Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 aprile 2006
Norme di applicazione del regolamento CE n. 2799/99, relativo alla concessione di aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere, utilizzato per la produzione di alimenti per animali in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che ha sostituito il regolamento (CEE ) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (CE) n. 2799/99 della Commissione del 17 dicembre 1999, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendite di tale latte scremato in polvere, che ha codificato il regolamento (CEE) n. 1725/79;
Visto il regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione, del 9 gennaio 2001, che stabilisce modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda i metodi per le analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei fondi FEAOG, sezione «garanzia»;
Visto il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalita' comuni per il controllo dell'utilizzazione o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento;
Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ed in particolare la parte IV bis, relativa al controllo dell'utilizzazione o della destinazione delle merci;
Viste le circolari 6 aprile 1993, n. 8, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e 25 marzo 1994, n. 3, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con le quali sono state impartite disposizioni per l'applicazione delle norme comunitarie relative al controllo sugli scambi intracomunitari di prodotti del settore lattiero-caseario provenienti dall'intervento o che usufruiscono di aiuti e sono vincolati a destinazioni o utilizzazioni particolari;
Visto il decreto 4 ottobre 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, contenente norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1725/79, relativo alla concessione di aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per animali;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, contenente disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare l'art. 4, comma 3;
Considerata la necessita' di disciplinare lo svolgimento dei controlli e il rilascio dei riconoscimenti in conformita' alla richiamata normativa comunitaria, abrogando le precedenti disposizioni;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 marzo 2006;
Decreta:

Art. 1.
1. Il presente decreto detta norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2799/99 della Commissione, del 17 dicembre 1999, in seguito denominato «regolamento».
 
Art. 2.
1. I riconoscimenti e le autorizzazioni di cui agli articoli 9 e 12 del «regolamento» sono rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, alle imprese richiedenti i cui stabilimenti sono ubicati nei loro territori.
2. Gli organismi competenti al rilascio del riconoscimento, designati dalle autorita' regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono in seguito denominati «organo regionale».
3. I controlli prescritti dal «regolamento», indicati nell'allegato al presente decreto eccezione fatta per quelli afferenti al riconoscimento degli stabilimenti, sono esercitati dall'organismo pagatore competente per territorio, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito ai punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95.
4. L'AGEA, in qualita' di autorita' competente per il coordinamento dei controlli di cui al comma 3, coordina l'espletamento dei controlli e delle attivita' correlate e ne definisce le modalita'.
 
Art. 3.
1. Le domande di riconoscimento di cui all'art. 2, comma 1, sono presentate, per ciascuno stabilimento, all'organo regionale di cui all'art. 2, comma 2.
2. Gli stabilimenti per i quali viene presentata la domanda di riconoscimento devono possedere i requisiti previsti all'art. 9 del «regolamento». Le relative domande devono contenere tutti gli impegni previsti dal «regolamento» e devono essere corredate dalla copia dell'autorizzazione a produrre mangimi e del certificato, con vigenza, di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dalla documentazione idonea a dimostrare la disponibilita' dello stabilimento e dalla descrizione tecnica dei locali e delle attrezzature dello stabilimento.
3. Le domande sono sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, conformemente alle disposizioni dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
 
Art. 4.
Ogni riconoscimento rilasciato, cui e' attribuito un numero d'ordine progressivo unitamente al codice ISTAT che identifica la regione, e' indirizzato, oltre che all'impresa interessata e all'«Organismo di cui all'art. 2, comma 3», anche all'AGEA - «Area coordinamento» e al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle Politiche agricole - Polagr. III - via XX settembre 20 - 00187 Roma.
 
Art. 5.
1. In materia di revoche e sospensioni dei riconoscimenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, paragrafo 3 del «regolamento».
2. Le revoche e le sospensioni dei riconoscimenti sono adottate dall'«organo regionale» di cui all'art. 2, comma 2 su proposta delle autorita' deputate ad effettuare i controlli. Lo stesso «organo regionale» puo' adottare, ove se ne verifichino le condizioni, la decisione di cui all'art. 9, paragrafo 3, secondo comma del «regolamento».
3. Le proposte di revoca o di sospensione sono corredate da una dettagliata relazione sulle inadempienze o sulle irregolarita' riscontrate e sono comunicate anche ad Agea - «Area coordinamento».
4. Le revoche e le sospensioni dei riconoscimenti adottate sono indirizzate agli stessi soggetti di cui all'art. 4.
 
Art. 6.
1. Qualora un'impresa riconosciuta cambi la sua ragione sociale senza apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad usufruire del riconoscimento deve chiedere all'«organo regionale» competente, la voltura del riconoscimento precedente, presentando domanda, debitamente documentata.
2. La domanda di voltura e' sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa conformemente alle disposizioni dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
3. Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento per cui abbia ottenuto il riconoscimento, l'impresa subentrante deve, comunque, chiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 2.
4. Le variazioni dei riconoscimenti adottate sono indirizzate agli stessi soggetti di cui all'art. 4.
 
Art. 7.
1. Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarita' o violazioni della normativa comunitaria o nazionale che comportano una indebita percezione degli aiuti, l'organismo che ha rilevato l'irregolarita' o la violazione di cui sopra comunica l'infrazione rilevata e l'entita' delle somme indebitamente percepite ovvero delle cauzioni indebitamente svincolate, oltre che ai soggetti previsti della legge n. 689 del 24 novembre 1981, anche all'organismo di cui all'art. 2, comma 3, all'AGEA - Area coordinamento e al competente «organo regionale».
2. Le amministrazioni competenti procedono al recupero delle somme indebitamente percepite espletando tutti gli ulteriori adempimenti prescritti all'art. 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986.
3. L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, oltre ad adottare tutte le misure cautelative previste in caso di constatazione di irregolarita', attiva le procedure prescritte dal regolamento CEE n. 1469/95 conformemente a quanto stabilito dalla circolare n. 233/D del 27 settembre 1995 del Ministero delle finanze.
 
Art. 8.
1. I riconoscimenti rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano validi salvo diversa determinazione delle regioni interessate.
 
Art. 9.
Le procedure di controllo, la tenuta dei registri, le comunicazioni che devono essere effettuate dalle ditte e le comunicazioni tra gli organismi competenti sono definite dall'AGEA - Area coordinamento.
 
Art. 10.
I prelievi dei campioni da analizzare e le relative analisi sono eseguiti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento CE n. 213/2001 e secondo le modalita' definite ai sensi dell'art. 2, comma 4.
 
Art. 11.
Il decreto ministeriale 4 ottobre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 1995 e le successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.
Il presente decreto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2006
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 289
 
Allegato
CONTROLLI DA SVOLGERE

A. Riconoscimento degli stabilimenti.

1. Controlli finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti ove si fabbricano alimenti composti per animali con latte o latte scremato in polvere che usufruiscono degli aiuti.
Tipo di controllo: controllo preventivo con ispezione in loco negli stabilimenti, per verificare l'idoneita' degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative.
2. Controlli finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti di denaturazione del latte scremato in polvere.
Tipo di controllo: controllo preventivo con ispezione in loco negli stabilimenti, per verificare l'idoneita' degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative.
3. Controlli finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti di fabbricazione delle miscele.
Tipo di controllo: controllo preventivo con ispezione in loco negli stabilimenti, per verificare l'idoneita' degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative.
4. Controlli finalizzati al rilascio delle autorizzazioni alla consegna diretta tramite cisterne o containers degli alimenti composti.
Tipo di controllo: controllo preventivo con ispezione in loco negli stabilimenti, per verificare l'idoneita' degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative e strutture tecniche e mezzi di trasporto. Verifica della capacita' degli impianti e dell'impresa di utilizzazione. B. Controlli sulla trasformazione del latte scremato e del latte scremato in polvere.

1. Controllo sulla fabbricazione di alimenti composti.
Tipo di controllo: controlli in loco settimanali tecnici ed amministrativi contabili per verificare i requisiti del latte scremato e del latte scremato in polvere e verifica della effettiva incorporazione nelle quantita' dichiarate, negli alimenti composti. Controllo dell'imballaggio del prodotto. Prelievo di campioni e relative analisi per le materie prime e per il prodotto finito. Controllo complementare approfondito periodico.
2. Controllo sulla denaturazione del latte scremato in polvere.
Tipo di controllo: verifica giornaliera, in loco, dei requisiti del latte scremato in polvere e della sua corretta denaturazione per i quantitativi dichiarati.
Prelievi di campioni della materia prima e del prodotto finito da analizzare.
3. Controllo sulla fabbricazione di miscele.
Tipo di controllo: controllo periodico in loco, tecnico e amministrativo in base ai quantitativi trasferiti, ma almeno ogni ventotto giorni per verificare i requisiti delle materie prime e dei prodotti finiti e la rispondenza delle quantita' fabbricate rispetto a quanto dichiarato.
Prelievi di campioni delle materie prime e dei prodotti finiti. C. Controlli sulla consegna diretta degli alimenti composti alle aziende di allevamento tramite cisterne o containers.

1. Controllo sulle consegne di alimenti composti fabbricati in Italia e consegnati nella stessa provincia in cui e' ubicato lo stabilimento di produzione dei mangimi.
Tipo di controllo: accertamento amministrativo contabile, verifica tecnica in loco in base ad analisi del rischio, dell'avvenuta consegna, eventuale prelievo di campioni di alimenti composti in azienda.
2. Controllo sulle consegne di alimenti composti fabbricati in Italia in province diverse da quelle in cui avviene la consegna.
Tipo di controllo: controllo in azienda sull'effettiva avvenuta consegna, eventuale prelievo di campioni di alimenti composti.
3. Controlli sulle consegne di alimenti composti provenienti, come tali, da altri Paesi membri.
Tipo di controllo: controllo in azienda sull'effettiva avvenuta consegna, eventuale prelievo di campioni di alimenti composti. Restituzione del documento T5.
 
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