Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Arcole».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO AI SENSI DELL'Art. 17 DELLE LEGGE 10 FEBBRAIO 1992,
n. 164

Esaminata, nel corso della riunione del 18 maggio 2006 la domanda - presentata per il tramite della regione Veneto in data 10 marzo 2005, dal «Consorzio per la tutela dei vini d.o.c. Arcole» con sede in San Bonifacio (Verona) - intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Arcole» riconosciuta con decreto ministeriale 4 settembre 2000;
Visto il parere favorevole espresso, in merito, dalla regione Veneto - Direzione politiche agroalimentari e per le imprese, come da estratto del verbale della seduta del Comitato regionale tecnico consultivo per la vitivinicoltura del 10 dicembre 2005;
Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi, al riguardo, in Lonigo (Vicenza) il 28 aprile 2005 esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di modifica di che trattasi proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il relativo disciplinare di produzione, modificato, come da testo appresso riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.
 
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «ARCOLE»

Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Arcole», e' riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
«Arcole» bianco (anche nelle versioni passito, frizzante e spumante), «Arcole» rosso (anche nella versioni frizzante e novello), «Arcole» rosato (anche nelle versioni frizzante e novello), «Arcole» Garganega (anche nella versione vendemmia tardiva), «Arcole» seguito da uno dei nomi di vitigno: Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay (anche in versione frizzante), Sauvignon, Merlot, Carmenere, Cabernet Sauvignon e Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere), «Arcole Nero».
La menzione «riserva» e riservata alle tipologie «Arcole» rosso, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» con uno dei seguenti riferimenti Garganega, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay (anche in versione frizzante), Sauvignon, Merlot, Cabernet Sauvignon, Carmenere e Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere) devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatiche, rispettivamente idonei alla coltivazione per le province di Vicenza e Verona.
I vigneti della varieta' Cabernet Franc devono essere iscritti in un albo distinto.
Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» bianco (anche nelle versioni passito, frizzante e spumante) e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Garganega per almeno il 50%, altre varieta' a bacca bianca, non aromatiche, congiuntamente o disgiuntamente, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» rosso (anche nelle versioni frizzante, novello), «Arcole» rosato (anche nelle versioni frizzante e novello) e «Arcole Nero» e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Merlot per almeno il 50%, altre varieta' a bacca nera, non aromatiche, congiuntamente o disgiuntamente, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» comprende:
provincia di Verona: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Arcole, Cologna Veneta, Albaredo d'Adige, Zimella, Veronella, Zevio, Belfiore d'Adige, e, parzialmente, il territorio amministrativo dei comuni di Caldiero, San Bonifacio, Soave, Colognola ai Colli, Monteforte, Lavagno, Pressana, Vago e San Martino Buon Albergo;
provincia di Vicenza: gli interi territori amministrativi dei comuni di Lonigo, Sarego, Alonte, Orgiano, Sossano e Rovereto di Gua'.
L'area e' cosi' delimitata: a partire dal km 322 della strada statale il limite segue verso ovest la suddetta strada in direzione di Caldiero intersecando il territorio comunale di Soave e Colognola ai Colli, per piegare a sud seguendo l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 e ritornando verso nord sulla strada statale 11. Da qui il limite prosegue verso ovest lungo la strada statale 11 fino ad incrociare in territorio di Lavagno l'autostrada Serenissima che segue in comune di San Martino Buon Albergo, fino alla localita' Mulino Vecchio, da qui continua verso sud lungo il confine comunale di San Martino Buon Albergo fino in prossimita' della localita' Pontoncello dove segue il confine del comune di Zevio per tutto il suo sviluppo a sud del paese e raggiungendo a Porto della Bova il confine comunale di Belfiore; lo segue lungo l'Adige verso Albaredo fino alla localita' Moggia.
Da qui si dirige verso est lungo il confine comunale di Albaredo fino a raggiungere il confine comunale di Veronella in localita' Boschirolle e da qui proseguendo lungo il Dugale Anson per dirigersi verso nord alla localita' Gallinara, quindi di nuovo ad est lungo il Dugale Gatto per raggiungere verso nord il confine comunale di Cologna Veneta. La delimitazione segue quindi il confine comunale di Cologna Veneta passando per la localita' Pra fino a congiungersi col confine comunale di Pressana sul fiume Fratta che segue la direzione sud-est oltrepassando la strada ferrata in disarmo e la localita' Ponte Rosso.
Prosegue lungo tale linea fino ad incontrare il confine comunale fra Pressana e Minerbe; percorre quindi tale delimitazione fino a collegarsi con il confine provinciale padovano in localita' Rovenega. Si dirige quindi lungo questo confine provinciale delimitando prima la via Rovenega, poi la via Argine Padovano, quindi via Argine Padovano, entrando nel comune di Rovereto di Gua', oltrepassa la localita' Caprano fino ad incontrare il fiume Gua'.
Il limite prosegue quindi lungo il fiume Gua' in direzione nord-ovest fino ad intersecare il confine comunale fra Rovereto di Gua' e Cologna Veneta in localita' Boara. Da qui viene seguito il confine del comune di Cologna verso est fino alla localita' Salboro, dirigendosi quindi verso nord-ovest, lungo il confine provinciale con Vicenza sino presso S. Sebastiano e passando dalla localita' Orlandi e proseguendo a nord fino allo scolo Ronego ed al confine del comune di Orgiano. Da qui lungo lo scolo Alonte il limite si dirige verso est passando per Case Como per raggiungere il confine comunale di Sossano passando per la localita' Pozza fino al Ponte Sbuso.
Da qui si dirige a nord passando per la localita' Termine, quindi Ponte Mario fino a raggiungere lo scolo Fiumicello e da qui dirigendosi per breve tratto verso nord e quindi verso est, sempre lungo il confine comunale di Sossano', passando per la localita' Campagnola e quindi alla localita' Pozza. Da qui il confine ridiscende verso sud passando dalla localita' Fontanella, quindi Pontelo fino al confine comunale di Orgiano che segue verso nord lungo lo scolo Liona, per piegare a est passando dalla localita' Dossola fino al confine comunale di Alonte che segue per breve tratto verso nord fino al confine comunale di Lonigo.
Presso il monte Crearo si congiunge col confine comunale di Sarego che segue verso nord passando per la localita' Giacomelli raggiungendo infine il fiume Bredola che costeggia verso sud-est per poi continuare verso nord passando per la localita' Canova e Navesella.
Da qui il confine comunale di Sarego prosegue verso est passando per la localita' Frigon basso e la localita' Muraro dove si ricongiunge al confine comunale di Lonigo. Questo viene seguito verso nord fino alla ferrovia Milano-Venezia che costeggia fino alla localita' Dovaro per poi proseguire a nord e piegare verso est in prossimita' della strada statale 11, passando per Ca Bandia fino alla localita' Clion per poi dirigersi verso sud-est e raggiungendo il confine comunale di San Bonifacio in localita' Fossacan. Da qui la delimitazione continua verso nord lungo il confine provinciale tra Verona e Vicenza fino alla strada statale 11 a Torri di Confine e continuare verso nord fino all'autostrada Serenissima. Questa viene seguita verso ovest intersecando il torrente Aldega' ed entrando in comune di Monteforte per proseguire sempre lungo l'autostrada fino alla strada per San Lorenzo che segue verso sud fino a raggiungere la strada statale 11 vicino al ponte sul torrente Alpone in prossimita' dello zuccherificio di San Bonifacio. La strada statale 11 viene seguita infine verso ovest fino al punto di partenza al km 322.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.
I terreni devono presentare composizione argillosa o argilloso-sabbiosa o sabbiosa.
Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, quelli ubicati in terreni di natura torbosa, limosa o eccessivamente umidi e fertili.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, ad esclusione della varieta' Garganega per la quale e' consentito l'uso della pergola semplice o doppia, o della pergoletta veronese aperta.
Per vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e non allevati a spalliera, e' consentita l'iscrizione agli albi anche dei vigneti per un periodo massimo di 15 anni.
Trascorso tale periodo, i vigneti di cui al paragrafo precedente saranno automaticamente cancellati dai rispettivi albi.
E' fatto obbligo nella conduzione delle pergole la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila.
E' fatto obbligo per tutti vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare, qualsiasi sia la varieta' coltivata, un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500, ad esclusione della varieta' Garganega per la quale il numero di ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.000.
I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

| |Titolo alc. vol. nat. minimo Vitigno |Prod. max uva/ha Ton.|% vol. --------------------------------------------------------------------- Garganega.... |16 | 9.50 --------------------------------------------------------------------- Pinot bianco....|13 |10.00 --------------------------------------------------------------------- Pinot grigio....|13 |10.00 --------------------------------------------------------------------- Chardonnay.... |14 |10.00 --------------------------------------------------------------------- Sauvignon.... |14 |10.00 --------------------------------------------------------------------- Merlot.... |15 |10.00 --------------------------------------------------------------------- Cabernet (*)....|14 |10.00

(*) Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenere.
Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie «bianco» (anche nelle versioni passito, frizzante e spumante) e «rosso» (anche nelle versioni frizzante e novello) e «rosato» (anche nelle versioni frizzante e novello), si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna delle varieta' che le compongono.
Le uve destinate alla produzione delle tipologie rosso, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet designate con il termine «riserva» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% e una produzione di uva di 12 ton per ettaro.
Le uve destinate alla produzione della tipologia «Arcole Nero» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% e una produzione di uva di 12 ton per ettaro.
Le uve della varieta' Garganega, qualora siano destinate alla produzione di vini designati con il termine «vendemmia tardiva» devono avere una resa non superiore a 12 ton per ettaro.
Le uve dei vini destinati alla produzione dei vini spumanti potranno avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore dello 0,5% rispetto a quello sopra specificato, purche' la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.
In annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli e' ammessa, con provvedimento della regione Veneto, adottato secondo le procedure di cui all'art. 10 della legge n. 164/1992 ed al successivo paragrafo 12, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui alla presente denominazione.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Arcole», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resi uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del Comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia puo' stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino a indicazione geografica tipica se ne hanno le caratteristiche.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di appassimento, di vinificazione delle uve e di invecchiamento obbligatorio dei vini destinati alla produzione della denominazione di origine controllata «Arcole» devono essere effettuate nell'ambito delle province di Verona e Vicenza.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
E' consentito l'arricchimento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ad esclusione dei passiti.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Arcole» bianco nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali e comunitarie.
I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino «Arcole» nelle tipologie Arcole bianco, Arcole rosato e Arcole Chardonnay, nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini frizzanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali e comunitarie.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione dell'«Arcole» bianco passito o «Arcole» passito puo' avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale, per un periodo non inferiore ai due mesi, avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale.
La resa massima dell'uva in vino per ottenere l'«Arcole» passito non deve essere superiore al 40%.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione dell'«Arcole Nero» puo' avvenire solo dopo un appassimento naturale di almeno trenta giorni avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non alterino le temperature rispetto al processo naturale.
La resa massima dell'uva in vino per ottenere l'«Arcole Nero» non deve essere superiore al 45%.
I vini delle tipologie «Arcole nero», «Arcole passito» e «Arcole vendemmia tardiva» non possono essere immessi al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia. L'affinamento deve essere di almeno tre mesi in botti di legno.
La elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo all'interno del territorio della regione Veneto.
La specificazione vendemmia tardiva e' riservata esclusivamente al vino «Arcole» Garganega prodotto con le uve raccolte dopo l'estate di S. Martino (11 novembre).
I vini a denominazione origine controllata «Arcole» con indicazione di vitigno, ottenuti da uve raccolte nella parte di territorio di cui all'art. 3, ubicato in provincia di Vicenza, possono a norma dell'art. 7, quinto comma della legge n. 164/1992, essere riclassificati nelle analoghe tipologie della denominazione di origine controllata «Vicenza», se compatibili con il disciplinare di produzione della predetta denominazione di origine.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Arcole» Pinot Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: fine caratteristico, tendente al fruttato;
sapore: asciutto, talvolta morbido, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 5 g\l;
estratto non riduttore minimo: 16 g\l.
«Arcole» Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
odore: fine caratteristico, elegante;
sapore: asciutto, talvolta morbido e fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 5 g\l;
estratto non riduttore minimo: 16 g\l.
«Arcole» Chardonnay frizzante:
colore: giallo paglierino tendente, a volte al verdognolo, brillante;
odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g\l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Arcole» Pinot Grigio:
colore: da giallo paglierino ad ambrato, talvolta con riflessi ramati;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 5 g\l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Arcole» Garganega:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5 g\l;
estratto non riduttore minimo:16 g\l.
«Arcole» Merlot:
colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se invecchiato;
odore: piuttosto intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol. e 12% vol. nella versione riserva;
acidita' totale minima: 4,5 g\l;
estratto non riduttore minimo: 18 g\l e 22 g\l nella versione riserva.
«Arcole» Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granata con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, con profumo piu' intenso se invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, austero e vellutato se invecchiato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol. e 12% vol. nella versione riserva;
acidita' totale minima: 4,5 g\l;
estratto non riduttore minimo: 20 g\l e 22 g\l nella versione riserva.
«Arcole» Cabernet:
colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granato;
odore: gradevole, con profumo piu' intenso se invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, vellutato se invecchiato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol. e 12% vol. nella versione riserva;
acidita' totale minima: 4,5 g\l;
estratto non riduttore minimo: 20 g\l e 22 g\l nella versione riserva.
«Arcole Carmenere»:
colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granato;
odore: gradevole e caratteristico, con profumo piu' intenso se invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, vellutato se invecchiato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:'11,50% vol. e 12,00% vol. nella versione riserva;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l e 22,0 g/l nella versione riserva.
«Arcole» bianco:
colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;
odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
sapore: asciutto, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g\l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Arcole bianco» spumante o Arcole spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, leggermente fruttato;
sapore: sapido, caratteristico, delicato, nei tipi extra brut, brut, extra dry, dry, abboccato e dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g\l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l.
«Arcole rosso»:
colore: rosso rubino;
odore: intenso e delicato;
sapore: asciutto di medio corpo e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. e 12,00% vol. nella versione riserva;
acidita' totale minima: 4,5 g\l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g\l e 22,0 g/l nella versione riserva.
«Arcole» novello:
colore: rosso rubino chiaro;
odore: intenso fruttato caratteristico con sentore di ciliegia;
sapore: asciutto, sapido, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Arcole» Sauvignon:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5, g\l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l.
«Arcole» bianco frizzante o «Arcole» frizzante:
colore: giallo paglierino tendente talvolta al verdognolo brillante;
odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo, secco, abboccato o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g\l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g\1.
«Arcole» rosato:
colore: rosso rubino chiaro, brillante;
odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
sapore: di medio corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g\l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l.
«Arcole» rosato frizzante:
colore: rosso rubino chiaro;
odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
sapore: di medio corpo, armonico, secco, abboccato o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g\l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l.
«Arcole» bianco passito o «Arcole» passito:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: gradevole, intenso e fruttato;
sapore: amabile, dolce, vellutato, armonico di corpo con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Arcole» Garganega vendemmia tardiva:
colore: giallo paglierino intenso con possibili riflessi verdognoli e dorati;
odore: ampio, profondo e intenso;
sapore: rotondo, pieno, intenso a volte con una vena amarognola nel finale, nei prodotti maturati in legno puo' presentare anche note di vaniglia;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Arcole Nero»:
colore: rosso intenso con l'invecchiamento tendente al granato;
odore: caratteristico, accentuato, delicato;
sapore: pieno, vellutato, caldo, di buona struttura e persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» di cui al presente articolo, possono essere elaborati, secondo pratiche tradizionali, anche in recipienti di legno; in tal caso possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.
E' facolta' del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti dell'acidita' e dell'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» nelle varie tipologie, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto» «selezionato» e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» Rosso, Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet ottenuti da uve con una produzione per ettaro di 12 tonnellate aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11%, qualora vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi in botti di legno, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva di «Riserva», purche' le relative partite siano specificate nella dichiarazione del raccolto come «destinate a riserva».
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
Nella presentazione e designazione della tipologia «Arcole» bianco passito, «Arcole» bianco spumante, «Arcole» bianco frizzante, «Arcole» Garganega vendemmia tardiva, «Arcole» rosso, e «Arcole» rosso novello puo' essere omesso il riferimento al colore e al vitigno.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive.
Nella designazione della tipologia riserva deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» con vitigno puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
Art. 8.
Confezionamento
Per i vini a denominazione di origine controllata «Arcole» immessi al consumo in contenitori fino a 5 litri, e' obbligatorio l'utilizzo delle tradizionali bottiglie di vetro chiuse con tappo di sughero raso bocca.
Tuttavia per le bottiglie da 0,375 fino a 1,5 litri e' consentito anche l'uso del tappo a vite.
La tappatura dei vini frizzanti e spumanti deve essere conforme alla normativa vigente.
 
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