Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2006
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3527).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2005, n. 3475, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005» cosi' come modificata dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 2005 ed integrata dall'art. 11 dell'ordinanza n. 3506 del 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, e n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 6 aprile 2006 e n. 3524 dell'8 maggio 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2006 con il quale, fra l'altro, viene nominato Commissario delegato il Prefetto della Repubblica gen. Carlo Alfiero;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2006, n. 3523, recante: «Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della citta' di Roma in occasione dell'incontro tra il Santo Padre e gli aderenti ai movimenti ed alle comunita' ecclesiali», cosi' come integrata dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3524 del 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 11 marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi, nonche' il successivo decreto di proroga del 17 febbraio 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in localita' La Torre nel comune di Teramo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2006 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 maggio 2007, lo stato d'emergenza in relazione al grave movimento franoso in atto nel comune di Montaguto in provincia di Avellino;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2007, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi, nonche' il successivo decreto di proroga del 17 febbraio 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi meteorici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 11 agosto, 9, 10 e 11 settembre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2006 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi metereologici e meteomarini avversi che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di criticita' in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3518 del 27 aprile 2006, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del Sudan»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3495 dell'11 febbraio 2006;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»;
Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto-legge che dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle grandi dighe si provvede, laddove sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006 recante la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2006;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3461/2005, n. 3498/2005, n. 3437/2005, n. 3418/2005 e n. 3485/2005, per la messa in sicurezza delle grandi dighe delle regioni Basilicata, Lazio, Sicilia, Piemonte, Liguria, Marche e Toscana;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 7794 del 10 maggio 2006 di designazione del Commissario delegato per la messa in sicurezza delle dighe della regione Siciliana in sostituzione del Commissario delegato nominato con ordinanza di protezione civile n. 3485/2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 6 aprile 2006 recante la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Ostuni (Brindisi), in relazione all'incaglio della motonave Hanife Ana in localita' Torre Pozzella-Costa Merlata.
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3517 del 27 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006;
Considerato che, facendo seguito alla predetta ordinanza, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 2006 l'avviso di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di rimozione della motonave Hanife Ana e di rimorchio presso il porto di Brindisi;
Considerato, inoltre, che alla scadenza dei termini previsti nel bando di gara per la presentazione delle offerte non e' pervenuta alcuna offerta e che, pertanto, si e' proceduto a dichiarare deserta la gara medesima;
Ravvisata l'esigenza di disporre comunque misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate all'immediata rimozione dell'unita' navale sopra menzionata, ed al conseguente rimorchio al porto piu' vicino;
Tenuto conto della necessita' di procedere quindi all'affidamento del servizio attraverso una trattativa privata, previa indagine di mercato, tale da consentire la massima rapidita' dei tempi di esecuzione e assicurando contestualmente il corretto svolgimento delle procedure di gara;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.
1. Il Prefetto di Bari e' nominato Commissario delegato per fronteggiare gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005. Conseguentemente i riferimenti al Prefetto Tommaso Blonda di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3474 del 2005 e all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 2005 sono soppressi.
 
Art. 2.
1. Al fine di contenere le spese per il personale di cui si avvale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le attivita' connesse alle situazioni di emergenza in materia di gestione dei rifiuti, bonifiche e tutela delle acque, il comma 3 dell'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come integrato dal comma 4 dall'art. 10 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e dal comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999, nonche' il comma 1 dell'art. 16 dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.
2. Fino alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza il Prefetto di Napoli provvede all'erogazione dei compensi spettante al personale di cui al comma 1 a carico delle risorse finanziarie ancora disponibili presso la contabilita' speciale.
 
Art. 3.
1. Per il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, tenuto conto della necessita' di assicurare ogni improcrastinabile iniziativa finalizzata alla risoluzione delle problematiche inerenti alla gestione dei rifiuti ed alla depurazione delle acque al personale appartenente alla carriera prefettizia in servizio presso la struttura commissariale e' corrisposta la retribuzione di posizione di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, unitamente al trattamento economico previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.
2. Al fine di consentire la rapida risoluzione delle controversie in atto il Commissario delegato e' autorizzato a concludere atti di natura transattiva, nel limite massimo di spesa di Euro 2.000.000,00, definendo forme di collaborazione con la competente Avvocatura distrettuale dello Stato per il sollecito rilascio del parere di competenza.
3. Per evitare l'aggravio derivante dall'avvio delle procedure di riscossione di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3512, per assicurare, altresi', l'immediata attuazione del comma 1, dell'art. 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, i crediti vantati dai Comuni in relazione all'utilizzo da parte della struttura commissariale del personale dei detti Enti locali possono essere compensati dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, a seguito di apposita verifica contabile, con i debiti maturati dai medesimi Enti locali nei confronti della struttura commissariale.
4. Per il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, la Regione medesima e' autorizzata a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, la somma di euro 430.000,00 in limiti d'impegno quindicennali a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dall'art. 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
5. Il netto ricavo dei mutui di cui al comma 4 e' trasferito dalla regione Calabria sulla contabilita' speciale n. 2762, istituita presso la Tesoreria provinciale di Catanzaro ed intestata al Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Calabria.
 
Art. 4.
1. Il comma 2, dell'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3523 del 5 maggio 2006 e' soppresso.
2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3523 del 5 maggio 2006, e successive modificazioni, sono integrate di euro 500.000,00, e affluiscono sulla contabilita' speciale n. 1200 intestata al Prefetto di Roma presso la tesoreria provinciale dello Stato succursale di Roma, con oneri a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 
Art. 5.
1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri connesse all'espletamento delle attivita' di emergenza citate in premessa, il Dipartimento medesimo e' autorizzato a stipulare due contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto-legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni, ed all'art. 19 del Contratto collettivo di lavoro del comparto Ministeri, con oneri a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
2. All'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3495 dell'11 febbraio 2006 alla fine del comma 3 e' aggiunto il seguente periodo: «Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile e' stabilito il compenso spettante al Presidente del Comitato di rientro di cui al comma 2».
3. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3518 del 27 aprile 2006 le parole «il dott. Guido Bertolaso» sono soppresse e cosi' sostituite» il Capo del Dipartimento della protezione civile».
4. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3518 del 27 aprile 2006 le parole «presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono soppresse e cosi' sostituite «presso il Dipartimento della protezione civile».
5. Al fine di assicurare la piena operativita' della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2006, in attuazione dell'art. 5, comma 3-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'espletamento delle attivita' di consulenza tecnico-scientifica per il Dipartimento della protezione civile, tenuto conto della rilevanza del contributo che il predetto organo assicura al Dipartimento nelle numerose situazioni di rischio in atto nel territorio nazionale di cui alle dichiarazioni d'emergenza in premessa citate, e' autorizzata la corresponsione del trattamento di missione ai componenti della predetta Commissione, in deroga all'art. 1, comma 203, della legge n. 266 del 2005, ed all'art. 5, comma 3-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 6.
1. Allo scopo di realizzare le occorrenti sinergie rispetto all'esercizio delle competenze di protezione civile, con riferimento in particolare ai «Grandi Eventi» di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e' autorizzato l'utilizzo di personale del Dipartimento della protezione civile da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il perseguimento degli obiettivi di comune interesse istituzionale, individuando modelli procedimentali idonei ad assicurare funzionalita' e celerita' ai processi decisionali; i relativi oneri sono posti a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
2. Al fine di assicurare il necessario supporto di servizi, logistico e tecnologico alle complesse attivita' istituzionalmente attribuite al Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata a conferire un incarico di funzione dirigenziale di livello generale, in base all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in deroga ai limiti, anche temporali minimi, ivi previsti. Tale incarico e' conferito in aggiunta ai posti di funzione individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 
Art. 7.
1. L'ing. Santi Muscara' e' nominato Commissario delegato, in sostituzione del dott. ing. Rosario De Francesco gia' nominato con ordinanza di protezione civile del 22 dicembre 2005, n. 3485, per la messa in sicurezza delle dighe di Pasquasia (Comune di Enna) e di Cuba (Comune di Centuripe) di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3418/2005, provvedendo a porre in essere le relative iniziative per la messa in sicurezza delle citate dighe esercitando i poteri previsti dalla richiamata ordinanza di protezione civile n. 3418/2005.
 
Art. 8.
1. Stante l'intervenuta proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento - Fibe S.p.a. e Fibe Campania S.p.a. - sono tenute ad assicurarne la prosecuzione, con le modalita' di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, come convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 21, fino all'aggiudicazione dell'appalto e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza.
 
Art. 9.
1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato commissario delegato, in sostituzione del direttore marittimo di Bari, gia' nominato con ordinanza di protezione civile del 27 aprile 2006, n. 3517, per l'espletamento, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative necessarie alla rimozione della motonave Hanife Ana ed al relativo rimorchio presso il porto piu' vicino.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato puo' avvalersi del capitano di vascello CP Nunzio Martello in qualita' di soggetto attuatore in sostituzione del comandante della Capitaneria di porto di Brindisi, gia' nominato con ordinanza di protezione civile del 27 aprile 2006, n. 3517, nonche' della collaborazione degli uffici tecnici della regione Puglia, degli enti locali territoriali e non territoriali nonche' degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato.
3. L'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2006, n. 3517, e' soppresso.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 giugno 2006
Il Presidente: Prodi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone