Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 giugno 2006
Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Montecastelli».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996, recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni o province autonome del territorio nazionale;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001 concernente modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vini a DOCG e DOC e nell'elenco delle vigne dei vini a IGT;
Vista la domanda presentata dall'Associazione produttori vitivinicoli toscani, intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Montecastelli»;
Vista la nota della regione Toscana del 7 novembre 2005;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Montecastelli Pisano (Pisa) il 17 gennaio 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Montecastelli» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2006;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Montecastelli» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato comitato;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Montecastelli» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
La indicazione geografica tipica «Montecastelli» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.
 
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2006, il vino con la indicazione geografica tipica «Montecastelli», sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito elenco delle vigne, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 3.
L'indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:
a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;
b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico per il quale l'esistenza della indicazione geografica tipica possa ritenersi atta a generare confusione;
c) riconoscimento, nell'ambito di una denominazione di origine controllata e garantita o denominazione di origine controllata, di una sottozona contraddistinta da un nome geografico per il quale possono determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti a) e b).
La decadenza di cui al precedente comma lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino ad esaurimento, delle giacenze dei vini interessati.
 
Art. 4.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica.
 
Art. 5.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Montecastelli» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2006
Il direttore generale: La Torre
 
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE
GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI «MONTECASTELLI»
Art. 1.
L'indicazione geografica tipica «Montecastelli» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: bianco, rosso, rosso novello, sangiovese, merlot, canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon, cabernet franc, trebbiano, malvasia, vermentino.
Art. 2.
1. I vini a indicazione geografica tipica «Montecastelli» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Montecastelli» bianco:
da soli o congiuntamente vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;
«Montecastelli» rosso e rosso novello:
da soli o congiuntamente vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;
«Montecastelli» sangiovese:
sangiovese: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Montecastelli» merlot:
merlot: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Montecastelli» canaiolo:
canaiolo: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Montecastelli» ciliegiolo:
ciliegiolo: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Montecastelli» cabernet sauvignon:
cabernet sauvignon: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Montecastelli» cabernet franc:
cabernet franc: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Montecastelli» trebbiano:
trebbiano toscano: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Montecastelli» malvasia:
malvasia bianca lunga: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
«Montecastelli» vermentino:
vermentino: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Montecastelli» ricade nella provincia di Pisa e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Volterra e Pomarance.
Art. 4.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.
2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica «Montecastelli» non deve essere superiore rispettivamente a:
tonnellate 9 per le tipologie: rosso, rosso novello, sangiovese, merlot, canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon, cabernet franc;
tonnellate 10 per le tipologie: bianco, trebbiano, malvasia e vermentino.
3. Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro, rispetto alla produzione massima ammessa al comma 2 del presente articolo e la seguente:

=====================================================================
Anno vegetativo | Produzione ammessa =====================================================================
I e II anno | 0%
III anno | 60%
IV anno | 100%

4. Ai fini dell'entrata in produzione si fa riferimento all'anno vegetativo (per impianto primaverile si intende anche quello effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).
5. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Montecastelli» devono assicurare ai vini un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di:
10,50% vol per le tipologie: bianco, trebbiano, malvasia e vermentino;
11,50% vol per le tipologie: rosso, rosso novello, sangiovese, merlot, canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon, cabernet franc.
Art. 5.
1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.
Art. 6.
1. I vini a indicazione geografica tipica «Montecastelli», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcoolometrici volumici totali minimi:
«Montecastelli» bianco, trebbiano, malvasia e vermentino: 11% vol;
«Montecastelli» rosso, rosso novello, sangiovese, merlot, canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon, cabernet franc: 12% vol.
Art. 7.
1. All'indicazione geografica tipica «Montecastelli» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 
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