Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 4 luglio 2006
Definizione del numero dei posti destinati alle immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, anno accademico 2006-2007.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» con il quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a);
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale si e' provveduto alla determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2006 con il quale sono stati determinati le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2006-2007;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare l'art. 39, comma 5, cosi' come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;
Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;
Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2006-2007, riferito alle predette disposizioni;
Vista l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) della richiamata legge n. 264;
Visto il fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno 2006, cosi' come trasmesso dal Ministero della salute in data 27 febbraio e 16 maggio 2006;
Viste le considerazioni espresse dal tavolo tecnico istituito con decreto 23 novembre 2005 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della salute, della conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle conferenze dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri;
Considerato che le predette considerazioni sono state condivise dal comitato nazionale di valutazione del sistema universitario con parere espresso in data 28 giugno 2006;
Ritenuto di accogliere i criteri di cui alle richiamate considerazioni circa la necessita' di correlare l'offerta potenziale formativa per ciascuna figura professionale, al fabbisogno sanitario a livello nazionale, confermando la programmazione definita per il precedente anno accademico ove piu' rispondente alle predette esigenze; di uniformarsi alle proposte delle universita' che, in ragione delle risorse disponibili, abbiano presentato un'offerta potenziale formativa ridotta; di ridurre la stessa offerta formativa ove risulti complessivamente al di sopra delle esigenze del Servizio sanitario nazionale;
Ritenuto che tale riduzione sia operata con riferimento ai singoli atenei che insistono in ciascuna regione in modo tale da allineare quanto piu' possibile l'offerta formativa alle esigenze del territorio, tenendo conto anche di eventuali esuberi che possano compensare le esigenze di regioni vicine in cui il corso specifico non risulta attivato e non autorizzando la effettiva attivazione di alcuni corsi qualora determinino un'eccedenza del fabbisogno regionale;
Ritenuto, pertanto, di dover determinare per l'anno accademico 2006/2007 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie;
Considerato di dover disporre la ripartizione degli stessi fra le universita';
Decreta:
Art. 1.
1. Limitatamente all'anno accademico 2006/2007, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e' determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

Classe SNT/1 | --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in infermieristica |n. 14.026 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in ostetricia |n. 1.078 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in infermieristica pediatrica |n. 350 --------------------------------------------------------------------- Classe SNT/2 | --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in podologia |n. 209 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in fisioterapia |n. 2.560 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in logopedia |n. 495 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in ortottica ed assistenza oftalmologica |n. 277 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in terapia della neuro e psicomotricita' della eta' | evolutiva |n. 341 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in tecnica della riabilitazione psichiatrica |n. 356 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in terapia occupazionale |n. 291 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in educazione professionale |n. 714 --------------------------------------------------------------------- Classe SNT/3 | --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in tecniche audiometriche |n. 145 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in tecniche di laboratorio biomedico |n. 1.202 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in tecniche di radiologia medica per immagini e | radioterapia |n. 1390 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in tecniche di neurofisiopatolgia |n. 279 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in tecniche ortopediche |n. 155 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in tecniche audioprotesiche |n. 261 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e | perfusione cardiovascolare |n. 203 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in igiene dentale |n. 678 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in dietistica |n. 399 --------------------------------------------------------------------- Classe SNT/4 | --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in corso di laurea in tecniche della prevenzione | nell'ambiente e nei luoghi di lavoro |n. 887 --------------------------------------------------------------------- c.d.l. in corso di laurea in assistenza sanitaria |n. 287

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta, per singolo corso di laurea, nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.
 
Art. 2.
1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.
2. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni in data 21 marzo 2005.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 4 luglio 2006
Il Ministro: Mussi
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 19 a pag. 24 della G.U. <----
 
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