Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 aprile 2006
Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dello zucchero.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificato dall'art. 2 del decreto legge 21 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' Europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la riserva nazionale;
Ritenuta la necessita' di adattare il calcolo delle medie regionali da considerarsi per la riserva nazionale per i settori dello zucchero, dell'olio d'oliva e del tabacco;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni urgenti per l'avvio a decorrere dal 1° gennaio 2006 del regime dei pagamenti diretti nel settore dello zucchero e per una immediata ed ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 28 marzo 2006;
Decreta:
Art. 1.
Periodo di riferimento
1. In attuazione della lettera K dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003, il periodo di riferimento comprende le campagne di commercializzazione 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003.
 
Art. 2.
Calcolo dei titoli all'aiuto
1. Nel settore della barbabietola da zucchero, l'ammontare da includere nell'importo di riferimento degli agricoltori e' calcolato ai sensi della lettera K., punto 1, secondo trattino, dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003. I dati di base certificati per il calcolo sopraindicato sono forniti all'AGEA dall'Associazione bieticolo saccarifera italiana.
2. Nel settore della barbabietola da zucchero, il numero di ettari da includere nel calcolo del pagamento unico e' calcolato in base alla resa per ettaro di barbabietola da zucchero indicata dall'Istat a livello provinciale. Con circolare dell'AGEA sono definite le modalita' operative per la determinazione delle superfici interessate.
 
Art. 3.
Modalita' per il calcolo delle medie regionali
L'allegato B del decreto ministeriale 24 marzo 2005 e' sostituito dall'allegato B, del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2006
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2006 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 186
 
Allegato B
1. Ai fini della definizione delle medie regionali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 si utilizza la componente di plafond nazionale, prevista all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, immediatamente associabile all'utilizzo delle superfici nel periodo di riferimento, come riportato nella tabella seguente:
----> Vedere Tabella a pag. 36 della G.U. <----
2. Il plafond nazionale disponibile ricavato come al punto 1, viene suddiviso tra le diverse zone elencate nell'allegato A, in proporzione alla percentuale di generazione degli importi di riferimento (per stesse componenti di plafond) dei titoli storici nella stessa zona.
3. Ai fini della determinazione delle medie regionali si utilizza il totale delle superfici eleggibili dichiarate nel triennio nelle diverse zone, espresso come sommatoria delle seguenti superfici delle particelle dichiarate nelle domande di aiuto della PAC:
a. superfici eleggibili a seminativo di ciascuna particella dichiarata a premio;
b. superficie foraggera.
Alle superfici sopra considerate vengono aggiunte le superfici olivetate considerate per il calcolo dei titoli all'aiuto, le eventuali superfici coltivate a tabacco desunte dai contratti di coltivazione del periodo di riferimento e le superfici coltivate a barbabietola di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto non considerate nel conteggio di cui alla precedente lettera a.
4. Per ciascuna particella dichiarata nel triennio varra' il valore piu' recente seguendo l'ordine di recupero dell'informazione.
5. Il valore medio regionale e' individuato dal rapporto tra importo di riferimento disponibile per la regione di cui al punto 2 e superficie eleggibile regionale di cui al punto 3.
 
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