Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 giugno 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Hundhammer Tanja, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Hundhammer Tanja, nata a Fussen (Germania) il 4 luglio 1978, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale conseguito in Germania di «Diplom Psychologin Univ.» presso la «Bayerische Julius-Maximilians Universitat Wurzburg» di Wurzburg (Germania) in data 8 aprile 2004 e rilasciato in data 1° giugno 2004 ai fini dell'accesso all'albo degli «psicologi - sezione A» e dell'esercizio in Italia della omonima professione;
Preso atto che la richiedente risulata iscritta alla B.F.P. (Associazione Professionale degli psicologi e delle psicologhe tedesche) con il n. 48409;
Preso atto che la sig.ra Hundhammer ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale nel campo della psicologia in Germania;
Rilevato che dalla attestazione rilasciata dalla competente Autorita' tedesca in data 20 febbraio 2006 risulta che il percorso formativo della richiedente corrisponde ad una formazione regolamentata ai sensi della direttiva n. 2001/19, art. 1, lettera b);
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;
Sentito il rappresentate del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 27 febbraio 2006;
Ritenuto che la sig.ra Hundhammer abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della attivita' di «psicologo», per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
Decreta:
Alla sig.ra Hundhammer Tanja, nata a Fussen (Germania) il 4 luglio 1978, cittadina tedesca, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 12 giugno 2006
Il direttore generale: Papa
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone