Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 6 giugno 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Fiorini Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza della sig.ra Fiorini Elena, nata il 18 novembre 1970 a Bologna (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Valencia» (Spagna) cui e' iscritta dal 22 giugno 2005, ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati e dell'esercizio della omonima professione in Italia;
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in Giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza» in data 21 maggio 1997 e che detto titolo e' stato altresi' omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciada en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educacion y Ciencia» spagnolo del 14 febbraio 2005;
Preso atto che la sig.ra Fiorini ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Bologna in data 8 novembre 1999;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;
Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 23 febbraio 2006;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Fiorini Elena nata il 18 novembre 1970 a Bologna (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionle di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita, nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 6 giugno 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame orale verte sul caso pratico in diritto pocessuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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