Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 giugno 2006
Riconoscimento, al sig. Chirumbolo Alessio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza del sig. Chirumbolo Alessio, nato il 20 dicembre 1978 a Lametia Terme (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di «avvocato» in Italia;
Considerato e il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di Perugia in data 16 dicembre 2003 e che detto titolo e' stato altresi' omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educacion y Ciencia» spagnolo del 30 agosto 2005;
Considerato che l'istante e' iscritto rilasciato all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) dal 27 luglio 2005;
Preso atto che il sig. Chirumbolo ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Lametia Terme;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 14 ottobre 2005;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Chirumbolo Alessio, nato il 20 dicembre 1978 a Lametia Terme (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 12 giugno 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame orale verte su 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontoloaia ed ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone