Gazzetta n. 140 del 2006-06-19
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 aprile 2006
Norme di applicazione del regolamento CE n. 1898/2005 - Capitolo IV - relativo alla concessione di un aiuto per l'acquisto di burro da parte di istituzioni e collettivita' senza fini di lucro. (Ex 2191/81).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (CE) n. 2771/99 della Commissione, del 16 dicembre 1999 e successive modifiche, integrazioni e codificazioni, che stabilisce le modalita' di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte;
Visto il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, per quanto concerne le misure di smaltimento sul mercato comunitario per la crema di latte, il burro e il burro concentrato e, in particolare, il capitolo IV concernente la concessione di un aiuto per l'acquisto di burro da parte di istituzioni e collettivita' senza fini di lucro, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 2191/81;
Visto il regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione, del 9 gennaio 2001, che stabilisce modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda i metodi per le analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei fondi FEAOG, sezione «garanzia»;
Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 16 ottobre 1981, contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 2191/81 relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettivita' senza scopo di lucro;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, contenente disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare l'art. 4, comma 3;
Considerata la necessita' di disciplinare lo svolgimento dei controlli e il rilascio dei riconoscimenti e delle autorizzazioni in conformita' alla richiamata normativa comunitaria, abrogando le precedenti disposizioni;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 marzo 2006;
Decreta:

Art. 1.
1. Il presente decreto detta norme di applicazione del capitolo IV del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, in seguito denominato «regolamento».
Art. 2.
1. I riconoscimenti di cui all'art. 72, lettera a), del «regolamento», sono rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, alle imprese richiedenti i cui stabilimenti sono ubicati nei loro territori.
2. Gli organismi competenti al rilascio del riconoscimento, designati dalle autorita' regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono in seguito denominati «organo regionale».
3. I controlli prescritti dal «regolamento», indicati nell'allegato al presente decreto eccezion fatta per quelli afferenti al riconoscimento degli stabilimenti sono esercitati dall'organismo pagatore competente per territorio, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito ai punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95.
4. L'AGEA, in qualita' di autorita' competente per il coordinamento dei controlli di cui al comma 3, coordina l'espletamento dei controlli e delle attivita' correlate e ne definisce le modalita'.
Art. 3.
1. Le domande di riconoscimento di cui all'art. 2, comma 1, sono presentate all'«organo regionale».
2. Le domande di riconoscimento devono contenere tutti gli impegni ed i requisiti previsti dal «regolamento» e devono essere corredate dal certificato, con vigenza, di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
3. Qualora l'impacchettamento del burro avvenga in uno stabilimento diverso da quello del fornitore, la domanda deve essere corredata da una dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta impacchettatrice dalla quale risulti la disponibilita' di questa ultima ad effettuare le operazioni di confezionamento per conto del fornitore nonche' l'impegno a sottoporsi a tutte le misure di controllo ritenute necessarie.
4. Le domande sono sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, conformemente alle disposizioni dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
Art. 4.
Ogni riconoscimento rilasciato, a cui e' attribuito un numero d'ordine progressivo unitamente al codice ISTAT che identifica la regione, e' indirizzato oltre che all'impresa interessata e all'organismo di cui all'art. 2, comma 3, anche all'AGEA - Area coordinamento e al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.
Art. 5.
1. In materia di sospensione dei riconoscimenti si applicano le disposizioni dell'art. 73, paragrafo 2 del «regolamento».
2. La sospensione dei riconoscimenti e' adottata dall'«organo regionale» su proposta delle autorita' deputate ad effettuare i controlli.
3. Le proposte di sospensione sono corredate da una dettagliata relazione sulle inadempienze o sulle irregolarita' riscontrate.
4. Le sospensioni dei riconoscimenti adottate sono indirizzate agli stessi soggetti di cui all'art. 4.
Art. 6.
1. Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarita' o violazioni della normativa comunitaria o nazionale che comportano una indebita percezione degli aiuti, l'organismo che ha rilevato l'irregolarita' o la violazione comunica l'infrazione rilevata e l'entita' delle somme indebitamente percepite ovvero delle cauzioni indebitamente svincolate, oltre che ai soggetti previsti della legge n. 689 del 24 novembre 1981, anche all'organismo di cui all'art. 2, comma 3, all'AGEA - Area coordinamento e al competente «organo regionale».
2. Le amministrazioni competenti procedono al recupero delle somme indebitamente percepite espletando tutti gli ulteriori adempimenti prescritti all'art. 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986.
3. L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, oltre ad adottare tutte le misure cautelative previste in caso di constatazione di irregolarita', attiva le procedure prescritte dal regolamento CEE n. 1469/1995 conformemente a quanto stabilito dalla circolare n. 233/D del 27 settembre 1995 del Ministero delle finanze.
Art. 7.
1. I riconoscimenti rilasciati dal Ministero delle politiche agricole e forestali prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano validi.
2. Le imprese autorizzate forniscono all'«organo regionale» copia autenticata del riconoscimento.
3. In materia di sospensioni per i riconoscimenti rilasciati dal MIPAF si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 2 del presente decreto.
Art. 8.
Le procedure di controllo, la tenuta dei registri, le comunicazioni che devono essere effettuate dalle ditte e le comunicazioni tra gli organismi di controllo sono definite dall'AGEA - Area coordinamento.
Art. 9.
Ai sensi dell'art. 75, paragrafo 2, del «regolamento» il quantitativo complessivo di burro che il beneficiario intende acquistare e per il quale chiede il rilascio del buono non puo' essere inferiore a 300 kg e non deve tuttavia superare il quantitativo di burro previsto per il consumo in dodici mesi.
Art. 10.
La validita' dei buoni rilasciati dall'Organismo pagatore e' quella indicata all'art. 78, paragrafo 1, primo comma del «regolamento».
Art. 11.
I prelievi di eventuali campioni da analizzare e le relative analisi sono eseguiti nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. CE n. 213/2001 e secondo le modalita' definite ai sensi dell'art. 2 comma 4 del presente decreto.
Art. 12.
Il decreto ministeriale 9 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 16 ottobre 1981, e' abrogato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2006
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2006

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 292
Allegato

CONTROLLI DA SVOLGERE

1. Controlli sulla corretta destinazione del burro.
Tipo di controllo: controllo in loco presso i fornitori ed i beneficiari mediante analisi approfondita delle registrazioni contabili e della relativa documentazione commerciale. Controllo della qualita' del burro oggetto dell'aiuto.