Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2006 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 22 marzo 2006
Direttive per gli interventi nel settore aerospaziale - Aggiornamento. (Deliberazione n. 28/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo ed all'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in seguito alla soppressione del CIPI, ha devoluto a questo Comitato la funzione di formulazione degli indirizzi relativi all'applicazione della legge n. 808/1985;
Visto l'art. 4, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in particolare nella parte che dispone interventi «per sviluppare le capacita' di collaborazione internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di lavoro nell'ambito dei maggiori programmi aeronautici civili predisposti dall'industria dell'Unione europea» nonche' «per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea»;
Visto l'art. 145, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la concessione, con le modalita' e nelle misure di cui alla citata legge n. 808/1985, di finanziamenti ai progetti nel settore spaziale;
Visto l'art. 4, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale dispone che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato per lo sviluppo dei progetti di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 808/1985 sono utilizzati secondo le specifiche disposizioni recate dall'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante tra l'altro disposizioni in materia di organizzazione e di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, il quale ha istituito il Ministero delle attivita' produttive e disposto tra l'altro il trasferimento allo stesso delle funzioni dei precedenti Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, relativo alle funzioni della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita';
Vista la direttiva comunitaria n. 96/C 45/06 relativa agli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (G.U.C.E. del 17 febbraio 1996, n. C45/C);
Vista la direttiva comunitaria n. 96/C 213/04 relativa agli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (G.U.C.E. del 23 luglio 1996, n. C213/4);
Vista la comunicazione della Commissione europea relativa agli aiuti «de minimis» n. 96/C 68/06 (G.U.C.E. del 6 marzo 1996, n. C68/9);
Visto il decreto 18 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 229/1997) del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
Vista la propria delibera del 2 agosto 2002 n. 75 (Gazzetta Ufficiale n. 300/2002) che, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge n. 808/1985, ha stabilito le condizioni per l'ammissibilita' dei progetti proposti dalle imprese aeronautiche alle agevolazioni finanziarie della stessa, ha indicato le priorita' e determinato i criteri per lo svolgimento dell'istruttoria dei medesimi progetti;
Vista la nota n. 679161-15/0-3 del 28 novembre 2005, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha trasmesso una proposta, positivamente valutata dal Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, concernente modifiche ed integrazioni agli indirizzi a suo tempo stabiliti dal questo Comitato intesi ad orientare l'intervento pubblico al conseguimento di obiettivi di sviluppo generale dell'industria aeronautica nel rispetto del quadro della normativa comunitaria;
Preso atto della situazione e delle prospettive dell'industria aeronautica quali risultano dal documento del Ministero delle attivita' produttive - allegato alla Relazione previsionale e programmatica per gli anni 2006-2008 - nel quale e' definito l'indirizzo di perseguire, attraverso una gestione mirata degli strumenti di intervento, lo sviluppo e il consolidamento di un numero di aree prioritarie - individuato sulla base di un collegamento sinergico di competenze tecnologiche ed opportunita' di mercato istituzionale e commerciale - tenendo conto di due obiettivi strategici:
a) fornire un contributo sostanziale al soddisfacimento delle esigenze della Nazione relativamente alla sicurezza, in uno scenario che ha visto una profonda modifica nel profilo della minaccia;
b) assicurare che l'industria nazionale si muova in coerenza con la generale evoluzione del quadro delle tecnologie;
Preso atto della opportunita' di consolidare la selettivita' del processo di individuazione dei progetti eleggibili per l'intervento sussidiario del Ministero delle attivita' produttive, operando una revisione dei criteri di selezione in modo da considerare gli elementi rappresentativi dello sviluppo del settore in tutte le sue articolazioni e inoltre di modulare diversamente i livelli di finanziamento dei progetti aeronautici;
Rilevato che le procedure applicative dalla legge n. 808/1985 - riflettendo le peculiarita' del settore aerospaziale caratterizzato da elevata innovazione delle tecnologie e da conseguente alto rischio connesso agli obiettivi dei progetti - devono considerarsi specifiche dell'intervento pubblico previsto per il settore senza possibilita' di sovrapposizioni, per lo stesso progetto, con altri sistemi incentivanti;
Ravvisata, altresi', la necessita' di' modulare i livelli di incentivazione in rapporto alle aree territoriali, delineate dalla politica comunitaria e da quella nazionale, ed alle vitali esigenze del patrimonio tecnologico e produttivo nazionale nel contesto del Mercato unico e della progressiva integrazione delle aziende in nuovi soggetti operanti in via prioritaria a livello di Unione europea;
Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Delibera:
Il Ministero delle attivita' produttive, per l'applicazione della legge n. 808/1985, si attiene alle seguenti direttive: 1. Condizioni di ammissibilita'.
1.1. Gli interventi previsti dalla legge n. 808/1985 hanno per obiettivo di integrare in via sussidiaria l'investimento delle imprese italiane con attivita' principale nel settore aerospaziale, allo scopo della tempestiva realizzazione - nell'ambito di progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale - di progetti di ricerca e sviluppo diretti a consolidare e valorizzare il patrimonio tecnologico nazionale, con la duplice funzione di promuovere la fertilizzazione del sistema industriale e di concorrere al continuo arricchimento del patrimonio di tecnologie strumentali per la sicurezza nazionale.
1.2. Sono considerate imprese con attivita' principale nel settore aerospaziale le imprese che, nei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione ai benefici, abbiano conseguito un fatturato medio determinato per oltre il 50% da attivita' di costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti aeronautici e parti degli stessi ovvero di costruzione di sistemi ed equipaggiamenti spaziali che siano strumentali ad una migliore tutela della sicurezza nazionale.
Per i rami di azienda istituiti con apposita delibera societaria che attribuisca agli stessi un'autonomia organizzativa ed economica con contabilita' sezionali, la predetta percentuale del 50% viene verificata nell'ambito delle suddette contabilita' sezionali, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata da soggetto iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Per rami di azienda di nuova istituzione viene fatto riferimento ad idonea riclassifica della contabilita' per le attivita' interessate.
Per le nuove imprese derivanti da concentrazioni di altre aziende preesistenti viene fatto riferimento al fatturato risultante dall'ultimo bilancio di queste.
1.3. I progetti di ricerca e sviluppo possono essere ammessi ai benefici della legge n. 808/1985 solo se:
a) presentino un sostanziale contenuto di innovazione tecnologica riferita a prodotti o processi sia nuovi sia preesistenti;
b) non siano stati avviati prima della presentazione della domanda di cui al punto 3.2. ovvero - per i progetti riconosciuti funzionali alla sicurezza nazionale o finalizzati all'arricchimento del patrimonio di tecnologie strumentali per la sicurezza nazionale - non abbiano ancora concluso la fase di fattibilita'.
1.4. Gli interventi previsti dalla legge n. 808/1985 possono essere effettuati a favore delle imprese di cui al punto 1.2. per la realizzazione di progetti rispondenti ai requisiti di cui al punto 1.3. solo se:
a) il progetto presenti carattere di addizionalita' rispetto alla ordinaria attivita' di ricerca e sviluppo dell'impresa. Tale carattere e' presunto per i progetti delle piccole e medie imprese di cui ai sensi del successivo punto 3.7., lettera b);
b) dall'accordo di collaborazione risulti che il progetto comporti per l'impresa una effettiva partecipazione al rischio industriale tale da non dar luogo ad un mero rapporto di fornitura.
La condizione di cui al punto b) non opera per le imprese che partecipano - in qualita' di sub-contraenti e limitatamente ad attivita' di ricerca e sviluppo riguardanti la componentistica, meccanica od elettronica - al progetto di impresa nazionale per ricerca e sviluppo riguardante sistema o sottosistemi, gia' ammesso ai benefici di cui alla legge n. 808/1985.
1.5. Ai fini degli interventi sono considerate ammissibili le attivita' di esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi e sperimentazione preseriale e di realizzazione e sperimentazione di dimostratori di tecnologie riguardanti:
- sistemi, sottosistemi o componenti;
- impianti e attrezzature-pilota per la realizzazione degli stessi.
1.6. Per i programmi che siano riconosciuti funzionali alla sicurezza nazionale ovvero finalizzati all'arricchimento del patrimonio di tecnologie strumentali per la sicurezza nazionale, possono essere considerate altresi' ammissibili le attivita' di industrializzazione e quelle di avviamento alla produzione del primo lotto operativo.
1.7. Sono escluse dagli interventi le quote di progetto delle imprese italiane subcommesse all'estero. Qualora la quota di progetto dell'impresa italiana sia sub-commessa a soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea per oltre il 25%, il progetto stesso non sara' ammesso agli interventi dei Ministero.
1.8. Le nuove attivita' di progetto devono essere avviate in misura sostanziale entro sei mesi dal decreto di cui all'art. 4, comma 8 della legge n. 808/1985.
1.9. La concessione dei benefici per la partecipazione a progetti internazionali potenzialmente concorrenti deve essere valutata con particolare attenzione, soprattutto per quanto attiene ai contenuti ed alle ricadute tecnologiche, alle potenzialita' di penetrazione dei mercati ed alle possibilita' di incrementare la partecipazione dell'industria italiana alle collaborazioni internazionali. 2. Criteri di selezione e graduatoria.
2.1. Ai fini della selezione e della graduatoria dei progetti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 808/1985 dovra' essere considerato, sulla base di idonea documentazione, se i progetti:
a) accrescano l'autonomia tecnologica dell'industria italiana in quanto riguardino sviluppi di alta specializzazione e/o innovativi, a livello di sistemi o sottosistemi principali, e di conseguenza si caratterizzino per elevato rischio tecnologico;
b) prevedano, con accordo vincolante, l'equilibrata partecipazione dell'azienda richiedente a tutte le fasi del progetto;
c) presentino, per la specifica tipologia del progetto, la necessita' di un'adeguata capacita' gestionale a livello di integrazione di sistemi/sottosistemi complessi;
d) prevedano che le tecnologie sviluppate siano utilizzate preminentemente in prodotti tipicamente aerospaziali (in quanto, nell'arco complessivo dell'utilizzo, oltre la meta' delle produzioni utilizzanti le dette tecnologie appartengano a prodotti aerospaziali);
e) siano inseriti in progetti di comune interesse europeo;
f) favoriscano l'occupazione qualificata e lo sviluppo economico e tecnologico nelle aree del territorio nazionale incluse nelle regioni previste dalle norme di attuazione dell'art. 87 (ex art. 92), paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam;
g) escludano, ove realizzati in collaborazione con impresa di Paesi non appartenenti all'Unione europea, la corresponsione di «quote d'ingresso» da parte dell'azienda italiana richiedente a vantaggio del partecipante straniero.
2.2. Ai fini di una precedenza nell'assegnazione dei fondi a parita' delle valutazioni di cui al precedente punto 2.1., si devono prendere in considerazione i seguenti requisiti:
a) uno specifico maggiore rischio nei tempi di ritorno dell'investimento quale diretta conseguenza dell'elevata innovativita' tecnologica del progetto, comprovata da un rapporto di cattedratico universitario di settore di chiara e provata fama, estraneo all'impresa richiedente ed alle eventuali societa' che direttamente o indirettamente ne hanno il controllo;
b) realizzazione di progetti nei segmenti dell'aviazione generale certificata ovvero della componentistica (meccanica od elettronica) per l'aerospazio da parte di soggetti derivanti dalla fusione, di due o piu' piccole e medie aziende dedicate a tali segmenti, che sia stata agevolata dalle regioni interessate;
c) realizzazione integrata - fra una impresa sistemista e due o piu' sottosistemisti e/o equipaggiatori nazionali - nell'ambito di una iniziativa retta da specifico accordo giuridicamente significativo;
d) partecipazione, in attivita' qualificanti del progetto e ad un livello complessivamente non inferiore al 15% del costo, di strutture universitarie o di altri enti ed istituzioni di ricerca a prevalente partecipazione pubblica. 3. Criteri per le modalita' dell'istruttoria.
3.1. Il Ministro delle attivita' produttive definisce ed aggiorna annualmente, nella Relazione di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, obiettivi e piani di sviluppo del settore dell'industria aerospaziale.
3.2. Le domande di cui all'art. 4, comma 5,della legge n. 808/1985 sono presentate al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita'. La Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita', di seguito denominata Direzione generale, verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilita'.
3.3. La Direzione generale ha la facolta' di chiedere all'impresa dati, notizie e documentazioni integrative ritenuti necessari, incluse relazioni concernenti il progetto predisposte da cattedratici universitari di settore di chiara e provata fama, estranei all'impresa richiedente ed alle eventuali societa' che direttamente o indirettamente ne hanno il controllo, nonche' di convocare per audizioni rappresentanti dell'impresa.
3.4. Sulla base delle istanze presentate, la Direzione generale, di concerto con le Amministrazioni dell'istruzione, universita' e ricerca e della difesa, puo' individuare progetti del settore spaziale purche' di particolare valenza ai fini dell'arricchimento del patrimonio tecnologico strumentale alla sicurezza nazionale.
3.5. Le domande sono sottoposte, in linea di massima in due sessioni annuali, all'esame del Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, che, sulla base dell'istruttoria predisposta dalla Direzione generale e previa acquisizione degli ulteriori elementi ritenuti necessari, esprime motivato parere sui singoli progetti presentati con particolare riferimento ai criteri indicati al precedente punto 2.1. e valuta il livello - «molto innovativo», «innovativo» e «poco innovativo» - dei contenuti dei singoli progetti.
3.6. Ai fini della valutazione del livello, il progetto dovra' rispondere:
a) per il livello «molto innovativo», ad almeno cinque dei criteri di cui al precedente punto 2.1.;
b) per il livello «innovativo», ad almeno quattro dei criteri di cui al precedente punto 2.1.
3.7. Per le piccole e medie imprese dedicate all'aviazione generale certificata ovvero alla componentistica - meccanica od elettronica - per l'aerospazio, il progetto dovra' rispondere:
a) per il livello «molto innovativo», ad almeno quattro dei criteri di cui al precedente punto 2.1.;
b) per il livello «innovativo»: ad almeno tre dei criteri di cui al precedente punto 2.1.
Una piccola o media impresa acquisisce la qualifica di impresa dedicata alla componentistica, meccanica od elettronica, per l'aerospazio solo allorche' comprovi, per il triennio antecedente la domanda di ammissione ai benefici, un fatturato imputabile per oltre il 60% a forniture alternativamente o cumulativamente rivolte ad aziende aerospaziali, all'AMI o ad altra Aeronautica militare e contestualmente dimostri di essere titolare di certificazione del sistema qualita' azienda ISO 9001 assieme alla certificazione AQAP corrispondente alla relativa categoria merceologica.
3.8. Alle valutazioni «molto innovativo» e «innovativo» corrisponderanno, in relazione ai benefici di cui all'art. 3, lettera a) della legge n. 808/1985, differenti entita' d'intervento, e piu' precisamente:
a) finanziamenti non superiori rispettivamente all'80% e al 70% dei costi ammessi per le iniziative localizzate nelle aree di cui al punto 2.1., lettera f);
b) finanziamenti non superiori rispettivamente al 75% e al 65% dei costi ammessi per le iniziative nelle restanti aree del territorio nazionale.
3.9. Per ogni progetto verra' verificato che i benefici non superino i seguenti limiti:
a) il 50% in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) dei costi delle attivita' di ricerca industriale;
b) il 25% in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) dei costi delle attivita' di sviluppo precompetitivo.
I limiti sopraindicati sono elevati - in misura comunque non superiore in complesso al 25% - sulla base delle seguenti maggiorazioni:
I. 10% per i progetti svolti da piccole e medie imprese;
II. 10% per i progetti effettuati in una delle aree di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato che istituisce la Comunita' europea come modificato dal Trattato di Amsterdam;
III. 5% per i progetti svolti nelle aree di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del sopraindicato Trattato istitutivo della Comunita' europea;
IV. 10% per i progetti che comportano una collaborazione industriale con un'impresa di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero una cooperazione con enti pubblici di ricerca.
3.10. I progetti aventi un costo ammissibile superiore ai 25 milioni di euro o beneficianti di un aiuto in Equivalente Sovvenzione Lorda superiori ai 5 milioni di euro, sono notificati alla Commissione europea. Sino all'acquisizione della positiva valutazione della Commissione non si procede alla concessione di finanziamenti.
3.11. Eventuali modifiche della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo riguardanti il settore aerospaziale vengono recepite all'atto della loro entrata in vigore e contestualmente applicate.
3.12. Per i programmi di cui al punto 1.6. (riconosciuti funzionali alla sicurezza nazionale ovvero finalizzati all'arricchimento del patrimonio di tecnologie strumentali per la sicurezza nazionale) l'entita' dell'intervento in relazione ai benefici di cui all'art. 3, lettera a) della legge n. 808/1985 e' definita come segue:
a) per i programmi valutati «molto innovativi» finanziamenti non superiori rispettivamente all'85% e 75% dei costi ammessi per le iniziative localizzate nelle aree di cui al punto 2.1., lettera f);
b) per i programmi valutati «innovativi» finanziamenti non superiori rispettivamente all'80% e 70% dei costi ammessi per le iniziative nelle restanti aree del territorio nazionale.
3.13. Relativamente ai programmi di cui al punto 1.6. non si applicano le disposizioni di cui ai punti 3.9., 3.10. e 3.11.
3.14. In coerenza con le direttive e i piani definiti dal Ministro delle attivita' produttive e sulla base del parere del Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica, il Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita', di seguito denominato il Direttore generale emana entro sessanta giorni dal parere stesso - esclusivamente per i progetti valutati «molto innovativi» e «innovativi» - il provvedimento per l'ammissione agli interventi del progetto, definendo in particolare:
I. l'ammontare dei costi ammissibili;
II. gli interventi;
III. le modalita' delle erogazioni;
IV. le modalita' dei rimborsi o dei diritti di regia e gli altri adempimenti dell'impresa.
Nella definizione degli interventi si terra' conto delle disposizioni dell'art. 4, comma 16-bis, del decreto legge n. 80/2005, convertito nella legge n. 80/2005.
3.15. Il Direttore generale - anche in considerazione delle esigenze di controllo sulla realizzazione degli eventuali blocchi di progetto riguardanti obiettivi intermedi e previo parere del Comitato - puo', con il provvedimento di cui al punto 3.14., ammettere a finanziamento solo frazioni di attivita' riferite a periodi determinati. In tal caso la richiesta che l'intervento sussidiario dello Stato prosegua anche dopo il periodo ammesso viene espressa e motivata dall'impresa alla Direzione generale entro il 31 gennaio successivo all'ultimo anno solare finanziato.
3.16. Entro i quindici giorni successivi all'emanazione del provvedimento di cui al punto 3.14. la Direzione generale invita il legale rappresentante dell'impresa interessata a sottoscrivere il provvedimento di ammissione del progetto agli interventi per accettazione.
3.17. Il Direttore generale, in particolare per specifici progetti nei quali ricorrano una o piu' delle seguenti caratteristiche:
1. abbiano particolare rilevanza internazionale ovvero economica;
2. interessino la partecipazione di altre imprese italiane;
3. siano stati oggetto di piu' di una richiesta di ripianificazione dell'importo delle singole annualita' di spesa.
Puo' disporre successivi accertamenti, in corso di progetto, sia sulla corrispondenza dello svolgimento tecnico sia sulla congruita' delle risultanze economiche del progetto in esame con gli obiettivi e le direttive del Ministro delle attivita' produttive. L'accertamento verra' svolto da una Commissione presieduta da un funzionario, munito di laurea in ingegneria, della Direzione generale e composta da almeno uno degli esperti tecnici del Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, nonche' da un altro componente esterno munito di laurea giuridico-economica.
3.18. Per i progetti ammessi agli interventi, il Direttore generale puo' autorizzare direttamente l'utilizzazione della quota percentuale del costo globale, riservata alla voce «imprevisti» per la variazione registrata a consuntivo da una singola voce di costo.
3.19. Al fine di mantenere l'efficacia degli interventi, assicurando il tempestivo conseguimento degli obiettivi della legge n. 808/1985, con provvedimento del Direttore generale possono essere autorizzati trasferimenti compensativi - che risultino coerenti con l'impostazione iniziale dei progetto - fra voci di costo sia nel corso di un anno del progetto che nell'arco dell'intero progetto. A tale scopo il beneficiario richiedente dovra' presentare adeguata documentazione giustificativa compresa un'analitica relazione tecnica redatta da un cattedratico universitario di settore di chiara e provata fama, estraneo all'impresa richiedente ed alla finanziaria di controllo.
3.20. Le imprese ammesse agli interventi di cui alla legge n. 808/1985 per la realizzazione di un progetto nel quale svolgono ruolo di sistemista o sottosistemista maggiore possono essere chiamate, con lo stesso decreto di ammissione ai benefici, a svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' di altre imprese italiane che siano agevolate per concorrere allo stesso progetto a livello di sottosistemi minori e/o equipaggiamenti: sullo svolgimento di tali attivita' l'impresa, cosi' designata per il coordinamento di sistema, riferira' poi periodicamente alla Direzione generale per i successivi indirizzi e gli eventuali interventi. 4. Regime delle restituzioni e dei diritti di regia.
4.1. Nel provvedimento di cui al punto 3.14. il Direttore generale definisce le modalita' per la restituzione dei finanziamenti, determinando le relative rate. Le dette rate sono calcolate secondo criteri di progressivita' in rapporto a scaglioni di avanzamento, sulla base degli incassi totali previsti in relazione alle vendite dei prodotti utilizzanti i risultati del progetto di ricerca e sviluppo oggetto del progetto.
4.2. Il Direttore generale dispone che i versamenti per la restituzione dei finanziamenti abbiano inizio l'anno successivo al completamento dell'erogazione dei finanziamenti stessi e che i versamenti relativi alle rate maturate prima del completamento delle erogazioni siano effettuati in quattro quote eguali di cui la prima versata l'anno successivo al completamento della detta erogazione.
Il Direttore generale - nei casi di frazionamento ai sensi del punto 3.15. ovvero nei casi di singoli progetti riferiti ad una matrice tecnologica riconosciuta come comune dall'Amministrazione - dispone che il versamento delle rate maturate per la restituzione dei finanziamenti, comprese le quote riguardanti le rate pregresse, abbia inizio nell'anno successivo all'ultima erogazione riguardante rispettivamente l'intero progetto frazionato ai sensi dei punto 3.15. o il complesso dei progetti con una comune matrice tecnologica.
4.3. La Direzione generale - dopo un quinquennio dall'anno di inizio di acquisizione degli incassi, giusta quanto previsto nel piano esaminato in sede di procedura di concessione - curera' l'accertamento degli eventuali scostamenti tra incassi effettivi ed incassi previsti.
Nel caso di complessivo scostamento negativo superiore al 30%, il Direttore generale provvedera' alla ridefinizione, previo parere del Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, delle condizioni e modalita' per i rimborsi.
La prosecuzione dell'intervento sussidiario dello Stato e' subordinata alla verifica della permanenza del requisito di cui al punto 3.9. ed eventualmente alla positiva valutazione di cui al punto 3.10. per i progetti per i quali l'aiuto abbia, in conseguenza degli scostamenti suddetti, superato un'intensita' in termini di equivalente sovvenzione lorda di 5 milioni di euro.
Successivamente la Direzione generale curera' analogo monitoraggio con cadenza periodica promuovendo, in caso di scostamenti significativi tra incassi effettivi e incassi previsti, provvedimenti di ridefinizione delle condizioni e modalita' dei detti rimborsi, restando fermo che le obbligazioni del beneficiario dovranno essere adeguate nel quadro della normativa nazionale e comunitaria vigente.
4.4. Riguardo a programmi che siano articolazioni di progetti costituenti parte di filiere tecnologiche omogenee od evoluzione della stessa matrice tecnologica, nei casi in cui la versione «basica» sia stata gia' oggetto di intervento e venga sostituita da quella successiva, il Direttore generale, sentito il Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, puo' disporre che i piani di restituzione riguardanti il nuovo prodotto della famiglia o derivato siano calcolati cumulandovi la residua quota di rimborsi imputabile al prodotto basico e riferibile alle parti comuni con il successivo prodotto.
4.5. Per i programmi di cui al punto 1.6 (riconosciuti funzionali alla sicurezza nazionale ovvero finalizzati all'arricchimento del patrimonio nazionale di tecnologie strumentali alla sicurezza del Paese), nel provvedimento di cui al punto 3.14. sono definiti - in luogo degli adempimenti di cui punto 4.1. - i diritti di regia conseguenti la vendita - alla Amministrazione italiana o alla difesa di altri Paesi - dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei programmi medesimi.
I diritti di regia saranno stabiliti come quote, anche per scaglioni crescenti, degli incassi delle vendite dei prodotti indicati sopra, determinate in relazione alle previsioni di approvvigionamento e/o vendita dei prodotti medesimi.
4.6. Ai versamenti dei diritti di regia di cui al punto 4.5. si applicano le disposizioni di cui ai punto 4.2.
Previa ulteriore valutazione del Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, il Direttore generale puo' stabilire che il versamento all'Erario dei diritti di regia, compresi quelli maturati precedentemente, abbia inizio successivamente all'avvenuta consegna della serie corrispondente ai tre decimi dei piano di consegne nazionali esaminato e positivamente valutato dal medesimo Comitato.
4.7. Le disposizioni di cui ai punti 4.5. e 4.6. si applicano anche ai programmi di cui al punto 1.6. gia' ammessi agli interventi della legge n. 808/1985. Il Direttore generale con appositi provvedimenti definira' i criteri e le modalita' dei diritti di regia riguardo ai detti programmi.
4.8. Ai fini della presente deliberazione sono assimilati ai progetti di cui al punto 1.6. i programmi nazionali finalizzati alla realizzazione di un progetto di comune interesse europeo ai sensi dell'art. 87, comma 3, lettera b) del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam.

Roma, 22 marzo 2006
Il Presidente
Berlusconi

Il segretario del CIPE
Baldassarri

Registrata alla Corte dei conti il 20 giugno 2006 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 229
 
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