Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2006 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 6 aprile 2006
Convenzioni con le societa' concessionarie di autostrade interferenti con il passante di Mestre. (Deliberazione n. 128/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che ha demandato a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione delle convenzioni vigenti con le societa' autostradali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;
Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996, con la quale questo Comitato ha definito, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 498 gia' richiamata, lo schema regolatore a regime per il settore autostradale, prevedendo che le tariffe di pedaggio autostradale vengano adeguate sulla base della formula riportata nella delibera stessa e stabilendo che le nuove convenzioni debbano fissare in un quinquennio l'intervallo temporale fra revisioni successive della predetta formula;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, con la quale questo Comitato - ai sensi dell'art. 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 - ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» alla voce «Sistemi stradali ed autostradali», il «Passante di Mestre»;
Viste le delibere 31 ottobre 2002, n. 92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2003, e 7 novembre 2003, n. 80 pubblica nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2004, n. 50, con le quali questo Comitato - rispettivamente - ha stabilito il limite di contribuzione, a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma, per il passante di Mestre ed ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare dell'opera, assegnando alla medesima un contributo pari al limite massimo di cui sopra;
Vista la delibera 3 febbraio 2004, n. 6, pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004, con la quale questo Comitato ha preso atto delle diverse modalita' di copertura del costo residuo del «Passante», prevedendo che l'ANAS provveda, direttamente o tramite societa' di progetto dalla medesima partecipata, alla realizzazione dell'opera che verra' affidata poi in gestione pro-quota alle tre concessionarie delle autostrade interferite e demandando al Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ulteriori approfondimenti al riguardo, all'esito dei quali promuovere atti aggiuntivi alle vigenti convenzioni tra ANAS S.p.a. e le suddette concessionarie;
Ritenuto di dare indicazioni per la stipula degli atti aggiuntivi alle vigenti convenzioni relative alle tre societa' concessionarie, Autostrada Venezia e Padova S.p.a., Autovie Venete S.p.a. e Autostrada per l'Italia S.p.a. che gestiscono autostrade interferenti con il «Passante di Mestre» in relazione alle peculiarita' della soluzione operativa individuata per la realizzazione e gestione del Passante stesso;
Ritenuto in particolare, a seguito dell'operazione di permuta tra la gestione del passante e la gestione della tangenziale di Mestre, di prevedere il principio dell'isopedaggio, e dell'isoricavo, in modo da assicurare ai concessionari l'invarianza dei ricavi rispetto alle stime contenute nei piani finanziari e garantire nel tempo il flusso di risorse necessarie per la realizzazione del passante;
Su proposta congiunta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Delibera:

Si autorizza l'inserimento, negli approvandi atti aggiuntivi alle vigenti convenzioni con le societa' che gestiscono le autostrade interferenti con il «Passante di Mestre», delle clausole che prevedono l'isopedaggio e l'isoricavo, al fine di mantenere inalterata l'invarianza dei ricavi, rispetto alle stime di traffico di cui ai piani finanziari allegati ai vigenti atti convenzionali, nonche' garantire nel tempo il flusso di risorse necessarie per la realizzazione del passante. L'ANAS provvedera' annualmente, a decorrere dalla data di entrata in esercizio del Passante, a definire con le concessionarie i conseguenti conguagli sulla base degli introiti netti complessivi consuntivati.
Roma, 6 aprile 2006

Il Presidente
Berlusconi

Il segretario del CIPE
Baldassarri

Registrata alla Corte dei conti il 14 giugno 2006

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 155
 
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