Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 27 aprile 2006, n. 218
Regolamento recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 ed in particolare l'articolo 10, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», ed in particolare gli articoli 34, comma 5, e 35;
Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni;
Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio in data 22 giugno 1994;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345;
Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 37;
Visto il Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato in data 29 novembre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2004;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari nonche' la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 in data 9 marzo 2006;
A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica all'impiego dei minori di anni quattordici nei programmi radiotelevisivi, nell'ambito o al di fuori di un rapporto di lavoro, mediante l'utilizzazione delle loro immagini o voci.
2. Per programmi radiotelevisivi si intendono quelli definiti alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Sono soggette al presente regolamento le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/36/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 e successive modificazioni e le emittenti radiofoniche aventi sede in Italia.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - (GUCE). Note alle premesse:

- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- La legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1990, n. 185.
- La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
- L'art. 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione) come modificato dall'art. 1 della legge 6 febbraio 2006, n. 37, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2006, n. 38, e' il seguente:
«Art. 10 (Tutela dei minori nella programmazione televisiva). 1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'art. 8, comma 1, e nell'art. 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare e promuovere le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. Le emittenti televisive sono altresi' tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. E' comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi e' disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 e' trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione.
4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'art. 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto".
5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3, dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di violazione delle medesime norme non e' comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'art. 31 della legge n. 223 del 1990.
Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attivita' del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3, dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.
7. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attivita' di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.
7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' in ogni caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonche' da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilita'.
8. All'art. 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "E' altresi' vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni".
9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonche' di trasmissioni con le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'art. 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendete anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche' produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi e' determinato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni».
- Gli articoli 34, comma 5, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208, sono i seguenti:
«5. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, e' disciplinato con regolamento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunita».
«Art. 35 (Vigilanza e sanzioni). - 1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorita', in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attivita' del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'art. 34, nonche' all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita', previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni.
3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 dell'art. 34, si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.
4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicita' anche mediante comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L'Autorita' presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita' invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attivita' di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni».
- La legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1967, n. 276.
- La direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro e' pubblicata nella GUCE 20 agosto 1994, n. L 216.
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1999, n. 237.
- Il Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV, sottoscritto il 29 novembre 2002, e' consultabile sul sito www.comunicazioni.it
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302. Note all'art. 1:
- L'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' il seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) "programmi televisivi" e "programmi radiofonici" l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione "programmi", riportata senza specificazioni, si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici. Non si considerano programmi televisivi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse».
- La direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, pubblicata nella GUCE 17 ottobre 1989, n. L 298, come sostituito dall'art. 1 della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, e' pubblicata nella GUCE 30 luglio 1997, n. L 202.



 
Art. 2.
Tutela della dignita', dell'immagine della privacy e della salute

1. Nei programmi radiotelevisivi, ivi compresi quelli di intrattenimento e di carattere sociale o informativo, l'impiego dei minori di anni quattordici deve avvenire con il massimo rispetto della dignita' personale, dell'immagine, dell'integrita' psicofisica e della privacy.
2. Le norme di comportamento sulla partecipazione dei minori alle trasmissioni indicate nel paragrafo 1 del Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato in data 29 novembre 2002 e successive modificazioni sono obbligatorie per le emittenti televisive e, in quanto applicabili, per le emittenti radiofoniche di cui al comma 3 dell'articolo 1.
3. E' inoltre vietato da parte delle stesse emittenti:
a) sottoporre minori di anni quattordici ad azioni o situazioni pericolose per la propria salute psicofisica o eccessivamente gravose in relazione alle proprie capacita' o violente, ovvero mostrarli, senza motivo, in situazioni pericolose;
b) far assumere a minori di anni quattordici, anche per gioco o per finzione, sostanze nocive quali tabacco, bevande alcoliche o stupefacenti;
c) coinvolgere minori di anni quattordici in argomenti o immagini di contenuto volgare, licenzioso o violento;
d) utilizzare minori di anni quattordici in richieste di denaro o di elargizioni abusando dei naturali sentimenti degli adulti per i bambini.



Nota all'art. 2:
- Per il Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato in data 29 novembre 2002 si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3.
Vigilanza e sanzioni

1. La Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e salvi i poteri a quest'ultimo attribuiti dalla legge e dal codice di autoregolamentazione TV e minori, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento e provvede all'irrogazione delle sanzioni a norma dell'articolo 10 commi 4, 5 e 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112 e successive modificazioni e dell'articolo 35, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
2. Delle sanzioni e' data immediatamente notizia alla direzione provinciale del lavoro competente nel caso di impiego lavorativo del minore di anni quattordici per i provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 4.



Note all'art. 3:
- Per il Codice di autoregolamentazione TV e minori si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 10, commi 4, 5 e 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112, si vedano note alle premesse.
- Per l'art. 35, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si vedano note alle premesse.



 
Art. 4.
Impiego lavorativo del minore di anni quattordici

1. L'impiego lavorativo del minore di anni quattordici per la realizzazione di programmi radiotelevisivi resta disciplinato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni oltre che dal presente decreto.
2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 3, le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni per l'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi e radiofonici sono revocate di diritto in caso di accertata violazione del presente regolamento ai danni del minore autorizzato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 aprile 2006
Il Ministro delle comunicazioni Landolfi

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni

Il Ministro per le pari opportunita' Prestigiacomo

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 3, foglio n. 313



Nota all'art. 4:
- L'art. 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, e' il seguente:
«2. La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potesta' genitoriale, l'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si tratti di attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita' psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale».



 
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