Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 6 giugno 2006
Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 111/06).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 9 giugno 2006;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), ed in particolare l'art. 3, commi 3 e 6, e l'art. 5;
il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante l'approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e la contestuale assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: Gestore del mercato elettrico), relativamente al mercato elettrico;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante le disposizioni in materia di assunzione della titolarita' della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e direttive alla medesima societa';
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 24 ottobre 2005, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° dicembre 2005 (di seguito: decreto 1° dicembre 2005) recante l'approvazione delle modifiche urgenti al testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, apportate dal Gestore del mercato elettrico;
gli indirizzi formulati in data 31 luglio 2003 dal Ministro delle attivita' produttive per la realizzazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di seguito: indirizzi del Sistema Italia 2004);
la nota del Ministro delle attivita' produttive in data 11 dicembre 2003, prot. n. 4303 (di seguito: la nota del Ministro dell'11 dicembre 2003);
gli indirizzi formulati in data 24 dicembre 2004 dal Ministro delle attivita' produttive ai fini della partecipazione attiva della domanda al Sistema Italia 2004 (di seguito: ulteriori indirizzi del Sistema Italia 2004);
la deliberazione dell'Autorita' 19 aprile 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata;
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 1° settembre 2003, come successivamente modificata ed integrata;
la deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/03 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
la deliberazione dell'Autorita' 19 novembre 2004, n. 205/04;
la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/05 e successive modificazioni e integrazioni;
la deliberazione dell'Autorita' 24 marzo 2005, n. 50/05;
la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2005, n. 175/05 (di seguito: deliberazione n. 175/05);
la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 203/05;
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2005, n. 293/05 (di seguito: deliberazione n. 293/05);
la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2006, n. 39/06;
il documento per la ricognizione 1° giugno 2005 concernente la ricognizione in materia di registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica, nonche' di diritti ed obblighi connessi con l'esecuzione di tali contratti nell'ambito del servizio di dispacciamento (di seguito: il documento per la ricognizione 1° giugno 2005);
il documento per la consultazione concernente la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica ai fini della loro esecuzione nell'ambito del servizio di dispacciamento, approvato dall'Autorita' in data 4 agosto 2005 (di seguito: il documento per la consultazione 4 agosto 2005);
il documento per la consultazione concernente le modifiche alla deliberazione n. 168/03 per la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica ai fini della loro esecuzione nell'ambito del servizio di dispacciamento, la modifica dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e la definizione di disposizioni transitorie relative all'anno 2006, approvato dall'Autorita' in data 16 novembre 2005 (di seguito: il documento per la consultazione 16 novembre 2005);
la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, Sezione IV, 28 febbraio 2006, n. 615/06, che ha annullato il punto 1, lettera i), del dispositivo della deliberazione n. 175/05, laddove aggiunge alla deliberazione n. 168/03 l'art. 23.2, ed in parte qua la deliberazione n. 293/05;
Considerato che:
con deliberazione n. 168/03, l'Autorita' ha definito le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 79/1999;
l'erogazione del servizio di dispacciamento si articola in:
a) la registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica, nonche' dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei medesimi acquisti e vendite;
b) l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica immessa o prelevata;
c) la quantificazione degli sbilanciamenti, ossia gli scostamenti fra posizioni commerciali (acquisti e vendite registrati) e posizioni fisiche (energia elettrica immessa o prelevata), nonche' la regolazione dei corrispettivi di dispacciamento e la gestione di un sistema a garanzia del buon esito delle transazioni connesse ai medesimi corrispettivi;
le caratteristiche tecniche del sistema elettrico pongono la fase di esecuzione fisica degli acquisti e delle vendite di energia elettrica al di fuori del controllo esclusivo delle parti (venditore e acquirente) poiche' il buon esito delle transazioni puo' essere assicurato unicamente dal soggetto responsabile della gestione coordinata dei flussi di energia elettrica a livello nazionale, ossia da Terna in qualita' di responsabile del servizio di dispacciamento;
la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine, ossia degli acquisti e delle vendite conclusi attraverso la contrattazione al di fuori del sistema delle offerte, cosi' come la registrazione degli acquisti e delle vendite concluse nel sistema delle offerte, costituisce quindi uno strumento essenziale per la definizione dei diritti e degli obblighi delle parti (venditore e acquirente), anche verso il sistema elettrico, ossia nei confronti di Terna in qualita' di responsabile del servizio di dispacciamento;
le caratteristiche tecniche del sistema elettrico rendono necessario, ai fini della sicurezza del sistema stesso, che il responsabile del servizio di dispacciamento programmi con anticipo rispetto al tempo reale l'approvvigionamento delle risorse necessarie all'erogazione del medesimo servizio;
ai fini dell'efficace svolgimento dell'attivita' di cui al precedente alinea, e' necessario che siano comunicati a Terna, in qualita' di responsabile del servizio di dispacciamento, i programmi di immissione e di prelievo di energia elettrica in esecuzione delle vendite e degli acquisti netti registrati;
per assicurare il buon esito delle transazioni, e' necessario predisporre un sistema di garanzie, sottoscritto da tutti gli operatori, in grado di coprire adeguatamente Terna dal rischio di controparte associato alle partite economiche che originano nell'ambito dell'erogazione del servizio di dispacciamento;
il documento per la ricognizione 1° giugno 2005 evidenziava precise criticita' concernenti il vigente sistema di registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica, introdotto dalla deliberazione n. 168/03, e il vigente sistema di garanzie contro i rischi commerciali assunti da Terna nell'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento;
le principali criticita' evidenziate nel suddetto documento consistono:
a. nell'obbligo di associare, gia' in fase di registrazione, ciascuna vendita/acquisto ai punti di immissione/prelievo cui si riferisce;
b. nell'insufficienza e nella complessita', anche a causa della presenza di differenti piattaforme di registrazione degli acquisti e delle vendite (piattaforma bilaterali, piattaforma aggiustamento bilaterali, piattaforma IPEX), delle verifiche di congruita' dei medesimi acquisti e vendite con la capacita' effettiva di immissione e di prelievo degli utenti del dispacciamento nonche' con la capienza delle garanzie prestate dai medesimi utenti a Terna nell'ambito del servizio di dispacciamento;
c. nell'impossibilita', in alcuni casi, per gli operatori di utilizzare il sistema delle offerte per la chiusura di posizioni commerciali acquisite con la contrattazione al di fuori del medesimo sistema;
le predette criticita', da un lato, ostacolano lo sviluppo di sistemi di negoziazione a termine dell'energia elettrica atti a offrire agli operatori i necessari strumenti di copertura dal rischio di oscillazione dei prezzi sul mercato elettrico, dall'altro, accrescono la vulnerabilita' del sistema elettrico a fronte dell'eventuale insolvenza di uno o piu' utenti del dispacciamento;
il documento per la consultazione 4 agosto 2005 delineava agli operatori alcune opzioni di revisione della disciplina del dispacciamento, limitatamente al sistema di registrazione degli acquisti e delle vendite nonche' al sistema di garanzie, volte a risolvere le sopraccitate criticita';
le preferenze espresse dagli operatori nell'ambito del processo di consultazione, si concentravano su un modello aperto che, separando la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine dalla comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei medesimi acquisti e vendite, consentisse lo sviluppo di una pluralita' di sistemi di negoziazione a termine da parte di operatori di bilanciamento qualificati dotati di particolari requisiti di solvibilita' e onorabilita' definiti dall'Autorita', ai quali sia concessa la possibilita' di registrare acquisti e vendite a termine pur non essendo titolari di punti di immissione e di prelievo;
Ritenuto che sia opportuno:
procedere alla revisione del sistema di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei relativi programmi di immissione e di prelievo, nonche' al sistema di garanzie, riconfermando le altre condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento e per l'approvvigionamento delle relative risorse stabilite dalla deliberazione n. 168/03;
predisporre un sistema di registrazione separando la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine, effettuata assegnando agli operatori di mercato appo-siti conti, dalla comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei medesimi acquisti e vendite e prevedere la presenza di operatori di bilanciamento qualificati dotati dei requisiti di solvibilita' e onorabilita' definiti dall'Autorita' che possano registrare acquisti e vendite a termine pur non essendo titolari di punti di immissione e di prelievo;
rafforzare il sistema di garanzie nel breve termine, predisponendo un sistema basato su garanzie individuali integrate da una componente di carattere mutualistico, nella forma di un corrispettivo a carico degli operatori a copertura di eventuali oneri che dovessero emergere per effetto dell'insolvenza degli utenti del dispacciamento non coperta dal sistema di garanzie di tipo individualistico;
che Terna si avvalga, al fine di minimizzare i costi dell'attivita' di registrazione e di ottimizzare i relativi flussi informativi, del Gestore del mercato elettrico in qualita' di gestore del sistema di registrazione;
Delibera:
1. Di approvare le Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato A).
2. Di abrogare la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata e integrata, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello sviluppo economico, alla societa' Terna Spa e alla societa' Gestore del mercato elettrico Spa.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione e produca effetti dal 1° gennaio 2007.
Milano, 9 giugno 2006
Il presidente: Ortis
 
Allegato A
PARTE I DEFINIZIONI, OGGETTO E FINALITA' DEL PROVVEDIMENTO
Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: Testo integrato), nonche' le ulteriori definizioni formulate come segue:
- l'Acquirente unico e' il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99;
- acquisto a termine e', per ciascun periodo rilevante, una quantita' di energia elettrica acquistata al di fuori del sistema delle offerte;
- acquisto netto a termine e', per ciascun periodo rilevante, la somma algebrica degli acquisti a termine registrati e delle vendite a termine registrate da un operatore di mercato e relativi a tale periodo, quando tale somma ha valore positivo;
- controllo degli scambi programmati e' l'insieme delle azioni di controllo di Terna, anche in cooperazione con altri gestori esteri di reti elettriche, per il controllo degli scambi di energia elettrica tra i sistemi elettrici interconnessi al sistema elettrico nazionale;
- Disciplina del mercato e' il Testo Integrato della disciplina del mercato elettrico approvata con il decreto 19 dicembre 2003 come successivamente modificata e integrata;
- energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e' l'energia elettrica ritirata dal gestore di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 34/05. L'energia elettrica prodotta dalle unita' di produzione di potenza inferiore a 10 MVA alimentate dai rifiuti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 3 87/03 rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03;
- energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 e' l'energia elettrica ritirata dal gestore di rete ai sensi del comma 41, della legge n. 239/04, secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 34/05;
- il Gestore del sistema elettrico e' la societa' Gestore del sistema elettrico - GRTN SpA di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- il Gestore del mercato elettrico e' il soggetto di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
- gestore di rete e' la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprieta', della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonche' delle attivita' di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi Terna e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/99;
- impresa distributrice di riferimento e' l'impresa distributrice di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera a), della deliberazione n. 118/03;
- impresa distributrice sottesa e' l'impresa distributrice di cui all'articolo 3, comma 3.1. lettera b), della deliberazione n. 118/03;
- insufficienza di offerta e' la condizione che si verifica qualora, in una zona, la quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, e' inferiore alla quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima e relative ad unita' di consumo, al netto dell'energia elettrica importata, relative alla medesima zona;
- macrozona A e' la macrozona A di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 50/05;
- macrozona B e' la macrozona B di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 50/05;
- macrozona C e' la macrozona C di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 50/05;
- macrozona D e' la macrozona D di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 50/05;
- macrozona Continente e' la macrozona costituita aggregando le macrozone A e D;
- mercati dell'energia sono il mercato del giorno prima ed il mercato di aggiustamento;
- mercato elettrico e' l'insieme del mercato del giorno prima, del mercato di aggiustamento e del mercato per il servizio di dispacciamento;
- mercato del giorno prima e' la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo a quello della negoziazione;
- mercato di aggiustamento e' la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e di prelievo definiti sul mercato del giorno prima;
- mercato per il servizio di dispacciamento e' la sede di negoziazione delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 60;
- operatore di mercato e' un soggetto abilitato alla registrazione di acquisti e vendite a termine e dei relativi programmi C.E.T. di immissione e di prelievo;
- periodo di rientro in servizio e' il periodo, pari a tre giorni, di ripresa del funzionamento di un'unita' di produzione in seguito ad un periodo di indisponibilita' pari almeno a ventuno giorni;
- prelievo residuo di area e' il prelievo residuo di area di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 118/03;
- primo periodo di esercizio di una unita' di produzione combinata di energia elettrica e calore e' il periodo intercorrente tra la data di inizio del periodo di avviamento di una unita' di produzione combinata di energia elettrica e calore ed il 31 dicembre dello stesso anno;
- programma e' una quantita' di energia elettrica che viene dichiarata in immissione o in prelievo in una rete con obbligo di connessione di terzi, riferita ad un periodo rilevante e ad un punto di dispacciamento;
- programma post-MA di immissione e', per ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato di aggiustamento;
- programma post-MA di prelievo e', per ciascun punto di dispacciamento per unita' di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato di aggiustamento;
- programma C.E.T. di immissione e', per ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma presentato dall'operatore di mercato in esecuzione delle vendite nette a termine registrate nel suo Conto Energia a Termine (C.E.T.);
- programma C.E.T. di prelievo e', per ciascun punto di dispacciamento per unita' di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma presentato dall'operatore di mercato in esecuzione degli acquisti netti a termine registrati nel suo Conto Energia a Termine (C.E.T.);
- programma C.E.T. post-MGP di immissione e', per ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma C.E.T. di immissione risultante in esito al mercato del giorno prima;
- programma C.E.T. post-MGP di prelievo e', per ciascun punto di dispacciamento per unita' di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma C.E.T. di prelievo risultante in esito al mercato del giorno prima;
- programma post-MSD-ex-ante di immissione e', per ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma post-MA di immissione, come eventualmente modificato in esito al mercato per il servizio di dispacciamento;
- programma post-MSD-ex-ante di prelievo e', per ciascun punto di dispacciamento per unita' di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma post-MA di prelievo, come eventualmente modificato in esito al mercato per il servizio di dispacciamento;
- programma post-MGP cumulato di immissione e', per ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato del giorno prima, ivi inclusi i programmi C.E.T. post-MGP di immissione;
- programma post-MGP cumulato di prelievo e', per ciascun punto di dispacciamento per unita' di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti in esito al mercato del giorno prima, ivi inclusi i programmi C.E.T. post-MGP di prelievo;
- programma vincolante modificato e corretto di immissione e', per ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma post-MSD-ex-ante di immissione, come eventualmente modificato per effetto di ordini di dispacciamento in tempo reale e dell'intervento della regolazione secondaria di potenza;
- programma vincolante modificato di prelievo e', per ciascun punto di dispacciamento per unita' di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma post-MSD-ex-ante di prelievo, come eventualmente modificato per effetto di ordini di dispacciamento in tempo reale;
- regole per il dispacciamento sono le regole per il dispacciamento adottate da Terna ai sensi dell'Articolo 6 del presente provvedimento;
- rete rilevante e' l'insieme della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione;
- servizio di interrompibilita' del carico e' il servizio fornito dalle unita' di consumo rilevanti connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite da Terna e disponibili a distacchi di carico con le modalita' definite da Terna;
- sistema delle offerte e' il sistema delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
- sufficienza di offerta e' la condizione che si verifica qualora, in una zona, la quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, e' superiore alla quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata, relative alla medesima zona;
- Terna e' la societa' Terna - Rete elettrica nazionale Spa, di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- unita' abilitata e' un'unita' di produzione o di consumo rilevante che risponde ai requisiti fissati nelle regole per il dispacciamento ai fini della partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento;
- unita' di consumo rilevante e' un'unita' di consumo i cui programmi di prelievo risultano rilevanti, tenendo conto della potenza disponibile della medesima e dei limiti della capacita' di trasporto, ai fini della previsione da parte di Terna del fabbisogno di risorse per il dispacciamento;
- unita' di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili e' un'unita' di produzione che utilizza l'energia solare, eolica, maremotrice, del moto ondoso, del gas di discarica, dei gas residuati dei processi di depurazione, del biogas, delle biomasse, l'energia geotermica o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso alle unita' ad acqua fluente;
- unita' di produzione CIP6/92 e' un'unita' di produzione che cede energia elettrica al Gestore del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
- unita' di produzione di cogenerazione e' un'unita' di produzione che rispetta le condizioni della deliberazione n. 42/02;
- unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04 e' un'unita' di produzione che cede energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 o del comma 41 della legge n. 239/04;
- unita' di produzione o di consumo e' un insieme di impianti elettrici, per la produzione o per il consumo di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, tali che le immissioni o i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Le unita' di pompaggio sono considerate unita' di produzione;
- unita' di produzione rilevante e' un'unita' di produzione i cui programmi di immissione risultano rilevanti, tenendo conto della potenza nominale della medesima e dei limiti della capacita' di trasporto, ai fini della previsione da parte di Terna del fabbisogno di risorse per il dispacciamento;
- unita' di produzione e pompaggio strategica e' un'unita' abilitata alla fornitura dello stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema, come definito all'Articolo 62;
- unita' essenziale per la sicurezza del sistema elettrico e' un'unita' di produzione o di consumo che puo' risultare indispensabile ai fini del dispacciamento in alcune prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico;
- utente del dispacciamento e' il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento;
- vendita a termine e', per ciascun periodo rilevante, una quantita' di energia elettrica venduta al di fuori del sistema delle offerte;
- vendita netta a termine e', per ciascun periodo rilevante, il valore assoluto della somma algebrica degli acquisti a termine registrati e delle vendite a termine registrate da un operatore di mercato e relative a tale periodo, quando tale somma ha valore negativo;
- decreto legislativo n. 387/03 e' il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- DPCM 11 maggio 2004 e' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
- legge n. 239/04 e' la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- decreto 24 ottobre 2005 e' il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 24 ottobre 2005, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- deliberazione n. 42/02 e' la deliberazione dell'Autorita' 19 aprile 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata;
- deliberazione n. 67/03 e' l'Allegato A della deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 1 settembre 2003, come successivamente modificata ed integrata;
- deliberazione n. 118/03 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni;
- deliberazione n. 205/04 e' la deliberazione dell'Autorita' 19 novembre 2004, n. 205/04.
- deliberazione n. 34/05 e' la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/05 e successive modificazioni e integrazioni.
- deliberazione n. 50/05 e' la deliberazione dell'Autorita' 24 marzo 2005, n. 50/05.
- deliberazione n. 39/06 e' la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2006, n. 39/06.
Articolo 2
Finalita'

2.1 Con il presente provvedimento l'Autorita' persegue la finalita' di:
a) assicurare l'imparzialita', la neutralita' e la trasparenza del servizio di dispacciamento, erogato a tutti gli utenti delle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi i clienti finali;
b) assicurare la parita' di trattamento, ai fini del dispacciamento, degli acquisti e delle vendite concluse nel sistema delle offerte o al di fuori di esso;
c) promuovere un'efficiente utilizzazione delle risorse disponibili nel sistema elettrico, attraverso il dispacciamento, che e' l'attivita' volta ad impartire disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale delle unita' di produzione, delle unita' di consumo e della rete rilevante;
d) promuovere lo sviluppo di mercati a termine per la compravendita di energia elettrica.
Articolo 3
Oggetto

3.1 Con il presente provvedimento viene completata la regolamentazione della funzione di esecuzione fisica dei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica conclusi nel sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, o al di fuori del medesimo sistema, articolata nei seguenti servizi:
a) connessione, intesa, ai fini del presente provvedimento, come, realizzazione e mantenimento del collegamento alle infrastrutture di una rete con obbligo di connessione di terzi;
b) trasmissione, inteso come il servizio di trasmissione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale;
c) distribuzione, inteso come il servizio di distribuzione esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione;
d) dispacciamento, inteso, ai fini del presente provvedimento, come determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di acquisto e di vendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, come approvvigionamento e conseguente fornitura di risorse del sistema elettrico nazionale necessarie a garantire la sicurezza dello stesso e il buon esito dei contratti, nonche' come valorizzazione e regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali. 3.2 Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, il presente provvedimento disciplina le condizioni per l'approvvigionamento da parte di Terna delle risorse per il dispacciamento, nonche' le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento, articolato nei seguenti elementi:
a) registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo ai fini del dispacciamento;
b) aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento;
c) regolazione dei corrispettivi di dispacciamento.
PARTE II EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 4
Contratto per il servizio di dispacciamento

4.1 Sono tenuti a concludere con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento:
a) i titolari di unita' di produzione;
b) i titolari di unita' di consumo, ad eccezione dei titolari delle unita' di consumo comprese nel mercato vincolato;
c) l'Acquirente unico, per le unita' di consumo comprese nel mercato vincolato;
d) i titolari di punti di importazione o di punti di esportazione;
e) il Gestore del sistema elettrico per le unita' di produzione CIPE/92. 4.2 La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento in immissione e del contratto per il servizio di trasmissione di cui all'articolo 19 del Testo integrato e' condizione necessaria per immettere energia elettrica nella rete con obbligo di connessione di terzi. La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento in prelievo e del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione e' condizione necessaria per prelevare energia elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi. 4.3 Il titolare di un'unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04 che intenda concludere il contratto di dispacciamento attraverso l'interposizione di un terzo deve interporre il gestore di rete che ritira l'energia ai sensi del decreto legislativo n. 387/03 o della legge n. 239/04, ovvero il Gestore del sistema elettrico nel caso sia il medesimo Gestore a ritirare l'energia. In tal caso, il gestore di rete o il Gestore del sistema elettrico deve assumere il mandato. 4.4 La conclusione dei contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione deve avvenire in forma scritta. L'interposizione di un terzo ai fini della conclusione dei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione e per il servizio di dispacciamento ha la forma di un mandato senza rappresentanza: il soggetto che stipula i due contratti deve essere il medesimo. Questi risponde delle obbligazioni che dagli stessi contratti traggono titolo nei confronti dell'esercente il servizio di trasmissione o di distribuzione e di Terna. 4.5 Il contratto per il servizio di dispacciamento e' unico per tutte le unita' di produzione e per tutti i punti di importazione e unico per tutte le unita' di consumo e per tutti i punti di esportazione nella titolarita' di uno stesso soggetto, ad eccezione delle unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04 per la quale il soggetto si sia avvalso del gestore di rete per la conclusione del medesimo contratto. 4.6 Entro il sest'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di efficacia, le imprese distributrici di riferimento inviano a Terna, con le modalita' dalla medesima stabilite, l'elenco dei soggetti ubicati nel proprio ambito di competenza, nonche' dei soggetti ubicati nell'ambito di competenza delle imprese distributrici sottese che hanno concluso un contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione. Le variazioni dell'utente del dispacciamento per uno o piu' punti di prelievo trattati su base oraria seguono la tempistica prevista all'articolo 9, comma 9.2, della deliberazione n. 118/03. 4.7 La conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento costituisce condizione necessaria per l'accesso al servizio di trasmissione di cui all'articolo 19 del Testo integrato. Terna nega la connessione alla rete dell'unita' di produzione, qualora il richiedente non offra la dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento ovvero, nel caso di utenti gia' connessi alla rete che non abbiano fornito la suddetta dimostrazione, intima, la conclusione del contratto di dispacciamento entro cinque (5) giorni dalla notifica dell'intimazione. 4.8 La conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento costituisce condizione necessaria per l'accesso al servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica. Le imprese distributrici negano la connessione alla rete delle unita' di consumo, qualora il richiedente non offra la dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento ovvero, nel caso di utenti gia' connessi alla rete che non abbiano fornito la suddetta dimostrazione, intimano, dandone informazione a Terna, la conclusione del contratto di dispacciamento entro cinque (5) giorni dalla notifica dell'intimazione. 4.9 L'intimazione di cui ai commi 4.7 e 4.8 contiene l'avvertenza che la mancata conclusione del contratto di dispacciamento comportera' la disconnessione dell'utente senza ulteriore preavviso. Scaduto tale termine si da' luogo alla risoluzione di diritto del contratto di trasmissione o di distribuzione in essere e alla disconnessione dell'utente. L'esercente il servizio comunica tempestivamente a Terna e all'Autorita' l'avvenuta disconnessione. 4.10 Qualora le imprese distributrici non adempiano agli obblighi di cui al presente articolo, Terna ne da' comunicazione all'Autorita', ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza. 4.11 Qualora un'impresa distributrice non adempia agli obblighi di cui al presente articolo, la medesima impresa risponde in solido verso Terna delle obbligazioni sorte in conseguenza della erogazione del servizio di dispacciamento nei confronti dell'utente che non abbia concluso il contratto di dispacciamento.
Articolo 5
Fonti della disciplina del servizio di dispacciamento

5.1 Le condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di dispacciamento sono disciplinate dal presente provvedimento e, in coerenza con le disposizioni nello stesso contenute, dalle regole adottate da Terna ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99. 5.2 Le regole per il dispacciamento, nonche' le successive revisioni delle stesse, sono adottate da Terna in esito alla procedura disciplinata all'Articolo 6. 5.3 Qualora nell'applicazione della disciplina di cui al comma 5.1 insorgano controversie, l'Autorita', su concorde richiesta degli interessati, svolge funzioni di conciliazione e di arbitrato.
Articolo 6
Procedure per l'adozione e l'aggiornamento
delle regole per il dispacciamento

6.1 Terna, in esito alla consultazione dei soggetti interessati, sottopone all'Autorita' per l'approvazione, pubblicandolo nel proprio sito internet unitamente alle osservazioni ricevute, lo schema di regole per il dispacciamento ovvero dei successivi aggiornamenti, unitamente a:
a) relazioni tecniche che illustrino le motivazioni poste alla base delle soluzioni previste;
b) la documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento per la predisposizione delle regole per il dispacciamento o degli eventuali aggiornamenti;
c) le eventuali osservazioni dei soggetti interessati. 6.2 L'Autorita' si pronuncia sullo schema di cui al comma precedente con le modalita' previste dalla deliberazione n. 39/06. 6.3 Le regole per il dispacciamento approvate ai sensi dei commi precedenti entrano in vigore con decorrenza dalla pubblicazione che Terna effettua nel proprio sito internet entro e non oltre cinque (5) giorni successivi a quello di notifica dell'approvazione o di formazione del silenzio-assenso. 6.4 Terna rivede, periodicamente, anche su richiesta dei soggetti interessati, le regole per il dispacciamento al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche, di mercato e di modifiche normative.
Articolo 7
Convenzione tra Terna e il Gestore del mercato elettrico

7.1 Terna e il Gestore del mercato elettrico attraverso una o piu' convenzioni disciplinano tra l'altro:
a) l'affidamento al Gestore del mercato elettrico dell'attivita' di raccolta delle offerte per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui al successivo Articolo 60;
b) i flussi informativi necessari alla registrazione, nell'ambito del servizio di dispacciamento, degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi di immissione e di prelievo e le modalita' di scambio delle informazioni;
c) la regolazione delle partite economiche relative al mercato per il servizio di dispacciamento;
d) le modalita' per lo scambio tra il Gestore del mercato elettrico e Terna delle informazioni, rilevanti ai fini del dispacciamento, finalizzate alla registrazione dei programmi di immissione e di prelievo;
e) la regolazione dei corrispettivi di cui all'articolo 14, comma 14.8, della deliberazione n. 50/05 dovuti al Gestore del mercato elettrico per lo svolgimento delle attivita' funzionali al monitoraggio, svolto dall'Autorita', del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. 7.2 Gli schemi delle convenzioni di cui al comma precedente ed i relativi aggiornamenti debbono essere inviati, anteriormente alla sottoscrizione, all'Autorita'. La Direzione Energia Elettrica dell'Autorita' verifica la conformita' degli schemi entro trenta (30) giorni dal ricevimento dei medesimi. Trascorso inutilmente tale termine, gli schemi si intendono positivamente verificati.
Articolo 8
Classificazione delle unita' di produzione
e delle unita' di consumo in tipologie

8.1 Ai fini del presente provvedimento le unita' di produzione rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:
a) unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili, ad eccezione delle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
b) unita' di produzione di cogenerazione;
c) unita' di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;
c1) unita' di produzione e pompaggio strategiche;
d) unita' di produzione CIP6/92, ad eccezione delle unita' di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
e) unita' di produzione alimentate esclusivamente da combustibili fossili di provenienza nazionale;
f) unita' di pompaggio diverse da quelle di cui alle lettere c), c1) ed e);
g) unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
h) unita' di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
i) unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04;
j) unita' di produzione diverse da quelle di cui alle lettere da a) a i) del presente comma. 8.2 Ai fini del presente provvedimento le unita' di produzione non rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:
a) unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili, ad eccezione delle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
b) unita' di produzione di cogenerazione;
c) unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
d) unita' di produzione CIP6/92, ad eccezione delle unita' di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
e) unita' di produzione alimentate esclusivamente da combustibili fossili di provenienza nazionale;
f) unita' di pompaggio diverse da quelle di cui alla lettera d);
g) unita' di produzione diverse da quelle di cui alle precedenti lettere da a) a f) e alle successive lettere da h) a i) del presente comma;
h) unita' di produzione CIPE/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
i) unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04. 8.3 Ai fini del presente provvedimento le unita' di consumo sono classificate nelle seguenti tipologie:
a) unita' di consumo rilevanti;
b) unita' di consumo non rilevanti.
Articolo 9
Punti di importazione e di esportazione
relativi ad una frontiera elettrica

9.1 Il punto di importazione relativo ad una frontiera elettrica:
a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e' attuato il controllo degli scambi programmati, e' un punto virtuale sulla rete di trasmissione nazionale localizzato nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica;
b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non e' attuato il controllo degli scambi programmati, e' l'insieme dei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica importata. 9.2 Il punto di esportazione relativo ad una frontiera elettrica:
a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e' attuato il controllo degli scambi programmati, e' un punto virtuale sulla rete di trasmissione nazionale localizzato nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica;
b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non e' attuato il controllo degli scambi programmati, e' l'insieme dei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera prelevata l'energia elettrica esportata.
Articolo 10
Punti di dispacciamento

10.1 Punto di dispacciamento per unita' di produzione e' il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale e' calcolato lo sbilanciamento effettivo. Tale punto e' l'insieme di uno o piu' punti di immissione che siano contestualmente: c) relativi a unita' di produzione della stessa tipologia, ai sensi dell'Articolo 8; d) localizzati in un'unica zona; e) inclusi nei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione conclusi, anche con diverse imprese distributrici, dal medesimo utente del dispacciamento, che e' anche titolare dei contratti di trasmissione e di distribuzione. 10.2 Il punto di dispacciamento per unita' di produzione puo' includere altresi', nei casi e con le modalita' definite da Terna nelle regole di dispacciamento, i punti di prelievo esclusivamente asserviti al funzionamento delle relative unita' di produzione. 10.3 Terna definisce nelle regole per il dispacciamento:
a) l'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unita' di produzione rilevanti;
b) la capacita' di immissione relativa a ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione.
c) la capacita' di prelievo relativa a ciascun punto di dispacciamento per unita' di pompaggio. 10.4 L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unita' di produzione non rilevanti, ad eccezione delle unita' di produzione di cui al comma 8.2, lettera i), e' l'insieme di tutti i punti di immissione che rispondono ai requisiti di cui al comma 10.1. 10.5 L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04 e' l'insieme di tutti i punti di immissione relativi a unita' di produzione di cui al comma 8.2, lettera i) localizzati in un'unica zona. 10.6 Punto di dispacciamento per unita' di consumo e' il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale e' calcolato lo sbilanciamento effettivo. 10.7 Il punto di dispacciamento per unita' di consumo non comprese nel mercato vincolato e' l'insieme di uno o piu' punti di prelievo che siano contemporaneamente:
a) relativi a unita' di consumo della stessa tipologia, ai sensi dell'Articolo 8;
b) localizzati in un'unica zona;
c) inclusi nei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione conclusi, anche con diverse imprese distributrici, da un utente del dispacciamento, che e' anche utente del servizio di trasmissione e di distribuzione. 10.8 Il punto di dispacciamento per unita' di consumo comprese nel mercato vincolato e' l'insieme di tutti i punti di prelievo con le seguenti caratteristiche:
a) localizzati in un'unica zona;
b) inclusi nei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione conclusi, anche con diverse imprese distributrici, dai clienti del mercato vincolato. 10.9 L'insieme dei punti di prelievo inclusi nel punto di dispacciamento per unita' di consumo rilevanti e' definito da Terna nelle regole per il dispacciamento. 10.10 L'insieme dei punti di prelievo inclusi nel punto di dispacciamento per unita' di consumo non rilevanti e' l'insieme di tutti i punti di prelievo che rispondono ai requisiti di cui al comma 10.7. 10.11 Punto di dispacciamento di importazione e' il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale e' calcolato lo sbilanciamento effettivo. Tale punto e' l'insieme di uno o piu' punti di importazione relativi ad un'unica frontiera elettrica. 10.12Punto di dispacciamento di esportazione e' il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale e' calcolato lo sbilanciamento effettivo. Tale punto e' l'insieme di uno o piu' punti di esportazione relativi ad un'unica frontiera elettrica. 10.13 Terna definisce nelle regole per il dispacciamento la capacita' di immissione relativa a ciascun punto di dispacciamento di importazione, nonche' la capacita' di prelievo relativa a ciascun punto di dispacciamento di esportazione.
Articolo 11
Periodo rilevante

11.1 Periodo rilevante e' il periodo di tempo in relazione al quale un utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere o prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale e' calcolato lo sbilanciamento effettivo. 11.2 Il periodo rilevante per le unita' di produzione e di consumo e' pari all'ora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma. 11.3 Per le unita' di produzione abilitate e le unita' di consumo abilitate Terna puo' definire nelle regole per il dispacciamento un periodo rilevante di durata inferiore all'ora.
Articolo 12
Energia elettrica immessa e prelevata

12.1 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento per unita' di produzione o in un punto di dispacciamento di importazione e' pari, in ciascun periodo rilevante, alla somma dell'energia elettrica immessa, rispettivamente, nei punti di immissione o nei punti di importazione appartenenti al predetto punto di dispacciamento. 12.2 L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento per unita' di consumo, in un punto di dispacciamento per unita' di pompaggio o in un punto di dispacciamento di esportazione e' pari, in ciascun periodo rilevante, alla somma dell'energia elettrica prelevata, rispettivamente, nei punti di prelievo o nei punti di esportazione appartenenti al predetto punto di dispacciamento. 12.3 L'energia elettrica immessa o prelevata in/da un punto di dispacciamento, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 12.4 e 12.5, e' determinata dal responsabile del servizio di aggregazione delle misure di cui all'Articolo 33. 12.4 L'energia elettrica immessa in un punto di importazione relativa ad una frontiera elettrica:
a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e' attuato il controllo degli scambi programmati, e' pari agli scambi programmati da Terna in importazione con riferimento al medesimo punto, in accordo con il gestore estero;
b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non e' attuato il controllo degli scambi programmati, e' pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica destinata all'importazione. 12.5 L'energia elettrica prelevata in un punto di esportazione relativa ad una frontiera elettrica:
a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale e' attuato il controllo degli scambi programmati, e' pari agli scambi programmati da Terna in esportazione con riferimento al medesimo punto, in accordo con il gestore estero;
b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non e' attuato il controllo degli scambi programmati, e' pari all'energia elettrica esportata attraverso la medesima frontiera elettrica e destinata al consumo nei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante. 12.6 Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 12.1 e 12.2:
a) l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione e' aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 1 del Testo integrato;
b) l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante nei punti di prelievo trattati su base oraria e' aumentata di un fattore per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 1 del Testo integrato. 12.7 L'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante in un punto di immissione non trattato su base oraria e' determinata assumendo, in tutte le ore del periodo temporale rispetto al quale viene determinato il prelievo residuo d'area, il profilo di cui all'articolo 4, comma 4.2, lettera b), della deliberazione n. 118/03. 12.8 I punti di immissione non trattati su base oraria sono i punti di immissione relativi ad unita' di produzione con potenza nominale non superiore a 250 kW. Sono trattati su base oraria i punti di immissione relativi ad altre unita' di produzione. 12.9 L'utente del dispacciamento titolare di unita' di produzione con potenza nominale non superiore a 250 kW ha facolta' di chiedere a Terna il trattamento su base oraria dei relativi punti di immissione a condizione che i medesimi siano dotati di misuratore orario, secondo modalita' definite nelle regole per il dispacciamento. 12.10 L'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante in un punto di prelievo non trattato su base oraria e' determinata ai sensi della deliberazione n. 118/03. 12.11 I punti di prelievo non trattati su base oraria sono definiti ai sensi della deliberazione n. 118/03. Sono trattati su base oraria tutti gli altri punti di prelievo. 12.12 Nel caso di immissioni o prelievi di energia elettrica da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di una rete interna di utenza o di una linea diretta cui e' connessa un'unita' di produzione CIP6/92, si intende immessa o prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla differenza tra l'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi e la produzione netta dell'unita' di produzione CIP6/92.
Articolo 13
Convenzioni per la contabilizzazione
degli acquisti e delle vendite e dei programmi

Ai fini del presente provvedimento si adottano le seguenti convenzioni:
a) gli acquisti, i programmi di immissione e l'energia elettrica immessa sono contabilizzati con segno positivo;
b) le vendite, i programmi di prelievo e l'energia elettrica prelevata sono contabilizzati con segno negativo.
Articolo 14
Diritti e obblighi a immettere e prelevare energia elettrica

14.1 L'utente del dispacciamento ha il diritto ed assume l'impegno vincolante di immettere in rete in ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione e in ciascun punto di dispacciamento di importazione nella sua responsabilita' la quantita' di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione relativo al medesimo punto. 14.2 La quantita' di energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento:
a) in eccesso rispetto al relativo programma vincolante modificato e corretto di immissione e' considerata ceduta dall'utente del dispacciamento a Terna nell'ambito del servizio di dispacciamento;
b) in difetto rispetto al relativo programma vincolante modificato di immissione e' considerata ceduta da Terna all'utente del dispacciamento nell'ambito del servizio di dispacciamento. 14.3 L'utente del dispacciamento ha il diritto ed assume l'impegno vincolante di prelevare dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unita' di consumo e in ciascun punto di dispacciamento di esportazione nella sua responsabilita' la quantita' di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato di prelievo relativo al medesimo punto. 14.4 La quantita' di energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento:
a) in eccesso rispetto al relativo programma vincolante modificato di prelievo e' considerata ceduta da Terna all'utente del dispacciamento in prelievo nell'ambito del servizio di dispacciamento;
b) in difetto rispetto al relativo programma vincolante modificato di prelievo e' considerata ceduta dall'utente del dispacciamento in prelievo a Terna nell'ambito del servizio di dispacciamento. 14.5 I diritti di utilizzo della capacita' di trasporto per l'esecuzione degli acquisti e delle vendite a termine sono assegnati nel mercato elettrico contestualmente ai diritti ad immettere ed a prelevare energia elettrica. Ai fini dell'assegnazione di tali diritti, Terna si attiene ai criteri di cui agli articoli da 30 a 32. 14.6 Gli utenti del dispacciamento delle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili sono tenuti a definire i programmi di immissione utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dalle medesime unita', in conformita' ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza. 14.7 Terna segnala all'Autorita' significativi e reiterati scostamenti dall'applicazione dei principi enunciati al comma precedente, per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza.
Articolo 15
Suddivisione della rete rilevante in zone

15.1 Terna suddivide la rete rilevante in un numero limitato di zone per periodi di durata non inferiore a tre anni. In tale occasione e in seguito, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla decorrenza di detto periodo, Terna definisce e propone all'Autorita' per l'approvazione la suddivisione della rete rilevante in zone in modo che, sulla base delle informazioni disponibili al momento della definizione:
a) la capacita' di trasporto tra le zone deve risultare inadeguata all'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle situazioni di funzionamento ritenute piu' frequenti, sulla base delle previsioni degli esiti del mercato elettrico formulate da Terna;
b) l'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo non deve dare luogo a congestioni all'interno di ciascuna zona nelle prevedibili situazioni di funzionamento;
c) la dislocazione delle immissioni e dei prelievi, anche potenziali, all'interno di ciascuna zona non abbia significativa influenza sulla capacita' di trasporto tra le zone. 15.2 Le proposte di cui al comma precedente sono corredate, pena l'inammissibilita', da informazioni circa le ipotesi ed i criteri utilizzati per la suddivisione della rete rilevante in zone e per la determinazione dei limiti di trasporto. Le informazioni comprendono almeno:
a) la descrizione di situazioni caratteristiche di funzionamento del sistema elettrico, con possibili schemi di rete rilevante anche in relazione ai piani di indisponibilita' programmata degli elementi di rete;
b) la valutazione quantitativa dell'impatto di variazioni incrementali, anche potenziali, nelle immissioni o nei prelievi all'interno della zona sull'utilizzo della capacita' di trasporto tra le zone nelle situazioni di funzionamento di cui alla precedente lettera a);
c) il modello e le ipotesi utilizzate da Terna per la previsione dell'esito del mercato e dei corrispondenti flussi sulla rete rilevante. 15.3 L'Autorita' si pronuncia sulle proposte presentate ai sensi dei commi precedenti entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine la proposta si intende approvata. Terna trasmette le determinazioni relative alla suddivisione in zone della rete rilevante, come approvate dall'Autorita', al Ministro dello sviluppo economico.
TITOLO 2

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE DI ENERGIA ELETTRICA
E DEI CORRISPONDENTI PROGRAMMI DI IMMISSIONE E DI PRELIEVO
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 16
Registrazione

16.1 Ai fini della loro esecuzione fisica, gli acquisti e le vendite di energia elettrica conclusi sia nel sistema delle offerte che al di fuori del medesimo, nonche' i relativi programmi di immissione e di prelievo, devono essere registrati secondo le modalita' di cui al presente Titolo. 16.2 Terna e' responsabile della registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi di immissione e di prelievo e svolge tale servizio anche avvalendosi dell'opera del Gestore del mercato elettrico. 16.3 Il Gestore del mercato elettrico agisce ai sensi del presente titolo in nome proprio e per conto di Terna.
Articolo 17
Regolamento per la registrazione degli acquisti
e delle vendite a termine e dei relativi programmi

17.1 Il Gestore del mercato elettrico predispone, in conformita' alle disposizioni di cui al presente Titolo e alle regole per il dispacciamento, un regolamento per la registrazione degli acquisti e le vendite a termine, nonche' dei relativi programmi di immissione e di prelievo, avente ad oggetto, tra l'altro, le modalita' procedurali e gli strumenti operativi per:
a) l'iscrizione degli operatori di mercato in un apposito registro;
b) la comunicazione degli acquisti e delle vendite a termine;
c) la comunicazione dei programmi C.E.T. di immissione e di prelievo;
d) la gestione delle procedure e degli strumenti a garanzia del buon esito delle transazioni connesse alla regolazione dei corrispettivi dovuti al Gestore del mercato elettrico ai sensi del presente provvedimento;
e) la gestione, per quanto attiene alla registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei relativi programmi, delle procedure a garanzia del buon esito delle transazioni connesse alla regolazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento dovuti a Terna ai sensi del presente provvedimento. 17.2 Al fine di contenere gli oneri connessi al sistema di garanzie di cui al comma 17.1, lettera d), il Gestore del mercato elettrico definisce il medesimo sistema sulla base di criteri di efficienza, garantendo il coordinamento con il sistema di garanzie predisposto da Terna a garanzia del buon esito delle transazioni connesse alla regolazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento. 17.3 Le modalita' procedurali e gli strumenti operativi definiti dal Gestore del mercato elettrico per la comunicazione dei programmi C.E.T. di immissione e di prelievo di cui al comma 17.1, lettera c), devono consentire:
a) l'inserimento di piu' programmi relativi al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante;
b) all'operatore di mercato di verificare per ciascun periodo rilevante, in particolare durante tutto il periodo per cui e' possibile comunicare i programmi in relazione al medesimo periodo, la somma tra gli acquisti e le vendite a termine registrati e i programmi C.E.T. registrati o di cui e' stata richiesta la registrazione. 17.4 Il Gestore del mercato elettrico, previa consultazione dei soggetti interessati, sottopone all'Autorita' per l'approvazione lo schema di regolamento per la registrazione ovvero i successivi aggiornamenti, unitamente a:
a) una relazione tecnica che illustri le motivazioni poste alla base delle soluzioni previste;
b) la documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento per la predisposizione del regolamento o degli eventuali aggiornamenti;
c) una sintesi delle eventuali osservazioni dei soggetti interessati. 17.5 L'Autorita' si pronuncia sullo schema di cui al comma precedente con le modalita' previste dalla deliberazione n. 39/06. 17.6 Il regolamento per la registrazione approvato ai sensi dei commi precedenti entra in vigore con decorrenza dalla pubblicazione che il Gestore del mercato elettrico effettua nel proprio sito internet entro e non oltre cinque (5) giorni successivi a quello di notifica dell'approvazione o di formazione del silenzio-assenso. 17.7 Il Gestore del mercato elettrico rivede, periodicamente, anche su richiesta dei soggetti interessati, il regolamento per la registrazione al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche, di mercato e di modifiche normative.
Articolo 18
Operatore di mercato

18.1 La qualifica di operatore di mercato e' attribuita, previa iscrizione in un apposito registro tenuto dal Gestore del mercato elettrico, a ciascun utente del dispacciamento e a ciascun soggetto da questi delegato alla registrazione di acquisti e vendite a termine e di programmi di immissione o di prelievo relativi a punti di dispacciamento nella propria responsabilita'. 18.2 L'operatore di mercato e' abilitato a richiedere al Gestore del mercato elettrico la registrazione:
a) di acquisti e vendite a termine, nonche' di programmi di immissione e di prelievo, relativi a punti di dispacciamento nella sua responsabilita' in quanto utente del dispacciamento;
b) di acquisti e vendite a termine, nonche' di programmi di immissione e di prelievo, relativi a punti di dispacciamento che non sono nella sua responsabilita', per i quali l'operatore di mercato ha ricevuto delega alla registrazione dall'utente del dispacciamento responsabile. 18.3 La qualifica di operatore di mercato con riferimento a punti di dispacciamento per unita' di produzione, a punti di dispacciamento di esportazione o di importazione e a punti di dispacciamento per unita' di pompaggio, e' attribuita con riferimento ad una capacita' pari:
a) alla corrispondente capacita' di immissione o di prelievo definita da Terna ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'operatore di mercato sia anche utente del dispacciamento di tali punti;
b) alla capacita' indicata dall'utente del dispacciamento nella delega, nel caso in cui l'operatore di mercato non sia utente del dispacciamento di tali punti. 18.4 La capacita' complessiva per cui l'utente del dispacciamento delega altri operatori di mercato con riferimento ad un punto di dispacciamento non puo' essere superiore alla capacita' di immissione o alla capacita' di prelievo del medesimo punto definita da Terna ai sensi dell'Articolo 10. 18.5 All'Acquirente unico e' attribuita la qualifica di operatore di mercato con riferimento alla capacita' di immissione di ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione d.lgs. 3 87/03 o 1. 239/04. 18.6 Al Gestore del sistema elettrico e' attribuita la qualifica di operatore di mercato con riferimento alla capacita' di immissione di ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione CIP6.
Articolo 19
Operatore di mercato qualificato

19.1 La qualifica di operatore di mercato qualificato e' riconosciuta dall'Autorita' previa verifica del rispetto di requisiti di solvibilita' e onorabilita' del richiedente.
Articolo 20
Conto Energia a Termine

20.1 Il Gestore del mercato elettrico intesta a ciascun operatore di mercato uno o piu' Conti Energia a Termine in cui registra, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'Articolo 17 per ciascun periodo rilevante:
a) gli acquisti e vendite a termine conclusi dall'operatore relativi al medesimo periodo rilevante;
b) i programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo presentati dall'operatore in esecuzione di tali compravendite; la somma algebrica di tali elementi e' il saldo fisico del conto. 20.2 Ai fini delle verifiche di congruita' di cui all'Articolo 28, il Gestore del mercato elettrico, dopo il termine di chiusura di ciascuna sessione del mercato del giorno prima, determina il saldo economico del Conto Energia a Termine, valorizzando gli acquisti e le vendite a termine, nonche' i programmi C.E.T. di immissione e di prelievo registrati, secondo le modalita' definite nel Regolamento di cui all'Articolo 17. 20.3 Ai fini delle verifiche di congruita' di cui all'Articolo 28 relative a operatori di mercato ammessi al mercato elettrico, il Gestore del mercato elettrico puo' compensare il saldo di cui al precedente comma 20.2 con le garanzie e le partite economiche degli operatori sul mercato elettrico, secondo le modalita' previste nel Regolamento di cui all'Articolo 17.
Articolo 21
Conto di Sbilanciamento Effettivo

21.1 Terna intesta a ciascun utente del dispacciamento un Conto di Sbilanciamento Effettivo per ogni punto di dispacciamento nella propria responsabilita' in cui registra, per ciascun periodo rilevante e per il punto di dispacciamento a cui il conto e' riferito:
a) i programmi post-MA di immissione e di prelievo, con segno opposto rispetto alla convenzione di cui all'Articolo 13;
b) i programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, ivi inclusi gli ordini di dispacciamento in tempo reale, con segno opposto rispetto alla convenzione di cui all'Articolo 13;
c) l'energia elettrica immessa o prelevata; la somma algebrica di tali elementi e' il saldo fisico del conto. 21.2 Ai fini della verifica di congruita' di cui al comma 28.1, lettera c), punto iii), e della quantificazione delle garanzie di cui all'Articolo 49, Terna determina giornalmente, prima del termine di chiusura di ciascuna sessione del mercato del giorno prima, il saldo economico di ciascun Conto di Sbilanciamento Effettivo, pari alla somma algebrica dei seguenti elementi:
a) il valore economico convenzionale del saldo fisico del Conto Sbilanciamento Effettivo di cui al comma 21.1, determinato utilizzando un prezzo definito da Terna nelle regole per il dispacciamento;
b) i pagamenti effettuati entro tale termine dall'utente del dispacciamento titolare del conto a Terna o viceversa a titolo di corrispettivo di sbilanciamento effettivo, registrati con segno positivo in caso di pagamento dall'utente a Terna e con segno negativo altrimenti. 21.3 Ai fini della verifica di congruita' di cui al comma 28.1, lettera c), punto iii), della verifica dell'esposizione dell'utente del dispacciamento da parte di Terna e della quantificazione delle garanzie di cui all'Articolo 45, il Gestore del mercato elettrico determina e comunica a Terna giornalmente, prima del termine di chiusura di ciascuna sessione del mercato del giorno prima, il valore economico convenzionale, determinato utilizzando un prezzo definito da Terna nelle regole per il dispacciamento, degli acquisti e delle vendite a termine registrati e relativi a periodi rilevanti con riferimento ai quali non e' ancora avvenuta la registrazione dei programmi di immissione e di prelievo post-MA, attribuiti all'utente del dispacciamento ai sensi del comma 21.4. 21.4 Il Gestore del mercato elettrico definisce, nel regolamento di cui all'Articolo 17, le modalita' per l'attribuzione degli acquisti e delle vendite a termine registrati da un operatore di mercato a ciascun utente del dispacciamento da cui il medesimo utente abbia ricevuto delega e per la corretta valorizzazione degli acquisti e vendite cosi' attribuiti, tenendo conto dei prezzi definiti da Terna nelle regole per il dispacciamento ai sensi del comma precedente.
Articolo 22
Richiesta di registrazione degli acquisti
e delle vendite a termine nei Conti Energia a Termine

22.1 La registrazione nei Conti Energia a Termine di acquisti e di vendite a termine deve essere richiesta entro il termine di chiusura del mercato del giorno prima relativo ai periodi rilevanti cui i medesimi acquisti e vendite si riferiscono, secondo le modalita' definite dal Gestore del mercato elettrico nel regolamento di cui all'Articolo 17. La richiesta di registrazione deve recare almeno i seguenti elementi:
a) il soggetto che presenta la richiesta di registrazione;
b) gli acquisti e le vendite a termine da registrare in ciascun periodo rilevante;
c) i Conti Energia a Termine in cui registrare gli acquisti e le vendite di cui alla lettera b).
Articolo 23
Richiesta di registrazione dei programmi C.E. T.
di immissione e di prelievo nei Conti Energia a Termine

23.1 La registrazione nei Conti Energia a Termine dei programmi C.E.T. di immissione e di prelievo, in esecuzione di acquisti netti a termine o di vendite nette a termine registrate, deve essere richiesta entro il termine di chiusura del mercato del giorno prima relativo ai periodi rilevanti cui i medesimi programmi si riferiscono, secondo le modalita' definite dal Gestore del mercato elettrico nel regolamento di cui all'Articolo 17. La richiesta di registrazione deve recare almeno i seguenti elementi:
a) il soggetto che presenta la richiesta di registrazione;
b) i programmi C.E.T. di immissione e di prelievo da registrare in ciascun periodo rilevante;
c) i punti di dispacciamento in immissione o in prelievo cui i programmi si riferiscono. 23.2 Nella richiesta di registrazione, con riferimento a Conti Energia a Termine intestati a operatori di mercato ammessi al mercato elettrico sulla base della Disciplina del mercato, puo' essere indicato, per ciascun programma C.E.T. e per ciascun periodo rilevante, un prezzo di riferimento per le finalita' di cui al successivo comma 30.6.
Articolo 24
Registrazione nei Conti Energia a Termine
degli acquisti e delle vendite a termine

24.1 Il Gestore del mercato elettrico procede, per ciascuna richiesta di registrazione che soddisfa i requisiti di cui all'Articolo 28, a registrare gli acquisiti e le vendite a termine oggetto della medesima richiesta nei corrispondenti Conti Energia a Termine e a darne immediata comunicazione agli operatori interessati.
Articolo 25
Registrazione nei Conti Energia a Termine dei programmi
C.E. T. post-MGP di immissione e di prelievo

25.1 Il Gestore del mercato elettrico procede, per ciascuna richiesta di registrazione che soddisfa i requisiti di cui all'Articolo 29, a seguito dell'individuazione delle offerte accettate nel mercato del giorno prima, a registrare i programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo nei corrispondenti Conti Energia a Termine e a comunicare agli operatori di mercato interessati i programmi post-MGP cumulati di immissione e di prelievo per punto di dispacciamento.
Articolo 26
Registrazione nel Conto di Sbilanciamento Effettivo
dei programmi post-MA di immissione e di prelievo

26.1 Il Gestore del mercato elettrico procede, a seguito della chiusura del mercato di aggiustamento, a comunicare a Terna i programmi post-MA di immissione e di prelievo per la registrazione nei corrispondenti Conti di Sbilanciamento Effettivo. 26.2 Terna registra i programmi post-MA di immissione e di prelievo, come comunicati dal Gestore del mercato elettrico, nei Conti di Sbilanciamento Effettivo dei relativi utenti del dispacciamento.
Articolo 27
Registrazione nel Conto di Sbilanciamento Effettivo dei programmi
di immissione e di prelievo corrispondenti alle offerte
accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento

27.1 Terna procede, per ciascun punto di dispacciamento, a registrare i programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, ivi inclusi gli ordini di dispacciamento in tempo reale, nel Conto di Sbilanciamento Effettivo del relativo utente del dispacciamento.
SEZIONE 2
CRITERI DI REGISTRAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI
DIRITTI AD IMMETTERE E PRELEVARE
Articolo 28
Verifica di congruita' delle richieste di registrazione degli
acquisti e delle vendite a termine nei Conti Energia a Termine

28.1 Per ciascuna richiesta di registrazione di acquisti e vendite presentata ai sensi dell'Articolo 22, il Gestore del mercato elettrico verifica, immediatamente a seguito della presentazione della richiesta, che:
a) vi sia il consenso alla richiesta di registrazione da parte dei soggetti titolati alla movimentazione dei Conti Energia a Termine cui gli acquisti e le vendite si riferiscono;
b) per ciascun periodo rilevante, la somma algebrica degli acquisti e delle vendite di cui al comma 22.1, lettera b), sia pari a zero;
c) per ciascun periodo rilevante e per ciascun Conto Energia a Termine intestato ad un operatore di mercato non qualificato:
i. le garanzie prestate dall'operatore di mercato al Gestore del mercato elettrico siano congrue, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'Articolo 17, rispetto al saldo economico del Conto Energia a Termine intestato al medesimo operatore, determinato tenendo conto degli acquisti e delle vendite di cui e' richiesta la registrazione;
ii. il valore assoluto delle vendite nette o degli acquisti netti sia, rispettivamente, non superiore alla somma delle capacita' di immissione o delle capacita' di prelievo, definite ai sensi dell'Articolo 18 e attribuite al Conto Energia a Termine sulla base del comma 21.4;
iii. le garanzie prestate da ciascun utente del dispacciamento a Terna siano congrue, secondo i criteri definiti nel Regolamento di cui all'Articolo 17, rispetto alla somma dei saldi dei Conti di Sbilanciamento Effettivo intestati al medesimo utente e del valore economico convenzionale degli acquisti e delle vendite a termine registrati e degli acquisti e delle vendite per cui e' richiesta la registrazione determinato ai sensi dei commi 21.3 e 21.4;
d) per ciascun periodo rilevante e per ciascun Conto Energia a Termine intestato ad un operatore di mercato qualificato, le garanzie prestate dall'operatore di mercato qualificato al Gestore del mercato elettrico siano congrue rispetto al saldo economico del Conto Energia a Termine intestato al medesimo operatore, determinato tenendo conto degli acquisti e delle vendite di cui e' richiesta la registrazione. 28.2 Qualora anche una sola delle verifiche di cui al comma 28.1, lettere da a) a d), dia esito negativo, il Gestore del mercato elettrico rigetta la richiesta di registrazione comunicandone i motivi all'operatore che ha presentato la medesima richiesta.
Articolo 29
Verifica di congruita' delle richieste di registrazione
di programmi C.E.T. delle richieste di registrazione
di acquisti e vendite nel sistema delle offerte

29.1 Per ciascuna richiesta di registrazione in un Conto Energia a Termine di un programma C.E.T. di immissione o di prelievo e per ciascuna richiesta di registrazione di un programma di immissione o di prelievo corrispondente ad offerte di acquisto e di vendita nel sistema delle offerte, riferita ad un periodo rilevante, il Gestore del mercato elettrico verifica, dopo il termine di chiusura del mercato del giorno prima e anteriormente all'individuazione delle offerte accettate nel mercato del giorno prima relative al medesimo periodo rilevante, che:
a) la somma dei programmi di cui e' richiesta la registrazione con riferimento a ciascun punto di dispacciamento e al periodo rilevante sia, in valore assoluto, non superiore alla capacita' di immissione o alla capacita' di prelievo del medesimo punto nella disponibilita', ai sensi dell'Articolo 18, dell'operatore di mercato cui il conto e' intestato;
b) la somma dei programmi C.E.T. di immissione di cui e' richiesta la registrazione nel periodo rilevante sia:
i. non superiore al valore assoluto delle vendite nette a termine registrate nel conto cui la richiesta si riferisce, nel caso in cui l'operatore di mercato cui il conto stesso e' intestato sia ammesso al mercato elettrico sulla base della Disciplina del mercato;
ii. pari al valore assoluto delle vendite nette a termine registrate nel medesimo conto altrimenti;
c) il valore assoluto della somma dei programmi C.E.T. di prelievo di cui e' richiesta la registrazione nel periodo rilevante sia:
i. non superiore agli acquisti netti a termine registrati nel conto cui la richiesta si riferisce, nel caso in cui l'operatore di mercato cui il conto stesso e' intestato sia ammesso al mercato elettrico sulla base della Disciplina del mercato;
ii. pari agli acquisti netti a termine registrati nel medesimo conto altrimenti;
d) qualora l'operatore di mercato cui il conto e' intestato sia ammesso al mercato elettrico sulla base della Disciplina del mercato, le garanzie prestate dall'operatore di mercato al Gestore del mercato elettrico siano congrue, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'Articolo 17, rispetto alla somma del saldo economico dei Conti Energia a Termine al medesimo intestati, determinata tenendo conto dei programmi C.E.T. di immissione e di prelievo di cui e' richiesta la registrazione e del prezzo di riferimento indicato nella richiesta. 29.2 Il Gestore del mercato elettrico puo' modificare i programmi C.E.T di immissione e di prelievo e le offerte di acquisto e vendita presentate, secondo criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 17 e nel rispetto degli ordini di priorita' di cui all'Articolo 30, al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettera da a) a d) del precedente comma.
Articolo 30
Criteri di registrazione dei programmi post-MGP di immissione
e di prelievo e di assegnazione dei diritti di utilizzo
della capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima

30.1 I programmi di immissione e di prelievo in esecuzione di acquisti e vendite concluse nel mercato del giorno prima sono registrati dal Gestore del mercato elettrico secondo le modalita' previste nella Disciplina del mercato. 30.2 I diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima sono assegnati conformemente ai criteri del presente articolo. 30.3 Terna comunica al Gestore del mercato elettrico entro il termine, stabilito nella Disciplina del mercato, di presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima i limiti ammissibili di trasporto tra le zone per ciascun periodo rilevante. 30.4 Il Gestore del mercato elettrico individua le offerte accettate nel mercato del giorno prima e i corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che:
a) il valore netto delle transazioni sia massimo, compatibilmente con il rispetto dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone di cui al comma 30.3, a condizione che l'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di vendita accettate sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate;
b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona, salvo quanto previsto alla successiva lettera c), sia pari al minimo costo del soddisfacimento di un incremento unitario del prelievo di energia elettrica nella zona, compatibilmente con il rispetto dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone di cui al comma 30.3;
c) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata relativamente ai punti di dispacciamento per unita' di consumo appartenenti alle zone geografiche sia unico e in particolare sia pari alla media dei prezzi di cui alla precedente lettera b), ponderati per le quantita' di energia specificate nelle offerte di acquisto riferite ai punti di dispacciamento per unita' di consumo appartenenti alle relative zone;
d) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta e' non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b);
e) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta e' non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera c) o, per le offerte di acquisto relative ai punti di dispacciamento per unita' di produzione e ai punti di dispacciamento per unita' di consumo localizzati in zone virtuali, al prezzo di cui alla precedente lettera b). 30.5 Ai fini di quanto previsto dal comma 30.4, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita. 30.6 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto, del calcolo del valore netto delle transazioni e della determinazione del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 30.4, lettera c):
a) i programmi C.E.T. di immissione e di prelievo presentati da operatori di mercato ammessi al mercato elettrico, sono assimilati, rispettivamente, ad offerte di vendita e ad offerte di acquisto con prezzo pari al prezzo di riferimento di cui al comma 23.2;
b) i programmi C.E.T. di immissione e di prelievo presentati da operatori di mercato non ammessi al mercato elettrico, sono assimilati, rispettivamente, ad offerte di vendita a prezzo nullo e ad offerte di acquisto senza indicazione del prezzo. L'accettazione di tali offerte non comporta il pagamento o il diritto a ricevere i corrispondenti prezzi dell'energia sul mercato del giorno prima. 30.7 In presenza di piu' offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorita':
a) le offerte di vendita delle unita' essenziali ai fini della sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'Articolo 64;
b) le offerte di vendita delle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
c) le offerte di vendita delle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b);
d) le offerte di vendita delle unita' di produzione di cogenerazione;
e) le offerte di vendita delle unita' di produzione CIP6/92 e delle unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04;
f) le offerte di vendita delle unita' di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata;
g) le altre offerte di vendita. 30.8 Qualora un'offerta di vendita rientri in piu' di una delle categorie di cui al comma 30.7, la medesima offerta e' inserita nella categoria con livello di priorita' maggiore. 30.9 Alla chiusura del mercato del giorno prima, il Gestore del mercato elettrico determina i programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo ed i programmi post-MGP cumulati di immissione e di prelievo per punto di dispacciamento e li comunica a Terna e agli utenti del dispacciamento dei rispettivi punti. 30.10L'energia elettrica corrispondente alla somma algebrica degli acquisti a termine registrati, delle vendite a termine registrate e dei programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo e' considerata ceduta dall'operatore di mercato al Gestore del mercato elettrico o acquisita dal medesimo gestore nell'ambito del mercato elettrico. 30.11 L'operatore di mercato versa al Gestore del mercato elettrico, se negativo, o riceve da quest'ultimo, se positivo, un corrispettivo pari in ciascun periodo rilevante al prodotto tra:
a) la somma algebrica degli acquisti a termine, delle vendite a termine e dei programmi C.E.T. post-MGP di immissione e di prelievo;
b) il prezzo dell'energia elettrica acquistata di cui al comma 30.4, lettera c).
Articolo 31
Criteri di registrazione dei programmi post-MA di immissione
e di prelievo e di assegnazione dei diritti di utilizzo
della capacita' di trasporto nel mercato di aggiustamento

31.1 I programmi di immissione e di prelievo in esecuzione di acquisti e vendite concluse nel mercato di aggiustamento sono registrati dal Gestore del mercato elettrico secondo le modalita' previste nella Disciplina del mercato. 31.2 I diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato di aggiustamento sono assegnati dal Gestore del mercato elettrico contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita nel suddetto mercato e conformemente ai criteri di cui al presente articolo. 31.3 Terna comunica al Gestore del mercato elettrico, entro il termine, stabilito nella Disciplina del mercato, di presentazione delle offerte nel mercato di aggiustamento, i margini residui di scambio di energia elettrica rispetto ai limiti ammissibili di trasporto tra le zone in ciascun periodo rilevante, risultanti in esito al mercato del giorno prima. 31.4 Il Gestore del mercato elettrico accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato di aggiustamento nel rispetto dei margini residui di scambio di energia tra le zone cui al comma 31.3, con l'obiettivo di massimizzare il valore netto delle transazioni. 31.5 Ai fini di quanto previsto dal comma 31.4, per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita. 31.6 Il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta o acquistata nel mercato di aggiustamento e' unico per tutte le offerte di vendita o di acquisto accettate relative a punti di dispacciamento per unita' di produzione o di consumo i cui corrispondenti punti di dispacciamento sono localizzati nella medesima zona. 31.7 In presenza di piu' offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica, salvo quanto disposto al comma 31.9 il seguente ordine di priorita':
a) le offerte di vendita delle unita' essenziali ai fini della sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'Articolo 64;
b) le offerte di vendita delle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
c) le offerte di vendita delle unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b);
d) le offerte di vendita delle unita' di produzione di cogenerazione;
e) le offerte di vendita delle unita' di produzione CIP6/92 e delle unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1.239/04;
f) le offerte di vendita delle unita' di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata;
g) le altre offerte di vendita. 31.8 Qualora un'offerta di vendita rientri in piu' di una delle categorie di cui al comma 31.7, la medesima offerta e' inserita nella categoria con livello di priorita' maggiore. 31.9 All'interno di ciascuna categoria di offerte di cui al comma 31.7 hanno priorita' le offerte bilanciate. 31.10 Ai fini di quanto previsto dal comma 31.9, per offerte bilanciate si intendono offerte di vendita a prezzo nullo e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, identificate attraverso il medesimo codice alfanumerico, per le quali le rispettive quantita' si equilibrano, purche' relative a punti di dispacciamento localizzati nella stessa zona.
Articolo 32
Criteri di registrazione dei programmi post-MSD di immissione
e di prelievo e di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento

32.1 I programmi di immissione e di prelievo in esecuzione di acquisti e vendite concluse nel mercato per il servizio di dispacciamento sono registrati dal Gestore del mercato elettrico secondo le modalita' previste nella Disciplina del mercato. 32.2 I diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento sono assegnati da Terna contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita presentate nel suddetto mercato. 32.3 Terna accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato per il servizio di dispacciamento secondo i criteri di cui all'Articolo 59. 32.4 Terna comunica al Gestore del mercato elettrico le offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento. 32.5 In esito al mercato per il servizio di dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico comunica i programmi post-MSD-ex-ante di immissione e di prelievo agli utenti del dispacciamento.
TITOLO 3
AGGREGAZIONE DELLE MISURE AI FINI DEL DISPACCIAMENTO
Articolo 33
Responsabile dell'aggregazione delle misure ai fini
della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento

33.1 Terna e' responsabile dell'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento. 33.2 Per il periodo regolatorio 2004-2007, ai fini dell'aggregazione, Terna si avvale dell'opera delle imprese distributrici, secondo quanto previsto ai successivi articoli 34 e 35. 33.3 A partire dall'anno 2008, ai fini dell'aggregazione, Terna si avvale dell'opera di soggetti individuati con procedure ad evidenza pubblica. 33.4 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, nonche' l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante. 33.5 Qualora un'impresa distributrice non adempia agli obblighi di comunicazione ed aggregazione di cui all'Articolo 34:
a) Terna ne da' comunicazione all'Autorita' ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
b) l'impresa distributrice inadempiente risponde in solido verso Terna delle obbligazioni sorte in conseguenza nell'erogazione del servizio di dispacciamento. 33.6 Al termine del secondo mese successivo a quello di competenza, Terna paga alle imprese distributrici aventi punti di prelievo trattati su base oraria sulla propria rete di distribuzione il corrispettivo a remunerazione dell'attivita' prestata dalle medesime imprese ai sensi dell'Articolo 35 pari a:
a) Per un numero compreso fra 1 e 50 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1:
CAPD = 400€/mese + (UdD^1/2)* CAPDU €/mese
b) Per un numero compreso fra 51 e 100 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1: CAPD = 400€/mese + (UdD^1/2)* CAPDU €/mese +(PTOp -50)*CAPD50 €/mese
c) Per un numero superiore a 100 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1: CAPD = 400€/mese + (UdD^1/2)* CAPDU €/mese +50* CAPD5o €/mese +(PTOp
-
100)* CAPD,100 €/mese Dove:
- PTOP e' il numero di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di e competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1;
- UdD e' il numero di soggetti che hanno concluso un contratto di distribuzione con l'impresa Distributrice;
- CAPDU eCAPD50 e CAPD,100 sono i corrispettivi unitari di cui alla Tabella 6 allegata al presente provvedimento.
Articolo 34
Aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica
ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento
per il periodo regolatorio 2004-2007

34.1 Le imprese distributrici comunicano, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di competenza, a Terna le misure delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati nella propria rete. 34.2 Terna aggrega le misure delle immissioni di energia elettrica ad essa comunicate dalle imprese distributrici ai sensi del comma precedente, nonche' delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati sulla rete di trasmissione nazionale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento. 34.3 Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo le imprese distributrici possono avvalersi dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze.
Articolo 35
Aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica ai fini
della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento
per il periodo regolatorio 2004-2007

35.1 Le imprese distributrici sottese aggregano e comunicano, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di competenza, alle imprese distributrici di riferimento le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento. 35.2 Le imprese distributrici di riferimento aggregano e comunicano, entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di competenza, a Terna le misure dei prelievi di energia elettrica ad esse comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi del comma precedente, nonche' dei prelievi di energia elettrica relative a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento. 35.3 Terna aggrega le misure dei prelievi di energia elettrica ad essa comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del comma precedente, ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento. 35.4 Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui ai commi 35.1 e 35.2 le imprese distributrici possono avvalersi dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze. 35.5 Le imprese distributrici comunicano, entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di competenza, a ciascun utente del dispacciamento le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un punto di dispacciamento nella titolarita' dell'utente medesimo.
Articolo 36
Corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure
delle immissioni e dei prelievi

36.1 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento per unita' di produzione non rilevanti paga a Terna il corrispettivo per l'aggregazione delle misure in immissione come il prodotto fra il corrispettivo unitario CAI di cui alla Tabella 5 allegata al presente provvedimento e il numero di punti di immissione delle unita' di produzione non rilevanti nella propria titolarita', ad eccezione di quelli relativi ad unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1.239/04. 36.2 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, il gestore di rete che ritira l'energia ai sensi del decreto legislativo n. 387/03 o della legge n. 239/04, ovvero il Gestore del sistema elettrico nel caso sia il medesimo Gestore a ritirare l'energia, paga a Terna il corrispettivo per l'aggregazione delle misure in immissione come definito nel comma precedente per ogni punto di immissione relativo alle unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1.239/04. 36.3 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento per unita' di consumo paga a Terna il corrispettivo unitario per l'aggregazione delle misure dei prelievi risultante dalla somma dei valori CAPD e CAPG di cui alla Tabella 6 allegata al presente provvedimento per ogni punto di misura in prelievo trattato su base oraria nella propria titolarita'. 36.4 Per gli anni 2006 e 2007 l'Autorita' provvedera' ad aggiornare annualmente i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure sulla base dei livelli effettivi di qualita' di erogazione del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica i fini del dispacciamento tenendo conto delle responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti.
Articolo 37
Anagrafica dei punti di immissione e di prelievo

37.1 Le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti immissione e dei punti di prelievo corrispondenti localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale. 37.2 Terna, con il coinvolgimento delle imprese distributrici e dei soggetti interessati, coordina la definizione del codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale di cui al comma precedente, nonche' le regole di manutenzione e aggiornamento dello medesimo, affinche' le imprese distributrici pervengano alla piena applicazione del suddetto codice entro il 30 giugno 2006. 37.3 Terna, sentite le imprese distributrici, definisce il contenuto minimo dei registri di cui al comma 37.1 ai fini del dispacciamento e le condizioni necessarie ad assicurarne l'interoperabilita' ai fini di quanto previsto nel presente provvedimento. 37.4 Entro il sest'ultimo giorno del mese precedente a quello di competenza le imprese distributrici comunicano a ciascun utente del dispacciamento, ad esclusione dell'Acquirente unico, l'elenco dei punti di prelievo o di immissione nella titolarita' di tale utente iscritti nel registro di cui al comma 37.1 ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento. 37.5 Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza le imprese distributrici comunicano a Terna, secondo modalita' dalla medesima definite, le informazioni necessarie alla regolazione dei corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento.
TITOLO 4

REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO
DI DISPACCIAMENTO E DELLE CONNESSE GARANZIE
SEZIONE 1

REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Articolo 38
Corrispettivi di dispacciamento

38.1 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento:
a) paga a Terna se negativi, ovvero riceve da Terna se positivi, i corrispettivi di sbilanciamento effettivo di cui all'Articolo 40 relativi ai Conti di Sbilanciamento Effettivo al medesimo intestati, ad eccezione dei punti di dispacciamento delle unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04;
b) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unita' abilitate paga a Terna il corrispettivo per mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di cui all'Articolo 42;
c) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unita' di consumo, paga a Terna se negativi, ovvero riceve da Terna se positivi, il corrispettivo di non arbitraggio di cui ai commi 41.4 e 41.5 ed il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 44;
d) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unita' di consumo, paga a Terna i corrispettivi di cui agli articoli da 44 a 48. 38.2 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore del mercato elettrico paga a Terna se negativo, ovvero riceve da Terna se positivo:
a) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima di cui al comma 43.5;
b) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato di aggiustamento di cui al comma 43.6;
c) il corrispettivo di non arbitraggio di cui al comma 41.3. 38.3 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, gli operatori di mercato pagano al Gestore del mercato elettrico se negativi, ovvero ricevono dal medesimo Gestore se positivi, i corrispettivi di cui all'Articolo 43. 38.4 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'Acquirente unico paga a Terna se negativi, ovvero riceve da Terna se positivi, i corrispettivi di sbilanciamento effettivo di cui al comma 40.7, relativi ai punti di dispacciamento per unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04.
Articolo 39
Criteri generali per la quantificazione dei corrispettivi
di sbilanciamento effettivo

39.1 Lo sbilanciamento effettivo e' pari, per ciascun punto di dispacciamento e in ciascun periodo rilevante, alla componente del saldo fisico del Conto di Sbilanciamento Effettivo relativa al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante. 39.2 Nel caso in cui lo sbilanciamento effettivo per un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia negativo, l'utente del dispacciamento paga a Terna un corrispettivo di sbilanciamento effettivo per l'energia elettrica acquistata nell'ambito del servizio di dispacciamento. 39.3 Nel caso in cui lo sbilanciamento effettivo per un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia positivo, l'utente del dispacciamento incassa da Terna un corrispettivo di sbilanciamento effettivo per l'energia elettrica venduta nell'ambito del servizio di dispacciamento. 39.4 Ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento effettivo di cui al successivo Articolo 40, per sbilanciamento aggregato zonale si intende la somma algebrica degli sbilanciamenti registrati in tutti i punti di dispacciamento localizzati nella stessa zona.
Articolo 40
Corrispettivi di sbilanciamento effettivo

40.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola, per ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione relativo ad unita' di produzione rilevanti e per ciascun punto di dispacciamento per unita' di consumo relativo ad unita' di consumo rilevanti, per ciascun punto di dispacciamento di importazione e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione un corrispettivo di sbilanciamento effettivo pari al prodotto tra lo sbilanciamento effettivo relativo al medesimo punto di dispacciamento e:
a) il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 40.3, nel caso di sbilanciamento effettivo positivo;
b) il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 40.4, nel caso di sbilanciamento effettivo negativo. 40.2 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola, per ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione relativo ad unita' di produzione non rilevanti e per ciascun punto di dispacciamento per unita' di consumo relativo ad unita' di consumo non rilevanti, un corrispettivo di sbilanciamento effettivo pari al prodotto tra lo sbilanciamento effettivo relativo al medesimo punto di dispacciamento e il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 40.5. 40.3 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi positivi di cui al comma 40.1, lettera a), e' pari:
a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale e' positivo, al valore minimo tra:
i) il prezzo piu' basso tra quelli delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale in quel periodo rilevante, nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento e
ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella medesima zona;
b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale e' negativo, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo rilevante, nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento. 40.4 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi negativi di cui al comma 40.1, lettera b), e' pari:
a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale e' positivo, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento;
b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale e' negativo, al valore massimo tra:
i) il prezzo piu' alto tra quelli delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale in quel periodo rilevante, nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento e
ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo rilevante, nella medesima zona. 40.5 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi di cui al comma 40.2 e' pari:
a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale e' positivo, al valore minimo tra:
i) il prezzo medio delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantita', in quel periodo rilevante, nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento e
ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella medesima zona;
b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale e' negativo, al valore massimo tra:
i) il prezzo medio delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantita', in quel periodo rilevante, nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento e
ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo rilevante, nella medesima zona. 40.6 Per i punti di dispacciamento per unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, nonche' per i punti di dispacciamento di importazione o di esportazione relativi a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non e' attuato il controllo degli scambi programmati, il prezzo di sbilanciamento e' pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante e nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento. 40.7 Per i punti di dispacciamento per unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04 il prezzo di sbilanciamento e' pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di acquisto dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante. 40.8 Durante il periodo di rientro in servizio, per i punti di dispacciamento per unita' di produzione rilevanti interessate dal rientro in servizio, il prezzo di sbilanciamento e' pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento. Nel periodo di rientro in servizio le unita' di produzione abilitate sono interdette dalla partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento.
Articolo 41
Corrispettivo di non arbitraggio

41.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola il corrispettivo di non arbitraggio pari, per ciascun periodo rilevante, alla differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima di cui al comma 30.4, lettera b), e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 30.4, lettera c), della zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento. 41.2 Per ciascuna vendita o acquisto nel mercato di aggiustamento relativa a un punto di dispacciamento per unita' di consumo, l'operatore di mercato che ha presentato l'offerta paga al Gestore del mercato elettrico, se negativo, o riceve dal medesimo Gestore, se positivo, un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 41.1 e la medesima vendita o acquisto. 41.3 Il Gestore del mercato elettrico paga a Terna, se negativo, o riceve da Terna, se positivo, un ammontare pari alla somma dei corrispettivi di cui al comma 41.2. 41.4 Per ciascuna vendita o acquisto nel mercato per il servizio di dispacciamento relativa a un punto di dispacciamento per unita' di consumo, l'utente del dispacciamento che ha presentato l'offerta paga a Terna, se negativo, o riceve da Terna, se positivo, un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 41.1 e la medesima vendita o acquisto. 41.5 Per lo sbilanciamento effettivo relativo a un punto di dispacciamento per unita' di consumo, l'utente del dispacciamento paga a Terna, se negativo, o riceve da Terna, se positivo, un corrispettivo di non arbitraggio pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 41.1 e lo sbilanciamento effettivo cambiato di segno.
Articolo 42
Corrispettivi di mancato rispetto degli ordini
di dispacciamento di Terna

42.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante e ai soli punti di dispacciamento per unita' abilitate, il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna determinato ai sensi del presente articolo. 42.2 Il corrispettivo di cui al presente articolo e' definito al fine di evitare che l'utente del dispacciamento possa trarre profitto dal mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti di Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento. Tale eventualita' si concretizza nei periodi rilevanti in cui ricorrono le seguenti condizioni:
a) Terna ha accettato una o piu' offerte di vendita relative a un punto di dispacciamento per unita' abilitata e:
i. lo sbilanciamento aggregato zonale e' positivo;
ii. lo sbilanciamento effettivo del medesimo punto di dispacciamento e' negativo;
b) in un dato periodo rilevante, Terna ha accettato una o piu' offerte di acquisto relative a un punto di dispacciamento per unita' abilitata e:
i. lo sbilanciamento aggregato zonale e' negativo;
ii. lo sbilanciamento effettivo del medesimo punto di dispacciamento e' positivo. 42.3 Il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento e' pari al prodotto tra la quantita' di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento cui al comma 42.6 e il corrispettivo unitario di cui al comma 42.9. 42.4 Il corrispettivo di cui al comma 42.3 si applica solo nel caso in cui lo sbilanciamento effettivo del punto di dispacciamento e' di segno opposto allo sbilanciamento aggregato zonale. 42.5 Ai fini della determinazione della quantita' di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, Terna ordina, con riferimento a ciascun punto di dispacciamento e a ciascun periodo rilevante:
a) le offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento per valori decrescenti rispetto al prezzo;
b) le offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento per valori crescenti rispetto al prezzo. 42.6 Per ciascuna offerta accettata e ordinata ai sensi del comma precedente la quantita' di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento e' pari al minor valore tra:
a) il valore assoluto della quantita' dell'offerta accettata e b) il valore assoluto della somma tra lo sbilanciamento effettivo del punto di dispacciamento a cui l'offerta si riferisce e le quantita' delle offerte accettate che la precedono nell'ordine di cui al comma 42.5. 42.7 Con riferimento a ciascuna offerta di vendita accettata, qualora la somma di cui al comma 42.6, lettera b), sia maggiore o uguale a zero la quantita' di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento e' zero. 42.8 Con riferimento a ciascuna offerta di acquisto accettata, qualora la somma di cui al comma 42.6, lettera b), sia minore o uguale a zero la quantita' di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento e' zero. 42.9 Il corrispettivo unitario di mancato rispetto di un ordine di dispacciamento e' pari:
a) con riferimento ad un'offerta di vendita, alla differenza fra il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' localizzato il punto di dispacciamento e il prezzo dell'offerta di vendita accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento per il medesimo punto di dispacciamento;
b) con riferimento ad un'offerta di acquisto, alla differenza tra il prezzo dell'offerta di acquisto accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento per il punto di dispacciamento e il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' localizzato il medesimo punto di dispacciamento.
Articolo 43
Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo
della capacita' di trasporto

43.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore del mercato elettrico calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima a carico degli operatori di mercato, determinato ai sensi dei commi da 43.2 a 43.4. 43.2 Per ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione, ad eccezione dei punti di dispacciamento per unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04, e per ciascun punto di dispacciamento di importazione il corrispettivo di cui al comma 43.1 a carico dell'operatore di mercato del medesimo punto e' pari alla differenza tra i seguenti elementi:
a) il prodotto tra il programma C.E.T. post-MGP di immissione e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al 30.4, lettera b), nella zona in cui il punto e' ubicato;
b) il prodotto tra il programma C.E.T. post-MGP di immissione e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c). 43.3 Per ciascun punto di dispacciamento per unita' di consumo riferito ad un'unita' di pompaggio e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il corrispettivo di cui al comma 43.1 a carico dell'operatore di mercato del medesimo punto e' pari alla differenza tra i seguenti elementi:
a) il prodotto tra il programma C.E.T. post-MGP di prelievo e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera b), nella zona in cui e' ubicato tale punto;
b) il prodotto tra il programma C.E.T. post-MGP di prelievo e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c). 43.4 Per ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04, il corrispettivo di cui al comma 43.1 a carico dell'Acquirente Unico e' calcolato secondo le modalita' previste all'articolo 7 della deliberazione n. 34/05. 43.5 Il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto a carico del Gestore del mercato elettrico e' pari alla somma dei seguenti elementi:
a) il prodotto, per ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04, tra i programmi post-MGP cumulati di immissione e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c);
b) il prodotto, per ciascun punto di dispacciamento per unita' di produzione, ad eccezione di quelli previsti al comma 43.4, e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, tra i programmi post-MGP cumulati di immissione e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al 30.4, lettera b), nella zona in cui e' ubicato il punto di dispacciamento;
c) il prodotto, per ciascun punto di dispacciamento per unita' di consumo relativo ad unita' di consumo, tra i programmi post-MGP cumulati di prelievo e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c);
d) il prodotto, per ciascun punto di dispacciamento relativo ad unita' di pompaggio e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, tra i programmi post-MGP cumulati di prelievo e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al 30.4, lettera b), nella zona in cui e' ubicato il punto di dispacciamento. 43.6 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore del mercato elettrico calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nel mercato di aggiustamento, a carico Gestore del mercato elettrico, pari alla somma, cambiata di segno, dei seguenti elementi:
a) il prodotto tra le vendite nel mercato di aggiustamento e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato di aggiustamento nella zona in cui e' ubicato il punto di dispacciamento a cui la vendita si riferisce;
b) il prodotto tra gli acquisti nel mercato di aggiustamento e il prezzo dell'energia elettrica acquista nel mercato di aggiustamento nella zona in cui e' ubicato il punto di dispacciamento a cui l'acquisto si riferisce.
Articolo 44
Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato
per il servizio di dispacciamento 44.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna calcola la somma fra:
a) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati nel mese precedente per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo di cui all'Articolo 40, dei corrispettivi di non arbitraggio di cui all'Articolo 41 e dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna di cui all'Articolo 42;
b) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna nel mese precedente nel mercato per il servizio di dispacciamento, di cui all'Articolo 60, e nell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento al di fuori del mercato di cui all'articolo Articolo 61;
c) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna nel secondo mese precedente per il servizio di aggregazione delle misure di cui ai commi 33.6 e 36.3 relativamente al corrispettivo CAPD. 44.2 Il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento e' pari al rapporto fra:
a) la somma tra il saldo complessivo di cui al comma 44.1 e il gettito calcolato da Terna ai sensi dell'articolo 7, comma 7.4, secondo periodo, della deliberazione n. 205/04;
b) l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento. 44.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 44.1, Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 44.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.
Articolo 45
Corrispettivo a copertura dei costi delle unita' essenziali
per la sicurezza del sistema

45.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, Terna calcola il corrispettivo unitario a copertura dei costi connessi alla remunerazione delle unita' essenziali per la sicurezza del sistema di cui all'Articolo 64 come rapporto tra i medesimi costi e l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento. 45.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 451, Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi delle unita' essenziali per la sicurezza del sistema, pari al prodotto tra:
a) la somma del corrispettivo unitario di cui al comma 45.1 e del corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione delle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'Articolo 65, riportato nella tabella 7 allegata al presente provvedimento;
b) l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.
Articolo 46
Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti
per il funzionamento di Terna 46.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativi all'attivita' di dispacciamento, nonche' dei costi di Terna e del Gestore del mercato elettrico relativi alle attivita' funzionali al monitoraggio di cui alla deliberazione n. 50/05, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di 0,01 centesimi di euro/kWh e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.
Articolo 47
Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza
tra perdite effettive e perdite standard nelle reti

47.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento ad esclusione dell'Acquirente unico, il corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 47.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento. 47.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti sono fissati come indicato nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.
Articolo 48
Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione
della disponibilita' di capacita' produttiva

48.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza Terna determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 48.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento. 48.2 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva sono fissati come indicato nella tabella 2 allegata al presente provvedimento.
SEZIONE 2
INADEMPIMENTI E GARANZIE
Articolo 49
Inadempimenti e gestione delle garanzie

49.1 Terna organizza e gestisce un sistema di garanzie, sulla base di modalita' e condizioni stabilite nelle regole per il dispacciamento, determinando per ciascun utente del dispacciamento, la massima esposizione consentita in termini di saldo dei Conti di Sbilanciamento Effettivo, tenendo anche conto dei debiti e crediti maturati dal medesimo utente in relazione ai corrispettivi di dispacciamento diversi dal corrispettivo di sbilanciamento effettivo. A tal fine Terna:
a) definisce, per ciascun periodo rilevante, il prezzo per la valorizzazione dei programmi nei Conti di Sbilanciamento Effettivo e degli acquisti e delle vendite a termine registrate attribuite a ciascun utente del dispacciamento sulla base delle stime o, quando disponibile, del valore effettivo dei prezzi di sbilanciamento di cui all'Articolo 40;
b) definisce sulla base delle migliori stime disponibili l'energia elettrica prelevata utilizzata per la determinazione del saldo del Conto di Sbilanciamento Effettivo fino a che non si renda noto il relativo dato di misura;
c) definisce sulla base della migliore stima disponibile l'energia elettrica immessa utilizzata per la determinazione del saldo del Conto di Sbilanciamento Effettivo fino a che non si renda noto il relativo dato di misura;
d) al fine di contenere, soprattutto nella fase di avvio dell'operativita' del sistema di garanzie, i costi del medesimo sistema per gli utenti del dispacciamento:
i) utilizza, nel definire il prezzo di cui alla lettera a), stime basate sui livelli medi dei prezzi di sbilanciamento;
ii) definisce l'esposizione massima consentita a ciascun utente del dispacciamento mediante l'accettazione di differenti forme di garanzia, potendo accettare anche forme di copertura parziale in considerazione delle caratteristiche di onorabilita' e solvibilita' del medesimo utente. 49.2 Qualora la somma dei saldi dei Conti di Sbilanciamento Effettivo e degli acquisti e delle vendite a termine registrati e relativi a periodi rilevanti con riferimento ai quali non e' ancora avvenuta la registrazione dei programmi di immissione e di prelievo post-MA, relativa ad un utente del dispacciamento sia superiore all'esposizione massima del medesimo utente, Terna richiede al medesimo utente la reintegrazione delle garanzie entro i termini stabiliti nelle regole per il dispacciamento. Nel caso di mancata integrazione entro i termini stabiliti ovvero di mancata reintegrazione delle garanzie a seguito dell'eventuale escussione delle medesime da parte di Terna, Terna adotta tutte le misure per limitare gli oneri per il sistema elettrico legati all'insolvenza dell'utente, potendo anche ricorrere alla risoluzione del contratto di dispacciamento. 49.3 Qualora dovessero emergere dei costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza degli utenti del dispacciamento non coperta dal sistema di garanzie sopra descritto, Terna e' tenuta a darne immediata comunicazione all'Autorita' che ne definisce le modalita' di recupero attraverso un apposito corrispettivo. 49.4 Al fine di limitare i costi di cui al precedente comma 49.3, nel Regolamento di cui all'Articolo 17 e' prevista la possibilita' di registrare acquisti e vendite a termine e programmi di immissione e di prelievo limitatamente al periodo compreso tra il sessantesimo giorno precedente il giorno cui i medesimi acquisti, vendite e programmi si riferiscono e il termine previsto per la richiesta di registrazione di cui all'Articolo 22.
TITOLO 5
OBBLIGHI INFORMATIVI
Articolo 50
Comunicazione delle coperture

50.1 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unita' di produzione e gli operatori di mercato di punti di dispacciamento di importazione dichiarano al Gestore del mercato elettrico, secondo le modalita' e con le forme dallo stesso definite, le quantita' oggetto dei contratti dagli stessi conclusi i cui corrispettivi siano rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel sistema delle offerte, ovvero dei contratti a questi connessi o conseguenti. 50.2 Il Gestore del mercato elettrico elabora i dati relativi ai contratti comunicati da ciascun operatore, per periodo rilevante e, ove possibile, per zona. Le elaborazioni di cui al presente comma vengono effettuate anche con riferimento agli acquisti e alle vendite a termine. 50.3 I dati ricevuti ai sensi del comma 50.2 sono resi accessibili all'Autorita' tramite modalita' telematiche.
Articolo 51
Pubblicazione dell'elenco degli operatori di mercato

51.1 Il Gestore del mercato elettrico pubblica nel proprio sito internet l'elenco degli operatori di mercato iscritti nel registro di cui al comma 17.1.
Articolo 52
Informazioni relative al mercato per il servizio di dispacciamento

52.1 Terna, prima dell'entrata in operativita' del mercato per il servizio di dispacciamento, predispone e pubblica nel proprio sito internet un documento che descrive gli algoritmi, i modelli di rete e le procedure utilizzate per la selezione delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento. 52.2 Terna, il giorno successivo a quello di competenza, pubblica nel proprio sito internet, per ciascuna zona e per ciascuna periodo rilevante, i seguenti dati e informazioni:
a) il numero di offerte di acquisto e di vendita ricevute e il numero di offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
b) le quantita' complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
c) i flussi di energia tra le zone risultanti in esecuzione dei programmi post-MSD-ex-ante;
d) il valore medio orario dei prezzi delle offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
e) il prezzo dell'offerta di acquisto accettata a prezzo piu' basso e il prezzo dell'offerta di vendita accettata a prezzo piu' alto nel mercato per il servizio di dispacciamento.
Articolo 53
Informazioni circa lo stato del sistema elettrico

53.1 Entro il 30 settembre di ciascun anno Terna elabora e pubblica sul proprio sito internet una previsione, riferita all'anno solare successivo, dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati per i diversi periodi dell'anno. Terna provvede periodicamente all'aggiornamento di detta previsione tenendo conto delle informazioni che si rendono disponibili. 53.2 Entro il 30 settembre di ciascun anno Terna elabora e pubblica sul proprio sito internet una previsione, riferita a ciascuna ora dell'anno solare successivo:
a) della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale;
b) della distribuzione percentuale tra le zone della domanda di cui alla precedente lettera a). Terna provvede periodicamente all'aggiornamento di dette previsioni tenendo conto delle informazioni che si rendono disponibili e pubblica una relazione tecnica contenente la descrizione delle ipotesi, della metodologia e dei criteri utilizzati. 53.3 Con almeno 24 ore di anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte sul mercato del giorno prima, Terna definisce e pubblica, per il giorno successivo, i valori dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati nei diversi periodi rilevanti. 53.4 Contemporaneamente alla pubblicazione dei valori limite di trasporto tra le zone di cui ai precedenti commi 53.1 e 53.2, Terna pubblica le ipotesi utilizzate per la loro determinazione. 53.5 Terna elabora e pubblica, entro il 30 settembre di ogni anno, la previsione della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale a valere per un periodo non inferiore ai sei anni successivi, tenendo anche conto della previsione della domanda di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 79/99, nonche' le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione della previsione. 53.6 Terna contestualmente alla previsione di cui al comma precedente, pubblica, con riferimento al medesimo periodo, una valutazione della capacita' di produzione complessivamente necessaria alla copertura della domanda prevista a garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico e degli approvvigionamenti, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro delle attivita' produttive di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, nonche' i criteri, le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione di detta valutazione.
Articolo 54
Obblighi di registrazione, archiviazione e comunicazione di dati
e informazioni relative alle unita' essenziali per la sicurezza
del sistema elettrico nazionale

54.1 Per ciascuna unita' essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale inclusa nell'elenco di cui all'Articolo 63, Terna registra e archivia per un periodo di 24 mesi i seguenti dati e informazioni:
a) i periodi rilevanti dell'anno comunicati da Terna ai sensi del comma 64.1;
b) per ciascuno dei periodi rilevanti di cui al comma 64.1, la motivazione a supporto della comunicazione a supporto del medesimo comma;
c) la produzione netta immessa in rete dall'unita' di produzione in ciascun periodo rilevante dell'anno;
d) i programmi finali al quarto d'ora dell'unita' di produzione in ciascun periodo rilevante dell' anno;
e) i periodi di indisponibilita' programmata ed accidentale nell'anno dell'unita' di produzione.
Articolo 55
Obblighi informativi connessi alla partecipazione
di Terna al mercato dell'energia

55.1 Terna pubblica il giorno successivo a quello di competenza le quantita' di energia elettrica acquistate e le quantita' di energia elettrica vendute in ciascun periodo rilevante nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento. 55.2 Terna pubblica il mese successivo a quello di competenza il costo sostenuto per acquistare l'energia elettrica, nonche' i ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.
TITOLO 6
DISPACCIAMENTO DELLE UNITA' DI PRODUZIONE COMBINATA
DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE
Articolo 56 Ammissione degli utenti del dispacciamento di unita' di produzione combinata di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato
della priorita' di dispacciamento nel primo periodo di esercizio

56.1 L'utente del dispacciamento di una unita' di produzione combinata di energia elettrica e calore che intende beneficiare, nel corso del primo periodo di esercizio, della priorita' di dispacciamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, ne fa richiesta al Gestore del sistema elettrico e, a tal fine, trasmette al medesimo Gestore nonche' ali' Autorita':
a) la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati di progetto e degli esiti dei collaudi, la medesima unita' di produzione e' in grado di verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02;
b) le informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d) ed f), della medesima deliberazione;
c) la data di inizio del periodo di avviamento, a partire dalla quale intende avvalersi della priorita' di dispacciamento. 56.2 Il Gestore del sistema elettrico verifica la documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 56.1 e comunica a Terna, all'utente del dispacciamento, nonche' all'Autorita', gli esiti della verifica entro 15 giorni dal ricevimento della medesima richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta e il Gestore del sistema elettrico ne da' comunicazione a Terna. La priorita' di dispacciamento e' riconosciuta all'unita' di produzione a decorrere dalla data di inizio del periodo di avviamento fino al termine del primo periodo di esercizio, fatto salvo quanto disposto al comma 56.3 e al comma 58.1. 56.3 I soggetti per i quali e' stata accolta la richiesta di cui al comma 56.1 sono tenuti a comunicare immediatamente all'Autorita' e al Gestore del sistema elettrico l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unita' di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02. Dal giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di cui al presente comma, Terna, su indicazione del Gestore del sistema elettrico, non riconosce la priorita' di dispacciamento fino al termine del primo periodo di esercizio.
Articolo 57 Ammissione degli utenti di dispacciamento di unita' di produzione combinata di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato della priorita' di dispacciamento in anni successivi al primo periodo
di esercizio

57.1 L'utente del dispacciamento di una unita' di produzione combinata di energia elettrica e calore che beneficia della priorita' di dispacciamento sulla base dei dati di esercizio riferiti all'anno solare precedente, come comunicati al Gestore del sistema elettrico entro il 31 marzo dell'anno in corso, che, per cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volonta' del produttore non risulti in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02 per l'anno in corso, puo' trasmettere al Gestore del sistema elettrico e all'Autorita' una dichiarazione contenente tutti gli elementi che attestano l'eccezionalita' e l'imprevedibilita' di dette cause, entro 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi. Dal giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di cui al presente comma, Terna, su indicazione del Gestore del sistema elettrico non riconosce la priorita' di dispacciamento fino al termine dell'anno in corso. 57.2 I soggetti di cui ai commi 57.1 e 56.3 che intendono beneficiare, nel corso dell'anno successivo, della priorita' di dispacciamento ne fanno richiesta al Gestore del sistema elettrico e, a tal fine, trasmettono al medesimo Gestore, nonche' all'Autorita', la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati attesi per l'anno successivo, la medesima unita' di produzione e' in grado di verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02, ivi incluse le informazioni di cui all'articolo 4 della medesima deliberazione. 57.3 Il Gestore del sistema elettrico verifica la dichiarazione di cui al comma 57.1 e la documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 57.2 e comunica a Terna, all'utente del dispacciamento, nonche' all'Autorita', gli esiti della verifica entro 15 giorni dal ricevimento della medesima richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta e il Gestore del sistema elettrico ne da' comunicazione a Terna. La priorita' di dispacciamento e' riconosciuta all'unita' di produzione a decorrere dall'inizio dell'anno successivo alla richiesta e fino al termine dell'anno medesimo, fatto salvo quanto disposto al comma 57.4 e al comma 58.1. 57.4 I soggetti per i quali e' stata accolta la richiesta di cui al comma 57.3 sono tenuti a comunicare immediatamente all'Autorita' e al Gestore del sistema elettrico l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unita' di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02. Dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, Terna, su indicazione del Gestore del sistema elettrico, non riconosce la priorita' di dispacciamento fino al termine dell'anno in corso e il beneficio di cui al comma 57.2 non puo' essere ulteriormente richiesto per l'anno successivo.
Articolo 58 Verifiche delle condizioni per il riconoscimento, sulla base di prestazioni attese, della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini del riconoscimento anticipato della priorita' di dispacciamento nel primo periodo di esercizio o in anni
successivi al primo periodo di esercizio

58.1 L'Autorita' verifica attraverso sopralluoghi e ispezioni, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi della deliberazione n. 60/04, la veridicita' delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 56.1 e del comma 57.2. Qualora la verifica dia esito negativo, la priorita' di dispacciamento riconosciuta a seguito della richiesta di cui al comma 56.1 e al comma 57.2 viene meno a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione dell'esito della verifica. 58.2 Con riferimento alle unita' di produzione che abbiano beneficiato del riconoscimento anticipato della priorita' di dispacciamento sulla base delle prestazioni attese, ai sensi dell'Articolo 56 e dell'Articolo 57, la dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, della deliberazione n. 42/02 deve essere resa entro il 15 gennaio e trasmessa anche all'Autorita'. L'Autorita' verifica l'effettivo raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02. 58.3 Qualora le verifiche di cui ai commi 58.1 e 58.2 diano esito negativo, l'utente del dispacciamento, relativamente all'unita' di produzione per la quale si e' avvalso senza titolo della priorita' di dispacciamento, riconosce a Terna un corrispettivo di dispacciamento pari al prodotto tra le quantita' di energia elettrica ceduta nel mercato del giorno prima e tramite acquisti e vendite a termine e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c). Tale corrispettivo e' dovuto limitatamente a ciascuna delle ore in cui la priorita' di dispacciamento e' risultata determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi. 58.4 Ai fini di quanto stabilito ai sensi del comma precedente, le ore in cui la priorita' di dispacciamento risulta determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi sono quelle in cui il prezzo contenuto nelle offerte di vendita nel mercato del giorno prima relativa alla predetta unita' di produzione, ivi incluse le offerte assimilate ai sensi del comma 30.6 e' pari al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui e' situata l'unita' di produzione, di cui al comma 30.4, lettera b). 58.5 Nel caso in cui l'utente del dispacciamento di una unita' di produzione combinata di energia elettrica e calore si sia avvalso senza titolo della priorita' di dispacciamento, l'Autorita' adottera' i provvedimenti sanzionatori di propria competenza. 58.6 In ogni caso l'esito delle verifiche di cui al presente articolo non determina il venire meno della priorita' di dispacciamento riconosciuta nel periodo precedente le verifiche stesse.
PARTE III
APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO
TITOLO 1
MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL DISPACCIAMENTO
Articolo 59 Criteri generali per la disciplina dell'approvvigionamento delle
risorse per il servizio di dispacciamento

59.1 Le unita' di produzione e di consumo rilevanti devono dotarsi dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione delle medesime unita' nei sistemi di controllo di Terna, secondo le modalita' e con i tempi previsti nelle regole per il dispacciamento. 59.2 Ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, Terna definisce nelle regole per il dispacciamento, in maniera obiettiva, trasparente, non discriminatoria e conforme ai criteri di cui al presente provvedimento:
a) le tipologie di risorse di cui deve approvvigionarsi per il servizio di dispacciamento, avendo cura di non includere in una stessa tipologia, indipendentemente degli algoritmi di calcolo utilizzati per approvvigionare i relativi fabbisogni di cui alla lettera b), risorse che non risultano fra loro sostituibili ai fini della risoluzione di una data problematica di riserva;
b) le modalita' di determinazione del fabbisogno di ciascuna delle risorse di cui alla precedente lettera a) sulla base delle proprie previsioni di domanda;
c) le caratteristiche tecniche degli impianti, delle apparecchiature e dei dispositivi delle unita' di produzione e delle unita' di consumo rilevanti per l'abilitazione alla fornitura delle risorse di cui alla lettera a), tenendo conto di quanto previsto nelle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
d) le modalita' di verifica e controllo della costituzione e del mantenimento delle caratteristiche tecniche di cui alla precedente lettera c), ai fini dell'utilizzo delle citate risorse;
e) le modalita' tecniche, economiche e procedurali che Terna e' tenuta a seguire nell'approvvigionamento e nell'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a);
f) le modalita' di determinazione della potenza disponibile di cui al comma 60.3. 59.3 Nell'ambito degli algoritmi di selezione delle offerte nel mercato per il servizio di dispacciamento Terna definisce, nelle regole per il dispacciamento, e utilizza modelli di rete e procedure che consentano una rappresentazione il piu' possibile accurata delle interazioni tra le immissioni e i prelievi di energia elettrica ed i flussi di potenza ad essi corrispondenti sulla rete rilevante, nonche' dei parametri tecnici di funzionamento delle unita' di produzione abilitate e delle unita' di consumo abilitate. 59.4 Gli algoritmi, modelli di rete e procedure di cui al comma 59.3 prevedono la rappresentazione esplicita delle interdipendenze tra le immissioni e i prelievi in ciascun nodo della rete rilevante e i flussi di potenza su tutti gli elementi della medesima rete, ed utilizzano le migliori tecniche e i piu' adeguati strumenti di ottimizzazione allo stato dell'arte.
Articolo 60
Approvvigionamento per il tramite del mercato
per il servizio di dispacciamento

60.1 Terna si approvvigiona, attraverso l'apposito mercato per il servizio di dispacciamento, sulla base di proprie previsioni di fabbisogno, delle risorse necessarie a:
a) gestire le congestioni della rete rilevante;
b) predisporre adeguata capacita' di riserva;
c) garantire l'equilibrio tra immissioni e prelievi anche in tempo reale. 60.2 Terna organizza il mercato per il servizio di dispacciamento di cui al comma 60.1, articolandolo in piu' segmenti, in coerenza con i seguenti obiettivi e criteri:
a) minimizzare gli oneri e massimizzare i proventi conseguenti alle attivita' di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, sulla base degli algoritmi, dei modelli di rete e delle procedure definite ai sensi del comma 59.3, tenendo conto delle caratteristiche dinamiche dell'unita' di produzione o di consumo abilitate;
b) offrire ai partecipanti al mercato un segnale trasparente del valore economico delle risorse necessarie per il sistema elettrico, differenziandolo in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema;
c) permettere ai partecipanti al mercato, attraverso un'opportuna definizione delle tipologie di risorse, dei meccanismi di mercato e del formato delle offerte di acquisto e di vendita, di formulare offerte che riflettano la struttura dei costi;
d) consentire l'identificazione dei costi di approvvigionamento imputabili alle varie tipologie di risorse, dando separata evidenza alle offerte accettate ai fini dell'approvvigionamento delle medesime. 60.3 L'utente del dispacciamento di un'unita' di produzione abilitata deve rendere disponibile a Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento tutta la potenza disponibile dell'unita' di produzione.
Articolo 61
Approvvigionamento al di fuori del mercato

61.1 Le regole per il dispacciamento definiscono modalita' e condizioni per l'approvvigionamento al di fuori del mercato di cui all'Articolo 60, da parte di Terna, delle risorse per il dispacciamento non negoziabili in detto mercato e che gli utenti del dispacciamento delle unita' di produzione devono obbligatoriamente fornire a Terna. 61.2 Le regole per il dispacciamento devono disciplinare altresi' gli obblighi gli utenti del dispacciamento di unita' di produzione abilitate in merito all'esecuzione di azioni di rifiuto di carico e alla partecipazione delle medesime unita' al ripristino del servizio elettrico in seguito ad interruzioni parziali o totali del medesimo servizio, dalla fase di rilancio di tensione alla fase di ripresa totale del servizio. 61.3 Gli utenti del dispacciamento delle unita' di produzione con caratteristiche tecniche non adeguate alla fornitura di una o piu' risorse di cui ai commi 61.1 e 61.2 devono corrispondere a Terna il corrispettivo sostitutivo per la risorsa non fornita, determinato dall'Autorita' ai sensi dell'Articolo 69.
TITOLO 2
RISORSE ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO
Articolo 62
Stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema

62.1 Fra le tipologie di risorse definite ai sensi del comma 59.2, lettera a) Terna include una tipologia di risorsa, denominata "stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema", finalizzata alla risoluzione delle problematiche seguenti:
a) gestione delle esigenze di bilanciamento tra immissioni e prelievi derivanti dall'attuazione dei raccordi tra i programmi di immissione e di prelievo del giorno attuale e del giorno successivo;
b) la gestione di pronunciati gradienti di carico nella transizione da ore di basso carico ad ore di alto carico;
c) il supporto di adeguati livelli minimi di produzione nelle ore di basso carico, coerentemente coi minimi tecnici di produzione delle unita' termoelettriche, al fine di assicurare il mantenimento in servizio di un numero di unita' termoelettriche sufficiente alla gestione in sicurezza del sistema durante le ore di alto carico. 62.2 Le unita' abilitate alla fornitura dello stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema sono esclusivamente le unita' di produzione e pompaggio in possesso dei requisiti richiesti da Terna. 62.3 Con cadenza annuale, Terna determina l'ammontare di capacita' di produzione e pompaggio che, nel corso dell'anno solare successivo, Terna prevede risulti indispensabile ai fini della risoluzione delle problematiche di cui al comma 62.1 rispettivamente per la macrozona B, la macrozona C e la macrozona Continente. 62.4 Un utente del dispacciamento titolare di unita' di produzione e di pompaggio strategiche e' ritenuto indispensabile ai fini dell'approvvigionamento da parte di Terna di stoccaggio per la sicurezza del sistema in una delle macrozone di cui al comma 62.3, quando risulta positiva la differenza fra l'ammontare di capacita' di cui al comma 62.3 riferito alla medesima macrozona e la capacita' complessiva delle unita' di produzione e di pompaggio nella titolarita' di altri utenti del dispacciamento ubicate nella medesima macrozona. Tale differenza positiva e' definita capacita' di produzione e pompaggio strategica. 62.5 L'utente del dispacciamento di cui al comma 62.4 identifica le unita' di produzione e pompaggio nella sua titolarita' da includere nell'elenco di cui al comma 62.6 in modo tale che la somma delle capacita' di produzione e pompaggio delle predette unita' risulti maggiore o uguale alla capacita' di produzione e pompaggio strategica di cui al comma 62.4. 62.6 Entro il 30 settembre di ciascun anno, Terna predispone e pubblica nel proprio sito internet, l'elenco delle unita' di produzione e pompaggio strategiche valido per l'anno solare successivo, identificate nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo. 62.7 Terna invia all'Autorita', contestualmente alla pubblicazione, l'elenco di cui al comma 62.6 corredato di una relazione che specifichi:
a) la metodologia seguita per rappresentare e analizzare le problematiche elencate al comma 62.1;
b) la metodologia seguita per calcolare l'ammontare di cui al comma 62.3;
c) gli utenti del dispacciamento ritenuti indispensabili ai sensi del comma 62.4 in ciascuna macrozona;
d) le caratteristiche di ciascuna unita' iscritta nell'elenco di cui al comma 62.6 nonche' l'entita' dello stoccaggio per la sicurezza del sistema che tale unita' sara' prevedibilmente tenuta a fornire nelle diverse ore dell'anno.
Articolo 63
Unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico

63.1 Terna predispone e pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno solare successivo, formato secondo i criteri definiti nelle regole per il dispacciamento. 63.2 Terna invia all'Autorita', contestualmente alla pubblicazione, l'elenco di cui al comma 63.1 corredato di una relazione che, per ciascuna unita', indichi:
a) le ragioni per cui l'unita' e' stata inclusa nell'elenco;
b) il periodo dell'anno e le condizioni in cui Terna prevede che l'unita' sara' indispensabile per la gestione delle congestioni, per la riserva e per la regolazione della tensione;
c) una stima del probabile utilizzo dell'unita' nei periodi in cui tale unita' puo' risultare indispensabile per la sicurezza del sistema elettrico. 63.3 Terna invia agli utenti del dispacciamento delle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, contestualmente alla pubblicazione, la relazione di cui al comma 63.2 per la parte relativa alle unita' di cui sono titolari. 63.4 Terna, qualora modifiche rilevanti del sistema elettrico lo rendano necessario, aggiorna l'elenco di cui al comma 63.1 prima dello scadere dei dodici mesi di validita' del medesimo, dandone comunicazione all'Autorita' e agli utenti del dispacciamento delle unita' interessate, secondo le modalita' previste al presente articolo. L'aggiornamento dell'elenco non comporta la proroga del periodo di validita' del medesimo. 63.5 L'utente del dispacciamento di un'unita' di produzione essenziale per la sicurezza puo' chiedere all'Autorita', entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 63.3, l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validita' dell'elenco. Tale richiesta deve essere accompagnata da una relazione tecnica che descriva i costi di produzione e le potenzialita' reddituali dell'unita', anche in considerazione delle previsioni di utilizzo formulate da Terna nella relazione di cui al comma 63.2. La richiesta si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro trenta (30) giorni dal ricevimento. 63.6 L'utente del dispacciamento di un'unita' di produzione ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione deve conformarsi ai vincoli stabiliti dall'Articolo 65 ed ha diritto a ricevere da Terna il corrispettivo a reintegrazione dei costi i generazione di cui al comma 63.7. 63.7 L'Autorita' determina un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'unita' ed i ricavi da essa conseguiti dal momento dell'inserimento dell'elenco fino alla scadenza del termine di validita' dell'elenco medesimo.
Articolo 64 Vincoli afferenti le unita' essenziali per la sicurezza del sistema
elettrico non ammesse alla reintegrazione dei costi

64.1 Terna comunica, 12 ore prima del termine di chiusura del mercato del giorno prima, all'utente del dispacciamento delle unita' di produzione o di consumo incluse nell'elenco di cui al comma 63.1 i periodi rilevanti del giorno di calendario successivo nelle quali la medesima unita' e' ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema. 64.2 Per ciascuna unita' inclusa nell'elenco di cui al comma 63.1, nei periodi rilevanti del giorno comunicati da Terna ai sensi del comma precedente, l'utente del dispacciamento presenta offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna. 64.3 Il prezzo unitario delle offerte di vendita definite ai sensi del comma precedente nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento e' pari a zero. 64.4 Le offerte di acquisto definite ai sensi del comma 64.2 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento sono senza indicazione di prezzo. 64.5 Il prezzo unitario delle offerte definite ai sensi del comma 64.2 nel mercato per il servizio di dispacciamento e' pari, in ciascun periodo rilevante, al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' localizzata l'unita'. 64.6 Terna riconosce all'utente del dispacciamento di ciascuna delle unita' di produzione essenziali per la sicurezza del sistema un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto all'unita' definito dall'Autorita' e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima applicata al programma post-MSD-ex-ante.
Articolo 65 Vincoli afferenti le unita' essenziali per la sicurezza del sistema
elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi

65.1 L'utente del dispacciamento di un'unita' essenziale per la sicurezza del sistema elettrico deve formulare offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna. Terna puo' richiedere che l'utente del dispacciamento di un'unita' essenziale per la sicurezza del sistema elettrico non formuli alcuna offerta. 65.2 Nelle ore in cui l'unita' e' ritenuta indispensabile per la sicurezza le offerte presentate dall'utente del dispacciamento sono formulate secondo quanto previsto ai commi da 64.3 a 64.6. 65.3 Nelle ore in cui l'unita' non e' ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema le medesime offerte sono formulate con un prezzo unitario pari al costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.6. Terna puo' richiedere che le offerte di cui al primo periodo siano formulate con un prezzo unitario pari a zero.
TITOLO 2
GESTIONE DELLE INDISPONIBILITA' E DELLE MANUTENZIONI
Articolo 66
Indisponibilita' di capacita' produttiva 66.1 Con cadenza annuale, per l'anno successivo, Terna definisce e pubblica i livelli di disponibilita' di capacita' produttiva richiesti per ciascun periodo rilevante dell'anno seguente sulla base di proprie previsioni dell'andamento della richiesta di energia elettrica nel territorio nazionale e dello stato di funzionamento della rete rilevante. 66.2 Gli utenti del dispacciamento presentano a Terna, con cadenza annuale e secondo modalita' definite da Terna nelle regole per il dispacciamento, i piani di manutenzione delle unita' di produzione. Terna verifica la compatibilita' dei piani di manutenzione delle unita' di produzione e della rete rilevante con i livelli di disponibilita' di capacita' produttiva di cui al comma precedente e con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; qualora riscontri incompatibilita' Terna modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi. 66.3 I piani di manutenzione possono essere aggiornati in corso d'anno secondo modalita' definite da Terna nelle regole per il dispacciamento. 66.4 Terna pone in essere procedure per la verifica ed il controllo dell'effettiva indisponibilita' delle unita' abilitate nei casi di dichiarazioni di fermata accidentale. 66.5 Nei casi in cui, a giudizio di Terna, il mancato rispetto dei piani di manutenzione proposti dagli operatori e modificati da Terna medesima possa comportare o abbia comportato rischi per la sicurezza del sistema elettrico, Terna ne' da immediata comunicazione all'Autorita' e al Ministro delle Attivita' Produttive.
Articolo 67 Piani di indisponibilita' delle reti con obbligo di connessione di
terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale

67.1 I gestori delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale predispongono ed inviano a Terna, con cadenza annuale e secondo modalita' definite da Terna nelle regole per il dispacciamento, i piani di indisponibilita' degli elementi delle reti di rispettiva competenza e appartenenti alla rete rilevante. Qualora i piani di indisponibilita' proposti non risultino compatibili con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, Terna modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi. 67.2 I piani di manutenzione possono essere aggiornati in corso d'anno secondo modalita' definite da Terna nelle regole per il dispacciamento. 67.3 Nei casi in cui, a giudizio di Terna, il mancato rispetto dei piani di manutenzione proposti dagli operatori e modificati da Terna medesima possa comportare o abbia comportato rischi per la sicurezza del sistema elettrico, Terna ne' da immediata comunicazione all'Autorita' e al Ministro delle Attivita' Produttive.
PARTE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 68
Determinazione dei corrispettivi sostitutivi

68.1 Entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, Terna trasmette all'Autorita' elementi propedeutici e sufficienti alla definizione dei corrispettivi sostituivi all'approvvigionamento delle risorse di cui all'Articolo 61. 68.2 Entro trenta (30) giorni dalla ricezione degli elementi di cui al comma precedente l'Autorita' determina i corrispettivi sostitutivi all'approvvigionamento delle risorse di cui all'Articolo 61.
Articolo 69
Disposizioni transitorie e finali

69.1 Per l'anno 2007 la qualifica di operatore di mercato qualificato e' riconosciuta di diritto al Gestore del mercato elettrico. 69.2 Le condizioni di dispacciamento applicate su porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua, sono oggetto di successivo provvedimento dell'Autorita'. Sino all'adozione di detto provvedimento si applicano le vigenti modalita'. 69.3 Terna tiene separata evidenza contabile degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente provvedimento. 69.4 Successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Gestore del mercato elettrico pubblica sul proprio sito internet un avviso nel quale sono indicate le date previste per l'invio all'Autorita' e la successiva pubblicazione del regolamento di cui all'Articolo 17 ed eventuali altre scadenze rilevanti, al fine di consentire l'avvio dell'operativita' del sistema di registrazione a partire dall' 1 gennaio 2007. 69.5 Successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento Terna pubblica sul proprio sito internet un avviso nel quale sono indicate le date previste per la pubblicazione delle Regole per il dispacciamento aggiornate per tenere conto delle previsioni del presente provvedimento ed eventuali altre scadenze rilevanti, al fine di consentire l'avvio dell'operativita' del sistema di registrazione a partire dall'1 gennaio 2007.
 
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