Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2006
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di pericolo derivante dalla diga di Beauregard nel comune di Valgrisenche. (Ordinanza n. 3530).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Valgrisenche nella regione autonoma della Valle d'Aosta;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile»;
Considerato che la diga di Beauregard e' interessata da un vasto movimento di versante in sponda sinistra che rende improcrastinabile provvedere con azioni urgenti a salvaguardia della popolazione, dell'ambiente, dei beni e degli insediamenti, anche mediante interventi che diano continuita' alla possibilita' di laminazione e di governo delle piene;
Vista la nota della Compagnia Valdostana delle acque S.p.a. del 4 maggio 2006 nella quale si stanziano somme finalizzate alla risoluzione del contesto emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006;
Ravvisata, quindi, la necessita' di assumere ogni iniziativa di carattere straordinario ed urgente finalizzata alla rimozione della predetta situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Acquisita l'intesa della regione Valle d'Aosta;
Sentito il Registro italiano dighe;

Dispone:

Art. 1.
1. L'ing. Angelo Balducci - Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti volti alla rimozione della situazione di pericolo concernente la diga di Beauregard di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006.
2. Al fine di assicurare la rimozione delle situazioni di pericolo anche mediante interventi di riduzione del rischio e di messa in sicurezza dei luoghi il Commissario delegato provvede alla progettazione e successiva realizzazione degli interventi necessari per la progressiva dismissione della diga di Beauregard. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato puo' nominare un soggetto attuatore individuato sulla base di una scelta fiduciaria affidando allo stesso specifici settori di intervento. Il soggetto attuatore agira' sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato.
3. La regione autonoma Valle d'Aosta, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, individua eventuali ulteriori studi ed esigenze di potenziamento del vigente sistema di monitoraggio della frana che interessa la sponda sinistra e del connesso sistema di allarme.
 
Art. 2.
1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, si avvale di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non piu' di sei unita' di personale.
2. Per le funzioni di supporto tecnico rispetto alle attivita' da porre in essere da parte del medesimo Commissario delegato e del soggetto attuatore, nonche' per la predisposizione del progetto per la progressiva dismissione della diga di Beauregard il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico. Il predetto Comitato e' composto da cinque esperti di cui il presidente nominato dal Commissario delegato d'intesa con la regione Valle d'Aosta, un componente designato dal presidente del Registro italiano dighe, un componente designato dal Capo del Dipartimento della protezione civile, e due dal presidente della regione autonoma Valle d'Aosta. Con il medesimo provvedimento il Commissario delegato determina, altresi', il compenso ed il rimborso spese spettante al presidente ed ai componenti del Comitato, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego.
3. Il personale della struttura commissariale e' autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.
4. Per far fronte agli ulteriori e piu' gravosi impegni connessi e conseguenti alle attivita' legate alla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi, per una durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza, di personale con contratto a tempo determinato nel limite di 3 unita', in possesso di qualificata esperienza professionale nelle materie di interesse.
5. Al Commissario delegato ed al soggetto attuatore, in ragione dei compiti conferiti ai sensi della presente ordinanza e' riconosciuto un compenso mensile pari al 30% del trattamento economico in godimento in deroga alle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego.
 
Art. 3.
1. In relazione alla complessita' degli interventi da realizzare ai sensi della presente ordinanza, che rende necessaria la consultazione urgente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Commissario delegato pone in essere detti interventi avvalendosi del parere del predetto Consiglio Superiore, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, sentito il Registro italiano dighe. Il Commissario delegato, acquisiti i pareri di cui al presente comma provvedera' alla validazione ed approvazione del relativo progetto.
2. In relazione al contesto di emergenziale di che trattasi, che rende improcrastinabili gli interventi previsti dalla presente ordinanza, i pareri di cui al comma 1 del presente articolo sono resi entro quindici giorni dall'invio del progetto di cui all'art. 2 e ove non resi nel predetto termine si intendono acquisiti con esito positivo.
3. Il Commissario delegato puo' ricorrere, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della giunta regionale, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'amministrazione statale o dall'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.
4. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto 1990, n. 241, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
5. In relazione alla necessita' di salvaguardare l'integrita' della vita delle popolazioni, dell'ambiente e degli insediamenti ed alla connessa improcrastinabilita' degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
6. L'approvazione da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita' urgenza ed indifferibilita' delle relative opere.
 
Art. 4.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14,17,18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, articoli 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 36;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 16, 17, comma 2, 18, 19 e 20.
 
Art. 5.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite di ventotto milioni di euro a carico delle risorse stanziate dalla Compagnia Valdostana delle Acque, che detta societa' versera' sulla contabilita' di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del Commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ad ogni rapporto scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
Roma, 7 luglio 2006
Il Presidente: Prodi
 
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