Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 aprile 2006
Prodotti fitosanitari: recepimento delle direttive 2006/4/CE e 2006/9/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificato con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006);
Vista la direttiva 2006/4/CE della commissione del 26 gennaio 2006, recante modifica delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui della sostanza attiva carbofuran;
Vista la direttiva 2006/9/CE della commissione del 23 gennaio 2006, recante modifica della direttiva 90/642/CEE del consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui della sostanza attiva diquat;
Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive carbofuran e diquat;
Considerato che occorre aggiornare l'allegato 1 del decreto ministeriale 27 agosto 2004, in particolare il punto 4) relativo ai semi oleaginosi, al fine di recepire correttamente i limiti comunitari nella normativa nazionale;
Visto il parere favorevole della commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 14 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.
Il punto 4. Semi oleaginosi dell'allegato 1 del decreto ministeriale 27 agosto 2004, e' sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.
 
Art. 2.
I limiti massimi di residui delle sostanze attive carbofuran e diquat, indicati nell'allegato 2 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 27 luglio 2006.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 20 aprile 2006
Il Ministro (ad interm): Berlusconi Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 382
 
Allegato 1

Elenco dei prodotti di origine vegetale e parti di essi cui si
applicano i limiti massimi dei residui consentiti
----> Vedere tabella a pag. 23 <----
 
Allegato 2

LIMITI MASSIMI DEI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI
FITOSANITARI TOLLERANTI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMNETAZIONE
(ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI
DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI
MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI
ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)
I limiti massimi dei residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto ministeriale 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 27 luglio 2006.

----> Vedere tabella a pag. 24 <----
 
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