Gazzetta n. 149 del 29 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 maggio 2006
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Kandar Pro».

IL DIRETTORE GENERALE
del dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria,
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri gia' autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative' alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la domanda presentata in data 28 dicembre 2005 dall'impresa Isagro Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kandar Pro» uguale al prodotto di riferimento denominato Sleng 80 registrato al n. 7785, con decreto direttoriale in data 22 maggio 1989 a nome dell'impresa Siapa S.r.l. con sede in Milano;
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:
il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato SLENG 80 dell'impresa SIAPA S.r.l;
non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;
Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Accertato che la classificazione del preparato denominato «Kandar Pro» e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di' adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Lenacil;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e per 10 (dieci) armi l'impresa Isagro Italia S.r.l. con sede in Milano, via Caldera n. 21 e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato KANDAR PRO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: kg 0,2-0,25-0,5-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6-7-8-9-10-12-14-15-20-25, anche in sacchetti idrosolubili nelle taglie da kg 0,5 (5x0,1)-1(5x0,2)-1(2x0,5)-1(4x0,25)-1(1x1)-1(10x0,1)-5(10x0,5)-5(25x0 ,2)-5(5x1)-5(20x0,25)-10(20x0,5)-10(10x1)-10(5x2)-20(10x2).
Il prodotto in questione e' preparato anche in sacchetti idrosolubili presso gli stabilimenti delle imprese: Agriformula S.r.l. Paganica (Aquila) autorizzato con decreti del 26 ottobre 1972/22 settembre 2004;
- Isagro S.p.a. Aprilia (Latina) autorizzato con decreti 31 ottobfre 1974/16 aprile 2004;
- Torre S.r.l. Torrenieri Montalcino (Siena) autorizzato con decreti 31 luglio 1975/23 settembre 2003;
- Sti Solfotecnica Italiana S.p.a. Cotignola (Ravenna) autorizzato con decreti 19 giugno 1982/22 dicembre 1997.
La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13091.
Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'Impresa interessata.
Roma, 17 maggio 2006
Il direttore generale: Borrello
 
----> Vedere Allegato da pag. 73 a pag. 75 del S.O. <----
 
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