Gazzetta n. 163 del 15 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 giugno 2006
Riconoscimento, al sig. Fenu Ettore, di titolo professionale, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza del Sig. Fenu Ettore, nato a Sindia il 15 aprile 1969, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di avocat conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Universita' degli studi di Sassari in data 4 novembre 1997 e che detto titolo e' stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 4 novembre 2005 dal Ministerio de Educacion y Ciencia;
Considerato che e' iscritto all'Illustre Colegi d'Advocats de Barcelona dal 13 dicembre 2005;
Preso atto altresi' che l'istante ha dimostrato di aver di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Oristano, come attestato in data 30 gennaio 2006;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Al Sig. Fenu Ettore, nato a Sindia il 15 aprile 1969, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconosciemento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 30 giugno 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova orale e' unica e verte su:
1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo ( processuale);
2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);
3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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