Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 aprile 2006
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione che reca modalita' di applicazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, relativo alle norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune, che istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV-bis, di detto regolamento e l'uso delle superfici ritiriate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime e che ha abrogato il regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che ha abrogato il regolamento (CE) n. 2419/2001;
Visto il regolamento (CE) n. 263/2006 della Commissione, del 15 febbraio 2006, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 per quanto riguarda la frutta a guscio, ed in particolare l'art. 2 che ha sostituito integralmente l'art. 15 del regolamento (CE) n. 1973/2004 relativamente alle condizioni per il pagamento dell'aiuto comunitario, nonche' l'art. 13, paragrafo 5, e l'art. 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004;
Visto il regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 183 del 16 aprile 1987, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso al documento amministrativo;
Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee», con il quale si dispone che l'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si attua con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali per il settore di competenza;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, che istituisce l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 2005 concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione che reca modalita' di applicazione;
Considerato che l'art. 87 del regolamento (CE) n. 1782/2003 demanda agli Stati membri la facolta' di concedere un aiuto nazionale in aggiunta all'aiuto comunitario;
Considerato che per far fronte alle condizioni di mercato particolarmente difficili nel settore e' opportuno avvalersi della facolta' di concedere un aiuto nazionale in aggiunta all'aiuto comunitario, anche al fine di garantire la continuita' con le precedenti misure di sostegno a favore di queste colture;
Considerato che le organizzazioni di produttori di frutta a guscio, riconosciute al sensi del regolamento (CE) n. 2200/1996, hanno completato o interrotto i piani di miglioramento di cui all'art. 14-quinquies ex regolamento (CEE) n. 1035/1972;
Considerata la necessita' di adeguare le disposizioni nazionali attuative della regolamentazione comunitaria di cui al richiamato decreto ministeriale 16 marzo 2005, allo scopo di assicurare l'erogazione degli aiuti ai produttori che coltivano le specie di frutta a guscio oggetto del nuovo regime di aiuti per l'anno 2006 e successivi;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni espresso nella seduta del 28 marzo 2006;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria richiamata in premessa, il presente decreto individua le procedure attuative del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, con riguardo ai seguenti aspetti:
a) definizioni e condizioni di ammisibilita' all'aiuto comunitario;
b) importo previsionale dell'aiuto unitario comunitario;
c) domande di aiuto;
d) gestione del massimale comunitario e fissazione dell'aiuto definitivo;
e) modalita' di gestione e controllo del regime;
f) versamento degli aiuti;
g) aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilita'.
 
Art. 2.
Definizioni e condizioni di ammissibilita' all'aiuto comunitario
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) «Regolamento»: il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003;
b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) «Regione»: la regione o la provincia autonoma competente per territorio;
d) «AGEA»: Organismo di coordinamento degli Organismi pagatori riconosciuti;
e) «Organismo pagatore»: l'Organismo pagatore riconosciuto competente in base alla sede legale o residenza dell'impresa o della persona fisica che fa domanda;
f) «Agricoltore»: ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualsiasi persona fisica o giuridica, o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, che esercita l'attivita' agricola nel settore delle produzioni di frutta a guscio previste all'art. 83, paragrafo 1, comma 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003;
g) «Superficie ammissibile al pagamento di cui all'art. 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003» l'appezzamento piantato con alberi da frutto a guscio conforme ai requisiti minimi di cui all'art. 15 del regolamento alla data fissata a norma dell'art. 11 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 796/2004.
 
Art. 3.
Importo previsionale dell'aiuto unitario comunitario
1. L'importo dell'aiuto medio previsionale comunitario da corrispondere per ogni ettaro della superficie nazionale garantita (SNG) assegnata all'Italia e' determinato, anche ai fini della comunicazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, in 241,50 euro per ettaro sulla base di una superficie previsionale oggetto di domanda di aiuto pari al 50% della medesima SNG.
 
Art. 4.
Domande di aiuto
1. La domanda di aiuto, redatta secondo modalita' e criteri definiti dall'Organismo pagatore, sulla base di criteri generali individuati dall'AGEA -- Organismo di coordinamento e' presentata, ai sensi dell'art. 11, del regolamento (CE) n. 796/2004, entro la data del 15 maggio di ogni anno, dagli agricoltori all'Organismo pagatore medesimo.
2. L'Organismo pagatore definira', sulla base di criteri generali individuati dall'AGEA -- Organismo di coordinamento, gli elementi che dovranno essere contenuti nelle domande di aiuto ai sensi dell'art. 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 796/2004.
 
Art. 5. Gestione del massimale comunitario e fissazione dell'aiuto definitivo
1. Ai sensi dell'art. 3, del regolamento e per consentire le prescritte comunicazioni alla Commissione CE, l'AGEA -- Organismo di coordinamento trasmette al Ministero e alle Regioni:
entro il 15 settembre i dati disponibili relativi alle superfici per le quali e' stata presentata domanda di aiuto nell'anno in questione;
entro il 31 ottobre i dati definitivi relativi alle superfici oggetto di domanda nell'anno in questione, ottenuti tenendo conto dei controlli gia' effettuati;
entro il 31 luglio dell'anno successivo i dati definitivi relativi alle superfici per le quali l'aiuto e' stato effettivamente versato, a titolo dell'anno considerato, previa eventuale detrazione delle riduzioni delle superfici di cui al titolo IV, capitolo 1 del regolamento (CE) n. 796/2004.
2. Il Ministero, sulla base dei dati di cui al precedente comma, verifica, entro il 30 novembre di ogni anno, il rispetto del massimale comunitario stabilito all'art. 84, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e determina il livello dell'aiuto definitivo.
 
Art. 6.
Controlli
1. L'attivita' di controllo delle superfici dichiarate, nonche' il rispetto dei requisiti e dei termini, di cui all'art. 15, del regolamento, viene svolta dall'Organismo pagatore conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1663/1995 e n. 796/2004.
 
Art. 7.
Identificazione delle parcelle
1. L'Organismo pagatore utilizza al fini del controllo, un idoneo sistema di identificazione delle parcelle sulla base delle disposizioni di cui all'art. 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 796/2004.
 
Art. 8.
Risultanze dei controlli
1. In caso di inosservanza e di non soddisfacimento delle condizioni di ammissibilita', di dichiarazione non veritiera o in presenza di condizioni create artificiosamente per accedere al regime di aiuto, si applicano gli articoli 24 e 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e regolamento (CE) n. 796/2004.
 
Art. 9.
Uniformita' delle norme ed Ente erogatore degli aiuti comunitari
1. Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, provvede, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995, l'Organismo pagatore, sulla base delle procedure dallo stesso predisposte.
2. L'Organismo pagatore, provvede al versamento degli aiuti, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel periodo che va dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno successivo.
 
Art. 10.
Aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilita'
1. In applicazione dell'art. 87 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell'art. 16 del regolamento e' concesso, in aggiunta all'aiuto comunitario e alle medesime condizioni di ammissibilita', un aiuto nazionale pari a 120,75 euro per ha, utilizzando i fondi resi disponibili ai sensi della legge n. 183/1987.
2. Il decreto ministeriale 16 marzo 2005 e' abrogato.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2006
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 188
 
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