Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 aprile 2006
Recepimento della direttiva 2005/4/CE della Commissione del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2001/22/CE, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista al direttiva 2005/4/CE della Commissione del 19 gennaio 2005 che modifica la direttiva 2001/22/CE relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari.
Visto il Regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 221/2002 della Commissione del 6 febbraio 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;
Visto il Regolamento CE n. 78/2005 della Commissione del 19 gennaio 2005 che modifica il regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda i metalli pesanti;
Visto il decreto 5 marzo 2003 di recepimento della direttiva 2001/22/CE della Commissione dell'8 marzo 2001 relativa ai metodi di analisi per il prelievo dei campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2003;
Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in particolare l'art. 9;
Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 14 marzo 2006;
Decreta:
Art. 1.
Il decreto 5 marzo 2003 recante il recepimento della direttiva 2001/22/CE e' modificato come segue:
a) Il punto 5 dell'allegato I e' sostituito dal seguente: 5. Conformita' della partita o sottopartita.
Il laboratorio deputato al controllo ufficiale deve effettuare almeno due analisi indipendenti e calcolare la media dei risultati.
La partita e' ritenuta conforme se la media dei risultati, corretti per il fattore di recupero, non supera il rispettivo tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche, tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.
La partita non e' conforme se la media supera il rispettivo tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche, oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.
b) al punto 3 dell'allegato II, «Criteri relativi ai metodi di analisi che devono applicare i laboratori del controllo ufficiale», viene inserito, dopo la tabella 4, il seguente punto 3.3.3: «3.3.3. Criteri di prestazione - Impostazione della funzione di incertezza.
Per valutare l'idoneita' del metodo di analisi il laboratorio puo' calcolare l'incertezza massima standard con la seguente formula:

----> Vedere Formula a pag. 35 della G.U. <----

in cui:
Uf e' l'incertezza massima standard
Lod e' il limite di rivelabilita' del metodo
C e' la concentrazione che presenta interesse
alpha e' un fattore numerico da utilizzare in funzione del valore di C. I valori da utilizzare sono riportati nella tabella seguente:

===================================================================== C(microng/kg) |alpha ===================================================================== < o uguale 50 |0,2 51-500 |0,18 501-1000 |0,15 1001-10000 |0,12 > o uguale 10000 |0,1

e U e' l'incertezza estesa che, applicando un fattore di confidenza di 2, da' un livello di sicurezza del 95 % circa.
Se un metodo d'analisi da' risultati d'incertezza inferiori all'incertezza massima standard, esso sara' valido quanto un altro metodo che soddisfi le caratteristiche di prestazione precedentemente riportate.»
2) Il punto 3.4 dell'allegato II e' sostituito dal seguente: 3.4. Stima dell'accuratezza analitica, calcolo del fattore di recupero e registrazione dei risultati.
L'accuratezza dell'analisi e' stimata, se possibile, includendo nella stessa adeguati materiali di riferimento certificati.
Il risultato analitico sul rapporto di prova viene riportato in forma corretta o meno per il fattore di recupero. Devono essere indicati il modo in cui e' stato espresso il risultato analitico e il fattore di recupero.
Il risultato dell'analisi va riportato come x \pm U, in cui x e' il risultato dell'analisi e U e' l'incertezza di misura.
L'analista deve tener conto della «Relazione della Commissione europea sul rapporto tra i risultati d'analisi, la misurazione dell'incertezza, i fattori di recupero e le disposizioni della legislazione UE sui prodotti alimentari, 2004» disponibile attualmente sul sito web: http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampl ing en.htm
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2006

Il Ministro (ad interim): Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 383
 
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