che gli Uffici centrali e periferici - cui compete l'erogazione di competenze accessorie - incontrerebbero nell'effettuare le previste ritenute a carico del dipendente, considerato che le competenze fisse vengono gestite ed erogate dal Service Personale Tesoro.
A tal fine si precisa che: Capitolo di bilancio:
Le ritenute fiscali e previdenziali da calcolare e versare per la quota eccedente euro 5,29 saranno imputate sui capitoli di bilancio relativi al pagamento degli stipendi e sui relativi capitoli per oneri sociali e IRAP.
Modalita' di applicazione:
Gli uffici che erogano i buoni pasto dovranno comunicare periodicamente l'importo complessivo da assoggettare a ritenute previdenziali e fiscali per ciascun dipendente; tale importo dovra' essere relativo ad una quantita' di buoni pasto erogata a consuntivo in modo da evitare conguagli successivi, in via transitoria e sino alla definizione di un diverso procedimento, le Amministrazioni potranno comunicare le informazioni sulla base di specifiche successive istruzioni che saranno emanate da Service Personale Tesoro secondo la seguente tempistica:
applicazione periodica mensile o trimestrale: a tal fine sara' realizzata una nuova funzione nella banca dati del Service Personale Tesoro Web. I dati comunicati con tale funzione, saranno evidenziati sul cedolino dello stipendio dei dipendenti;
unica soluzione in sede di conguaglio fiscale e contributivo: le Amministrazioni potranno comunicare gli importi totali corrisposti nell'anno attraverso la procedura del Pre-1996 gia' utilizzata per la comunicazione di somme erogate da terzi e non inserite nel sistema SPT. Si fa presente tuttavia che tale procedura puo' creare problemi in relazione al personale cessato nel corso dell'anno precedente ed all'inevitabile aumento degli importi da recuperare a titolo di conguaglio fiscale e contributivo.
B) Versamento contributivo unificato.
Si rammenta che, a seguito delle innovazioni recentemente introdotte per le denunce mensili previdenziali (EMens per l'I.N.P.S. e DMA per l'INPDAP), il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro - Servizio Centrale Sistema Informativo Integrato (SCSII) ha provveduto ad unificare il versamento dei contributi, sia per la parte a carico dei dipendenti che per quella a carico del datore di lavoro, presso il Centro di Latina allo scopo di semplificare e snellire la molteplicita' degli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti degli Enti previdenziali.
Il versamento accentrato si riferisce al trattamento economico fondamentale. I contributi relativi alle somme accessorie vengono liquidati dalle Amministrazioni Centrali di appartenenza, come disposto nella Circolare n. 79 del 1996.
Tale situazione genera molteplici problemi nei confronti dell'erario e degli Enti Previdenziali considerata la doppia figura di ente erogatore (SPTCESSII ed Amministrazione di appartenenza / Ufficio di servizio). Pertanto, d'intesa con gli enti previdenziali, limitatamente ai dipendenti che, nella banca dati SPT risultano iscritti ai fondi pensione gestiti dall'I.N.P.S. ed al Fondo Pensione CPDEL gestito dall'INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 2005 il Servizio centrale, attraverso il Centro di Latina, provvede anche al versamento centralizzato dei contributi previdenziali sulle competenze accessorie liquidate dagli uffici di servizio (compensi per lavoro straordinario, indennita' turni, F.U.A., ecc.), nonche' alle relative denunce mensili ed annuali. Tale procedura, avviata in via sperimentale, ha consentito di evitare onerosi adempimenti alle Amministrazioni per un esiguo numero di dipendenti (circa 1000 unita' di personale).
Alcune Amministrazioni hanno chiesto la centralizzazione del versamento dei contributi sulle somme accessorie anche per il personale iscritto al Fondo Pensione INPDAP - Cassa statali. Tale novita', ove estesa a tutte le Amministrazioni centrali e periferiche, oltre a razionalizzare e snellire gli adempimenti, consentirebbe di raggiungere l'obiettivo del progetto «cedolino unico» con il quale saranno esposte in un unico modello sia le competenze fisse che quelle accessorie.
Al riguardo, successivamente saranno emanate istruzioni ed avviate procedure in via sperimentale con le Amministrazioni interessate, anche per quanto attiene ai riflessi di natura listale
Roma, 24 maggio 2006
Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
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