Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 19 aprile 2006
Prodotti fitosanitari: recepimento delle direttive 2005/70/CE, 2005/74/CE e 2005/76/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005) e dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006);
Vista la direttiva 2005/70/CE della Commissione del 20 ottobre 2005, recante modifica delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui delle sostanze attive bromoxynil, clorprofam, dimethenamid-P, flazasulfuron, flurtamone, glifosate, ioxynil, mepanipyrim, propoxycarbazone, pyraclostrobin, quinoxifen, trimethylsulfonium cation e zoxamide, in alcuni prodotti di origine vegetale e animale;
Vista la direttiva 2005/74/CE della Commissione del 25 ottobre 2005, recante modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantita' massime di residui delle sostanze attive etofumesate, lambda-cialotrina, metomil, pymetrozine e tiabendazolo;
Vista la direttiva 2005/76/CE della Commissione dell'8 novembre 2005, recante modifica delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantita' massime di residui delle sostanze attive kresoxim methyl, ciromazina, bifentrin, metalaxyl e azoxystrobin;
Considerate in particolare le versioni in lingua inglese delle citate direttive;
Visti i decreti dirigenziali emanati fino al 19 gennaio 2006 con i quali sono stati autorizzati prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive nuove o modifiche di impiego di prodotti gia' registrati e i relativi limiti massimi di residui o gli intervalli di sicurezza nazionali;
Visti i decreti dirigenziali con i quali sono state revocate le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenthion, simazina, imazametabenz e triazamate;
Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui e con le nuove condizioni di impiego di alcune sostanze attive;
Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 14 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.
1. La voce «papaia» e' inserita nell'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, al punto 1.f) (Frutta varia), tra le voci «manghi» e «passiflore». La voce «manioca» e' inserita nell'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, al punto 2.a) (Ortaggi a radice e tubero), tra le voci «carote» e «sedani rapa».
 
Art. 2.
1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive azadiractina, azoxystrobin, bifentrin, ciromazina, clorprofam, dymethenamid, dimethenamid-P, etofumesate, fention, flazasulfuron, glifosate, glifosate trimesio, imazametabenz, ioxynil, kresoxim-methyl, lambda-cialotrina, mepanipyrim, metalaxyl, metomil, pymetrozine, pyraclostrobin, quinoxifen, simazina, spinosad, tiabendazolo, triazamate e zoxamide, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti. Se non diversamente indicato, i nuovi limiti massimi di residui entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 3.
1. 1 limiti massimi di residui delle sostanze attive bromoxynil, flurtamone, methoxyfenozide, oxadixil, paelomyces lilacinus, propoxycarbazone, trichoderma harzianum ceppo ICC012, trichoderma viride ceppo ICC080 e trimethylsolfonium cation, indicati nell'allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti. Se non diversamente indicato, i nuovi limiti massimi di residui entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 4.
1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive bromoxynil, clorprofam, ioxynil, pyraclostrobin, quinoxifen, e trimethylsolfonium cation, indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 21 aprile 2007.
 
Art. 5.
1. I limiti massimi di residui della sostanza attiva glifosate, indicati nell'allegato 4 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 21 aprile 2007.
 
Art. 6.
1. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive azadiractina, bromuro di metile, imazalil, imazametabenz, MCPA, miclobutanil, pymetrozine, spinosad e triazamate, indicati nell'allegato 5 del presente decreto, sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
 
Art. 7.
1. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive methoxifenozide, bifenazate, paelomyces lilacinus, trichoderma harzianum ceppo ICC012 e trichoderma viride ceppo ICC080, indicati nell'allegato 6 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 19 aprile 2006

Il Ministro (ad interim): Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 381
 
Allegato 1
----> Vedere tabella da pag. 27 a pag. 36 <----
 
Allegato 2
----> Vedere tabella da pag. 37 a pag. 38 <----
 
Allegato 3
----> Vedere tabella a pag. 39 <----
 
Allegato 4
----> Vedere tabella a pag. 40 <----
 
Allegato 5
----> Vedere tabella da pag. 41 a pag. 44 <----
 
Allegato 6
----> Vedere tabella da pag. 45 a pag. 47 <----
 
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