Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
DECRETO 7 marzo 2006
PC alle famiglie.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE
E LE TECNOLOGIE
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed, in particolare, l'art. 27, comma 1, che affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie il compito di sostenere iniziative di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, nonche' di finanziare i progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime carateristiche;
Visto il medesimo art. 27 che, al comma 2, istituisce un fondo denominato «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico» affidando al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato dei Ministri per la Societa' dell'informazione, il compito di individuare i progetti di cui al comma 1;
Visto il comma 4 del citato art. 27, in base al quale confluiscono nel Fondo le risorse di cui all'art. 29, comma 7, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri per la Societa' dell'informazione (di seguito: «CMSI») del 22 dicembre 2005, con la quale e' stato approvato il progetto denominato «PC alle famiglie» (di seguito: «Progetto»), promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra le famiglie con reddito inferiore a 15.000 euro, mediante l'erogazione di un contributo di 200,00 euro IVA inclusa per l'acquisto di un personal computer;
Rilevato che nella predetta deliberazione il CMSI ha destinato al progetto 9,5 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 27, comma della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come finanziato dall'art. 29, comma 7, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 488;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 10 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2006, n. 45, che, sulla base di quanto deciso dal CMSI del 22 dicembre 2005, individua tra i progetti di rilevanza e di preminente interesse nazionale, da finanziare con il Fondo di finanziamento dei progetti nel settore informatico di cui al citato art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il progetto nell'ambito della linea strategica diretta alla alfabetizzazione degli italiani;
Rilevato che per l'anno in corso non e' stato possibile sostenere il Progetto con risorse direttamente destinate dal legislatore e si e' reso necessario utilizzare i finanziamenti di cui al citato Fondo della legge n. 3 del 2003;
Ritenuto di dover provvedere a disciplinare le modalita' di attuazione del Progetto per l'anno 2006;
Constatato che il Progetto, gia' attuato dall'anno 2004, ha trovato un ampio e positivo riscontro da parte dei destinatari cosi' come le modalita' attuative adottate per la sua realizzazione;
Ritenuto opportuno che l'attuazione del Progetto avvenga con le stesse modalita' con le quali e' stato disciplinato il precedente progetto;
Considerato che nelle precedenti edizioni del Progetto, per l'erogazione del contributo, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie si e' avvalso della Societa' generale d'informatica S.p.a. - SOGEI, quale soggetto istituzionalmente in possesso dei necessari requisiti per l'accesso alla banca dati dei beneficiari in base alla condizione reddituale risultante all'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' dotato delle tecnologie, dei mezzi e delle competenze necessarie per conseguire in maniera ottimale, sia sotto il profilo dell'efficienza delle procedure, sia dei costi finanziari da sostenere, lo scopo prefissato dal legislatore;
Considerata la competenza dimostrata della SOGEI S.p.a., nonche' l'efficienza e l'efficacia del servizio reso dalla medesima societa' per l'attuazione del progetto suddetto;
Ritenuto, pertanto, di continuare ad avvalersi della SOGEI S.p.a.;
Considerato che nelle precedenti edizioni del Progetto, per il rimborso ai rivenditori dei crediti maturati il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie si e' avvalso della Poste italiane S.p.a., quale soggetto istituzionalmente preposto all'erogazione del servizio postale universale e che, per la sua capillare presenza sul territorio, e' in condizione di garantire il servizio e l'accesso alla rete postale in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali montane;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di continuare ad avvalersi di Poste italiane S.p.a.;
Ravvisata, altresi', la necessita' di destinare apposite risorse per provvedere alle attivita' relative alla comunicazione, informazione e finalizzate ad assicurare la massima conoscenza del Progetto;
Decreta:
Art. 1. Beneficiari, ammontare, oggetto e validita' temporale dell'incentivo
1. Ai contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per il reddito derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2004, i quali per lo stesso anno d'imposta risultano non essere fiscalmente a carico di altro contribuente (di seguito: «beneficiari»), che acquistano un personal computer (di seguito: «PC») nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di cui al comma 3, e' riconosciuto, all'atto dell'acquisto, un incentivo pari ad euro 200,00 IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale, fino ad esaurimento dei fondi.
2. Possono altresi' beneficiare dell'incentivo coloro i quali, per lo stesso anno d'imposta, appartengono a categorie esonerate dalla dichiarazione dei redditi e risultino non essere fiscalmente a carico di altro contribuente.
3. Al fine di ottenere le agevolazioni di cui al presente decreto, per «PC» si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:
a) unita' centrale e unita' disco rigido interno;
b) scheda di gestione dell'audio e del video;
c) dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);
d) lettore CD Rom o DVD o di entrambi;
e) sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttivita' e/o gestionali;
f) predisposizione per l'accesso ad Internet.
4. Il PC deve essere dotato della certificazione di qualita' ISO 9001.2.
5. Il contributo e' concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema, purche' comprendente almeno le componenti di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 3.
6. Il contributo di cui il comma 1 e' corrisposto per acquisti effettuati entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 2.
Modalita' di conseguimento dell'incentivo
1. L'incentivo e' conseguito all'atto dell'acquisto del PC presso un qualsiasi rivenditore che aderisce al Progetto, identificato da un apposito simbolo riportato nel sito www.innovazione.gov.it (di seguito: «sito dell'iniziativa»), esposto in modo visibile all'esterno dell'esercizio commerciale.
2. I soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione, verificato che l'ammontare del reddito complessivo riferito all'anno di imposta 2004 e riportato sulla dichiarazione dei redditi modello 703-3/2005 (importo indicato al rigo 6, diminuito dell'importo indicato al rigo 7), ovvero sul modello UNICO persone fisiche 2005 (importo indicato al rigo RN1, quadro RN, diminuito dell'importo indicato al rigo RN2), ovvero, nei casi di esonero dalla dichiarazione, sulla certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (modello CUD 2005 sommatoria dei punti 1 e 2) o sulle altre certificazioni di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sia non superiore a 15.000 euro, usufruiscono dell'incentivo all'atto dell'acquisto del PC presso un qualsiasi rivenditore che aderisce al progetto. I soggetti esonerati dalla dichiarazione dei redditi che hanno avuto nel 2004 piu' rapporti di lavoro, ricevendo per ognuno di essi un modello CUD, dovranno verificare l'ammontare del reddito complessivo come somma dei redditi relativi a ciascun CUD ricevuto.
3. I beneficiari sono tenuti a fornire al rivenditore il proprio numero di codice fiscale, esibendo la carta di identita' o altro valido documento di riconoscimento ai fini della identificazione personale.
4. I beneficiari che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, per ottenere l'incentivo, oltre che adempiere a quanto prescritto al comma 2 del presente articolo, sottoscrivono, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, una dichiarazione avente effetto di autocertificazione relativa alla propria posizione di esonero dalla dichiarazione dei redditi e di non essere fiscalmente a carico di altro contribuente, utilizzando allo scopo il modulo presente sul sito dell'iniziativa.
 
Art. 3.
Adempimenti a carico del rivenditore
1. Il rivenditore che intende aderire al Progetto compila il foglio elettronico riportato all'interno del sito dell'iniziativa, indicando gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio, manifestando la volonta' di accettare le condizioni che lo riguardano riportate nel sito medesimo. Nel caso di rivenditori gia' iscritti al progetto per l'anno 2004 e' sufficiente l'eventuale aggiornamento dei dati gia' comunicati, utilizzando allo scopo l'apposito foglio elettronico predisposto sullo stesso sito dell'iniziativa.
2. Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria responsabilita' l'identita' del beneficiano, accede alla propria posizione sul sito dell'iniziativa e compila l'apposito foglio elettronico inserendo i dati relativi all'operazione e, specificatamente, le generalita' dell'acquirente, gli estremi del documento di identificazione, il numero di codice fiscale. Ricevuto l'assenso alla vendita, il rivenditore inserisce il numero di serie del PC oggetto della transazione ed il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso.
3. L'operazione di cui al comma 2 e' automaticamente inibita nel caso in cui il beneficiario abbia gia' fruito dei benefici previsti da analoghe iniziative del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nonche' in caso di esaurimento dei fondi destinati al Progetto di cui all'art. 8, comma 1.
4. Nell'ipotesi di beneficiari che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, il rivenditore riceve l'autocertificazione di esonero dalla dichiarazione dei redditi nonche' di non essere fiscalmente a carico di altro contribuente, sottoscritta dal beneficiario medesimo ed inserisce le relative informazioni nel campo appositamente predisposto sul foglio elettronico di prenotazione vendita presente sul sito dell'iniziativa, attendendo il riscontro in tempo reale per l'assenso alla vendita e la conseguente registrazione.
5. Il rivenditore e' tenuto a conservare l'autocertificazione sottoscritta dal beneficiario unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento ed allo scontrino emesso per la vendita dei PC, per ventiquattro mesi a decorrere dalla data di emissione dello scontrino. Tale documentazione deve essere disponibile presso la rivendita e deve essere esibita a richiesta di verifica disposta da Dipartimento o effettuata dagli organi di polizia giudiziaria.
Il mancato adempimento di quanto previsto nel presente articolo non consente la corresponsione al rivenditore del rimborso, da parte del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, della detrazione effettuata in favore del beneficiario.
6. A fronte di ogni operazione effettuata e' riconosciuto al rivenditore un rimborso pari a 200,00 euro IVA inclusa, sulla base dell'elenco mensile degli acquisti di PC effettuati di cui all'art. 4, comma 1, lettera c). Il relativo importo e' corrisposto mensilmente al rivenditore, secondo le indicazioni da esso fornite all'atto dell'adesione al Progetto, mediante bonifico su conto corrente bancario o accreditamento su conto corrente postale i cui costi sono a carico dei rivenditori.
 
Art. 4. Attivita' del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e degli
organismi esterni di collaborazione
1. Per la realizzazione del Progetto secondo le modalita' stabilite dal presente decreto, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie si avvale, previa stipula di apposite convenzioni, della Societa' generale d'informatica S.p.a. - SOGEI per quanto concerne:
a) la predisposizione della banca dati dei beneficiari in base alla condizione reddituale;
b) il riconoscimento della posizione comprovante la tipologia dell'attivita' commerciale del rivenditore;
c) la predisposizione dell'elenco mensile degli acquisti di PC effettuati e dei relativi rimborsi da corrispondere ai rivenditori;
d) il supporto al Dipartimento per le attivita' di controllo e monitoraggio del Progetto;
e) assistenza ai rivenditori che hanno aderito all'iniziativa per informazioni sintetiche sul Progetto.
2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie assicura, tramite stipula di atto convenzionale con Poste Italiane S.p.a., i seguenti adempimenti:
a) rimborso ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi dell'art. 3, comma 4;
b) organizzazione e gestione di un centro di servizi (contact center) al fine di soddisfare le esigenze di informazione da parte dei beneficiari.
3. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, inoltre:
a) all'attivazione di un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa;
b) al controllo sistematico ed al monitoraggio dell'andamento del Progetto, in relazione agli obiettivi da raggiungere.
 
Art. 5.
Modalita' di erogazione dei contributi
1. Al fine di consentire al Dipartimento di corrispondere il rimborso ai rivenditori del contributo di 200,00 euro IVA inclusa per gli acquisti di PC di cui all'art. 1:
a) la SOGEI predispone l'elenco delle operazioni effettuate mensilmente dai rivenditori aderenti al Progetto e lo trasmette al Dipartimento;
b) il Dipartimento trasferisce l'importo mensile di rimborsi da corrispondere ai rivenditori su un apposito conto corrente postale ed autorizza Poste italiane S.p.a. ad effettuare il versamento dell'importo spettante a ciascun rivenditore, secondo le indicazioni fornite da ciascuno secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4.
 
Art. 6. Sanzioni a carico dei partecipanti al progetto e revoca del
contributo
1. Qualora risulti che la concessione dei contributi erogati ai sensi del presente decreto e' stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o dal rivenditore, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, interrompe o revoca il contributo, e inibisce, altresi', la partecipazione al progetto.
2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo di' riversare all'erario, entro i termini fissati dal provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
3. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
 
Art. 7.
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede utilizzando i fondi destinati al progetto pari a 9,5 milioni di euro per:
a) la corresponsione del contributo di 200,00 euro IVA inclusa di cui all'art. 1;
b) lo svolgimento delle attivita' convenzionali strumentali all'effettuazione del progetto di cui all'art. 4, commi 1 e 2;
c) l'attivazione di un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa, di cui all'art. 4, comma 3, lettera a).
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2006
Il Ministro: Stanca Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 396
 
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