Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 aprile 2006, n. 225
Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale gia' dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra societa' da essa derivante», approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 febbraio 2002, n. 88.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui e' stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani, che all'articolo 4, comma 6, dispone che al personale dichiarato in esubero dal suddetto Ente si applicano gli istituti in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, secondo i criteri del succitato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il contratto collettivo del 24 gennaio 2001 con cui, in attuazione delle sopra richiamate disposizioni di legge e secondo le intese intervenute con verbali di accordo del 19 aprile 2000, 18 maggio 2000 e 3 agosto 2000, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale gia' dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.a., o ad altra societa' da essa derivante";
Sentite, nella riunione del 16 febbraio 2001, le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del sottocitato regolamento, nelle parti firmatarie del predetto contratto collettivo del 24 gennaio 2001;
Visto il regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale gia' dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra societa' da essa derivante", approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 febbraio 2002, n. 88;
Visto l'accordo integrativo del 26 febbraio 2004, con il quale le parti firmatarie del citato accordo sindacale del 24 gennaio 2001 hanno inteso definire alcune volonta' non trasferite formalmente nel predetto decreto n. 88 del 2002, precisando da un lato l'esclusione dalle prestazioni del Fondo del personale avente qualifica di dirigente, con conseguente esclusione del contributo ordinario dello 0,5% per la stessa tipologia di personale, e, dall'altro, l'erogazione ai lavoratori, fruitori delle prestazioni del Fondo di sostegno al reddito che si trovino nelle condizioni previste dalle norme vigenti in materia, dell'Assegno per il nucleo familiare;
Sentite, nella riunione del 22 marzo 2004, le organizzazioni sindacali individuate nelle predette parti firmatarie;
Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n. 88 del 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio
2005; Acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 16 marzo 2006;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al regolamento recante l'istituzione del "Fondo di
solidarieta' per il sostegno del reddito del personale gia'
dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle
finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra
societa' da essa derivante", approvato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2002, n. 88
1. Al decreto 18 febbraio 2002, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "nei confronti dei lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: ", con eccezione del personale con qualifica di dirigente,";
b) all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo le parole: "a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: ", con esclusione del personale con qualifica di dirigente";
c) all'articolo 6, comma 1, lettera b), le parole: "e della contribuzione correlata" sono sostituite dalle seguenti: ", della contribuzione correlata e degli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c-bis)";
d) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) qualora ne ricorrano le condizioni di legge e con onere a carico del Fondo, l'Assegno per il nucleo familiare, nella misura prevista dalle norme vigenti in materia.".
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 aprile 2006
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 159



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze 18 febbraio 2002, n. 88 (Regolamento
recante l'istituzione del Fondo per il sostegno del reddito
del personale gia' dipendente dall'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad
esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi
trasferito all'E.T.I. o ad altra societa' da essa
derivante.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
9 maggio 2002, n. 107.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Il testo del decreto legislativo del 30 luglio 1999,
n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n.
203.
- Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti.), e' il seguente:
"Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti
collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo
comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
riferimento del controllo.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.".
- Il testo dell'art. 2, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica.), e' il seguente:
"Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica
utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello
sviluppo). - 1. - 27. (Omissis).
28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu'
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite,
in via sperimentale, misure per il perseguimento di
politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e
per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende
pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica
utilita', nonche' delle categorie e settori di impresa
sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
Nell'esercizio della potesta' regolamentare il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione
collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante
un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50
per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima
di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita',
modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento
del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione
della obbligatorieta' della contribuzione con applicazione
di una misura addizionale non superiore a tre volte quella
della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con
il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di
maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
lire 150 miliardi.".
- Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 27 novembre
1997, n. 477 (Regolamento recante norme in materia di
ammortizzatori per le aree non coperte da cassa
integrazione guadagni), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 1998, n. 9.
- Il testo del comma 6, dell'art. 4 del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e' il seguente:
"6. Al personale dichiarato in esubero e che abbia
almeno trenta anni di anzianita' contributiva o almeno
cinquantotto anni di eta' e quindici anni di anzianita'
contributiva si applicano gli istituti in materia di
sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei
processi di ristrutturazione aziendale secondo i criteri di
cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 6 e 9 del
citato decreto n. 88 del 2002, come modificati dal presente
decreto:
"Art. 2 (Finalita' del Fondo). - 1. Il Fondo ha lo
scopo di attuare interventi che realizzino politiche attive
di sostegno del reddito e dell'occupazione nei confronti
dei lavoratori dipendenti con eccezione del personale con
qualifica di dirigente, di cui all'art. 4, comma 6, del
decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, gia'
appartenenti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del
Ministero delle finanze, distaccati e poi trasferiti
all'ETI S.p.a. o ad altra societa' da essa derivante, cosi'
come previsto dal succitato decreto legislativo n. 283 del
1998, e che risultino in esubero nell'ambito e in
connessione con processi di ristrutturazione o di
riorganizzazione aziendale o di riduzione o di
trasformazione di attivita' di lavoro, ai sensi dell'art.
2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
"Art. 6 (Finanziamento). - 1. Per le prestazioni di cui
all'art. 5, l'ETI S.p.a. provvedera' all'erogazione di:
a) un contributo ordinario dello 0,5 per cento
calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con
contratto a tempo indeterminato, con esclusione del
personale con qualifica di dirigente;
b) un contributo straordinario, determinato dal
comitato amministratore, relativamente ai soli lavoratori
interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, il
cui ammontare e' determinato in misura corrispondente al
fabbisogno di copertura degli assegni straordinari
erogabili, della contribuzione correlata e degli assegni
per il nucleo familiare di cui all'art. 9, comma 1, lettera
c-bis). Detto contributo sara' versato in rate trimestrali
anticipate, la prima delle quali decorrente dal primo mese
successivo all'emanazione del regolamento.".
2. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo
ordinario dello 0,5 per cento e' sospeso, su deliberazione
del comitato amministratore, ai sensi dell'art. 4,
lettera c).
3. Ai contributi di finanziamento si applicano le
disposizioni vigenti in materia di contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative
agli sgravi contributivi.
4. Le disponibilita' che, all'atto della cessazione
della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non
utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla
concessione delle prestazioni previste, sono devolute alle
forme di previdenza in essere presso l'ETI S.p.a. in conto
contribuzione ordinaria.
5. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato
amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo
necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che
devono essere portate a termine entro e non oltre un anno
dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
6. Qualora la gestione di liquidazione non risulti
chiusa nel termine di cui al comma 5, la stessa e' assunta
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il
comitato amministratore del Fondo cessa la sua funzione il
trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della
gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro
tale data il comitato amministratore deve consegnare
all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti, sulla base di appositi inventari, le attivita'
esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri
documenti del Fondo, nonche' il rendiconto relativo al
periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.".
"Art. 9 (Prestazioni: criteri e misure). - 1. Per i
lavoratori ammessi a fruire delle prestazioni del Fondo di
cui all'art. 5 si provvedera' ad erogare:
a) l'importo dell'assegno rateale che sara' pari
all'80 per cento del trattamento economico goduto dal
soggetto all'atto della maturazione del diritto d'accesso
al Fondo e sara' calcolato esclusivamente con riferimento
alle seguenti voci: stipendio tabellare, indennita'
integrativa speciale e retribuzione individuale di
anzianita' (tutte calcolate per tredici mensilita), nonche'
indennita' aziendale (calcolata per dodici mensilita).
Detti importi sono lordi e verranno erogati al netto delle
ritenute di legge;
b) un bonus di ingresso al Fondo, pari al 10 per
cento del trattamento economico che complessivamente verra'
percepito dal soggetto in applicazione di quanto previsto
nel precedente punto a) e rapportato all'intero periodo di
permanenza nel Fondo stesso;
c) un bonus ulteriore, da corrispondersi al momento
della maturazione del requisito pensionistico, pari alla
differenza tra quanto indicato nella tabella a)
dell'accordo del 3 agosto 2000 e quanto corrisposto in
attuazione del precedente punto b);
c-bis) qualora ne ricorrano le condizioni di legge e
con onere a carico del Fondo, l'Assegno per il nucleo
familiare, nella misura prevista dalle norme vigenti in
materia.
2. L'importo dell'assegno straordinario come sopra
determinato, erogato sia in forma rateale sia in unica
soluzione, e' comprensivo dell'indennita' sostitutiva del
preavviso.
3. Nell'ipotesi in cui i rapporti di lavoro degli
aventi diritto al Fondo siano in futuro disciplinati da
altra contrattazione collettiva in attuazione delle
previsioni del decreto legislativo n. 283 del 1998,
l'ammontare delle voci retributive utili per la
quantificazione dell'assegno sara' convenzionalmente
considerato con riferimento al vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro del "Comparto aziende e amministrazioni
autonome dello Stato ad ordinamento autonomo" e sue
successive evoluzioni, ovvero dai contratti delle societa'
di provenienza.
4. Il periodo di tempo durante il quale dovessero
essere sospesi l'assegno ed il versamento della
contribuzione si computa ai fini della determinazione del
periodo massimo di intervento del Fondo, previsto dall'art.
5, comma 3.
5. La contribuzione correlata e' versata da parte del
Fondo, per ciascun trimestre, entro il trimestre
successivo, alla gestione pensionistica obbligatoria,
secondo la normativa vigente.
6. La contribuzione correlata verra' versata con
riferimento ad un imponibile previdenziale pari al totale
degli elementi retributivi considerati per l'individuazione
del trattamento economico di sostegno, integrati dalla
media individuale delle indennita' accessorie percepite
negli ultimi sei mesi, in costanza di prestazione, escluso
il corrispettivo relativo al fondo produttivita'
collettiva.
7. Il versamento della contribuzione dovuta alla
gestione pensionistica obbligatoria per gli assegni di
sostegno del reddito e' effettuato per il periodo compreso
tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione
dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di
anzianita' o vecchiaia per tutto il periodo di permanenza
nel Fondo. La contribuzione correlata, per i periodi di
erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori
interessati, e' utile per il conseguimento del diritto alla
pensione, ivi compresa quella di anzianita', e per la
determinazione della sua misura.".



 
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