Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 9 giugno 2006
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della societa' Italy First S.p.a. di Rimini. (Decreto n. 38723).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.»;
Visto l'accordo in data 14 febbraio 2006, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' Italy First S.p.a. nonche' delle OO.SS., con il quale, considerata la situazione di crisi, nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2006, in favore di un numero massimo di 28 unita', dipendenti dalla societa' di cui trattasi, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro;
Vista l'istanza presentata in data 16 febbraio 2006, con la quale la societa' Italy First S.p.a, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006, in favore del personale dipendente, sia di terra che navigante, indicato negli allegati elenchi nominativi forniti dalle medesime societa';
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006, in favore del personale di terra e navigante, dipendente dalla societa' Italy First Spa, in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 febbraio 2006, in favore del personale di terra e navigante, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, indicato negli elenchi allegati e dipendente dalla societa':
Italy First S.p.a., sede in Rimini, unita' in Rimini per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006;
pagamento diretto : si.
 
Art. 2.
La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 
Art. 3.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 4.
La societa' Italy First S.p.a. e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2006
Il Ministro: Damiano
 
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