Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 aprile 2006
Norme di applicazione del regolamento CE n. 1898/2005 - capitolo III - relativo alla concessione mediante gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella comunita'. (Ex 429/1990).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che ha sostituito il regolamento (CEE ) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (CE) n. 2771/99 della commissione, del 16 dicembre 1999 e successive modifiche, integrazioni e codificazioni, che stabilisce le modalita' di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte;
Visto il regolamento (CE) n. 1898/2005 della commissione, del 9 novembre 2005, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio per quanto concerne le misure di smaltimento sul mercato comunitario per la crema di latte, il burro e il burro concentrato e, in particolare, il capitolo III concernente la concessione mediante gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunita', che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 429/90;
Visto il regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione, del 9 gennaio 2001, che stabilisce modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda i metodi per le analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda 1a procedura di liquidazione dei fondi FEAOG, sezione «garanzia»;
Visto il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalita' comuni per il controllo dell'utilizzazione o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento;
Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ed in particolare la parte IV bis, relativa al controllo dell'utilizzazione o della destinazione delle merci;
Viste le circolari 6 aprile 1993, n. 8, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e 25 marzo 1994, n. 3, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con le quali sono state impartite disposizioni per l'applicazione delle norme comunitarie relative al controllo sugli scambi intracomunitari di prodotti del settore lattiero-caseario provenienti dall'intervento o che usufruiscono di aiuti e sono vincolati a destinazioni o utilizzazioni particolari;
Viste le circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 8 del 24 marzo 1990 e n. 33 del 9 ottobre 1992 contenenti norme di applicazione del regolamento CEE n. 429/90;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, contenente disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'ente irriguo umbro-toscano;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare l'art. 4, comma 3;
Considerata la necessita' di disciplinare il rilascio dei riconoscimenti e delle autorizzazioni in conformita' alla richiamata normativa comunitaria, abrogando le precedenti disposizioni;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 marzo 2006;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto detta norme di applicazione del capitolo III de regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, in seguito denominato «regolamento».
 
Art. 2.
1. I riconoscimenti di cui all'art. 63 del «regolamento» sono rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, alle imprese richiedenti i cui stabilimenti sono ubicati nei loro territori.
2. Gli organismi competenti al rilascio del riconoscimento, designati dalle autorita' regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono in seguito denominati «organo regionale».
3. I controlli prescritti dal «regolamento», indicati nell'allegato al presente decreto eccezion fatta per quelli afferenti al riconoscimento degli stabilimenti sono esercitati dall'organismo pagatore competente per territorio, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito ai punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95.
4. L'AGEA, in qualita' di autorita' competente per il coordinamento dei controlli di cui al comma 3, coordina l'espletamento dei controlli e delle attivita' correlate e ne definisce le modalita'.
 
Art. 3.
1. Le domande di riconoscimento di cui all'art. 2, comma 1, sono presentate, per ciascuno stabilimento, all'«organo regionale».
2. Gli stabilimenti per i quali viene presentata la domanda di riconoscimento devono possedere i requisiti previsti dal «regolamento» e le relative domande devono contenere gli impegni previsti dallo stesso regolamento e devono essere corredate dal certificato, con vigenza, di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dalla documentazione idonea a dimostrare la disponibilita' dello stabilimento e dalla planimetria del medesimo.
3. Le domande sono sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, conformemente alle disposizioni dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
 
Art. 4.
Ogni riconoscimento rilasciato, a cui e' attribuito un numero d'ordine progressivo unitamente al codice ISTAT che identifica la regione, e' indirizzato, oltre che all'impresa interessata e all'organismo di cui all'art. 2, comma 3, anche all'AGEA - «Area coordinamento» e al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III - via XX settembre, 20 - 00187 Roma.
 
Art. 5.
1. In materia di revoche e sospensioni dei riconoscimenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 del «regolamento».
2. Le revoche e le sospensioni dei riconoscimenti sono adottate dall'«organo regionale» su proposta delle autorita' deputate ad effettuare i controlli. Lo stesso «organo regionale» puo' adottare, ove se ne verifichino le condizioni, la decisione di cui all'art. 65, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, secondo comma del «regolamento».
3. Le proposte di revoca o di sospensione sono corredate da una dettagliata relazione sulle inadempienze o sulle irregolarita' riscontrate.
4. Le revoche e le sospensioni dei riconoscimenti adottate sono contestualmente indirizzate agli stessi soggetti di cui all'art. 4.
 
Art. 6.
1. Qualora un'impresa riconosciuta cambi la sua ragione sociale senza apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad usufruire del riconoscimento deve chiedere all'«organo regionale» competente al rilascio dei riconoscimenti, la voltura del riconoscimento precedente, presentando domanda, debitamente documentata.
2. La domanda di voltura e' sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa conformemente alle disposizioni dell'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
3. Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento per cui abbia ottenuto il riconoscimento, l'impresa subentrante deve, comunque, chiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 2.
4. Le variazioni dei riconoscimenti adottate sono indirizzate agli stessi soggetti di cui all'art. 4.
 
Art. 7.
1. Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarita' o violazioni della normativa comunitaria o nazionale che comportano una indebita percezione degli aiuti, l'organismo che ha rilevato l'irregolarita' o la violazione di cui sopra comunica l'infrazione rilevata e l'entita' delle somme indebitamente percepite ovvero delle cauzioni indebitamente svincolate, oltre che ai soggetti previsti della legge n. 689 del 24 novembre 1981, anche all'organismo di cui all'art. 2, comma 3, all'AGEA - Area coordinamento e al competente «organo regionale».
2. Le amministrazioni competenti procedono al recupero delle somme indebitamente percepite espletando tutti gli ulteriori adempimenti prescritti all'art. 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986.
3. L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, oltre ad adottare tutte le misure cautelative previste in caso di constatazione di irregolarita', attiva le procedure prescritte dal regolamento CEE n. 1469/95 conformemente a quanto stabilito dalla circolare n. 233/D del 27 settembre 1995 del Ministero delle finanze.
 
Art. 8.
1. I riconoscimenti rilasciati dal Ministero delle politiche agricole e forestali prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano validi.
2. Le imprese autorizzate forniscono all'«organo regionale» copia autenticata del riconoscimento.
3. In materia di revoche e sospensioni per i riconoscimenti rilasciati dal MIPAF si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 2 del presente decreto.
 
Art. 9.
1. Ai fini degli adempimenti previsti all'art. 69 del «regolamento» gli operatori riconosciuti e i commercianti di burro concentrato trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III - via XX settembre, 20 - 00187 Roma, entro cinque giorni dalla fine di ogni trimestre, i prezzi di vendita al dettaglio del burro concentrato riferiti al trimestre precedente.
 
Art. 10.
Le procedure di controllo, la tenuta dei registri, le comunicazioni che devono essere effettuate dalle ditte e le comunicazioni tra gli organismi di controllo sono definite dall'AGEA - «Area coordinamento».
 
Art. 11.
I prelievi dei campioni da analizzare e le relative analisi sono eseguiti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento CE n. 213/2001 e secondo le modalita' definite ai sensi dell'art. 2, comma 4 del presente decreto.
 
Art. 12.
La circolare 24 marzo 1990, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 1990 e la circolare 9 ottobre 1992, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 20 ottobre 1992, sono abrogate.
Il presente decreto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2006
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 293
 
Allegato
CONTROLLI DA SVOLGERE A) Riconoscimento degli stabilimenti.
1. Controlli finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti ove si intende effettuare la fabbricazione del burro concentrato denaturato e il relativo imballaggio.
Tipo di controllo: controllo preventivo con ispezione in loco negli stabilimenti, per verificare l'idoneita' degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative.
2. Controlli finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti ove si intende effettuare l'imballaggio del burro concentrato denaturato.
Tipo di controllo: controllo preventivo con ispezione in loco negli stabilimenti, per verificare l'idoneita' degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative. B) Controlli sulla fabbricazione e imballaggio del burro concentrato.
1. Controlli sulla fabbricazione di burro concentrato addizionato di rivelatori e del relativo imballaggio.
Tipo di controllo: controlli in loco, sulla base del programma di fabbricazione, almeno per ogni offerta, con verifica tecnica, amministrativa e con prelievo di campioni delle materie prime e dei prodotti ottenuti della rispondenza ai requisiti prescritti. Controllo dei quantitativi ottenuti, delle rese e della rispondenza degli imballaggi.
Controllo periodico complementare mediante esame approfondito dei registri e della contabilita', nonche' mediante la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.
Verifica analitica della qualita' dei traccianti (grado di purezza).
2. Controlli sull'imballaggio del burro concentrato denaturato.
Tipo di controllo: controlli in loco tecnico amministrativi volti a verificare il corretto imballaggio di tutto il prodotto acquistato. C) Commercializzazione del burro concentrato denaturato.
1. Controllo sulla commercializzazione del burro concentrato denaturato fabbricato in Italia.
Tipo di controllo: controlli amministrativi in loco, sulla base delle comunicazioni di cessione del prodotto volti ad accertare che tutto il prodotto sia preso in carico dai dettaglianti o da soggetti equiparati.
2. Controllo sulla commercializzazione di burro concentrato denaturato confezionato proveniente come tale da altri Paesi membri.
Tipo di controllo: controlli amministrativi in loco, sulla base delle comunicazioni di cessione del prodotto volti ad accertare che tutto il prodotto sia preso in carico dai dettaglianti o da soggetti equiparati.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone